F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 27 Settembre 2016 (257) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IRFAN PENGILI, GIANCARLO ROSATI, BARBARA ROVERSI, GIUSEPPE SALVATORE MARINACI, GIANLUCA SCOPPETTA, DANILO PATACCHIOLA, LORENZO CICOLANI, IVAN AMICI, GINO SULPIZI, FELICE LONGHI, RUGGERO FAINELLI, SANDRO CIOGLI, MASSIMILIANO DIONISI, AGOSTINO CATALDI, LUIGI ALTOBELLI, MARINO FLAMMINI, ALESSANDRO CAVALLARI, GIULIA MARISCOLI, ATTILIO ORTENZI, FRANCESCO SPANICCIATI, MAURO MAURELLI, VINCENZO IACHETTI, MAURIZIO SALVATI, PIERO MARIANI, MIRKO CANNONE, ASD SPORTING RIETI, ASD ANDREA DI PIETRO, ASD ANGIOINA, ASD POGGIO MOIANO, ASD VELINIA, POL. CANTALICE, ASD NORCIA 480, PRO CALCIO STUDENTESCA RIETI 1999 ASD, ASD PRO CALCIO CITTADUCALE, ASD ACCADEMIA CALCIO ROMA, ASD NURSIA C/5, ASD PRO CALCIO CONTIGLIANO, USD CASCIA – (nota n. 103/1048 pf15-16/FDL/gb del 13.05.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 27 Settembre 2016 (257) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IRFAN PENGILI, GIANCARLO ROSATI, BARBARA ROVERSI, GIUSEPPE SALVATORE MARINACI, GIANLUCA SCOPPETTA, DANILO PATACCHIOLA, LORENZO CICOLANI, IVAN AMICI, GINO SULPIZI, FELICE LONGHI, RUGGERO FAINELLI, SANDRO CIOGLI, MASSIMILIANO DIONISI, AGOSTINO CATALDI, LUIGI ALTOBELLI, MARINO FLAMMINI, ALESSANDRO CAVALLARI, GIULIA MARISCOLI, ATTILIO ORTENZI, FRANCESCO SPANICCIATI, MAURO MAURELLI, VINCENZO IACHETTI, MAURIZIO SALVATI, PIERO MARIANI, MIRKO CANNONE, ASD SPORTING RIETI, ASD ANDREA DI PIETRO, ASD ANGIOINA, ASD POGGIO MOIANO, ASD VELINIA, POL. CANTALICE, ASD NORCIA 480, PRO CALCIO STUDENTESCA RIETI 1999 ASD, ASD PRO CALCIO CITTADUCALE, ASD ACCADEMIA CALCIO ROMA, ASD NURSIA C/5, ASD PRO CALCIO CONTIGLIANO, USD CASCIA - (nota n. 103/1048 pf15-16/FDL/gb del 13.05.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che la Procura Federale ha deferito dinanzi allo stesso: a) il Signor Irfan Pengili – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Sporting Rieti – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art.1-bis, CGS per avere nella sua qualità organizzato un raduno di calcio giovanile a carattere regionale denominato “Giocando Scampagnando”, nei giorni 31 maggio e 2 giugno 2015, senza richiedere la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-2015, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c), nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGSb) il Signor Giancarlo Rosati – all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della ASD Sporting Rieti – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1-bis, CGS per avere nella sua qualità organizzato un raduno di calcio giovanile a carattere regionale denominato “Giocando Scampagnando”, nei giorni 31 maggio e 2 giugno 2015, senza accertarsi che fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n.1 del settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-2015, così come successivamente integrato dalla Circolare n.1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c), nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 CGS; c) la Signora Barbara Roversi – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Andrea Di Pietro; il Signor Giuseppe Salvatore Marinaci – all’epoca dei fatti segretario, nonché Dirigente accompagnatore della squadra Piccoli Amici al raduno oggetto di deferimento della ASD Andrea Di Pietro; il Signor Gianluca Scoppetta – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Angioina; il Signor Danilo Patacchiola – all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore delle squadre Pulcini e Piccoli Amici al raduno oggetto di deferimento della ASD Angioina; il Signor Lorenzo Cicolani – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Poggio Moiano; il Signor Ivan Amici – all’epoca dei fatti Tecnico Responsabile Pulcini, nonché Dirigente accompagnatore della squadra Piccoli Amici della ASD Poggio Moiano; il Signor Gino Sulpizi – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Velinia; il Signor Felice Longhi – all’epoca dei fatti Consigliere, nonché Dirigente accompagnatore della squadra Pulcini della ASD Velinia; il Signor Ruggero Fainelli – all’epoca dei fatti Consigliere, nonché Dirigente accompagnatore della squadra Piccoli Amici della ASD Velinia; il Signor Sandro Ciogli – all’epoca dei fatti Presidente della Polisportiva Cantalice; il Signor Massimiliano Dionisi – all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della squadra Piccoli Amici, per come qualificatosi in sede di audizione, della Polisportiva Cantalice; il Signor Agostino Cataldi – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Norcia 480; il Signor Luigi Altobelli – all’epoca dei fatti Segretario, nonché Dirigente accompagnatore della squadra Pulcini della ASD Norcia 480; il Signor Marino Flammini – all’epoca dei fatti Presidente della Pro-calcio Studentesca Rieti 1999 ASD; il Signor Alessandro Cavallari – all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente accompagnatore squadra Pulcini della ASD Pro-calcio Città Ducale; la Signora Giulia Mariscoli – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Accademia Calcio Roma; il Signor Attilio Ortenzi – all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della squadra Pulcini, per come qualificatosi in sede di audizione, della ASD Accademia Calcio Roma; il Signor Francesco Spanicciati – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Nursia Calcio a 5; il Signor Mauro Maurelli – all’epoca dei fatti Cassiere, nonché Dirigente accompagnatore della squadra Pulcini della ASD Nursia Calcio a 5; il Signor Vincenzo Iachetti – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Pro-calcio Contigliano; il Signor Maurizio Salvati – all’epoca dei fatti Dirigente responsabile scuola calcio, nonché Dirigente accompagnatore delle squadre Pulcini e Piccoli Amici della ASD Pro-calcio Contigliano; il Signor Piero Mariani – all’epoca dei fatti Presidente della USD Cascia; il Signor Mirko Cannone – all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della squadra Piccoli Amici, per come qualificatosi in sede di audizione, della USD Cascia), per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art.1-bis, CGS per avere nella loro qualità consentito o comunque non impedito la partecipazione delle rispettive Società al raduno di calcio giovanile a carattere regionale denominato “Giocando Scampagnando”, nei giorni 31 maggio e 2 giugno 2015, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società organizzatrice – ASD Sporting Rieti – la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n.1 del settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-2015, così come successivamente integrato dalla Circolare n.1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c), nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; d) la ASD Sporting Rieti – ASD Andrea Di Pietro – ASD Angioina – ASD Poggio Moiano – ASD Velinia – Polisportiva Cantalice – ASD Norcia 480 – Pro-calcio Studentesca Rieti 1999 ASD – ASD Pro-calcio Città Ducale – ASD Accademia Calcio Roma – ASD Nursia Calcio a 5 – ASD Pro-calcio Contigliano – USD Cascia, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le condotte ascrivibili ai rispettivi Presidenti muniti di legale rappresentanza e/o propri altri tesserati e/o altri soggetti, ancorché non tesserati, ai sensi dell’art.4, comma 1 e comma 2, CGS. La Procura Federale ha espletato – come ampiamente documentato agli atti del procedimento – attività di indagine. In tale ultimo contesto, la stessa: 1) ha acquisito fogli censimento delle Società; 2) ha svolto audizione dei Signori Umberto Fusacchia – Fabrizio De Tommaso – Claudio Aguzzi – Cristina Tiberi – Irfan Pengili e Giancarlo Rosati – Barbara Roversi e Giuseppe Salvatore Marinaci – Franco Fedeli e Gennaro Isaia – Gianluca Scoppetta e Danilo Patacchiola – Lorenzo Cicolani e Ivan Amici – Gino Sulpizi, Felice Longhi e Ruggero Fainelli – Sandro Ciogli e Massimiliano Dionisi – Agostino Cataldi e Luigi Altobelli – Marino Flammini e Oliviero Olivieri – Alessandro Cavallari – Giulia Mariscoli e Attilio Ortenzi – Francesco Spanicciati e Mauro Maurelli – Vincenzo Iacchetti e Maurizio Salvati – Piero Mariani e Mirko Cannone, in ragione delle cariche ricoperte all’epoca dei fatti e della qualità attualmente rivestita. La ASD Poggio Moiano, nonché il Signor Lorenzo Cicolani in qualità di Presidente della detta ASD e il Signor Ivan Amici, in qualità di Dirigente accompagnatore della squadra Piccoli Amici della detta ASD, a seguito dell’attività di indagine della Procura Federale hanno depositato a mezzo P.E.C. in data 30 novembre 2015 e in data 25 luglio 2016, per il tramite del proprio difensore – avv. Chiara Giuliani, rispettive memorie difensive con articolazione delle istanze istruttorie. La Pro-calcio Studentesca Rieti 1999 ASD, nonché il Signor Marino Flammini in qualità di Presidente della detta ASD e il Signor Oliviero Olivieri in qualità di Tecnico responsabile nonché Dirigente accompagnatore della detta ASD, a seguito dell’attività di indagine della Procura Federale, hanno depositato in forma cartacea, per il tramite del proprio difensore – avv. Claudio Corsi, memoria difensiva presso F.I.G.C. Procura Federale in data 1 dicembre 2015 prot. n. 5450, allegando documenti. La FC Rieti Srl, nonché il Signor Franco Fedeli, in qualità di Presidente di quest’ultima FC all’epoca dei fatti, a seguito dell’attività di indagine della Procura Federale, hanno presentato alla Procura Federale, a mezzo email del 4 dicembre 2015 e in pari data in forma cartacea presso F.I.G.C. Procura Federale prot. n. 5636, per il tramite del proprio difensore avv. Andrea Gianni, richiesta di patteggiamento «al fine di scongiurare il deferimento». Gli altri soggetti ed enti deferiti non hanno svolto alcuna attività difensiva. Il dibattimento Alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Il Sig. Irfan Pengili, all’epoca dei fatti Presidente per la ASD Sporting Rieti: 5 (cinque) mesi di inibizione; Il Sig. Giancarlo Rosati, all’epoca dei fatti organizzatore del raduno in questione nonché Dirigente Accompagnatore per la ASD Sporting Rieti: 4 (quattro) mesi di inibizione; la Sig.ra Barbara Roversi, all’epoca dei fatti Presidente per la ASD Andrea Di Pietro: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Giuseppe Salvatore Marinaci, all’epoca dei fatti Segretario nonché Dirigente Accompagnatore della squadra categoria Piccoli Amici al raduno in questione, per la ASD Andrea Di Pietro: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Gianluca Scoppetta, all’epoca dei fatti Presidente per la ASD Angioina: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Danilo Patacchiola, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore squadre categorie Pulcini e Piccoli Amici al raduno in questione, per la ASD Angioina: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Lorenzo Cicolani, all’epoca dei fatti Presidente per la ASD Poggio Moiano: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Ivan Amici, all’epoca dei fatti Tecnico Responsabile Pulcini, nonché Dirigente Accompagnatore della squadra categoria Piccoli Amici al raduno in questione, per la ASD Poggio Moiano: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Gino Sulpizi, all’epoca dei fatti Presidente per la ASD Velinia: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Felice Longhi, all’epoca dei fatti Consigliere nonché Dirigente Accompagnatore della squadra Pulcini al raduno in questione, per la ASD Velinia: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Ruggero Fainelli, all’epoca dei fatti Consigliere nonché Dirigente Accompagnatore della squadra Piccoli Amici al raduno in questione, per la ASD Velinia: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Sandro Ciogli, all’epoca dei fatti Presidente per la Polisportiva Cantalice: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Massimiliano Dionisi, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della squadra Piccoli Amici al raduno in questione (per come qualificatosi in sede di audizione), per la Polisportiva Cantalice: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Agostino Cataldi, all’epoca dei fatti Presidente per la ASD Norcia 480: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Luigi Altobelli, all’epoca dei fatti Segretario nonché Dirigente Accompagnatore della squadra di categoria Pulcini al raduno in questione, per la ASD Norcia 480: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Marino Flammini, all’epoca dei fatti Presidente per la Pro Calcio Studentesca Rieti 1999 ASD: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Alessandro Cavallari, all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente Accompagnatore squadra categoria Pulcini al raduno in questione, per la ASD Pro Calcio Cittaducale: 4 (quattro) mesi di inibizione; La Sig.ra Giulia Mariscoli, all’epoca dei fatti Presidente per la ASD Accademia Calcio Roma: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Attilio Ortenzi, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della squadra categoria Pulcini al raduno in questione (per come qualificatosi in sede di audizione), per la ASD Accademia Calcio Roma: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Francesco Spanicciati, all’epoca dei fatti Presidente per la ASD Nursia Calcio a 5: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Mauro Maurelli, all’epoca dei fatti Cassiere nonché Dirigente Accompagnatore della squadra categoria Pulcini al raduno in questione, per la ASD Nursia Calcio A 5: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Vincenzo Iachetti, all’epoca dei fatti Presidente per la ASD Pro Calcio Contigliano: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Maurizio Salvati, all’epoca dei fatti Dirigente Responsabile Scuola Calcio nonché Dirigente Accompagnatore squadre categoria Pulcini e Piccoli Amici al raduno in questione, per la ASD Pro Calcio Contigliano: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Piero Mariani, all’epoca dei fatti Presidente per la USD Cascia: 4 (quattro) mesi di inibizione; Il Sig. Mirko Cannone, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della squadra categoria Piccoli Amici al raduno in questione (per come qualificatosi in sede di audizione), per la USD Cascia: 4 (quattro) mesi di inibizione; la Società ASD Sporting Rieti: € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) di ammenda; la Società ASD Andrea Di Pietro: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda; la ASD Angioina: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda; la ASD Poggio Moiano: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda; la ASD Velinia: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda; la Polisportiva Cantalice: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda; la ASD Norcia 480: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda; la Pro Calcio Studentesca Rieti 1999 ASD: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda; la ASD Pro Calcio Cittaducale: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda; la ASD Accademia Calcio Roma: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda; la ASD Nursia Calcio A 5: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda; la ASD Pro Calcio Contigliano: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda; la USD Cascia: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda; Sono comparsi l’avv. Giuliani, per la Società ASD Poggio Moiano e per i Signori Cicolani Lorenzo e Amici Ivan, l’avv. Corsi per le Società Pro-Calcio Studentesca Rieti 1999 ASD, ASD Sporting Rieti, USD Cascia, ASD Pro-Calcio Contigliano, ASD Nursia Calcio a 5, e per il Sig. Rosati Giancarlo, quest’ultimo presente alla riunione. Tutte le difese, nell’interesse dei soggetti rispettivamente assistiti, hanno trattato la controversia ed insistito per il proscioglimento dei propri assistiti. Considerato in fatto. L’ASD Sporting Rieti in data 31 maggio 2015 – 2 giugno 2015 ha organizzato la dodicesima edizione del raduno calcio giovanile città di Leonessa “Giocando Scampagnando” Memorial Biagio Panicini. Successivamente allo svolgimento del raduno, il Presidente del C.R. Lazio LND ha inviato nota alla Procura Federale pervenuta in data 11 giugno 2015 segnalando che l’evento si era svolto senza l’autorizzazione prescritta dal C.U. n. 1 del settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-2015, così come successivamente integrato dalla Circolare n.1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c). La Procura Federale ha espletato – come ampiamente documentato agli atti del procedimento – attività di indagine eseguendo altresì l’audizione di circa trenta persone. All’esito di tale attività, essa ha comunicato la conclusione delle indagini pervenendo al deferimento a carico delle persone e degli enti che sono parti nel presente procedimento. L’ASD Poggio Moiano, nonché il Signor Lorenzo Cicolani in qualità di Presidente della detta ASD e il Signor Ivan Amici, in qualità di Dirigente accompagnatore della squadra Piccoli Amici della detta ASD, assistiti dall’avv. Chiara Giuliani, hanno dedotto l’inesistenza dell’illecito disciplinare e l’insussistenza della violazione contestata dalla Procura Federale poiché «non si è trattato di un vero e proprio torneo giovanile ma di un semplice ritrovo ludico/sportivo per i bambini più piccoli, all’insegna del gioco e del divertimento e che, per tale ragione, la normativa richiamata dal Procuratore Federale non può essere posta a fondamento delle violazioni contestate». E infatti, «i giochi si sono svolti in maniera non competitiva e all’insegna del divertimento: non vi è stata gara ed al termine della manifestazione non vi è stata una vera e propria premiazione, ma semplicemente è stato consegnato un ricordo della giornata a tutti i partecipanti». In ogni caso, ASD Poggio Moiano, nonché il Signor Lorenzo Cicolani e il Signor Ivan Amici hanno dedotto, da un lato, di essersi comportati in modo conforme ai principi della correttezza e comunque secondo buona fede, in quanto hanno confidato nella regolare «organizzazione da parte dello Sporting Rieti di un evento ormai datato e consolidato nel tempo come quello» oggetto del deferimento; d’altro lato, l’esiguità e l’irrilevanza del fatto contestato dalla Procura Federale. Sulla scorta di tali rilievi, ASD Poggio Moiano, il Signor Lorenzo Cicolani ed il Signor Ivan Amici hanno concluso per l’archiviazione del procedimento disciplinare n. 103pf 15-16. La Pro-calcio Studentesca Rieti 1999 ASD, il Signor Marino Flammini in qualità di Presidente della detta ASD ed il Signor Oliviero Olivieri in qualità di Tecnico responsabile nonché Dirigente accompagnatore della detta ASD, assistiti dall’avv. Claudio Corsi, hanno dedotto che «nel caso di specie non ci troviamo di fronte ad un Torneo calcistico. Infatti la manifestazione “Giocando Scampagnando” per la sua impostazione e realizzazione non può essere inquadrata nella terminologia Torneo, in quanto la stessa veniva realizzata solo ed esclusivamente al fine di far incontrare bambini, categoria piccoli amici e pulcini, in un contesto allegorico privo di competizione classifica e/o eliminazione dove i piccoli trascorrevano una giornata all’aperto giocando, mangiando socializzando tutti insieme, ricevendo a fine giornata un mini ricordo per l’esperienza vissuta insieme». Gli stessi hanno concluso nel senso che «la presenza in tutti gli anni della manifestazione, tranne che nel 2015, di tutte le autorità sportive provinciali ha fatto sì che le Società partecipanti vista la presenza delle stesse abbiano dato per scontato la regolarità della manifestazione, in quanto se così non fosse stato non si evince come mai la FIGC non si sia attivata immediatamente per il deferimento per gli anni che furono» chiedendo l’«archiviazione del procedimento disciplinare a loro carico intrapreso»; La FC Rieti Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Signor Franco Fedeli, in qualità di Presidente di quest’ultima FC all’epoca dei fatti, e il Signor Gennaro Isaia, nella qualità di Tecnico responsabile della scuola calcio, assistiti dall’avv. Andrea Gianni, hanno formulato richiesta di patteggiamento «al fine di scongiurare il deferimento». Ritenuto in diritto Non è contestato da alcuno dei soggetti e degli enti deferiti lo svolgimento del raduno calcio giovanile città di Leonessa “Giocando Scampagnando” Memorial Biagio Panicini e la partecipazione delle squadre Piccoli Amici e/o Pulcini degli enti deferiti. I fatti presupposti sono, dunque, pacifici. Ciò di cui è contestazione, e fonte di addebiti, è la mancata autorizzazione da parte del Consiglio Federale allo svolgimento della manifestazione, di cui invece i soggetti deferiti avrebbero dovuto munirsi, omissione che viene giustificata sulla base di varie argomentazioni improntate, tra le altre ragioni, alla buona fede ed all’affidamento. Dall’audizione del Signor Irfan Pengili, in qualità di Presidente della ASD Sporting Rieti, svolta dalla Procura Federale, è emerso che quest’ultimo aveva delegato verbalmente il Signor Giancarlo Rosati a curare l’organizzazione del raduno giovanile “Giocando Scampagnando” di Leonessa del 31 maggio e 2 giugno 2015 per cui, la richiesta di autorizzazione, secondo prospettazione di parte, sarebbe stata affidata al medesimo. Dall’audizione del Signor Giancarlo Rosati è emerso che costui non aveva ricevuto istruzioni circa la necessità di chiedere l’autorizzazione a svolgere il suddetto raduno e che, in tale sede, lo stesso aveva consegnato il regolamento del raduno, la griglia degli incontri e gli inviti trasmessi agli enti, oltre alle liste dei bambini partecipanti all’evento. E allora non può assumere alcuna rilevanza, e comunque non può costituire esimente, quanto dichiarato in sede di audizione dalla maggior parte dei soggetti deferiti i quali hanno riferito di aver confidato sul fatto che l’autorizzazione allo svolgimento del raduno giovanile “Giocando Scampagnando” di Leonessa del 31 maggio e 2 giugno 2015, giunto addirittura alla sua tredicesima edizione, fosse stata richiesta e ottenuta.La circostanza per cui il torneo si svolgeva da dodici anni senza che mai fosse stata richiesta la prescritta autorizzazione piuttosto che fondare un affidamento incolpevole costituisce aggravante della condotta sotto il profilo della massima negligenza e imperizia, non ammissibile in capo a soggetti cui, per l’esperienza maturata nel settore, è fatto obbligo di conoscere ed osservare le norme federali. L’autorizzazione in questione avrebbe dovuto necessariamente richiedersi, per l’anno 2015, in base al Comunicato n. 1 relativo alla stagione sportiva 2014/2015, integrato dalla Circolare n. 1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c), il quale stabilisce, all’art. 2, le modalità di svolgimento dell’attività giovanile agonistica, prescrivendo all’art. 2.6, la necessità dell’autorizzazione. Sotto il profilo comportamentale, ovvero della imputabilità della condotta agli agenti, va osservato che il torneo è un evento annuale i cui contenuti si evincono da una sintesi relativa all’evento “Giocando Scampagnando 2006” – allegato alla memoria difensiva redatta dall’avv. Corsi nell’interesse di Pro-calcio Studentesca Rieti 1999 ASD, nonché del Signor Marino Flammini e del Signor Oliviero Olivieri – in cui si legge che «i nostri piccoli campioni hanno giocato, si sono lealmente sfidati …». Il Signor Giancarlo Rosati in una email del 22 maggio 2015, inviata a ASD Accademia Calcio Roma, ha dichiarato di trasmettere «la documentazione relativa al torneo Giocando Scampagnando»; Risulta provata anche la presenza di un’ambulanza come da comunicazione dell’Azienda Regionale di Emergenza Sanitario UOC C.O. Rieti del 27 maggio 2015 avente prot. n. 463. É dunque provato, oltre ogni ragionevole dubbio, alla stregua della documentazione versata in atti e delle audizioni effettuate dall’Ufficio indagini della Procura Federale, che la manifestazione in parola sia stata organizzata ed alla stessa abbiano partecipato soggetti tesserati senza che l’evento fosse stato autorizzato dal Consiglio Federale, in violazione palese del Comunicato Ufficiale n. 1 relativo alla stagione sportiva 2014/2015 che stabilisce, all’art. 2, le modalità di svolgimento dell’attività giovanile agonistica, e prescrive all’art. 2.6, la necessità dell’autorizzazione. Il deferimento s’appalesa dunque fondato. Congrue si riscontrano le sanzioni di cui al dispositivo, tenuto conto del diverso grado di partecipazione alla commissione dell’illecito sportivo e del differente grado di responsabilità ascrivibile ai soggetti. Alla responsabilità dei singoli, legali rappresentanti e/o di altri tesserato dell’Ente e/o di altri soggetti, ancorché non tesserato ma che hanno agito nell’interesse dell’Ente medesimo, ai quali è imputata la violazione di cui sopra, consegue la responsabilità diretta di ciascun Ente ai sensi dell’art. 4, comma 1 e comma 2, CGS. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: - al Signor Irfan Pengili la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro); - al Signor Giancarlo Rosati la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno); - alla Signora Barbara Roversi, al Signor Giuseppe Salvatore Marinaci, al Signor Gianluca Scoppetta, al Signor Danilo Patacchiola, al Signor Lorenzo Cicolani, al Signor Ivan Amici, al Signor Gino Sulpizi, al Signor Felice Longhi, al Signor Ruggero Fainelli, al Signor Sandro Ciogli, al Signor Massimiliano Dionisi, al Signor Agostino Cataldi, al Signor Luigi Altobelli, al Signor Marino Flammini, al Signor Alessandro Cavallari, alla Signora Giulia Mariscoli, al Signor Attilio Ortenzi, al Signor Francesco Spanicciati, al Signor Mauro Maurelli, al Signor Vincenzo Iachetti, al Signor Maurizio Salvati, al Signor Piero Mariani, al Signor Mirko Cannone, per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art.1-bis, CGS, la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00) cadauno. Infligge alle Società ASD Sporting Rieti – ASD Andrea Di Pietro – ASD Angioina – ASD Poggio Moiano – ASD Velinia – Polisportiva Cantalice – ASD Norcia 480 – Pro-Calcio Studentesca Rieti 1999 ASD – ASD Pro-Calcio Città Ducale – ASD Accademia Calcio Roma – ASD Nursia Calcio a 5 – ASD Pro-Calcio Contigliano – USD Cascia), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza e/o al proprio altro tesserato e/o ad altro soggetto, ancorché non tesserato che ha dichiarato di agire nell’interesse dell’Ente medesimo, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e comma 2, CGS, l’ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00) cadauna.
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