• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/TFN del 22 Luglio 2016
(255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MARIO FANTINEL (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Triestina Calcio Spa), LUCA CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Chievo Verona Srl), FABIO GROSSI, MAURIZIO DE GIORGIS, CARLO VOLPI (all’epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nell’elenco FIGC), VINCENZO MONTEMURRO (all’epoca dei fatti dirigente dotato di potere di rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa), RENZO CAVAGNA (all’epoca dei fatti dirigente con potere di rappresentanza della Società AC Lumezzane Spa), Società AC CHIEVO VERONA Srl e AC LUMEZZANE Spa – (nota n. 11227/853 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/TFN del 22 Luglio 2016
(255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MARIO FANTINEL (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Triestina Calcio Spa), LUCA CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Chievo Verona Srl), FABIO GROSSI, MAURIZIO DE GIORGIS, CARLO VOLPI (all’epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nell’elenco FIGC), VINCENZO MONTEMURRO (all’epoca dei fatti dirigente dotato di potere di rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa), RENZO CAVAGNA (all’epoca dei fatti dirigente con potere di rappresentanza della Società AC Lumezzane Spa), Società AC CHIEVO VERONA Srl e AC LUMEZZANE Spa - (nota n. 11227/853 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016).
1 - Il Deferimento Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito, dinanzi a questo Tribunale: - il Sig. Stefano Mario Fantinel, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Triestina Calcio Spa: 1) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito mandato all'agente Sig. De Giorgis Maurizio per il tesseramento del calciatore Granoche Pablo Louro, con validità dal 28.8.2008 all'1.2.2009, mentre l'agente Sig. Grossi Fabio riceveva, al contempo, formale mandato dalla Società Chievo Verona con validità dal 19.8.2008 all'1.9.2008 finalizzato al trasferimento del medesimo calciatore dalla predetta Società alla Società Triestina avvenuto in data 01.09.2008, con conferimento dei diritti economici alla International Sport Services Srl, così determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto entrambi gli agenti erano soci della Società International Sport Services Srl (violazione continuata fino al 30.11.2012); 2) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 3, commi 1 e 3, ed all’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’attività professionale dell’agente Giorgio De Giorgis, senza conferirgli incarico scritto su modulo predisposto dalla FIGC, per il tesseramento e la stipulazione del contratto economico con il calciatore Longoni Lucas, avvenuta in data 11.8.2010, nonché per aver sottoscritto in data 9.8.2010 una scrittura privata con la Società Rexam, del quale il De Giorgis era rappresentante, afferente il tesseramento del medesimo calciatore; 3) per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) e 10, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 3, commi 1 e 3, ed all’art. 10, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per esservi avvalso dell’attività professionale dell’agente Giorgio De Giorgis, senza conferirgli incarico scritto su modulo predisposto dalla FIGC, per il tesseramento e la stipulazione del contratto economico con il calciatore De Micco Carlo, avvenuta in data 31.1.2008, nonché per aver sottoscritto una scrittura privata con la Società Phirza, del quale il De Giorgis era rappresentante, afferente il tesseramento del medesimo calciatore (violazione continuata fino al 16.07.2012 con l’emissione della fattura n. 1 del 16.7.2009 della Phirza Lda alla Società Triestina); - il Sig. Luca Campedelli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Chievo Verona Srl: 1) violazione dell’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per avere conferito mandato all'agente Sig. Grossi Fabio, con validità dal 19.8.2008 all'1.9.2008 e con conferimento dei diritti economici alla International Sport Services Srl, finalizzato al trasferimento di Granoche Pablo Louro dal Chievo Verona alla Triestina avvenuto in data 01.09.2008, mentre l'agente Sig. De Giorgis Maurizio riceveva, al contempo, formale mandato dalla Società Triestina per il tesseramento del calciatore Granoche Pablo Louro, con validità dal 28.8.2008 all'1.2.2009, con conferimento diritti economici e patrimoniali alla stessa Società International Sport Services Srl, così determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto entrambi gli agenti erano soci della Società cui avevano conferito i diritti economici discendenti dai due mandati (violazione continuata fino al 30.11.2012); - Sig. Fabio Grossi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 1) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.1.2012 tra il calciatore Granoche Pablo Louro, che gli aveva conferito mandato, e la Società AS Varese 1910 Spa; 2) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) dell'art. 19, comma 2, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 12.7.2013 tra il calciatore Granoche Pablo Louro, dal quale aveva ricevuto mandato, e la Società AC Cesena Spa; 3) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver ricevuto formale mandato dalla Società Chievo Verona, con validità dal 19.8.2008 all'1.9.2008 e con conferimento dei diritti economici alla International Sport Services Srl, finalizzato al trasferimento alla Triestina di Granoche Pablo Louro avvenuto in data 1.09.2008, mentre l’Agente Maurizio De Giorgis prestava attività di assistenza nell'ambito del medesimo trasferimento in favore della Triestina in forza di formale mandato conferitogli, con validità dal 28.8.2008 all'1.2.2009 e con conferimento diritti economici e patrimoniali alla stessa Società International Sport Services Srl, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della International Sport Services Srl, alla quale peraltro avevano entrambi conferito i diritti economici discendenti dai mandati ricevuti (violazione continuata fino al 30.11.2012); 4) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), nonché degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore di Granoche Pablo Louro, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava la Novara Calcio Spa in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 13.7.2011 al 30.7.2011, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 15.7.2011; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 5) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), nonché degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore di Granoche Pablo Louro, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava la A. S. Varese 1910 Spa in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 25.1.2012 all'1.2.2012, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 31.1.2012; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; 6) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), nonché degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore della Atalanta Bergamasca Calcio Spa in forza di formale mandato rilasciatogli dalla predetta Società con validità dal 4.6.2009 al 30.7.2009, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava Simone Tiribocchi in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 24.9.2008 al 20.9.2010, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 16.6.2009; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 30.6.2012 - data pattuita per l'ultimo pagamento); - Sig. Vincenzo Montemurro, all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa: 1) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Giorgio De Giorgis in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 25.1.2012 all'1.2.2012, mentre l’agente Fabio Grossi rappresentava Granoche Pablo Louro, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 31.1.2012; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; - Sig. Maurizio De Giorgis, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; 1) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver ricevuto formale mandato dalla Società Triestina, con validità dal 28.8.2008 all'1.2.2009, finalizzato al tesseramento ed alla stipula del contratto tra il calciatore Granoche Pablo Louro e la Società Triestina avvenuto in data 01.09.2008, mentre l’Agente Fabio Grossi prestava attività di assistenza in favore della Società Chievo Verona in forza di formale mandato conferitogli, con validità dal 19.8.2008 all'1.9.2008, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della International Sport Services Srl ed avevano, peraltro, conferito alla stessa Società i diritti economici discendenti dai mandati ricevuti (violazione continuata fino al 30.11.2012); 2) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto la propria opera professionale in favore della AC Bari Spa in forza di formale mandato rilasciatogli dalla predetta Società con validità dal 20.7.2009 al 10.8.2009, mentre l’agente De Giorgis Giorgio svolgeva attività professionale in favore di Agomeri Antonelli Filippo, in assenza di mandato conferito su modulo predisposto dalla FIGC, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 27.7.2009; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra De Giorgis Maurizio e De Giorgis Giorgio era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; - Sig. Carlo Volpi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC; 1) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), nonché degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore di Vergassola Simone, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.4.2011 al 30.7.2011, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava la AC Siena Spa in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 30.3.2011 al 30.8.2011, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra i citati calciatore e Società dei 18.4.2011 e 31.5.2011; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Volpi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; - Sig. Renzo Cavagna, all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Società AC Lumezzane Spa; 1) per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Giorgio De Giorgis, cui la Società AC Lumezzane Spa aveva conferito mandato con validità dal 22.8.2011 al 31.8.2011, fosse indicato nel contratto stipulato con il calciatore Agomeri Antonelli Filippo in data 31.8.2011; - la Società AC Chievo Verona Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Luca Campedelli; - la Società AC Lumezzane Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Renzo Cavagna. 2 – Il dibattimento Nei termini assegnati, hanno fatto pervenire a questo Tribunale propria memoria difensiva i deferiti Sig. Fabio Grossi, Sig. Renzo Cavagna, AC Lumezzane Spa, Sig. Vincenzo Montemurro, Sig. Luca Campedelli (in proprio e quale Presidente e legale rappresentante del Chievo Verona). Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Liberati, richiamandosi al deferimento proposto, ha insistito per il suo accoglimento con le seguenti richieste sanzionatorie: - per Stefano Mario Fantinel: mesi 3 (tre) di inibizione; - per Luca Campedelli: mesi 1 (uno) di inibizione; - per Fabio Grossi: mesi 7 (sette) di inibizione oltre all’ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00); - Maurizio De Giorgis: mesi 6 (sei) di inibizione oltre all’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00); - per Carlo Volpi: mesi 1 (uno) di inibizione; - per Vincenzo Montemurro: mesi 1 (uno) di inibizione; - per Renzo Cavagna: giorni 15 (quindici) di inibizione; - per Società AC Chievo Verona Srl: € 9.000,00 (Euro novemila/00) di ammenda - per AC Lumezzane Spa: € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00); Tutti i deferiti, ad esclusione del Sig. Fantinel, non presente pur ritualmente convocato, hanno concluso, a mezzo dei propri difensori, avanzando diverse eccezioni processuali e di merito, chiedendo il proscioglimento. 3 - Motivazione La Procura Federale ha promosso il deferimento sulla base di dieci circostanze di fatto, tutte documentate, che passiamo ad esaminare singolarmente. 3.1.1. É risultato provato che l’AC Chievo Verona S.r.l. (d’ora in avanti, anche detta il “Chievo”), in persona del suo legale rappresentante Sig. Luca Campedelli, abbia conferito mandato all’agente Sig. Fabio Grossi avente ad oggetto il tesseramento del calciatore Granoche Louro Pablo, con validità dal 19 agosto 2008 al 1° settembre 2008, conferendo i diritti economici alla International Sport Services S.r.l. (d’ora in avanti, anche detta la “International”) e pattuendo, preventivamente, un compenso di € 240.000, di cui € 60.000 da corrispondersi entro il 30 novembre 2008, € 65.000 entro il 30 novembre 2009, € 40.000 entro il 30 novembre 2010, € 37.500 entro il 30 novembre 2011 ed € 37.500 entro il 30 novembre 2012. Risulta altresì provato che, contestualmente, la US Triestina Calcio Spa (d’ora in avanti, anche detta la “Triestina”), in persona del suo legale rappresentante Sig. Stefano Maria Fantinel, abbia conferito mandato all’agente Sig. Maurizio De Giorgis avente ad oggetto il tesseramento sempre del calciatore Granoche Louro Pablo, con validità, in questo caso, dal 28 agosto 2008 al 1° febbraio 2009, e sempre con conferimento dei diritti economici alla suindicata International e pattuendo, preventivamente, un compenso di € 100.000, di cui € 25.000 da corrispondersi entro il 30 settembre 2008, € 25.000 entro il 30 settembre 2009, € 25.000 entro il 30 settembre 2010, € 25.000 entro il 30 settembre 2011. Il calciatore Granoche, con variazione di tesseramento del 1° settembre 2008, veniva trasferito, con la modalità della cessione temporanea di contratto a titolo gratuito, dal Chievo alla Triestina, contestualmente sottoscrivendo un contratto di prestazione sortiva in favore della medesima Triestina. É risultato ugualmente provato che, all’epoca dei fatti in esame, il Sig. Fabio Grossi ed il Sig. Maurizio De Giorgis detenessero, ciascuno quale titolare di una quota del 50%, l’intero capitale sociale della International, la quale, in data 21 marzo 2012, con istanza a firma del Sig. Fabio Grossi, richiedeva l’ammissione al passivo del Fallimento della Triestina per i compensi ancora non corrisposti, pari ad € 70.000 oltre Iva, con riferimento al sopra indicato mandato conferito, dalla stessa Triestina, al Sig. Maurizio De Giorgis. Ora, a fronte di questi accadimenti documentalmente provati, il Sig. Maurizio De Giorgis ha dichiarato, alla Procura Federale, di essere a conoscenza che il Sig. Fabio Grossi fosse in possesso di un mandato “rosso” conferitogli dal Chievo, e riconoscendo l’irregolarità della situazione venutasi a determinare. A sua volta, il Sig. Fabio Grossi ha dichiarato, sempre alla Procura Federale, di essere a conoscenza che il Sig. Maurizio De Giorgis avesse ottenuto il mandato “rosso” conferitogli dalla Triestina e che, in forza di detto mandato, il De Giorgis avesse portato a termine l’operazione di trasferimento del calciatore Granoche dal Chievo alla Triestina, operazione a cui lo stesso Grossi ammetteva di non aver preso parte “in prima persona”, ma che “giustificava il compenso concordato dal mio socio Maurizio De Giorgis con la Società Chievo Verona”. 3.1.2. Dai fatti sopra riportati, al Procura fa discendere la responsabilità dei deferiti e, segnatamente: del Sig. Stefano Mario Fantinel, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Triestina Calcio Spa, per avere posto in essere la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver conferito mandato all'agente Sig. De Giorgis Maurizio per il tesseramento del calciatore Granoche Pablo Louro, con validità dal 28.8.2008 all'1.2.2009, mentre l'agente Sig. Grossi Fabio riceveva, al contempo, formale mandato dalla Società Chievo Verona con validità dal 19.8.2008 all'1.9.2008 finalizzato al trasferimento del medesimo calciatore dalla predetta Società alla Società Triestina avvenuto in data 01.09.2008, con conferimento dei diritti economici alla International Sport Services Srl, così determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto entrambi gli agenti erano soci della Società International Sport Services Srl (violazione continuata fino al 30.11.2012); del Sig. Luca Campedelli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Chievo Verona Srl, per aver posto in essere la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per avere conferito mandato all'agente Sig. Grossi Fabio, con validità dal 19.8.2008 all'1.9.2008 e con conferimento dei diritti economici alla International Sport Services Srl, finalizzato al trasferimento di Granoche Pablo Louro dal Chievo Verona alla Triestina avvenuto in data 01.09.2008, mentre l'agente Sig. De Giorgis Maurizio riceveva, al contempo, formale mandato dalla Società Triestina per il tesseramento del calciatore Granoche Pablo Louro, con validità dal 28.8.2008 all'1.2.2009, con conferimento diritti economici e patrimoniali alla stessa Società International Sport Services Srl, così determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto entrambi gli agenti erano soci della Società cui avevano conferito i diritti economici discendenti dai due mandati (violazione continuata fino al 30.11.2012); del Sig. Fabio Grossi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver ricevuto formale mandato dalla Società Chievo Verona, con validità dal 19.8.2008 all'1.9.2008 e con conferimento dei diritti economici alla International Sport Services Srl, finalizzato al trasferimento alla Triestina di Granoche Pablo Louro avvenuto in data 1.09.2008, mentre l’Agente Maurizio De Giorgis prestava attività di assistenza nell'ambito del medesimo trasferimento in favore della Triestina in forza di formale mandato conferitogli, con validità dal 28.8.2008 all'1.2.2009 e con conferimento diritti economici e patrimoniali alla stessa Società International Sport Services Srl, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della International Sport Services Srl, alla quale peraltro avevano entrambi conferito i diritti economici discendenti dai mandati ricevuti (violazione continuata fino al 30.11.2012); del Sig. Maurizio De Giorgis, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver ricevuto formale mandato dalla Società Triestina, con validità dal 28.8.2008 all'1.2.2009, finalizzato al tesseramento ed alla stipula del contratto tra il calciatore Granoche Pablo Louro e la Società Triestina avvenuto in data 01.09.2008, mentre l’Agente Fabio Grossi prestava attività di assistenza in favore della Società Chievo Verona in forza di formale mandato conferitogli, con validità dal 19.8.2008 all'1.9.2008, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto entrambi gli agenti risultavano soci della International Sport Services Srl ed avevano, peraltro, conferito alla stessa Società i diritti economici discendenti dai mandati ricevuti (violazione continuata fino al 30.11.2012); della Società AC Chievo Verona Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Luca Campedelli; 3.1.3. Con esclusione del Sig. Fantinel, gli altri deferiti hanno articolato proprie difese sul punto. Il Sig. Grossi ed il Sig. De Giorgis hanno eccepito l’intervenuta prescrizione della violazione, sul presupposto che il fatto addebitato sarebbe stato commesso nel corso della stagione 2007/2008 e, pertanto, ex artt. 25, commi 1 e 2, CGS, la violazione si sarebbe prescritta al termine della stagione sportiva 2011/2012 o, al più tardi, al 30 giugno 2014. Il Sig. Grossi, inoltre, ha eccepito, in generale, la particolare tenuità dei fatti addebitati. Il Sig. Campedelli ed il Chievo hanno eccepito, in primo luogo, che la condotta posta in essere dall’agente Sig. Grossi non poteva realizzare, con riferimento alla posizione del Campedelli e del Chievo, l’ipotesi del “conflitto di interessi” di cui ai commi 1, 2 e 15 del Regolamento Agenti di Calciatori all’epoca dei fatti vigente, perché, tra le altre considerazioni, l’agente rappresentava “gli interessi di una sola parte contrattuale, ovverosia dell’AC Chievo Verona Srl …” e “non rappresentava alcun calciatore tesserato per la Società AC Chievo Verona Srl”. 3.1.4. Il deferimento, sul punto, deve essere accolto con riferimento alle contestazioni mosse ai Sig.ri Grossi e De Giorgis, in quanto gli stessi hanno operato in palese conflitto di interessi, senza che possa essere accolta l’eccezione di prescrizione dagli stessi sollevata, in quanto la violazione risulta certamente continuata sino alla data di scadenza dei relativi pagamenti (30 novembre 2012). Il deferimento, di contro, non può essere accolto con riferimento ai Sig.ri Fantinel e Campedelli e con riferimento al Chievo, in quanto non è ravvisabile l’ipotesi contestata, nemmeno con riferimento ad un ipotetico concorso, in quanto non vi è prova che i deferiti abbiano agito nel convincimento di determinare, con il loro operato, in capo agli agenti De Giorgis e Grossi, la situazione di conflitto di interessi normativamente vietata. 3.2.1. Vi è prova in atti che, con variazione dell'11.8.2010, il calciatore Longoni Lucassia stato tesserato per la US Triestina Calcio Spa ed in pari data abbia stipulato un contratto economico con tale Società, a fronte del quale la Società Rexam Kft emetteva, nei confronti della Triestina, la fattura n. AB7L-A920057 del 20.9.2010, dell'importo di € 450.000,00, che veniva parzialmente pagata a mezzo di bonifici effettuati nelle seguenti date: 29.12.2010 (€ 100.000,00, 31.12.2010 (€ 50.000,00), 14.2.2011 (€ 100.000,00) e 5.4.2011 (€100.000,00). Sentito dalla Procura Federale, il Sig. Fantinel Stefano Mario ha dichiarato, in merito all'attività svolta, in favore della Società dallo stesso rappresentata, da parte del Sig. Giorgio De Giorgis: "A.d.R. Nel 2008 mi sono avvalso del De Giorgis Giorgio per l'acquisto del calciatore Figoli Matteo dell'Uruguay che ho trattato direttamente con la Società Rexam sedente in Ungheria. Preciso che il De Giorgis mi aveva segnalato detto calciatore. Al termine dell'operazione dietro emissione di fattura della Rexam ho emesso un bonifico dell'importo di Euro 1.200.000,00. Per tale operazione la US Triestina non ha corrisposto al De Giorgis alcunché. La Rexam era detentrice dei diritti economici e patrimoniali del citato calciatore Figoli. Medesima trattativa è stata effettuata per l'acquisto del calciatore Longoni". In sede di sommarie informazioni rese dinanzi alla Guardia di Finanza del 9.7.2012, la Sig.ra Dimini Alessandra (all'epoca dei fatti dipendente della US Triestina Calcio Srl) ha espressamente dichiarato: "Uno dei procuratori che ha avuto più rapporti con la Triestina per diversi calciatori è stato Giorgio de Giorgis che agisce per conto delle Società portoghese Phirza di Madera, la Società uruguaiana Mondo Futeboll, la International Sport Services di Genova di cui sono amministratori Grossi Fabio e Maurizio De Giorgis, fratello di Giorgio. Lo stesso inoltre ha curato anche il trasferimento dei calciatori Longoni (svincolato e proveniente dal fallimento dell'Arezzo Calcio) e Figoli dalla Società ungherese Rexam ... In relazione alla Rexam il De Giorgis telefonava alcune volte per sapere se fosse stata o meno pagata dalla Triestina". Agli atti risultano acquisite n. 2 mail del 16.3.2011 tra il Sig. Grossi Fabio e la US Triestina Calcio Spa, aventi ad oggetto la definizione della bozza di contratto tra detta Società e la Rexam Ltd per l'acquisizione del calciatore Longoni Lucas, nonchè successiva mail del 21.3.2011 del Sig. Grossi Fabio alla US Triestina Calcio Spa, di trasmissione testo definitivo contratto appena citato. In merito a tali comunicazioni a mezzo mail, poi, il Sig. Grossi Fabio, in sede di sommarie informazioni dinanzi alla Guardia di Finanza del 6.8.2012, ha avuto modo di chiarire quanto segue: "In merito alle 3 mail che mi mostrate inviate il 6 marzo 2011 (n. 2) ed il 21 marzo 2011 tra gli indirizzi grossi.fabio@yahoo.it e alessandra.dimini@triestinacalcio.it, confermando di non conoscere nessuno in seno alla Rexam, dichiaro di averle redatte ed inviate dietro indicazione di Giorgio De Giorgis per conto della Rexam. In particolare ho preparato la bozza di accordo tra la Triestina e la Rexam così come mi ha indicato Giorgio e l'ho spedita via mail. Una volta ricevuta la mail con le modifiche l'ho stampata e consegnata a De Giorgis. Lo stesso mi ha successivamente consegnato l'accordo formale firmato dalla Rexam ed io, su sua indicazione, l'ho spedito alla Triestina all'indirizzo mail di Alessandra Dimini". Da ultimo sul punto, poi, in sede di sommarie informazioni dinanzi alla Guardia di Finanza del 10.9.2012, il Sig. Longoni Lucasha avuto modo di chiarire: "il De Giorgis si presentò come emissario della Triestina Calcio, abbiamo visto insieme il mio video su youtube e mi disse che gli ero piaciuto. Mi propose pertanto un contratto che io accettai. Il contratto lo firmai subito in quell'occasione ma non ricordo se era già compilato oppure è stato compilato in quel momento". Con riguardo a tale fattispecie, poi, ha definito la propria posizione, con accordo concluso con la Procura Federale ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, il Sig. Giorgio De Giorgis; 3.2.2. Dai fatti sopra riportati, al Procura fa discendere la responsabilità del Sig. Stefano Mario Fantinel, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Triestina Calcio Spa, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 3, commi 1 e 3, ed all’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’attività professionale dell’agente Giorgio De Giorgis, senza conferirgli incarico scritto su modulo predisposto dalla FIGC, per il tesseramento e la stipulazione del contratto economico con il calciatore Longoni Lucas, avvenuta in data 11.8.2010, nonché per aver sottoscritto in data 9.8.2010 una scrittura privata con la Società Rexam, del quale il De Giorgis era rappresentante, afferente il tesseramento del medesimo calciatore. 3.2.3. Il deferimento, sul punto, è fondato e va accolto, in quanto risulta provato che il Sig. Fantinel abbia posto in essere la violazione contestatagli. 3.3.1. É provato che, con variazione del 31.1.2008, il calciatore Sig. De Micco Carlo sia stato tesserato per la US Triestina Calcio Spa ed in pari data abbia stipulato un contratto economico con tale Società. La Società Phirza Lda emetteva la fattura n. 3 del 14.4.2008 nei confronti della US Triestina Calcio Spa dell'importo di € 140.000,00 ed avente ad oggetto il trasferimento del calciatore De Micco Carlo. La stessa Società, poi, emetteva ulteriore fattura n. 1 del 16.7.2009 nei confronti della US Triestina Calcio Spa dell'importo di € 60.000,00, sempre relativa all'accordo di trasferimento del calciatore De Micco Carlo del 31.1.2008. In sede di proprio interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero di Trieste del 27.7.2012, poi, il Sig. Fantinel Stefano Mario ha espressamente dichiarato: "Quanto a Phirza, la persona fisica che agì era Giorgio De Giorgis. Il giocatore era De Micco, che giocò come centravanti nella Primavera". A sua volta, poi, il Sig. Giorgio De Giorgis, in sede di interrogatorio dinanzi alla Guardia di Finanza del 15.1.2013, ha dichiarato, in merito all'attività dallo stesso svolta in favore della US Triestina Calcio Spa: "Voglio precisare che, per qualche periodo e limitatamente a qualche affare, ho rappresentato le Società Phirza e Mondofutebol. In merito al giocatore De Micco Carlo debbo dire che la mia attività è consistita nella mediazione tra il Bellinzona e la Triestina. Non ricordo quanto è stato pagato il giocatore, al momento considerato uno dei migliori giovani, però posso dire che la Triestina, grazie al mio intervento, l'ha pagato veramente poco. Ho trattato con il Bellinzona nella persona di Marco De Gennaro, direttore generale"; Con riguardo a tale fattispecie, poi, ha definito la propria posizione, con accordo concluso con la Procura Federale ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, il Sig. Giorgio De Giorgis; 3.3.2. Dai fatti sopra riportati, al Procura fa discendere la responsabilità del: - Sig. Stefano Mario Fantinel, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Triestina Calcio Spa, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) e 10, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 3, commi 1 e 3, ed all’art. 10, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per esservi avvalso dell’attività professionale dell’agente Giorgio De Giorgis, senza conferirgli incarico scritto su modulo predisposto dalla FIGC, per il tesseramento e la stipulazione del contratto economico con il calciatore De Micco Carlo, avvenuta in data 31.1.2008, nonché per aver sottoscritto una scrittura privata con la Società Phirza, del quale il De Giorgis era rappresentante, afferente il tesseramento del medesimo calciatore (violazione continuata fino al 16.07.2012 con l’emissione della fattura n. 1 del 16.7.2009 della Phirza Lda alla Società Triestina). 3.3.3. Anche in questo caso, il deferimento, sul punto, è fondato e va accolto, in quanto risulta provato che il Sig. Fantinel abbia posto in essere la violazione contestatagli. 3.4.1. É provato che il calciatore Granoche Pablo Louro abbia ritualmente conferito mandato all'agente di calciatori Sig. Grossi Fabio con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, e che, in data 12.7.2013, il Sig. Granoche Pablo Louro abbia stipulato un contratto di prestazione sportiva con la AC Cesena Spa per la conclusione del quale, secondo quanto riferito dallo stesso calciatore in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, lo stesso è stato assistito dal proprio agente, Sig. Fabio Grossi. Malgrado l'opera di assistenza ritualmente prestata, tuttavia, nel contratto appena citato non è stato indicato il nominativo del Sig. Fabio Grossi quale agente del calciatore. Con riguardo a tale fattispecie, poi, ha definito la propria posizione, con accordo concluso con la Procura Federale ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, il Sig. Granoche Pablo Louro. 3.4.2. Dai fatti sopra riportati, al Procura fa discendere la responsabilità del: - Sig. Fabio Grossi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) dell'art. 19, comma 2, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 12.7.2013 tra il calciatore Granoche Pablo Louro, dal quale aveva ricevuto mandato, e la Società AC Cesena Spa. 3.4.3. Il Sig. Grossi si è difeso eccependo che la mancata indicazione del proprio nome sia stata determinata dalla circostanza di non aver partecipato alla stipula del contratto in quanto non più vincolato, a detta data, dal mandato rilasciato dal calciatore, scaduto in data 3 luglio 2013. 3.4.4. Il deferimento è fondato e va accolto, in quanto risulta provato che il Sig. Grossi abbia assistito il calciatore Granoche nella stipulazione del contratto di che trattatasi senza assicurarsi che il proprio nominativo fosse riportato. 3.5.1. É provato che il calciatore Granoche Pablo Louro abbia ritualmente conferito mandato all'agente di calciatori Sig. Grossi Fabio con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza. In data 15.7.2011, il calciatore Granoche Pablo Louro ha stipulato un contratto di prestazione sportiva con la Novara Calcio Spa con l'assistenza del proprio agente, Sig. Fabio Grossi, il cui nominativo è infatti espressamente indicato in tale atto negoziale. Nell'ambito dello stesso contratto, tuttavia, ha prestato la propria opera di agente anche il Sig. De Giorgis Giorgio, in virtù ed in dipendenza di mandato conferito allo stesso dalla Novara Calcio Spa, in persona del legale rappresentante Pederzoli Mauro, avente ad oggetto proprio il trasferimento del calciatore appena citato e con validità dal 13.7.2011 al 30.7.2011. Tra gli agenti Sig. Grossi Fabio e Sig. De Giorgis Giorgio, tuttavia, all'epoca dei fatti vi era un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente, così come provato dalle univoche risultanze acquisite agli atti del presente procedimento; I due agenti, in particolare, fino al 2007 sono stati entrambi soci della Sport & Events Srl, Società che aveva quale proprio oggetto sociale l'attività di agente di calciatore, e dopo tale data hanno continuato a collaborare tra loro in maniera stabile e continuativa. In proposito, in particolare, la Sig.ra Dimini Alessandra (all'poca dei fatti dipendente della US Triestina Spa), in sede di sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza, ha espressamente dichiarato: "Uno dei procuratori che ha avuto più rapporti con la Triestina per diversi calciatori è stato Giorgio De Giorgis che agisce per conto ... International Sport Services di Genova di cui sono amministratori Grossi Fabio e Maurizio De Giorgis, fratello di Giorgio"; Ed ancora la stessa Sig.ra Dimini Alessandra, in sede di sua audizione da parte della Procura Federale, ha avuto modo di specificare ulteriormente quanto segue: "D. Qual é il ruolo che ha avuto il Sig. Giorgio De Giorgis con la US Triestina Calcio? R. Sin dal 2006 ha svolto il ruolo di consulente di mercato a favore della US Triestina in stretto contatto con il presidente Fantinel ed in primo luogo per la risoluzione di contratti di alcuni calciatori tesserati durante la gestione Tonellotto con contratti onerosi. Da quel momento in poi il Sig. Giorgio De Giorgis ha collaborato attivamente con la US Triestina nell'attività di mercato per il tesseramento e la cessione di calciatori. In tale attività si rapportava direttamente con segretario Bazzacco, il presidente Fantinel e il Direttore Sportivo De Falco. In tale attività era coadiuvato dal Dr. Fabio Grossi che lo accompagnava negli incontri presso la Società. A.d.R. Su indicazioni del presidente Fantinel mi sono occupata di registrare le fatture ed effettuare i pagamenti a Società italiane e straniere riconducibili direttamente e indirettamente al De Giorgis. Tra queste sicuramente "Phirza", • "Mondofutebol", "International Sport Servicé”, "Rexam" e "Mladinski Nogometni Klub Izola". Per quanto riguarda queste Società il Sig. De Giorgis mi sollecitava informazioni sull'effettuazione dei relativi pagamenti, mentre il Sig. Grossi mi forniva la documentazione - in alcuni casi -•cartacea preliminare al pagamento qualora non fosse già a mia disposizione". Inoltre, il Sig. De Falco Franco, collaboratore area tecnica della US Triestina Calcio Spa, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha avuto modo di riferire: "D. Quale ruolo svolgeva in US Triestina il Sig. Grossi? Era l'Agente di qualche calciatore? R. Presso la Società US Triestina - che io sappia - nessuna. Era per certo il collaboratore o socio del De Giorgis Giorgio. La maggior parte delle volte quando veniva il De Giorgis in US Triestina vi era anche il Grossi Fabio quale accompagnatore. Non sono a conoscenza se per l'attività svolta dal De Giorgis Giorgio e dal suo collaboratore o socio Sig. Grossi, il presidente Fantinel versava loro degli emolumenti per le consulenze". Ed anche il Sig. Ferrari Enzo, all'epoca dei fatti amministratore delegato della US Triestina Calcio Spa, con riguardo all'attività del Sig. De Giorgis Giorgio, ha riferito che: "Qualche volta era accompagnato dal fratello Maurizio che so interessarsi di calciatori, nonché era spesso accompagnato anche da tale Grossi Fabio. In tutte le volte che li ho visti il Grossi mi ha dato l'impressione di essere un mero collaboratore del De Giorgis Giorgio". Da ultimo, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale il Sig. Cernaz Marco ha ulteriormente riferito: "A.d.R. Conosco l'Agente Di Calciatori De Giorgis Giorgio in quanto spesso era in Società vantando un'amicizia con il Ferrari Enzo (suo ex allenatore) e con il De Falco. Peraltro, quest'ultimo era l'agente di alcuni calciatori che militavano nell'US Triestina (quali Scurto Giuseppe, Cottafava Marcello, Granoche Pablo, Borgobello Massimo e forse qualcun altro che al momento non ricordo). La sua presenza in Società era di due volte al mese ed interloquiva con i due predetti, nonché col presidente Fantinel. In quasi tutte le volte che il De Giorgis Giorgio veniva in Società era accompagnato dal suo socio in trattative per calciatori che ho identificato in Grossi Fabio. Qualche volta il De Giorgis veniva accompagnato dal fratello Maurizio. Che io sappia solo il De Giorgis Giorgio aveva le procure da parte di alcuni calciatori della Triestina"; Con riguardo a tale fattispecie, poi, hanno definito la propria posizione, con accordo concluso con la Procura Federale ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, i Sigg.ri Giorgio De Giorgis, Pablo Louro Granoche, Mauro Pederzoli, nonché la Società Novara Calcio Spa; 3.5.2. Dai fatti sopra riportati, al Procura fa discendere la responsabilità del Sig. Fabio Grossi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), nonché degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore di Granoche Pablo Louro, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava la Novara Calcio Spa in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 13.7.2011 al 30.7.2011, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 15.7.2011; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente. 3.5.3. Il Sig. Grossi si è difeso eccependo l’infondatezza dei fatti contestati, per aver prestato correttamente la propria prestazione professionale. 3.5.4. Il deferimento è fondato e va accolto, in quanto i fatti posti a base del deferimento attestano il conflitto di interessi in cui il Grossi si è trovato ad operare. Sul punto, a nulla rileva la giurisprudenza richiamata dal deferito a sostegno della propria tesi, in quanto nel caso trattato nella precedente decisione di questo Tribunale si verteva in ipotesi di due agenti legati da rapporti familiari (che non necessariamente producono una situazione di conflitto di interessi), mentre, nel caso in esame, di tratta di agenti legati da interessi economici (che necessariamente producono un conflitto di interessi). 3.6.1. É provato che il calciatore Granoche Pablo Louro abbia ritualmente conferito mandato all'agente di calciatori Sig. Grossi Fabio con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza; In data 31.1.2012, il calciatore Granoche Pablo Louro ha stipulato un contratto di prestazione sportiva con la AS Varese 1910 Spa con l'assistenza del proprio agente, Sig. Fabio Grossi, il cui nominativo è stato espressamente indicato in tale atto negoziale. Nell'ambito dello stesso contratto, tuttavia, ha prestato la propria opera di agente anche il Sig. De Giorgis Giorgio, in virtù ed in dipendenza di mandato conferito allo stesso dalla AS Varese 1910 Spa, in persona del legale rappresentante Vincenzo Montemurro, avente ad oggetto proprio il tesseramento del calciatore Sig. Granoche Pablo e con validità dal 25.1.2012 all'1.2.2012. Tra gli agenti Sig. Grossi Fabio e Sig. De Giorgis Giorgio, tuttavia, all'epoca dei fatti vi era un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente, così come provato dalle univoche risultanze acquisite agli atti del presente procedimento. Con riguardo a tale fattispecie, poi, hanno definito la propria posizione, con accordo concluso con la Procura Federale ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, i Sigg.ri Giorgio De Giorgis e Pablo Louro Granoche; 3.6.2. Dai fatti sopra riportati, al Procura fa discendere la responsabilità del Sig. Fabio Grossi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), nonché degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore di Granoche Pablo Louro, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava la A. S. Varese 1910 Spa in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 25.1.2012 all'1.2.2012, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 31.1.2012; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.1.2012 tra il calciatore Granoche Pablo Louro, che gli aveva conferito mandato, e la Società AS Varese 1910 Spa; del Sig. Vincenzo Montemurro, all’epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Giorgio De Giorgis in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 25.1.2012 all'1.2.2012, mentre l’agente Fabio Grossi rappresentava Granoche Pablo Louro, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.7.2011 e privo della data di scadenza, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 31.1.2012; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente. 3.6.3. Il Sig. Grossi si è difeso eccependo la particolare tenuità dei fatti contestati, con riferimento alla mancata apposizione del proprio nominativo sul contratto, ed inoltre l’infondatezza dei fatti contestati, per aver prestato correttamente la propria prestazione professionale. Il Sig. Montemurro ha eccepito, in via principale, la propria estraneità ai fatti in contestazione. 3.6.4. Il deferimento è fondato e va accolto con riferimento alla posizione del Sig. Grossi, in quanto i fatti posti a base del deferimento attestano il conflitto di interessi in cui il Grossi si è trovato ad operare. Sul punto, come già indicato al punto 4.5.4. che precede, a nulla rileva la giurisprudenza richiamata dal deferito a sostegno della propria tesi, in quanto nel caso trattato nella precedente decisione di questo Tribunale si verteva in ipotesi di due agenti legati da rapporti familiari (che non necessariamente producono una situazione di conflitto di interessi), mentre, nel caso in esame, di tratta di agenti legati da interessi economici (che necessariamente producono un conflitto di interessi). Il deferimento, di contro, non può essere accolto con riferimento al Sig. Montemurro, in quanto, come per le contestazioni di cui al punto 4.1.1. che precede, non è ravvisabile l’ipotesi contestata, nemmeno con riferimento ad un ipotetico concorso, in quanto non vi è prova che il deferito abbia agito nel convincimento di determinare, con il suo operato, in capo agli agenti De Giorgis e Grossi, la situazione di conflitto di interessi normativamente vietata. 3.7.1. É provato che il calciatore Tiribocchi Simone abbia ritualmente conferito mandato all'agente di calciatori Sig. De Giorgis Giorgio con validità dal 24.9.2008 al 20.9.2010. In data 16.6.2009 il calciatore Tiribocchi Simone ha stipulato un contratto di prestazione sportiva con la Atalanta Bergamasca Calcio Spa con l'assistenza del proprio agente, Sig. De Giorgis Giorgio. Nell'ambito dello stesso contratto, tuttavia, ha prestato la propria opera di agente anche il Sig. Grossi Fabio, in virtù ed in dipendenza di mandato conferito allo stesso dalla Atalanta Bergamasca Calcio Spa, in persona del legale rappresentante Ruggeri Alessandro, avente ad oggetto proprio il tesseramento del calciatore Sig. Tiribocchi Simone e con validità dal 4.6.2009 al 30.7.2009. Tra gli agenti Sig. Grossi Fabio e Sig. De Giorgis Giorgio, tuttavia, all'epoca dei fatti vi era un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente, così come provato dalle univoche risultanze acquisite agli atti del presente procedimento. Con riguardo a tale fattispecie, poi, hanno definito la propria posizione, con accordo concluso con la Procura Federale ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, i Sigg.ri Giorgio De Giorgis, Alessandro Ruggeri, nonché la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa; 3.7.2. Dai fatti sopra riportati, al Procura fa discendere la responsabilità del Sig. Fabio Grossi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), nonché degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore della Atalanta Bergamasca Calcio Spa in forza di formale mandato rilasciatogli dalla predetta Società con validità dal 4.6.2009 al 30.7.2009, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava Simone Tiribocchi in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 24.9.2008 al 20.9.2010, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 16.6.2009; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Grossi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente (violazione continuata fino al 30.6.2012 - data pattuita per l'ultimo pagamento). 3.7.3. Il Sig. Grossi si è difeso eccependo l’intervenuta prescrizione della violazione contestata. 3.7.4. Il deferimento è fondato e va accolto, in quanto i fatti posti a base del deferimento attestano il conflitto di interessi in cui il Grossi si è trovato ad operare, senza che possa essere accolta l’eccezione di prescrizione dallo stesso sollevata, in quanto la violazione risulta certamente continuata sino alla data di scadenza dei relativi pagamenti (30 giugno 2012). 3.8.1. É provato che in data 27.7.2009 il calciatore Agomeri Antonelli Filippo abbia stipulato un contratto di prestazione sportiva con la AS Bari, con l'assistenza di fatto, in assenza di formale mandato conferito, dell'agente Sig. De Giorgis Giorgio. Nell'ambito dello stesso contratto, tuttavia, ha prestato la propria opera di agente anche il Sig. De Giorgis Maurizio, in virtù ed in dipendenza di mandato conferito allo stesso dalla AS Bari Spa, in persona del legale rappresentante Perinetti Giorgio, avente ad oggetto proprio il tesseramento del calciatore Sig. Agomeri Antonelli Filippo e con validità dal 20.7.2009 al 10.8.2009. Pienamente confessorie, in proposito, sono le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Perinetti Giorgio in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, in occasione delle quali tale dirigente ha avuto modo di riferire, a seguito di specifica domanda: ""D. Può spiegare l'acquisto del calciatore Agomeri Antonelli Filippo R. Nell'estate del 2010 rivestivo l'incarico di Direttore Sportivo alla Società Bari, su richiesta dell'allora allenatore Ventura, contattai l'agente Giorgio De Giorgis che sapevo essere il riferimento del calciatore, al fine di proporre il trasferimento del calciatore dalla Triestina al Bari. Il Sig. Giorgio De Giorgis si attivò per agevolare il passaggio del calciatore. Ricordo che la trattativa con il calciatore e il Sig. De Giorgis Giorgio fosse avvenuta a Milano e a seguito di questa il calciatore raggiunse direttamente il ritiro precampionato. Mi viene rammostrato il mandato cd "rosso" datato 20/07/2009 con il quale la Società Bari l'agente De Giorgis Maurizio per il tesseramento del calciatore Agomeri Antonelli. In merito a questo, riconosco la firma posta in calce allo stesso e ricordo averlo sottoscritto per trattare il calciatore Agomeri Antonelli Filippo. Ribadisco comunque che la trattativa è avvenuta con il De Giorgis Giorgio che ho contattato per favorire il tesseramento del calciatore. Preciso che il De Giorgis Maurizio lo conosco di persona perché in alcune occasioni l'ho incontrato in compagnia del fratello Giorgio. Sicuramente non ho incaricato il De Giorgis Maurizio per tesserare il calciatore Gomeri Antonelli"; In merito al rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente tra gli agenti Sig. De Giorgis Maurizio e Sig. De Giorgis Giorgio, poi, la Sig.ra Dimini Alessandra (all'epoca dei fatti dipendente della US Triestina Spa), in sede di sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza, ha espressamente dichiarato: "Uno dei procuratori che ha avuto più rapporti con la Triestina per diversi calciatori è stato Giorgio de Giorgis che agisce per conto ... International Sport Services di Genova di cui sono amministratori Grossi Fabio e Maurizio De Giorgis, fratello di Giorgio"; Con riguardo a tale fattispecie, poi, hanno definito la propria posizione, con accordo concluso con la Procura Federale ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, i Sigg.ri Giorgio De Giorgis, Giorgio Perinetti e Filippo Agomeri Antonelli; 3.8.2. Dai fatti sopra riportati, al Procura fa discendere la responsabilità del Sig. Maurizio De Giorgis, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver svolto la propria opera professionale in favore della AC Bari Spa in forza di formale mandato rilasciatogli dalla predetta Società con validità dal 20.7.2009 al 10.8.2009, mentre l’agente De Giorgis Giorgio svolgeva attività professionale in favore di Agomeri Antonelli Filippo, in assenza di mandato conferito su modulo predisposto dalla FIGC, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 27.7.2009; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra De Giorgis Maurizio e De Giorgis Giorgio era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente. 3.8.3. Il Sig. De Giorgis si è difeso eccependo l’intervenuta prescrizione della violazione contestata. 3.8.4. Va rilevata l’intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 25 CGS, della violazione contestata, in quanto i fatti per cui si procede risalgono al 27 luglio 2009 e, quindi, nella più favorevole delle ipotesi, la prescrizione sarebbe comunque maturata al 30 giugno 2016. 3.9.1. É provato che il calciatore Vergassola Simone abbia ritualmente conferito mandato all'agente di calciatori Sig. Volpi Carlo con validità dal 4.4.2011 al 30.7.2011. In data 18.4.2011 e 31.5.2011 il calciatore Vergassola Simone ha stipulato due contratti di prestazione sportiva con la AC Siena con l'assistenza del proprio agente, Sig. Volpi Carlo. Nell'ambito dello stesso contratto, tuttavia, ha prestato la propria opera di agente anche il Sig. De Giorgis Giorgio, in virtù ed in dipendenza di mandato conferito allo stesso dalla AC Siena Spa, in persona del legale rappresentante Perinetti Giorgio, avente ad oggetto proprio il tesseramento del calciatore Sig. Vergassola Simone e con validità dal 30.3.2011 al 30.8.2011. Il Sig. Volpi Carlo in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha riferito: "Riconosco che l'operazione relativa al mandato del calciatore Vergassola è stata effettuata in virtù della conoscenza con Giorgio De Giorgis. Non ho dato io a Vergassola il modulo blue da compilare". Il Sig. De Giorgis Giorgio, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha avuto modo di riferire che: "Su richiesta del Sig. Zanzi Ho trattato in qualità di agente del calciatore Vergassola il rinnovo del suo contratto economico. Per tale trattativa il Siena mi ha conferito un formale mandato cd "rosso" da me regolarmente depositato, i cui compensi non mi sono stati ancora pagati. Riconosco che tale mandato mi è stato conferito in conflitto di interesse". Con riguardo a tale fattispecie, poi, hanno definito la propria posizione, con accordo concluso con la Procura Federale ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, i Sigg.ri Giorgio De Giorgis, Simone Vergassola e Giorgio Perinetti. 3.9.2. Dai fatti sopra riportati, al Procura fa discendere la responsabilità del Sig. Carlo Volpi, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), nonché degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore di Vergassola Simone, in forza di formale mandato rilasciatogli dal predetto calciatore con validità dal 4.4.2011 al 30.7.2011, mentre l’agente Giorgio De Giorgis rappresentava la AC Siena Spa in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 30.3.2011 al 30.8.2011, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra i citati calciatore e Società dei 18.4.2011 e 31.5.2011; con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Volpi ed il De Giorgis era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente. 3.9.3. Il deferimento è infondato e va respinto, in quanto dagli atti di causa non risulta raggiunta la prova in merito alla circostanza che il Sig. Volpi intrattenesse con il Sig. De Giorgis “un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente” tale da realizzare la fattispecie punita dalle norme in esame. 3.10.1. É provato che la Società AC Lumezzane Spa, in persona del legale rappresentante Sig. Cavagna Renzo, abbia conferito rituale mandato al Sig. De Giorgis Giorgio per il tesseramento del calciatore Antonelli Agomeri Filippo con validità dal 22.8.2011 al 31.8.2011. In data 31.8.2011 la Lumezzane Spa stipulava un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Sig. Agomeri Antonelli Filippo. Nonostante l'assistenza prestata in favore della Società, tuttavia, nel contratto appena citato non è indicato il nominativo dell'agente Sig. De Giorgis Giorgio. Con riguardo a tale fattispecie, poi, ha definito la propria posizione, con accordo concluso con la Procura Federale ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, il Sig. Giorgio De Giorgis. 3.10.2. Dai fatti sopra riportati, al Procura fa discendere la responsabilità: - del Sig. Renzo Cavagna, all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Società AC Lumezzane Spa; - violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Giorgio De Giorgis, cui la Società AC Lumezzane Spa aveva conferito mandato con validità dal 22.8.2011 al 31.8.2011, fosse indicato nel contratto stipulato con il calciatore Agomeri Antonelli Filippo in data 31.8.2011; - della Società AC Lumezzane Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Renzo Cavagna. 3.10.3. Il Sig. Cavagna e la AC Lumezzane Spa hanno, in buona sostanza, eccepito “un’impossibilità materiale”, determinata dalla circostanza che sul modulo redatto non vi fosse l’indicazione in merito alla necessità di indicare il nominativo dell’agente, e, quindi, fatto riferimento ad un “affidamento incolpevole”. 3.10.4. Il deferimento è fondato e va accolto, in quanto le circostanze poste a base del deferimento risultano provate e prive di pregio, in meritano ad un’esclusione di responsabilità, risultano le eccezioni avanzate dai deferiti, eccezioni che, viceversa, possono trovare accoglimento in merito alla determinazione di una sanzione meno afflittiva di quella richiesta dalla Procura Federale. 4 - Sanzioni Per i fatti in contestazione, si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale con riferimento al deferito Fabio Grossi, mentre deve essere irrogata una sanzione meno afflittiva, di quella richiesta, per i deferiti Sig.ri Maurizio De Giorgis, Stefano Maria Fantinel, Renzo Cavagna ed AC Lumezzane Spa. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento proposto, irroga: al Sig. Fabio Grossi la sanzione dell’inibizione di mesi 7 (sette) e dell’ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00); al Sig. Maurizio De Giorgis la sanzione dell’inibizione di mesi 5 (cinque) e dell’ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00); al Sig. Stefano Maria Fantinel la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre); al Sig. Renzo Cavagna la sanzione dell’ammonizione; alla AC Lumezzane Spa la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00); e proscioglie i Sig.ri Vincenzo Montemurro, Carlo Volpi, Luca Campedelli e l’AC Chievo Verona Srl in ordine agli addebiti loro rispettivamente contestati.
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(255) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MARIO FANTINEL (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Triestina Calcio Spa), LUCA CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Chievo Verona Srl), FABIO GROSSI, MAURIZIO DE GIORGIS, CARLO VOLPI (all’epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nell’elenco FIGC), VINCENZO MONTEMURRO (all’epoca dei fatti dirigente dotato di potere di rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa), RENZO CAVAGNA (all’epoca dei fatti dirigente con potere di rappresentanza della Società AC Lumezzane Spa), Società AC CHIEVO VERONA Srl e AC LUMEZZANE Spa – (nota n. 11227/853 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016)."