F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 02 Agosto 2016 (256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO EMANUELE CARUSO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Foggia Calcio Srl), DAVIDE GIUSEPPE PELUSI (all’epoca dei fatti AD e Legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl), GIUSEPPE FLORIS, ANTONIO SPADAVECCHIA, DOMENICO ADABBO e ALESSANDRO PIO MORRA (all’epoca dei fatti dirigenti accompagnatori della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl – (nota n. 12966/382 pf14-15 FDL/gb del 12.5.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 02 Agosto 2016
(256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO EMANUELE CARUSO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Foggia Calcio Srl), DAVIDE GIUSEPPE PELUSI (all’epoca dei fatti AD e Legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl), GIUSEPPE FLORIS, ANTONIO SPADAVECCHIA, DOMENICO ADABBO e ALESSANDRO PIO MORRA (all’epoca dei fatti dirigenti accompagnatori della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl - (nota n. 12966/382 pf14-15 FDL/gb del 12.5.2016).
Il deferimento Con atto del 12 maggio 2016, il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, i Signori: - Caruso Emanuele Marco, per violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 2 e 6 del CGS e art. 40 comma 3 e 3 bis delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto in favore della Società Foggia Calcio il tesseramento in data 11.09.2013, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo famigliare nella Regione Puglia da almeno sei mesi prima del citato tesseramento in assenza della necessaria deroga Federale, essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione e del successivo suo irregolare utilizzo da parte della predetta Società nelle gare del campionato giovanissimi, stagione sportiva 2013-2014; - Pelusi Davide Giuseppe, per violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 2 e 6 del CGS e art. 40 comma 3 e 3 bis delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società Foggia Calcio Srl il tesseramento in data 11.09.2013 del calciatore Caruso Emanuele Marco, nato il 16.11.1999, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo famigliare nella Regione Puglia da almeno sei mesi prima dell’operato tesseramento, senza aver richiesto alla Presidenza Federale la deroga di cui all’art. 40 n. 3 NOIF e del successivo irregolare utilizzo del calciatore nelle gare del campionato giovanissimi per la stagione sportiva 2013-2014; - Floris Giuseppe, per violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 6 del CGS in relazione all’art. 66 comma 4 delle NOIF per avere nella sua qualità di Dirigente accompagnatore certificato il regolare utilizzo del calciatore Caruso Emanuele Marco, nelle gare disputate per il campionato giovanissimi per la stagione sportiva 2013-2014 e precisamente: del 15.09.2013 Foggia – Aversa Normanna, del 22.09.13 Barletta – Foggia, del 20.10.13 Martina Franca – Foggia, del 3.11.13 Lecce- Foggia, del 10.11.13 FoggiaJuve Stabia, del 17.11.13 Avellino – Foggia, del 24.11.13 Casertana – Foggia, del 15.12.13 Melfi – Foggia, del 19.01.14 Foggia – Barletta, del 26.01.14 Ischia Isola Verde – Foggia e del 02.02.14 Foggia – Sorrento, ancorché lo stesso non avesse titolo legittimante a prendervi parte; - Spadavecchia Antonio, per violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 6 del CGS in relazione all’art. 66 comma 4 delle NOIF per avere nella sua qualità di Dirigente accompagnatore certificato il regolare utilizzo del calciatore Caruso Emanuele Marco, nelle gare disputate per il campionato giovanissimi per la stagione sportiva 2013-2014 e precisamente: del 12.01.14 Aversa Normanna – Foggia, del 09.02.14 Bari – Foggia, 1.03.14 Arzanese – Foggia e del 16.03.14 Foggia – Lecce, ancorché lo stesso non avesse titolo legittimante a parteciparvi; - Adabbo Domenico, per violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 6 del CGS in relazione all’art. 66 comma 4 delle NOIF per avere nella sua qualità di Dirigente accompagnatore certificato il regolare utilizzo del calciatore Caruso Emanuele Marco, nelle gare disputate per il campionato giovanissimi per la stagione sportiva 2013-2014 e precisamente: del05.04.14 Foggia – Avellino, del 13.04.14 Foggia – Casertana, del 04.06.14 Benevento- Foggia, ancorché lo stesso non avesse titolo a parteciparvi; - Morra Alessandro, per violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 6 del CGS in relazione all’art. 66 comma 4 delle NOIF per avere nella sua qualità di Dirigente accompagnatore certificato il regolare utilizzo del calciatore Caruso Emanuele Marco, nelle gare disputate per il campionato giovanissimi per la stagione sportiva 2013-2014 e precisamente: del 11.05.14 Foggia- Melfi, ancorché lo stesso non avesse titolo a parteciparvi; - Società Foggia Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati. Le memorie difensive Nei termini di rito, la Società Foggia Calcio Srl faceva pervenire memoria difensiva in cui evidenziava la non configurabilità a carico della Società, per l’operato dei propri tesserati, di responsabilità né colposa né dolosa, relativamente al tesseramento del giovane calciatore Caruso Emanuele Marco, rientrando la fattispecie in esame nell’errore scusabile. Il dibattimento Alla riunione del 28.07.2016, il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Caruso Emanuele Marco la squalifica per 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; - per il Sig. Pelusi Davide Giuseppe, la inibizione di mesi 6 (sei); - per il Sig. Floris Giuseppe, la inibizione di mesi 3 (tre); - per il Sig. Spadavecchia Antonio, la inibizione di mesi 1 (uno); - per il Sig. Adabbo Domenico, la inibizione di mesi 1 (uno); - per il Sig. Morra Alessandro Pio, la inibizione di 10 (dieci) giorni; - per la Società Foggia Calcio Srl, l’ammenda di 7.000,00 (Euro settemila/00). Il difensore della Società Foggia Calcio Srl concludeva chiedendo il proscioglimento da tutte le incolpazioni per assenza di responsabilità e, in subordine, la comminazione di un ammenda nella misura minima per la Società. I motivi della decisione Il presente procedimento è stato correttamente instaurato essendo l’avviso di conclusione delle indagini ritualmente notificato a tutti i deferiti, ai quali successivamente sono stati regolarmente notificati sia il deferimento, che l’avviso di convocazione del presente giudizio. Nel merito, il proposto deferimento è fondato e, pertanto, va accolto nei termini e con la graduazione di responsabilità, come di seguito precisate. Per prima cosa, questo Collegio rileva che, nella fattispecie de qua non è applicabile l’invocato istituto dell’errore scusabile, atteso che lo stesso è suscettibile di trovare applicazione sia quando siano ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative o ad oscillazioni giurisprudenziali, sia di fronte a comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dalla medesima Amministrazione, da cui possano derivare difficoltà interpretative ed un'effettiva diminuzione della tutela giustiziale. La stessa Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 232 del 6.04.2011 a Sezioni Unite) nel confermare una decisione resa dall’allora Commissione Disciplinare Nazionale che aveva riconosciuto l’esistenza di un errore scusabile, affermava il principio che nel diritto sportivo può trovare ingresso l’errore scusabile quando in fase di prima applicazione della norma, sussiste il convincimento della legittimità dell’operato da parte della Società deferita e dei suoi rappresentanti. Ebbene, nel caso di specie, le norme sul tesseramento dei giovani calciatori sono molto precise, categoriche e consolidate, non esistendo nessun dubbio interpretativo di sorta, prevedendo l’art. 40 comma 3 delle NOIF che il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età è autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo famigliare da almeno 6 mesi nella regione sede della Società sportiva per la quale si chiede il trasferimento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. Al successivo comma 3 bis è prevista la possibilità di poter richiedere, entro un termine perentorio, una deroga al Presidente Federale per poter proseguire gli studi al fine di adempiere l’obbligo scolastico. Dalla documentazione acquisita in atti è evidente che il giovane calciatore era residente fin dal 11.10.2011 in Caselle Landi (Lodi) e al momento del tesseramento per la Società Foggia Calcio Srl (11.09.2013) mancava il requisito della residenza nella regione della Società, né era stata richiesta, pur ricorrendone i presupposti, la deroga al Presidente Federale. Inoltre dalla documentazione in atti non emerge prova della residenza di fatto nella Regione Puglia relativamente al periodo 2011 al 2013. Da ciò scaturisce la responsabilità del calciatore e del legale rappresentante della Società per aver sottoscritto un tesseramento in assenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa Federale. Sussiste, del pari, anche responsabilità disciplinare dei Dirigenti Accompagnatori ex art. 10 comma 6 CGS perché gli stessi, attraverso la presentazione della distinta di gara ove era inserito il calciatore, certificavano il regolare utilizzo dello stesso nelle gare indicate nell’atto di deferimento. Delle violazioni ascritte ai propri tesserati, è chiamata a rispondere anche la Società FOGGIA CALCIO Srl per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 CGS come in dispositivo. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - così decide: in accoglimento del proposto deferimento, infligge ai Signori: - Caruso Emanuele Marco, la squalifica per 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali; - Pelusi Davide Giuseppe, la inibizione di mesi 4 (quattro); - Floris Giuseppe, la inibizione di mesi 2 (due); - Spadavecchia Antonio, la inibizione di mesi 1 (uno); - Adabbo Domenico, la inibizione di mesi 1 (uno); - Morra Alessandro Pio, la inibizione di giorni 10 (dieci); - Società Foggia Calcio Srl, l’ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 02 Agosto 2016 (256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO EMANUELE CARUSO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Foggia Calcio Srl), DAVIDE GIUSEPPE PELUSI (all’epoca dei fatti AD e Legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl), GIUSEPPE FLORIS, ANTONIO SPADAVECCHIA, DOMENICO ADABBO e ALESSANDRO PIO MORRA (all’epoca dei fatti dirigenti accompagnatori della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl – (nota n. 12966/382 pf14-15 FDL/gb del 12.5.2016)."