• Stagione sportiva: 2016/2017
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109-112/CFA del 19 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 22 Luglio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL SIG. IMPELLIZZERI GIOVANNI LUCA AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 E MESI 7; – DELL’AMMENDA DI € 115.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016)
2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI: – DELLI CARRI DANIELE; – IMPELLIZZERI GIOVANNI LUCA, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016)
3. RICORSO DEL SIG. DELLI CARRI DANIELE AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4; – DELL’AMMENDA DI € 80.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A., NONCHÉ ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SOSPESO ED ISCRITTO ALL’ALBO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016)
4. RICORSO DEL SIG. ARBOTTI FERNANDO (AGENTE DI CALCIATORI FINO AL 31.3.2015) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, CON PRECLUSIONE, INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 24.3.2016)
5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ARBOTTI FERNANDO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 24.3.2016)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109-112/CFA del 19 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 22 Luglio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL SIG. IMPELLIZZERI GIOVANNI LUCA AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 E MESI 7; - DELL’AMMENDA DI € 115.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016)
2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI: - DELLI CARRI DANIELE; - IMPELLIZZERI GIOVANNI LUCA, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016)
3. RICORSO DEL SIG. DELLI CARRI DANIELE AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4; - DELL’AMMENDA DI € 80.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A., NONCHÉ ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SOSPESO ED ISCRITTO ALL’ALBO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016)
4. RICORSO DEL SIG. ARBOTTI FERNANDO (AGENTE DI CALCIATORI FINO AL 31.3.2015) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, CON PRECLUSIONE, INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 24.3.2016)
5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ARBOTTI FERNANDO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 24.3.2016)
Con separati ricorsi, i sigg.ri Impellizzieri G.Luca, Delli Carri Daniele, come rispettivamente assistiti, hanno proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 53/TFN del 15 febbraio 2016. Con ulteriore ricorso il sig. Arbotti Fernando, come assistito, ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 65/TFN del 24 marzo 2016. Con dette pronunzie il TFN, in esito ai deferimenti del Procuratore Federale, di cui alle note n. 3174/1064 pf14-15 SP/mg del 6 ottobre 2015 e n. 1244/1064 pf 14-15 SP/ac del 28 luglio 2015, ha inflitto le seguenti sanzioni: -Sig. IMPELLIZZERI Giovanni Luca: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 4 e mesi 7; > ammenda di € 115.000,00; -Sig. DELLI CARRI Daniele: > inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 4; ammenda di € 80.000,00; -Sig. ARBOTTI Fernando: inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria FIGC; Avverso entrambe le predette decisioni ha proposto ricorso anche il Procuratore, ritenendo incongrue le sanzioni inflitte a tutti i soggetti precitati. Premessa L’indagine federale ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catania in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche, per conseguire indebiti vantaggi in classifica e illeciti profitti anche tramite scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinate”. In particolare, i deferimenti relativi ai sigg.ri Daniele Delli Carri, Giovanni Luca Impellizzeri, Fernando Antonio Arbotti, Antonino Pulvirenti, Pablo Gustavo Cosentino e Piero Di Luzio sono conseguenza del procedimento penale n. 5559/2015 RGNR, pendente presso il Tribunale di Catania, nell'ambito del quale è stato contestato ai predetti il reato di frode sportiva in relazione ad alcune partite di calcio disputate dalla squadra del Catania Calcio spa nel campionato di serie B della stagione sportiva 2014/2015, nonché il reato di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. La Procura Federale ha acquisito, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., documentazione inerente il predetto procedimento penale e, segnatamente, un copioso materiale probatorio consistente nelle risultanze di numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, nelle dichiarazioni rilasciate nel corso di alcuni interrogatori, nelle risultanze dei tabulati telefonici relativi alle utenze dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale, nonché nell’esito di diverse perquisizioni. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catania, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale e delle spontanee dichiarazioni rese dal deferito sig. Antonino Pulvirenti ai sensi dell'art. 24 CGS, consente di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine. Separata le posizioni dei sigg.ri Delli Carri ed Impellizzeri, in relazione alle quali la Procura federale ha aperto un autonomo procedimento disciplinare portante il n. 1064 bis, con atto di deferimento n. 1244/1064PF 14 – 15 SP/ac del 28 luglio 2015 la Procura federale ha contestato ai sigg.ri Pulvirenti, Di Luzio, Arbotti e Cosentino, a far data dal marzo 2015, di essersi associati tra di loro e con altri 3 soggetti non identificati, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari e di scommesse illecite per alterare il risultato di gare del campionato di serie B, stagione sportiva 2014/2015. Alcuni degli stessi predetti deferiti sono stati, altresì, chiamati a rispondere di alcuni specifici illeciti sportivi contestati ai sensi dell'art. 7 CGS e di alcune scommesse illecite contestate ai sensi degli artt. 1 bis e 6 CGS, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato di gare di campionato di calcio Serie B, nel quale era impegnata la società Calcio Catania spa, disputate nel campionato nazionale di Serie B, s.s. 2014/2015 e, segnatamente: 1) Catania-Avellino, disputata il 29 marzo 2015, terminata con il risultato di 1-0; 2) Varese- Catania, disputata il 2 aprile 2015, terminata con il risultato di 0-3; 3) Catania –Trapani, disputata l’11 aprile 2015, terminata con il risultato di 4-1; 4) Latina- Catania, disputata il 19 aprile 2015, terminata con il risultato di 1-2; 5) Catania –Ternana, disputata il 24 aprile 2015, terminata con il risultato di 2-0; 6) Catania –Livorno, disputata il 2 maggio 2015, terminata con il risultato di 1-1. Per quanto concerne specificamente il sig. Arbotti Fernando Antonio, agente calciatori sino al 31 marzo 2015 e successivamente persona che svolgeva attività rilevante nell’Ordinamento federale in esecuzione di mandati ricevuti, con il predetto atto di deferimento del 28 luglio 2015 il Procuratore federale ha, in particolare, deferito il medesimo dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione disciplinare per rispondere della violazione di cui all'art. 9 CGS, perché si associava con altri soggetti tesserati e non (segnatamente, con M.F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali), nonché con i sigg.ri Delli Carri, Impellizzeri, Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali gli illeciti sportivi previsti e puniti dall'art. 7 CGS e le scommesse vietate dall'art. 6 CGS. Tale programma, secondo la prospettazione accusatoria, era stato perseguito con assetto stabile e con distribuzione di ruoli predeterminata: per quanto qui interessa, Daniele Delli Carri e Fernando Antonio Arbotti, in concorso con altri, con il ruolo di organizzatori; Giovanni Luca Impellizzeri, con il ruolo di finanziatore; con l’aggravante di cui all'art. 9, comma 2, CGS, in quanto promotori e gestori dell'associazione in epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento di sei diversi illeciti sportivi di cui all'art. 7 CGS, in relazione alle gare prima indicate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato delle predette gare di campionato di calcio di serie B, nel quale era impegnata la società Calcio Catania spa, mediante dazioni di danaro costituenti il compenso per l'illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall'esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Con l’aggravante di cui all'art. 7, comma 6, CGS per l’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale delle gare in oggetto e per la pluralità degli illeciti posti in essere. È utile ricordare che procedimento principale è stato definito dal Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, con decisione pubblicata il 20 agosto 2015, con la quale è stata dichiarata la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio e della società Calcio Catania spa. La posizione del sig. Arbotti è stata, invece, separata con apposita ordinanza: preso atto del suo stato di sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari il TFN ha, infatti, disposto il rinvio della trattazione del suo deferimento a nuovo ruolo. Per inciso, avverso la suddetta decisione hanno presentato ricorso i sigg.ri Di Luzio e Cosentino, nonché la società Calcio Catania spa dinanzi alla Corte Federale d’Appello, che, in data 27 agosto 2015 ha deciso di ridurre la penalizzazione della società Calcio Catania Spa a punti 9 da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2015/2016 e di ridurre l’ammenda inflitta al sig. Di Luzio, confermando nel resto la decisione impugnata. La Procura federale, con provvedimento n. 3174/1064bis PF 14-15 SP/mg del 6 ottobre 2015, ha, poi, deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, Daniele Delli Carri, già direttore sportivo della società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico sospeso e iscritto nell’Elenco speciale dei direttori sportivi e Giovanni Luca Impellizzeri, all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico, per l’illecito disciplinare associativo di cui all’art. 9 CGS, perché in numero superiore a tre si associavano tra di loro e con altri già giudicati dagli Organi della giustizia sportiva e con Fernando Antonio Arbotti, nonché con altri 4 soggetti non tesserati, segnatamente e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari. Tali illeciti sono gli stessi contestati agli altri associati con il menzionato precedente deferimento e riguardano sia la violazione dell’art. 7 CGS, sia l’effettuazione di scommesse illecite ex artt. 1 bis e 6 CGS. Il Procuratore federale ha, altresì, contestato ai due predetti incolpati l'aggravante di cui all'art. 9, comma 2, CGS, per la loro qualità di promotori e gestori dell'associazione. Anche per i predetti sigg.ri Impellizzeri e Delli Carri, in relazione alle violazioni di cui all’art. 7, commi 1 e 5, CGS l’incolpazione concerne la realizzazione, in concorso tra loro e con altri soggetti, di atti diretti ad alterare lo svolgimento delle seguenti, già sopra indicate, gare del campionato di serie B: 1) Catania-Avellino, disputata il 29 marzo 2015, terminata con il risultato di 1-0; 2) Varese- Catania, disputata il 2 aprile 2015, terminata con il risultato di 0-3; 3) Catania –Trapani, disputata l’11 aprile 2015, terminata con il risultato di 4-1; 4) Latina- Catania, disputata il 19 aprile 2015, terminata con il risultato di 1-2; 5) Catania –Ternana, disputata il 24 aprile 2015, terminata con il risultato di 2-0; 6) Catania –Livorno, disputata il 2 maggio 2015, terminata con il risultato di 1-1. Gli incolpati, secondo la ricostruzione accusatoria, hanno offerto o promesso denaro o altra utilità o vantaggio ovvero hanno posto in essere altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, contattando a tal fine calciatori dell’Avellino, del Varese, del Trapani, del Latina, della Ternana e del Livorno, allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione o accoglimento della promessa o dell’offerta da parte di questi ultimi e, comunque, con la partecipazione degli stessi all’attività finalizzata al perseguimento dello scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente il corretto e leale svolgimento di tutte le citate competizioni sportive e favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella avversaria. Agli stessi deferiti è stata, inoltre, contestata l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in essere. Giovanni Luca Impellizzeri è stato, inoltre, deferito per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 6 CGS, per avere, in concorso con altro soggetto, già giudicato dagli Organi della giustizia sportiva, effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e, comunque, per avere concorso ad effettuare scommesse, relativamente alle gare prima indicate, i cui risultati erano stati alterati con le modalità di cui si è detto. Lo stesso sig. Impellizzeri è stato, infine, deferito per altra violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 6 CGS in relazione alla gara Messina – Ischia Isola Verde del 18/04/2015 della stagione sportiva 2014/2015 del campionato di Lega Pro, avendo il medesimo posto in essere un’illecita attività conoscitiva finalizzata a scommettere, direttamente o per interposta persona, sulla gara indicata, previa verifica della predeterminazione del risultato e avendo il medesimo effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla medesima gara, con le modalità come sopra descritte. Per il medesimo fatto il sig. Impellizzeri è stato anche chiamato a rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara predetta. Nel corso del giudizio di prime cure il sig. Delli Carri, come difeso ed assistito, ha preliminarmente chiesto sia che il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, avv. Sergio Artico, che aveva presieduto il collegio giudicante nel procedimento prima indicato a carico dei sigg.ri Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio e della società Catania Calcio spa, definito, come detto, con la decisione pubblicata il 20 agosto 2015, si astenesse, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 4, CGS, sia che il procedimento disciplinare a suo carico venisse sospeso, trovandosi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Ha, poi, lamentato la violazione del termine di conclusione delle indagini di cui all’art. 32 ter CGS, altresì eccependo l’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5, CGS. Nel merito, Delli Carri ha contestato la sussistenza degli elementi costituivi dell’ipotesi disciplinare associativa di cui all’art. 9 CGS ed ha escluso il coinvolgimento negli illeciti sportivi tendenti ad alterare il risultato delle gare sopra indicate, così come l’effettiva alterazione delle 5 gare incriminate. In via istruttoria, ha chiesto l’interrogatorio del sig. Delli Carri, nonché l’audizione dei sigg.ri Pulvirenti e Cosentino. Il sig. Giovanni Impellizzeri, invece, ha sollevato, a mezzo messaggio di posta elettronica spedito dal proprio difensore, eccezione di nullità del procedimento per omesso avviso della fissazione dell’udienza al medesimo difensore di fiducia. Alla seduta del 19 novembre 2015 il Presidente del TFN ha fatto mettere a verbale la sua dichiarazione di ritenere di non doversi astenere, ritenendo non sussistere gli estremi di alcuna delle ipotesi di astensione obbligatoria di cui all’art. 51 c.p.c., richiamato dall’art. 28, comma 4, CGS, né gli estremi di un’astensione facoltativa prevista dallo stesso art. 51 c.p.c. A questo punto, la difesa Delli Carri ha presentato istanza scritta e motivata di ricusazione nei confronti del Presidente Sergio Artico, ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS, nonché degli artt. 51, comma 4, e 52 c.p.c., rilevando che si trattava dello stesso Presidente del Collegio che aveva giudicato sul deferimento degli altri soggetti coinvolti, definito con decisione pubblicata il 20 agosto 2015 e che i fatti, le contestazioni a carico del medesimo istante e il materiale probatorio utilizzato per il suo deferimento erano gli stessi che avevano formato oggetto della precedente decisione. Con apposita ordinanza il TFN ha devoluto l'istanza di ricusazione ad altro Collegio diversamente composto, disponendo la sospensione del procedimento e la sospensione dei termini di estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5, CGS. In data 27 novembre 2015 il TFN si è, quindi, riunito in diversa composizione, segnatamente costituito dal Presidente, prof. Claudio Franchini, e dai componenti avv.ti Andrea Morsillo e Arturo Perugini, rigettando l'istanza di ricusazione. Fissata l’udienza per il dibattimento, le difese dei deferiti hanno preliminarmente sollevato alcune eccezioni relative alla pendenza del procedimento penale a carico delle stesse innanzi al Tribunale di Catania. Impellizzeri, inoltre, ha eccepito violazione del diritto di essere sentito dopo la comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini, nonché difetto di giurisdizione, atteso l’asserito mancata appartenenza all'Ordinamento federale. Acquisito, quindi, il parere contrario del Procuratore federale il Tribunale ha emesso l'ordinanza che segue: «Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, ritenuto che va rigettata la eccezione difensiva riguardante la richiesta di sospensione del presente procedimento, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza relativa al procedimento penale pendente presso il Tribunale di Catania, avverso gli stessi soggetti, in quanto il principio dell’autonomia del diritto sportivo consente la trattazione separata di analoga vicenda processuale di carattere disciplinare, anche al fine di assicurare l’esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Oltretutto le norme contenute nell’art. 34 bis, CGS e nell’art. 38, comma 5, lett. a), Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevedono espressamente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell’art. 39, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevede espressamente “in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’autorità giudiziaria”. Circostanza che nella fattispecie non è stata dedotta né risulta comunque sollevata in sede penale; Ritenuto che va del pari rigettata l’eccezione di nullità dell’atto di deferimento, sollevata dal difensore di Impellizzeri, in quanto la sua richiesta di audizione del 23 luglio 2015 risulta superata dal provvedimento di separazione emesso dalla Procura Federale il 28 luglio 2015, da cui ha avuto origine il presente procedimento nel quale è intervenuto in data 6 Agosto 2015 un avviso di conclusione delle indagini contenente un ulteriore avviso all’interessato concernente la sua facoltà di essere audito, cui però non ha fatto seguito alcuna ulteriore richiesta di audizione; Ritenuto che occorre invece riservarsi sulla questione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di Impellizzeri, in quanto appare opportuno il suo esame insieme con il merito del procedimento. P.Q.M. - Rigetta le eccezioni relative alla sospensione del presente procedimento e alla nullità dell’atto di deferimento, come sopra sollevate dai difensori del Delli Carri e dell’Impellizzeri; 6 - Riserva di decidere l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dall’Impellizzeri, con il merito del procedimento. Dispone procedersi oltre». A questo punto i deferiti hanno chiesto che, per ragioni di economia processuale e anche per questioni di connessione probatoria, il Tribunale valutasse l'opportunità di celebrare congiuntamente il presente procedimento con quello a carico dell’altro deferito, ancora non giudicato dalla giustizia sportiva, Arbotti, procedimento, questo, che era stato rinviato alla riunione del 17 marzo 2016. Anche in questo caso il Procuratore federale si è opposto. Questa che segue l'ordinanza del TFN: «Sciogliendo la riserva che precede; Ritenuta la non utilità della trattazione unitaria dell'odierno procedimento con quello avviato nei confronti del sig. Arbotti, già rinviato all'udienza del 17.3.2016, per impedimento del difensore; Rigetta l'istanza e dispone la prosecuzione del presente procedimento». All’esito del dibattimento il Procuratore federale ha concluso chiedendo, previa affermazione della responsabilità disciplinare di tutti i soggetti deferiti, l'applicazione delle seguenti sanzioni: - per Delli Carri, l’inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per l'associazione aggravata ex art. 9 CGS, oltre all'inibizione per anni 3 (tre), nonché ammenda di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) per gli ulteriori illeciti contestati; - per Impellizzeri, l'inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per l'associazione aggravata ex art. 9 CGS, oltre all'inibizione per 4 (quattro) anni e 8 (otto) mesi nonché ammenda di € 130.000,00 (Euro centotrentamila/00) per gli ulteriori illeciti contestati. Con riferimento alle posizioni dei sigg.ri Daniele Delli Carri e Giovanni Impelizzeri, il Tribunale di prime cure, all’esito del dibattimento, ha assunto la decisione di cui al C.U. n. 53/TFN del 15.02.2016, sulla base dei seguenti motivi. «La Sezione Disciplinare ritiene che gli atti e i documenti acquisiti forniscono un quadro probatorio completo e che quindi debbano essere rigettate anche le richieste istruttorie avanzate dalla difesa, peraltro prive di adeguata motivazione. Essendo comunque chiaro che il thema decidendum è quello di valutare, in piena autonomia di giudizio rispetto alla precedente decisione, se sia o meno innanzitutto ravvisabile quella fattispecie disciplinare associativa finalizzata alla commissione di illeciti sportivi, di cui all'art. 9 CGS, con l'aggravante di cui al comma 2; se i deferiti odierni abbiano o meno fatto parte di questa associazione illecita e se gli stessi possano o meno essere ritenuti responsabili delle violazioni di cui all'art. 7 commi 1 e 5 CGS e di cui all'art. 1 bis comma 1 e 6 CGS, con le aggravanti contestate. Ciò detto, e venendo al merito del deferimento, deve subito mettersi in evidenza che il materiale probatorio acquisito è veramente consistente ed è in gran parte costituito dalle risultanze di numerose intercettazioni di colloqui telefonici e ambientali fra diversi soggetti, molti dei quali tesserati e appartenenti all'Ordinamento federale o comunque vicini all'ambiente del calcio e, in particolare, interessati all'effettuazione di scommesse sulle partite di calcio. […] Alle citate intercettazioni telefoniche e ambientali si sono poi aggiunti altri elementi probatori, come le risultanze dei servizi di O.P.C. con i rilievi video e fotografici, gli esiti di alcune perquisizioni, i tabulati telefonici e soprattutto le dichiarazioni largamente confessorie rilasciate, hanno contribuito ad attribuire un valore di alta attendibilità al dato probatorio delle intercettazioni, il cui significato si presenta pertanto inequivocabile e non suscettibile di interpretazioni diverse. D'altra parte, un esame complessivo di tutta la mole delle conversazioni intercettate, in cui gli interlocutori spesso fanno ricorso a un linguaggio criptico convenzionale (il numero del binario, l'orario dei treni, le udienze in tribunale, le parcelle legali etc.) rivela l'esistenza di una fitta rete di rapporti fra tutti i soggetti coinvolti, finalizzata proprio all'alterazione delle gare disputate dal Catania Calcio Spa e all'effettuazione di scommesse dall'esito certo con l'investimento di rilevanti somme di denaro, che esclude in radice la possibilità di una spiegazione alternativa di tipo goliardico o di millanteria. Ma sono state soprattutto le dichiarazioni confessorie del PULVIRENTI a escludere la possibilità di una diversa lettura delle conversazioni intercettate, avendo egli esplicitamente ammesso nell'interrogatorio al P.M. di Catania del 29.6.2015 l'ideazione ed attuazione degli illeciti. 7 Nel successivo interrogatorio allo stesso P.M. del 1.7.2015 il Pulvirenti ha precisato che le partite “comprate” erano state quattro (quelle cioè giocate con il Varese, il Trapani, il Latina e la Ternana) e che erano stati effettuati cinque pagamenti di 50.000,00 € ciascuno (due per la partita contro il Varese e un pagamento per ciascuna delle altre tre partite). In questa occasione il Pulvirenti ha escluso che fosse stata “comprata” la partita contro l'Avellino, mentre per la partita contro il Livorno era stato cominciato lo stesso discorso, ma poi non c'era stato alcun seguito. Più articolate sono però le dichiarazioni che il Pulvirenti ha reso al Procuratore Federale della FIGC nel corso della sua audizione del 27.7.2015, nella quale ha avuto modo di precisare il ruolo di tutti i soggetti coinvolti nella compravendita delle partite (dal Delli Carri all'Arbotti e all'Impellizzeri, dal Cosentino allo stesso DiLuzio che inizialmente il Pulvirenti aveva escluso di conoscere) e le modalità di svolgimento delle operazioni illecite che avevano portato all'alterazione del risultato delle quattro partite con la precisazione degli importi delle somme di denaro pagate (100.000,00 € per la partita contro il Varese, 100.000,00 € anche per quella contro il Trapani, 50.000,00 € per quella contro il Latina, e 100.000,00 € per la partita contro la Ternana). In questa occasione il Pulvirenti ha ammesso che anche la partita contro il Livorno era stata “comprata” per il prezzo di 100.000,00 €, che però non era stato più pagato in quanto la partita era finita in un pareggio (non è chiaro se fosse stata già effettuata la consegna di un anticipo di 50.000,00 €). Alla luce di quanto precede può quindi serenamente affermarsi che ogni singola contestazione disciplinare è supportata da prove certe e che non vi sono dubbi sulla responsabilità degli odierni deferiti per le violazioni loro ascritte. In particolare risulta accertato che tutte le gare contestate sono state effettivamente alterate, con l'unica eccezione della partita Catania-Avellino del 29 marzo 2015, che il Pulvirenti ha sempre escluso. La Procura Federale ha prospettato al riguardo una serie di elementi accusatori costituiti dall'esito delle intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate a Di Luzio, Delli Carri, Impellizzeri, Arbotti e dello stesso Pulvirenti (del 19 aprile 2015 h. 20:07:53; del 21 aprile 2015 h. 13:00:15; del 28 aprile 2015 h. 00:57:23; del 9 maggio 2015 h. 19:32:00; del 9 aprile 2015 h. 22:58:00), da cui è possibile dedurre che tutti gli interlocutori consideravano la partita Catania-Avellino del 29.3.2015 come l'origine della sorprendente rimonta del Catania (si parla di “un filotto di quattro” e di “dodici punti” in classifica). C'è poi l'intercettazione telefonica del 9 aprile 2015 (h. 22,58) durante la quale il Delli Carri e il Pulvirenti discutono del saldo del prezzo per la partita Varese-Catania, e il primo fa un chiaro riferimento a precedenti esperienze (“noi abbiamo fatto sempre mezzo avanti e mezzo finale”), lasciando intendere chiaramente che questo precedente è costituito proprio dalla partita Catania-Avellivo che era stata giocata proprio prima di quella contro il Varese. Tuttavia non può non rilevarsi innanzitutto che non è logico né spiegabile il motivo per cui il Pulvirenti, che ha reso ampia confessione, ha sempre escluso questa partita dal novero di quelle “truccate”. Se infatti dovesse ritenersi che egli abbia volontariamente taciuto sul punto o addirittura negato una simile evenienza, le conseguenze sarebbero rilevanti sul piano della sua attendibilità e non potrebbero non avere refluenza sull'intera vicenda disciplinare. In secondo luogo, va detto che le conversazioni come sopra intercettate non sono chiaramente univoche nel senso accusatorio e potrebbero trovare spiegazione nel semplice fatto che comunque l'inizio della risalita del Catania in classifica aveva avuto inizio con la vittoria nella partita contro l'Avellino. Per le altre quattro gare contestate (Varese-Catania, Catania-Trapani, Latina-Catania, CataniaTernana) le prove a carico degli odierni deferiti sono costituite, come detto, non solo dalle risultanze delle citate intercettazioni telefoniche e ambientali, ulteriormente avvalorate dall'esito di alcuni servizi di appostamento e di osservazione, ma anche dalle dichiarazioni confessorie del Pulvirenti che ha direttamente chiamato in causa il Delli Carru e l’Impellizzeri (oltre che il Cosentino e il Di Luzio che però sono stati separatamente giudicati). A ciò si aggiungono: - la constatazione dei flussi anomali delle scommesse registrate prima della partita Varese-Catania, tant’è che la società del Varese decise per tali motivi di autodenunciarsi alla Procura Federale; - alcuni commenti giornalistici sulle prestazioni offerte dai calciatori indicati come “avvicinati” che erano state indicate come ben al di sotto della sufficienza; - il dato relativo all’analisi del tabulato dell’utenza di Arbotti Fernando, nel periodo ricompreso tra l’1 febbraio 2015 ed il 16 aprile 2015 per quanto riguarda i contatti telefonici con l’utenza intestata ed in uso al calciatore del Trapani Terlizzi, già in forza al Varese nella stagione 2011-2012. Tali contatti fra le due utenze, tranne un’unica eccezione del 04/02/2015, sono del tutto assenti fino al 16 8 marzo. A decorrere dal 17 marzo, invece, gli stessi diventano molto frequenti intensificandosi, in particolare, con l’approssimarsi delle partite del Catania con l’Avellino, con il Varese e con il Trapani; - le risultanze di alcuni servizi di osservazione effettuati dal personale della DIGOS della Questura di Palermo, anche mediante riprese video, che aveva installato nel corso della notte precedente un GPS sulla Mercedes Benz ‘Classe A’ in uso al Di Luzio, e che era riuscita a documentare gli incontri e i "passaggi" del denaro in data 15 e 22 aprile 2015 per la partita Latina-Catania e in data 30 aprile-1 maggio 2015 per la partita Catania-Ternana. Va detto che anche la partita successiva (Catania-Livorno) risulta pesantemente condizionata dall'azione dei soggetti deferiti, in particolare dal Pulvirenti che dopo la sconfitta con il Bologna intende recuperare il rapporto con Arbotti per il tramite del Delli Carri. Ciò risulta chiaramente dal contenuto di numerose intercettazioni telefoniche e a nulla vale che il risultato finale sia stato poi quello di 1-1 maturato al 94° minuto a causa di un calcio di rigore assegnato alla squadra del Livorno. Si è trattato di un evidente incidente di percorso che non era stato voluto e programmato dai soggetti interessati. Quanto precede costituisce prova non solo dei singoli fatti illeciti relativi all'alterazione del risultato delle partite contestate, ma anche di una precisa divisioni di ruoli e di compiti fra i diversi soggetti coinvolti nella presente vicenda disciplinare, di cui si dirà in seguito trattando dell'associazione ex articolo 9 CGS. Va quindi affermata la responsabilità disciplinare dei due soggetti oggi deferiti (Delli Carri e Impellizzeri) in ordine a cinque dei sei illeciti sportivi contestati ex art. 7 CGS, con esclusione quindi della partita Catania-Avellino di cui alla lettera 2A) dell'atto di deferimento, ma con l'aggravante di cui al comma 6 dello stesso art. 7 CGS, tenuto conto sia della pluralità degli illeciti sportivi realizzati, sia dell'effettiva alterazione del risultato di almeno 4 partite disputate dal Catania, sia del vantaggio in classifica conseguito dal Catania Calcio Spa. Come va pure affermata la responsabilità disciplinare dell'Impellizzeri in ordine alle cinque violazioni dell'art. 6 CGS contestategli in relazione alle partite Varese-Catania, Catania-Trapani, Latina-Catania, Catania-Ternana, Catania-Livorno. […] A questo punto si può passare ad esaminare la questione relativa alla sussistenza dell'ipotesi disciplinare associativa di cui all'art. 9 CGS che in questa sede è stata contestata al Delli Carri e all’Impellizzeri. Va preliminarmente ricordato che con la decisione pubblicata il 20 agosto 2015, questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale aveva ritenuto sussistente la fattispecie disciplinare associativa di cui all'art. 9 CGS e aveva anche per questo motivo sanzionato i soggetti in quella sede incolpati. Alla stessa conclusione deve pervenirsi anche in questa sede, alla luce di quanto finora esposto in ordine alla consumazione dei singoli illeciti sportivi facenti parte di un ben più articolato programma illecito. Bisogna però osservare innanzitutto che la fattispecie disciplinare associativa prevista dall'art. 9 CGS è stata introdotta nell'Ordinamento sportivo sulla scia di quanto disposto dall'art. 416 del codice penale che prevede il reato di associazione per delinquere, da cui ha tratto i vari elementi oggettivi e soggettivi che ne compongono la struttura e i caratteri distintivi della figura rispetto ad altre ipotesi delittuose, su cui non vale la pena insistere in questa sede se non per ribadire la netta distinzione che bisogna fare fra il reato associativo e la fattispecie del concorso di persone nel reato continuato, che è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza anche della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, Cass. Pen. Sez. VI, 8 maggio 2013 n. 19783). Questa distinzione trae origine dalla differente “ratio” del delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., che consiste nel pericolo per l’ordine pubblico provocato dal vincolo associativo che intercorre tra più persone legate da un medesimo fine criminoso. Per tale ragione, si spiega perché per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere sia irrilevante la consumazione dei delitti programmati facenti parte di un ipotetico disegno criminoso. Com'è noto, gli elementi costitutivi del reato associativo sono: a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente; b) il numero indeterminato di reati rientranti nel disegno criminoso; c) l'esistenza di una struttura organizzativa, anche minima (formata da almeno tre persone), ma idonea 9 e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, che risiede nella consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione; è necessaria la manifestazione di una c.d. affectio societatis. Il reato di associazione per delinquere va tenuto distinto dall’istituto del concorso di persone di cui all’art. 110 c.p. nel reato continuato ex art. 81 c.p., in cui l’accordo criminoso fra più persone avviene in via meramente occasionale, essendo legato in modo diretto alla realizzazione di uno o più reati ben individuati che una volta realizzati esauriscono l’accordo tra i correi facendo venir meno “l’allarme sociale”. L’associazione delittuosa, invece, è diretta alla realizzazione di un più ampio programma criminoso ed è caratterizzata dalla presenza di elementi che devono necessariamente coesistere. È, difatti, necessario che il vincolo associativo abbia natura tendenzialmente permanente, o quantomeno stabile, perciò che sia destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti che siano stati eventualmente già programmati. Nel concorso, invece, l’accordo è finalizzato alla realizzazione di uno o più reati che possono essere in continuazione tra loro e che devono essere realizzati, quantomeno nella forma del tentativo, altrimenti i partecipanti all’accordo non sono punibili in forza dell’art. 115, I comma c.p. Diversamente, nell’associazione per delinquere il vincolo associativo che sia idoneo ed adeguato a realizzare una indefinita serie di reati costituisce di per sé un pericolo per l’ordine pubblico, divenendo irrilevante la mancata consumazione dei delitti programmati. Tenendo presente questi principi, deve convenirsi che gli atti acquisiti dalla Procura Federale della FIGC forniscono un quadro probatorio completo in ordine alla sussistenza della fattispecie disciplinare associativa contestata. É stata invero fornita prova più che sufficiente in ordine all'esistenza di uno stabile vincolo associativo fra tutti i soggetti deferiti sia in questo procedimento n. 1064 bis che in quello n. 1064, con una precisa distribuzione di compiti e ruoli più sopra meglio indicati. Che non si trattasse di un semplice concorso di persone del tutto occasionale è dimostrato dal numero rilevante delle conversazioni intercorse fra i soggetti coinvolti, dall'uso di un linguaggio convenzionale durante tali conversazioni, dall'esistenza dello stesso “modus operandi” durante ogni “compravendita” delle partite, nonché dalla pluralità dei compiti assegnati ai vari associati. Che poi tale vincolo associativo fosse tendenzialmente permanente emerge non solo dal fatto che esso ha avuto una durata considerevole, quale emerge dall'arco temporale in cui si sono svolte le conversazioni intercettate, ma anche che gli associati avevano in diverse occasioni manifestato il proposito di proseguire la loro attività illecita per le tutte le partite disputate dal Catania Calcio Spa nel campionato decorso ed addirittura in quello successivo (indicativa è la conversazione in cui Pulvirenti, parlando con un'altra persona, alle ore 8,22 del 4.5.2015, dichiara che “vincerà il prossimo campionato di serie B in quanto ha inquadrato come funziona”). É stata pure provata l'esistenza di un articolato programma criminoso consistente non solo nell'alterazione di tutte le partite giocate dal Catania Calcio Spa nel decorso campionato di serie B, al fine di raggiungere i Play Off e di conseguire addirittura la promozione in serie A, ma anche nell'effettuazione di una serie di scommesse sportive al fine di percepire i profitti necessari ad alimentare il progetto. Così come risulta sufficientemente dimostrata l'esistenza di una struttura organizzativa idonea ed adeguata a realizzare il programma illecito, quale emerge dalla distribuzione dei compiti fra i componenti dell'associazione, dall'uso di un linguaggio convenzionale durante le conversazioni aventi ad oggetto la “compravendita” delle partite, nonché dallo stesso “modus operandi” seguito in occasione delle singole operazioni illecite. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo relativo alla consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione, va osservato che vi sono numerose conversazioni telefoniche da cui emerge chiaramente che ciascun associato era consapevole di far parte di un sodalizio criminoso ed era disponibile a cooperare per il perseguimento del comune programma illecito. Alla luce di quanto precede deve quindi essere dichiarata la responsabilità disciplinare del Delli e dell’Impellizzeri anche per la violazione dell'art. 9 CGS, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 2 contestata ai predetti in quanto promotori e gestori dell'associazione. Ed invero, per quanto riguarda il Delli Carri va osservato che lo stesso era all'epoca dei fatti il Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, e a lui è stato, a ben vedere, contestato dalla Procura Federale un semplice ruolo di collegamento tra il Pulvirenti ed il Di Luzio, cui consegnava il danaro destinato ai calciatori contattati. Si tratta quindi di un ruolo puramente esecutivo svolto dal Delli Carri sotto le direttive del Pulvirenti, ed anche destinato a non proseguire nel tempo, visto che, come risulta dai documenti prodotti dalla difesa, sulla cui ammissibilità e genuinità non sembra, ad 10 avviso del Tribunale, di poter dubitare, lo stesso Delli Carri aveva deciso di rescindere il contratto che lo legava alla Società. Per quanto riguarda l'Impellizzeri va invece osservato che a lui è stato contestato il ruolo di “finanziatore” dell'associazione, in quanto all’epoca dei fatti era anche titolare di un'agenzia di scommesse sportive ed era tra gli sponsors del Calcio Catania Spa. Egli, su incarico del Pulvirenti, si occupava di procurare il danaro necessario al pagamento dei calciatori, (che veniva poi consegnato per il tramite del Di Luzio all’Arbotti che doveva occuparsi dell'ultimo passaggio) danaro che l'Impellizzeri si procacciava effettuando scommesse, direttamente o indirettamente, sulla partita “truccata”. Come ha già affermato il Tribunale di Catania con la citata ordinanza del 29 ottobre 2015, la contestazione a carico dell’Impellizzeri attribuisce a lui specificatamente il ruolo di “finanziatore”, che non è sicuramente equivalente al ruolo di “organizzatore” attribuito ad altri indagati. E ciò sia perché la norma contenuta nell'art. 416 c.p. non consente un'equiparazione del “finanziatore” all' “organizzatore”, sia soprattutto perché dalle indagini emerge che l'Impellizzeri si era sempre limitato a finanziare il Pulvirenti quando questi gliene faceva richiesta, e non ha mai assunto un ruolo di coordinamento dell'attività degli altri associati o, comunque, di gestione dell'associazione. Resta da dire della gara Messina-Ischia Isola Verde disputata il 18/04/2015, valida per il Campionato di Lega Pro, terminata con il risultato di 1 a 1, per la quale risulta deferito solo l'Impellizzeri. Si tratta di una vicenda disciplinare che è solo occasionalmente collegata a quella ben più vasta riguardante il Catania Calcio Spa di cui si è detto in precedenza, e che è emersa nel corso dell’attività di intercettazione telefonica disposta sull’utenza in uso al predetto Impellizzeri. É stato infatti accertato che questi la sera del 17 aprile 2015 era in attesa di una “bomba pazzesca” e, avuta conferma della notizia che stava aspettando, aveva iniziato a contattare telefonicamente e/o ad incontrare di persona, una serie di soggetti appartenenti alla sua rete, e legati al mondo delle scommesse on-line, ai quali consegnava materialmente il denaro da investire. La “bomba pazzesca” era data dall’indicazione di scommettere, con riferimento alla partita MessinaIschia, sul 2 nel primo tempo (vantaggio temporaneo dell’Ischia) e sul pareggio (X) quale risultato finale. Il profitto collegato a questa scommessa era particolarmente consistente poiché le varie agenzie quotavano l’incontro con quello specifico risultato parziale/finale, poi concretizzatosi effettivamente in quegli esatti termini, fino anche a 19 volte la posta. Durante queste conversazioni telefoniche intercettate, in particolare l'Impellizzeri aveva a un certo punto affermato esplicitamente che avrebbero guadagnato almeno € 300.000,00 e che una “occasione” come questa in ‘C1’ non si sarebbe ripresentata. L'intento dell’Impellizzeri, però, non si realizzava pienamente poiché le agenzie di scommesse, rilevata l’anomalia del flusso di giocate, avevano parzialmente bloccato la possibilità di puntare sulla suddetta partita tanto da indurre il predetto, ad un certo punto, a “cercare di farla saltare”. Ad ogni modo, il profitto conseguito dall’Impellizzeri era stato di “poco superiore a € 70.000,00”. Il contenuto delle intercettazioni è estremamente chiaro e non dà adito a dubbi di sorta circa il significato dei dialoghi intercorsi tra l’Impellizzeri e le altre persone che sono state incaricate di scommettere sulla gara in questione: nei colloqui intercettati i vari interlocutori hanno parlato apertamente del risultato che sarebbe stato conseguito sia alla fine del primo tempo che al termine della gara e delle somme che bisognava scommettere. Il risultato conseguito sul campo, poi, costituisce un eccezionale riscontro a quel che lo stesso Impellizzeri aveva riferito per telefono ai vari interlocutori. Evidente risulta pertanto la responsabilità disciplinare dell’Impellizzeri che, ai sensi degli artt. 1 bis comma 1 e 6 CGS, aveva il divieto di effettuare scommesse con le modalità sopra descritte, ed aveva altresì, ai sensi dell'art. 7 comma 7 CGS, l’obbligo di informare la Procura Federale delle notizie di cui era venuto a conoscenza circa l’alterazione del risultato della gara in oggetto. Passando alla determinazione delle sanzioni da irrogare, va innanzitutto detto che il Tribunale ritiene applicabile nella fattispecie l'istituto della continuazione, che consente l'applicazione di una sola sanzione, che può essere aumentata anche fino al triplo, nel caso in cui si accerti che più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Non c'è dubbio, invero, che tutti gli illeciti sportivi contestati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno e che il Delli Carri e l'Impellizzeri debbano ricevere un'unica sanzione per tutti gli illeciti di cui è stata accertata la loro responsabilità. 11 Per quanto riguarda il Delli Carri bisogna allora partire dalla sanzione prevista per l'illecito più grave che deve essere considerato quello contestato alla lettera 3A) dell'atto di deferimento, che va determinata, tenuto anche conto della personalità del Delli Carri che non risulta in precedenza mai sanzionato sul piano disciplinare, nell'inibizione nella misura che si reputa congrua di anni tre mesi due e nell'ammenda di € 55.000,00. Queste sanzioni debbono essere aumentate nella misura di mesi due di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda per ciascuna delle altre quattro contestazioni di cui all'art. 7 CGS (Catania-Trapani, Latina-Catania, Catania-Ternana, Catania-Livorno), nonché nella misura di altri mesi due di inibizione ed altri € 5.000,00 di ammenda per la contestazione relativa all'art. 9 CGS (lettera 1A) dell'atto di deferimento). Fino a raggiungere la sanzione finale dell'inibizione per anni quattro e dell'ammenda di € 80.000,00. Per quanto riguarda l'Impellizzeri va detto che alla pena come sopra applicata nei confronti del Delli Carri per gli illeciti di cui agli artt. 7 e 9 CGS, bisogna aggiungere le sanzioni previste per ciascuna delle cinque violazioni di cui all'art. 6 CGS a lui contestate, nonché quelle previste per gli illeciti contestatigli come alle lettere 8A) e 8B) dell'atto di deferimento in relazione alla gara Messina-Ischia Isola Verde. Tenuto conto della personalità dell'Impellizzeri e del ruolo da lui ricoperto in senso all'associazione diretta dal Pulvirenti, si reputa congruo un aumento di mese uno di inibizione ed € 5.000,00 di ammenda per ciascuna delle altre contestazioni. Fino a raggiungere la sanzione finale dell'inibizione per anni 4 e mesi 7 e dell'ammenda di € 115.000,00». In sintesi riepilogativa, dunque, in parziale accoglimento del deferimento, il Tribunale Federale Nazionale ha accertato ed affermato la responsabilità disciplinare degli incolpati nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, infliggendo loro le seguenti sanzioni: inibizione per anni quattro e ammenda di euro ottantamila, nei confronti di Delli Carri Daniele; inibizione per anni quattro e mesi sette nonchè ammenda di euro centoquindicimila nei confronti di Impellizzieri Giovanni Luca. Quanto al sig. Arbotti, si è già ricordato che in data 13 novembre 2015 lo stesso, come difeso, ha presentata istanza di stralcio della sua posizione a causa della pendenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Lo stesso ha, inoltre, eccepito la carenza di potestas iudicandi della FIGC, che, all’epoca dei fatti in contestazione, non avrebbe avuto alcun mandato professionale depositato presso l’apposito registro della FIGC quale agente di calciatori, nonché la nullità dell’atto di deferimento per la sua indeterminatezza e/o perché non gli sarebbe stato consentito di replicare in contraddittorio alle prove poste a base del procedimento penale pendente dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Catania. É stata inoltre richiesta la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale. Nel merito, il sig. Arbotti ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, la derubricazione delle violazioni ascrittegli e l’applicazione del minimo delle sanzioni. Il giorno 19 novembre 2015 davanti al Tribunale Federale Nazionale - sezione disciplinare, presieduto dall’avv. Sergio Artico, sono stati chiamati separatamente sia il sopra ricordato procedimento disciplinare n. 1064 bis PF a carico di Delli Carri ed Impellizzeri, sia quello n. 1064 PF a carico, appunto, di Arbotti. Anche in quest’ultimo, il Presidente, avv. Sergio Artico, ha fatto mettere a verbale una sua dichiarazione con la quale ha affermato di ritenere di non doversi astenere in quanto non ricorrevano gli estremi di alcune delle ipotesi di astensione obbligatoria di cui all’art. 51 c.p.c., richiamato dall’art. 28, comma 4, CGS, né gli estremi di un’astensione facoltativa prevista dallo stesso art. 51 c.p.c. Come già sopra ricordato, il difensore del sig. Delli Carri ha, quindi, presentato istanza scritta e motivata di ricusazione nei confronti del Presidente Sergio Artico, ai sensi degli artt. 28, comma 4, CGS, 51, comma 4, c.p.c. e 52 sempre c.p.c., rilevando che si trattava dello stesso Presidente del Collegio che aveva giudicato sul deferimento degli altri soggetti coinvolti, definito con decisione pubblicata il 20 agosto 2015. Analoga istanza è stata avanzata oralmente dal difensore di Arbotti nel procedimento disciplinare a suo carico. Anche nel procedimento disciplinare relativo al sig. Arbotti il Tribunale ha emesso ordinanza, devolvendo la questione ad un altro Collegio diversamente composto e disponendo la sospensione di entrambi i procedimenti e la sospensione dei termini di estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5, CGS. In data 27 novembre 2015 si è quindi riunito il TFN, presieduto dal prof. Claudio Franchini e composto dagli avv.ti Andrea Morsillo e Arturo Perugini che con separati provvedimenti ha rigettato le istanze di ricusazione, anche quella, appunto, proposta dal sig. Arbotti. 12 A questo punto, come ricordato, è stata disposta la nuova fissazione dell’udienza disciplinare nei due procedimenti, il primo a carico di Arbotti e il secondo a carico di Delli Carri e Impellizzeri, per la stessa data del 4 febbraio 2016. La Procura federale ha, allora, depositato copia di due mandati professionali sottoscritti nel 2013 dal sig. Arbotti con un calciatore di nome Selasi Ransford e con la società Trapani Calcio srl. La difesa Arbotti, come si diceva, ha chiesto un ulteriore rinvio a causa di un impedimento derivante da impegni professionali e l'udienza dibattimentale per il procedimento a carico dello stesso è stata, pertanto, rinviata al 17 marzo. Mentre il procedimento a carico di Delli Carri e Impellizzeri, come si è visto, è stato definito con decisione pubblicata il 15 febbraio 2016. In data 11 marzo 2016 sono state trasmesse altre due memorie difensive nell'interesse di Arbotti, con; le quali è stata depositata: copia dell'interrogatorio reso al P.M. di Catania il 30.6.2015 dal sig. Daì Antonino; copiosa documentazione giornalistica relativa alle gare in questione; alcune schede tecniche relative ad alcuni calciatori che avevano giocato nelle file del Catania Calcio; copia della nota della Digos di Catania del 8.7.2015 relativa ai contatti telefonici intercorsi fra Pulvirenti e Cosentino con il sig. Lotito Claudio, presidente della società Lazio spa. In via istruttoria il difensore del sig. Arbotti ha richiesto l'audizione dei sigg.ri Pulvirenti Antonino e Cosentino Pablo Augusto ed ha insistito per l'audizione del proprio assistito. Lo stesso difensore ha quindi eccepito l'estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 34 bis, comma 5, CGS, sostenendo che l'azione disciplinare era stata iniziata dalla Procura federale fin dalla data del 28 luglio 2015 quando era stato emesso l'atto di separazione che doveva intendersi come atto di esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del proprio assistito e che, dunque, i 90 giorni previsti dall'art. 34 bis CGS per lo svolgimento del giudizio disciplinare e per la pronuncia della decisione di primo grado dovevano farsi decorrere da tale atto e non, invece, dall'atto di deferimento del 6 ottobre 2015. Nel merito il difensore di Arbotti ha ribadito la richiesta il proscioglimento del proprio assistito da tutti gli addebiti contestati o, in subordine, la loro derubricazione in violazione dell'art. 1, comma 1, CGS con applicazione del minimo della sanzione prevista. All'udienza del 17 marzo 2016 il Procuratore federale ha concluso chiedendo che venga dichiarata la responsabilità disciplinare del deferito Arbotti, con l'applicazione della sanzione dell'inibizione per anni cinque, aumentata di anni tre per continuazione, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. La difesa Arbotti ha concluso per l'assoluta estraneità del proprio assistito da tutte le incolpazioni contestategli, chiedendo comunque e in subordine l'applicazione di una sanzione mite. Il Tribunale Federale Nazionale, all’esito del dibattimento, ha quindi assunto la decisione di cui al C.U. n. 65/TFN del 24.03.2016. Per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio di appello, così l’organo di prime cure motiva la propria decisione. «Il presente procedimento disciplinare a carico di Arbotti Fernando Antonio deriva dall'atto di deferimento del 28 luglio 2015, meglio sopra indicato, in quanto la sua posizione era stata stralciata da quella degli altri deferiti (Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio) con ordinanza del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare del 11 agosto 2015, che, preso atto del suo stato di persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, aveva rinviato il procedimento a nuovo ruolo. Il medesimo è quindi chiamato a rispondere della violazione di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), meglio sopra indicata, e di sei specifici illeciti sportivi di cui all’art. 7 CGS relativi ad alcune gare disputate dalla squadra del Catania Calcio Spa nel campionato nazionale di serie B della stagione sportiva 2014/2105. Come è stato ricordato in precedenza, gli addebiti disciplinari derivano dall’acquisizione di copia degli atti del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Catania per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di frodi sportive e per alcuni episodi di scommesse illecite su partite di calcio disputate dalla squadra del Catania Calcio Spa nella stagione sportiva 2014/2015. […] Questa Sezione Disciplinare ritiene che gli atti e i documenti acquisiti nel presente procedimento disciplinare a carico dell'Arbotti forniscano un quadro probatorio completo e che quindi debbano essere rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa, peraltro prive di adeguata motivazione. Essendo comunque chiaro che il thema decidendum è quello di valutare, in piena autonomia di giudizio rispetto alle precedenti decisioni, se sia o meno innanzitutto ravvisabile quella fattispecie disciplinare associativa finalizzata alla commissione di illeciti sportivi, di cui all'art. 9 CGS, con 13 l'aggravante di cui al comma 2; se il deferito odierno abbia o meno fatto parte di questa associazione illecita e se lo stesso possa o meno essere ritenuto responsabile delle violazioni di cui all'art. 7 commi 1 e 5 CGS con le aggravanti contestate». Evidenzia, quindi, il TFN, come il materiale probatorio acquisito sia veramente consistente ed in gran parte costituito dalle risultanze di numerose intercettazioni di colloqui telefonici e ambientali fra diversi soggetti, molti dei quali tesserati e appartenenti all'ordinamento federale o comunque vicini all'ambiente del calcio e, in particolare, interessati all'effettuazione di scommesse sulle partite di calcio. «Alle citate intercettazioni telefoniche e ambientali», prosegue il TFN, «si sono poi aggiunti altri elementi probatori, come le risultanze dei servizi di pedinamento e osservazione con i rilievi video e fotografici, gli esiti di alcune perquisizioni, i tabulati telefonici e soprattutto le dichiarazioni largamente confessorie rilasciate dal Pulvirenti, che hanno contribuito ad attribuire un valore di alta attendibilità al dato probatorio delle intercettazioni, il cui significato si presenta pertanto inequivocabile e non suscettibile di interpretazioni diverse. D'altra parte, un esame complessivo di tutta la mole delle conversazioni intercettate, in cui gli interlocutori spesso fanno ricorso a un linguaggio criptico convenzionale (il numero del binario, l'orario dei treni, le udienze in tribunale, le parcelle legali etc.) rivela l'esistenza di una fitta rete di rapporti fra tutti i soggetti coinvolti, finalizzata proprio all'alterazione delle gare disputate dal Catania Calcio Spa e all'effettuazione di scommesse dall'esito certo con l'investimento di rilevanti somme di denaro, che esclude in radice la possibilità di una spiegazione alternativa di tipo goliardico o di millanteria. Ma sono state soprattutto le dichiarazioni confessorie del Pulvirenti a escludere la possibilità di una diversa lettura delle conversazioni intercettate, avendo egli esplicitamente ammesso nell'interrogatorio al P.M. di Catania del 29.6.2015 “...che in una situazione di enorme difficoltà, anche personale, dovuta al pessimo andamento della squadra che io con passione presiedevo, ho fatto l'errore di accettare le proposte fattemi da Delli Carri Daniele di alterare, grazie alle conoscenze di tale Arbotti, i risultati delle partite del Catania a decorrere da quella vinta a Varese. L'accordo prevedeva, di volta in volta, a risultato acquisito, la corresponsione all'Arbotti dell'importo di euro 100.000,00, ciò tramite Delli Carri che teneva i contatti con l'Arbotti; non ho mai sentito parlare di Di Luzio e Millozzi. Effettivamente ho pagato nel complesso 300.000,00 euro, di cui 100.000,00 euro per ciascuna delle vittorie con Varese e Trapani. Le somme mi sono state prestate in parte da Impellizzeri (150.000,00 euro) che conosceva le ragioni del prestito e che io informavo sullo stato della trattativa, anche se non ritengo che ciò valesse a facilitare le scommesse spesso sospese prima che si avesse chiarezza definitiva in ordine all'esito degli avvicinamenti dei giocatori”. Nel successivo interrogatorio allo stesso P.M. del 1.7.2015 il Pulvirenti ha precisato che le partite “comprate” erano state quattro (quelle cioè giocate con il Varese, il Trapani, il Latina e la Ternana) e che erano stati effettuati cinque pagamenti di 50.000,00 euro ciascuno (due per la partita contro il Varese e un pagamento per ciascuna delle altre tre partite). In questa occasione il Pulvirenti ha escluso che fosse stata “comprata” la partita contro l’Avellino, mentre per quella contro il Livorno era stato cominciato lo stesso “discorso”, ma poi non c'era stato alcun seguito. Più articolate sono state però le dichiarazioni che il Pulvirenti ha reso al Procuratore Federale della FIGC nel corso della sua audizione del 27.7.2015, nella quale ha avuto modo di precisare il ruolo di tutti i soggetti coinvolti nella compravendita delle partite (dal Delli Carri all'Arbotti e all'Impellizzeri, dal Cosentino allo stesso Di Luzio che inizialmente il Pulvirenti aveva escluso di conoscere) e le modalità di svolgimento delle operazioni illecite che avevano portato all'alterazione del risultato delle quattro partite con la quantificazione delle somme di denaro pagate (100.000,00 euro per la partita contro il Varese, 100.000,00 euro anche per quella contro il Trapani, 50.000,00 euro per quella contro il Latina, e 100.000,00 euro per la partita contro la Ternana). In questa occasione il Pulvirenti ha ammesso che anche la gara contro il Livorno era stata “comprata” per il prezzo di 100.000,00 euro, che però non era stato più pagato in quanto la partita era finita in un pareggio (non è chiaro se fosse stata già effettuata la consegna di un anticipo di 50.000,00 euro). Alla luce di quanto precede è stata in precedenza affermata la responsabilità disciplinare dei Signori Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio, Delli Carri e Impellizzeri per tutte le gare contestate, con l'unica eccezione di Catania-Avellino del 29 marzo 2015, che il Pulvirenti ha sempre escluso. Come è stato 14 pure ritenuto da questo Tribunale in occasione della decisione riguardante il Delli Carri e l'Impellizzeri pubblicata il 15 febbraio 2016, va anche in questa sede messo in evidenza che non è logico né spiegabile il motivo per cui il Pulvirenti, pur rendendo ampia confessione, ha sempre escluso questa partita dal novero di quelle “truccate”. Se infatti dovesse ritenersi che egli abbia volontariamente taciuto sul punto o addirittura negato una simile evenienza, dovrebbero trarsi conseguenze rilevanti sul piano della sua attendibilità, che non potrebbero non avere refluenza sull'intera vicenda disciplinare. In secondo luogo, va detto che le conversazioni come sopra intercettate non sono chiaramente univoche nel senso accusatorio e potrebbero trovare spiegazione nel semplice fatto che comunque l'inizio della risalita del Catania in classifica era coinciso con la vittoria contro l'Avellino. Va quindi esclusa ogni responsabilità disciplinare dell'Arbotti per la partita Catania-Avellino. Per quanto riguarda l’associazione finalizzata alla consumazione di illeciti sportivi ed in particolare all’alterazione delle altre quattro gare contestate (Varese-Catania, Catania-Trapani, Latina-Catania, Catania-Ternana), è stata accertata una precisa divisioni di ruoli e di compiti fra i diversi soggetti coinvolti nella presente vicenda disciplinare. Il Pulvirenti è stato colui che ha promosso e diretto le singole azioni illecite, dando l'avvio iniziale alle operazioni poste in essere dal Delli Carri; ed è stato inoltre colui che ha contattato l’Impellizzeri che garantiva l'apporto finanziario necessario per pagare i calciatori. Il Delli Carri è stato il soggetto che ha organizzato e messo in atto tutte le operazioni illecite tendenti alla “compravendita” delle partite, occupandosi di contattare il Di Luzio e assicurando un collegamento tra Pulvirenti e i soggetti che avevano il compito di corrompere i calciatori delle squadre avversarie. Il Di Luzio è stato invece incaricato di contattare l’Arbotti e di mantenere nello stesso tempo aggiornato il Delli Carri. L’Impellizzeri è stato il finanziatore di tutte le operazioni illecite, avendo fornito al Pulvirenti una parte della provvista di denaro necessaria per avviare il progetto, e assicurando attraverso le scommesse sulle partite disputate dal Catania l’ingente somma di denaro che sarebbe stata poi in parte consegnata ai calciatori avvicinati. Va detto che anche la partita successiva (Catania-Livorno) risulta pesantemente condizionata dall'azione di tutti i soggetti coinvolti, in particolare dal Pulvirenti che dopo la sconfitta con il Bologna intende recuperare il rapporto con Arbotti per il tramite del Delli Carri. Ciò risulta chiaramente dal contenuto di numerose intercettazioni telefoniche e a nulla vale che il risultato finale sia stato poi quello di 1-1 maturato al 94° minuto a causa di un calcio di rigore assegnato alla squadra del Livorno. É evidente che si è trattato di un semplice incidente di percorso che non era stato voluto e programmato dai soggetti interessati. Secondo lo schema accusatorio, l’Arbotti è il soggetto che si sarebbe occupato di avvicinare i giocatori delle squadre avversarie del Catania e di assicurarsi la loro corruzione, indicandoli poi al Di Luzio. In questo senso sono state valorizzate le risultanze di alcune intercettazioni telefoniche e ambientali e le dichiarazioni confessorie del Pulvirenti che ha direttamente chiamato in causa anche l'odierno deferito. C'è poi il dato relativo all’analisi del tabulato dell’utenza dell’Arbotti, nel periodo ricompreso tra l’1 febbraio 2015 ed il 16 aprile 2015 per quanto riguarda i contatti telefonici con l’utenza intestata ed in uso al calciatore del Trapani Terlizzi, già in forza al Varese nella stagione 2011-2012. Tali contatti fra le due utenze, tranne un’unica eccezione del 04/02/2015, sono del tutto assenti fino al 16 marzo. A decorrere dal 17 marzo, invece, gli stessi diventano molto frequenti intensificandosi, in particolare, con l’approssimarsi delle partite del Catania con l’Avellino, con il Varese e con il Trapani. E poi ci sono le risultanze di alcuni servizi di osservazione effettuati dal personale della DIGOS della Questura di Palermo, anche mediante riprese video, che aveva installato nel corso della notte precedente un GPS sulla Mercedes Benz ‘Classe A’ in uso al Di Luzio, e che era riuscita a documentare gli incontri e i "passaggi" del denaro in data 15 e 22 aprile 2015 per la partita Latina-Catania e in data 30 aprile-1 maggio 2015 per la partita Catania-Ternana. Deve, però, riconoscersi che agli atti non esiste alcuna prova di questi contatti dell'Arbotti con i calciatori che sarebbero stati avvicinati per alterare il risultato delle gare in questione. Tutto il materiale probatorio raccolto dimostra soltanto che l'odierno deferito aveva assicurato al Pulvirenti e agli altri sodali la sua disponibilità a contattare alcuni giocatori delle squadre avversarie del Catania Calcio ed aveva per questo motivo ricevuto consistenti somme di denaro destinate alla corruzione dei calciatori contattati (anche se non è stato possibile acquisire una perfetta corrispondenza fra le somme dichiarate dal Pulvirenti e quelle in concreto intercettate dai verbalizzanti). Ma non risulta che sia 15 stato individuato uno dei numerosi giocatori citati convenzionalmente nelle conversazioni telefoniche intercettate né tanto meno che sia stato aperto alla data odierna un procedimento disciplinare nei confronti di alcuno di essi. L'unico contatto di qualche valore probatorio è stato quello dell’incolpato con il Terlizzi, che trova peraltro facile spiegazione nel fatto che fra i due esisteva un rapporto professionale di mandato, tanto più che non risulta che il Terlizzi sia stato mai indagato penalmente o sottoposto a procedimento disciplinare per illecito sportivo. D'altra parte, non è stata fornita alcuna prova dell'attività posta in essere dall'Arbotti nei confronti di almeno uno dei giocatori citati nelle indicate conversazioni intercettate. Com'è noto, la fattispecie disciplinare contenuta nell’art. 7 CGS configura un illecito di attentato o a consumazione anticipata, in ordine al quale non è necessario che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. É quindi sufficiente il semplice tentativo, che cioè siano compiuti atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Ciò non toglie che, come è stato più volte ribadito da questo Tribunale, l’illecito per assumere rilevanza disciplinare deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato. Anche se la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale. Sulla base di questi principi deve convenirsi che risultano sufficientemente provati i contatti dell'Arbotti con il Di Luzio e il Delli Carri e, per loro tramite, con il Pulvirenti, mentre manca del tutto la prova dei contatti dell'Arbotti con i singoli calciatori e dell'attività da lui posta in essere per comprare le partite in questione. Sicchè non può affermarsi che l'Arbotti abbia posto in essere specifici atti diretti ad alterare il risultato o lo svolgimento di una delle cinque gare in esame, ovvero ad assicurare al Catania Calcio un vantaggio in classifica. Va tuttavia osservato che anche se non sono state acquisite prove del concorso dell'Arbotti nella commissione degli illeciti sportivi contestatigli, la sua condotta integra tuttavia la violazione della norma di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS, secondo cui « le Società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Non vi è dubbio, infatti, che intrattenere una fitta rete di contatti, telefonici e non, nella prospettiva dell’alterazione dello svolgimento e/o del risultato di una pluralità di gare costituisce, quantomeno, violazione dei fondamentali principi di lealtà, probità e correttezza. Va quindi affermata la responsabilità disciplinare dell’Arbotti in ordine a cinque delle sei contestazioni relative alle partite disputate dal Catania, con esclusione della partita CataniaAvellino, che vanno però derubricate a violazioni dell'art. 1 bis comma 1 CGS. Per quanto riguarda l'ipotesi disciplinare associativa di cui all'art. 9 CGS che risulta in questa sede contestata al solo Arbotti, va ricordato che con la decisione del 11 agosto 2015, pubblicata il 20 agosto 2015, questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, in diversa composizione, aveva ritenuto sussistente la fattispecie disciplinare associativa di cui all'art. 9 CGS e aveva anche per questo motivo sanzionato i soggetti in quella sede incolpati (Pulvirenti, Cosentino e Di Luzio). Va inoltre detto che anche il Delli Carri e l'Impellizzeri sono stati sanzionati per la stessa violazione con altra decisione pubblicata il 15 febbraio 2016. Alla stessa conclusione deve pervenirsi anche in questa sede, alla luce di quanto finora esposto in ordine alla esistenza di un articolato programma finalizzato alla consumazione dei singoli illeciti sportivi. A proposito della fattispecie disciplinare associativa prevista dall'art. 9 CGS, non sembra inutile precisare che essa è stata introdotta nell'ordinamento sportivo sulla scia di quanto disposto dall'art. 416 del codice penale che prevede il reato di associazione per delinquere, da cui ha tratto i vari elementi oggettivi e soggettivi che ne compongono la struttura e i caratteri distintivi della figura rispetto ad altre ipotesi delittuose, su cui non vale la pena insistere in questa sede. Quella che va rimarcata è la netta distinzione che bisogna fare fra il reato associativo e la fattispecie del concorso di persone di cui all'art. 110 c.p. nel reato continuato ex art. 81 c.p., che è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza anche della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, Cass. Pen. Sez. VI, 8 maggio 2013 n. 19783). Questa distinzione trae origine dalla differente “ratio” del delitto di associazione per 16 delinquere di cui all’art. 416 c.p., che consiste nel pericolo per l’ordine pubblico provocato dal vincolo associativo che intercorre tra più persone legate da un medesimo fine criminoso. Per tale ragione, si spiega perché per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere sia irrilevante la consumazione dei delitti programmati facenti parte di un ipotetico disegno criminoso, in cui l’accordo criminoso fra più persone avviene in via meramente occasionale, essendo legato in modo diretto alla realizzazione di uno o più reati ben individuati che una volta realizzati esauriscono l’accordo tra i correi facendo venir meno “l’allarme sociale”. L’associazione delittuosa, invece, è diretta alla realizzazione di un più ampio programma criminoso ed è caratterizzata dalla presenza di elementi che devono necessariamente coesistere. È, difatti, necessario che il vincolo associativo abbia natura tendenzialmente permanente, o quantomeno stabile, perciò che sia destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti che siano stati eventualmente già programmati. Nel concorso, invece, l’accordo è finalizzato alla realizzazione di uno o più reati che possono essere in continuazione tra loro e che devono essere realizzati, quantomeno nella forma del tentativo, altrimenti i partecipanti all’accordo non sono punibili in forza dell’art. 115, I comma c.p. Diversamente, nell’associazione per delinquere il vincolo associativo che sia idoneo ed adeguato a realizzare una indefinita serie di reati costituisce di per sé un pericolo per l’ordine pubblico, divenendo irrilevante la mancata consumazione dei delitti programmati. Tenendo presente questi principi, deve convenirsi che gli atti acquisiti dalla Procura Federale della FGCI forniscono prove evidenti della sussistenza della fattispecie disciplinare associativa contestata. É stata invero fornita prova più che sufficiente in ordine all'esistenza di uno stabile vincolo associativo fra tutti i soggetti deferiti sia in questo procedimento n. 1064 che in quello n. 1064 bis, con una precisa distribuzione di compiti e ruoli più sopra meglio indicati. Che non si trattasse di un semplice concorso di persone del tutto occasionale è dimostrato dal numero rilevante delle conversazioni intercorse fra i soggetti coinvolti, dall'uso di un linguaggio convenzionale durante tali conversazioni, dall'esistenza dello stesso “modus operandi” durante ogni “compravendita” delle gare, nonché dalla pluralità dei compiti assegnati ai vari associati. Che poi tale vincolo associativo fosse tendenzialmente permanente emerge non solo dal fatto che esso ha avuto una durata considerevole , quale emerge dall'arco temporale in cui si sono svolte le conversazioni intercettate, ma anche che gli associati avevano in diverse occasioni manifestato il proposito di proseguire la loro attività illecita per le tutte le gare disputate dal Catania Calcio Spa nel campionato decorso ed addirittura in quello successivo (indicativa è la conversazione in cui Pulvirenti , parlando con un'altra persona, alle ore 8,22 del 4.5.2015, dichiara che “vincerà il prossimo campionato di serie B in quanto ha inquadrato come funziona”). É stata pure provata l'esistenza di un articolato programma criminoso consistente non solo nell'alterazione di tutte le partite giocate dal Catania Calcio Spa nel decorso campionato di serie B, al fine di raggiungere i play off e di conseguire addirittura la promozione in serie A, ma anche nell'effettuazione di una serie di scommesse sportive al fine di percepire i profitti necessari ad alimentare il progetto. Così come risulta sufficientemente dimostrata l'esistenza di una struttura organizzativa idonea ed adeguata a realizzare il programma illecito, quale emerge dalla precisa distribuzione dei ruoli e dei compiti fra tutti i componenti dell'associazione, dall'uso di un linguaggio convenzionale durante le conversazioni aventi ad oggetto la “compravendita” delle partite, nonché dallo stesso “modus operandi” seguito in occasione delle singole operazioni illecite. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo relativo alla consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione, va osservato che vi sono numerose conversazioni telefoniche da cui emerge chiaramente che ciascun associato era perfettamente consapevole di far parte di un sodalizio criminoso ed era disponibile a cooperare per il perseguimento del comune programma illecito. Alla luce di quanto precede deve quindi essere dichiarata la responsabilità disciplinare dell'Arbotti anche per la violazione dell'art. 9 CGS, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 2 contestatagli in quanto promotore e organizzatore dell'associazione. Ed invero, va osservato che lo stesso pur ricoprendo un ruolo rilevante all'interno dell'organigramma associativo, aveva un compito terminale, dovendo eseguire le disposizioni del Di Luzio e del Delli Carri su ordine del Pulvirenti ed assicurare i contatti con i calciatori. Passando alla determinazione delle sanzioni da irrogare, va innanzitutto detto che il Tribunale ritiene applicabile nella fattispecie l'istituto della continuazione, che consente l'applicazione di una sola 17 sanzione base, che può essere aumentata, nel caso in cui si accerti che più violazioni siano state commesse in esecuzione del medesimo illecito disegno. Non c'è dubbio, invero, che tutti gli illeciti sportivi contestati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno e che l'Arbotti debba ricevere un'unica sanzione per tutti gli illeciti di cui è stata accertata la sua responsabilità. Il Tribunale ritiene che si debba partire dalla sanzione prevista per l'illecito più grave, che deve essere considerato quello associativo di cui all'art. 9 CGS contestato alla lettera 1A dell'atto di deferimento, che va determinata, tenuto anche conto del ruolo rilevante che l'Arbotti ha ricoperto nell'organigramma associativo e della gravità dei fatti attribuitigli, nell'inibizione nella misura che si reputa congrua di anni quattro e mesi sei. Questa sanzione deve essere aumentata per continuazione nella misura di mesi sei di inibizione per le altre cinque contestazioni di cui all'art. 1 bis comma 1 CGS (Varese - Catania, Catania - Trapani, Latina - Catania, Catania - Ternana, Catania - Livorno), fino a raggiungere la sanzione finale dell'inibizione per anni cinque. Attesa la particolare gravità della infrazione commessa, desumibile anche dalle particolari modalità della condotta posta in essere dall’incolpato e del pericolo al quale è stata esposta la regolarità di svolgimento delle competizioni, il Tribunale ritiene di dover disporre ai sensi dell'art. 19 comma 3 CGS altresì la preclusione alla permanenza dell’Arbotti in qualsiasi rango o categoria della FIGC». Per questi motivi, dunque, il Tribunale Federale Nazionale, in parziale accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità disciplinare dell’incolpato di cui trattasi, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, ha inflitto al sig. Fernando Antonio Arbotti la sanzione dell'inibizione per anni cinque, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. I ricorsi Con separati ricorsi i sigg.ri Delli Carri Daniele, Impellizzieri Giovanni e Arbotti Fernando, come rispettivamente assistiti, hanno proposto appello avverso le suddette decisioni del TFN. Di seguito, una rapida sintesi delle deduzioni difensive e delle conclusioni dei reclamanti. Sig. Delli Carri Daniele (con avv.ti Prioreschi Maurilio e Tortorella Silvia). Il sig. Delli Carri contesta recisamente l’atto di incolpazione degli addebiti disciplinari in quanto illegittimi e comunque totalmente infondati in fatto e diritto. Eccepisce, in sintesi: - la violazione del dovere di astensione, in quanto alla luce del giudizio già espresso con decisione di cui al C.U. n.15/TFN del 11.08.2015 il Tribunale Federale Nazionale ha condannato altri soggetti per il reato di associazione finalizzata alla commissione di illeciti sportivi in ordine alle medesime competizioni oggetto delle contestazioni attuali mosse allo stesso ricorrente; - la violazione del termine di conclusione delle indagini, in quanto la durata delle indagini preliminari è stata di 44 giorni e, segnatamnente, dal 23.6.2015, data di iscrizione del procedimento nel registro di cui all’art. 32 quinques, al 6.8.2015, data di notifica all’interessato dell’avviso di conclusione delle stesse. Pertanto, sarebbe evidente come la Procura attraverso la concatenazione degli atti descritti nell’atto di deferimento, compreso il “provvedimento di separazione” del 28.7.2015 non solo abbia allungato i termini oltre i 40 giorni concessi dal CGS, senza formalizzare alcuna richiesta di proroga, ma abbia anche, nella sostanza, frustrato il predetto precetto di cui all’art. 32 ter CGS allorchè ha di fatto dichiarato la propria intenzione di esercitare l’azione disciplinare in danno del sig.Delli Carri; - l’intervenuta estinzione del procedimento disciplinare in quanto, alla data del 26 ottobre 2015, il procedimento disciplinare a carico del ricorrente si è estinto secondo quanto prescritto dall’art. 34 bis, comma 5, CGS. Nel merito il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 CGS e dell’art.7, comma 1 e 2, CGS, in quanto non vi è prova solida in ordine alla dedotta circostanza avanzata dall’accusa per cui ci si troverebbe al cospetto di un accordo connotato da stabilità del proposito criminoso e indeterminatezza del programma, essendo evidente il contrario e, cioè, che le condotte contestate, ove mai rilevanti a livello disciplinare, sarebbere comunque tutte attinenti ad illeciti ben determinati e delimitati nel tempo. 18 Evidenzia, inoltre, il ricorrente, l’inesistenza di fatti che dimostrino la creazione di una struttura organizzativa, in quanto la stessa struttura non potrebbe esistere se i presunti compartecipi, non solo non si conoscono tra di loro, ma ignorano addirittura l’attività che gli altri svolgono nella propria vita e, dunque, nella presunta organizzazione. Del pari, evidenzia, il ricorrente, l’esistenza di fatti che escludono il dolo come coscienza e volontà di partecipare ad un preciso programma criminoso indeterminato, così come di circostanze che escludono il ruolo del ricorrente medesimo quale promotore o gestore dell’associazione. Deduce, ancora, il ricorrente, l’assenza di prove in ordine alla effettiva alterazione delle gare in riferimento alla contestata aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS. Di seguito, dunque, le conclusioni del ricorso del sig. Delli Carri: -dichiarare nulla l’impugnata decisione per violazione del combinato disposto di cui all’art. 28 CGS in relazione agli artt. 51 c.p.c., 2, comma 2, CGS Coni, 111 Cost.; - dichiarare estinto il procedimento disciplinare per decorso dei termini; -accertare la mancata integrazione della fattispecie di cui all’art. 9, comma 1, CGS e, per l’effetto, prosciogliere l’incolpato dal relativo capo di incolpazione; -accertare la mancata sussistenza della prova in ordine a tutti gli elementi necessari per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 7, commi 1, 2, e 6 CGS e, per l’effetto, prosciolgliere l’incolpato dal relativo capo di incolpazione; -in subordine, rideterminare in modo maggiormente favorevole la sanzione irrogata. Sig. Impellizzeri Giovanni (avv. Sassanelli Gaetano) Anche il sig. Impellizzieri contesta gli addebiti disciplinari di cui all’atto di deferimento. Eccepisce, in sintesi: - nullità della decisione del TFN del 27.11.2015 con conseguente nullità della decisione impugnata per violazione dell’art. 28, comma 4, CGS; - nullità della decisone impugnata per la precedente nullità dell’atto di deferimento in conseguenza della mancata audizione del ricorrente, pur ritualmente richiesta; - nullità della decione impugnata per la mancata sospensione del procedimento in attesa della conclusione del procedimento penale pendente innnzi al Tribunale di Catania ovvero quanto meno della conclusione della fase delle indagini preliminari del procedimento stralciato riguardante gli atleti che avrebbero concretizzato gli illeciti sportivi; - nullità della decisione impugnata per la precedente nullità dell’atto di deferimento in conseguenza del mancato rispetto del termine di 40 giorni di cui all’art. 32 quinques CGS; - nullità della decisione impugnata per estinzione del procedimento conseguente al decorso del termine di 90 giorni di cui all’art. 34, comma 5, CGS; - nullità della decisione impugnata per difetto di giurisdizione; - inutilizzibilità delle intercettazioni captate dal 26.3.2015 al 10.4.2015. Le incolpazioni della Procura federale sarebbero, comunque, totalmente infondate in fatto e diritto e, dunque, nel merito il ricorrente chiede l’assoluzione da tutti i capi di incolpazione contestati e, in subordine, l’esclusione delle aggravanti contestate e la riduzione della sanzione inflitta e dell’aumento per la continuazione. Sig. Arbotti Fernando (avv. Nicolino Cristofaro) Il sig. Arbotti impugna la decisione emessa nei suoi confronti dal Tribunale di prime cure, siccome viziata in fatto e diritto e meritevole di essere annullata o riformata per i motivi che qui di seguito si sintetizzano: - nullità radicale della decisione di primo grado per violazione all’art. 2, n. 2, CGS del CONI e dei principi del “giusto processo” e difetto di capacità del Giudice; - violazione dell’art. 34 bis, comma 5, CGS ed estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di 90 giorni; - inamissibilità del deferimento e del conseguente giudizio per carenza di potere giurisdizionale della FIGC e dei suoi organi di giustizia sportiva nei confronti del ricorrente; - incompetenza del Tribunale Federale Nazionale a giudicare il ricorrente per essere al più competente la Commissione procuratori sportivi. 19 In via pregiudiziale il ricorrente Arbotti contesta la nullità dell’atto di deferimento per la sua indeterminatezza. Nel merito, deduce errata applicazione dell’art.1 e 9 CGS e dell’art. 416 c.p., in quanto agli atti non esisterebbe alcuna prova di contatti tra il ricorrente ed i calciatori che sarebbero stati avvicinati per alterare il risultato della gara: tutto il materiale probatorio raccolto dimostra, a dire del ricorrente, soltanto che il deferito aveva assicurato agli altri sodali la propria disponibilità a contattare alcuni giocatori delle squadre avversarie del Catania ed aveva per questo motivo ricevuto consistenti somme di denaro destinate alla corruzione del calciatori stessi. Ma non risulterebbe, invece, che sia stato individuato alcuno dei giocatori citati nelle conversazioni intercettate, né, tantomeno, che sia stato aperto, alla data odierna, un procedimento disciplinare nei confronti di alcuno di essi. Contesta, poi, il ricorrente il significato attribuito dall’inquirente federale a tutta una serie di intercettazioni telefoniche volte a suffragare l’assunto accusatorio. In conclusione il sig. Arbotti Fernando chiede: - dichiararsi nulla l’impugnata decisione per violazione del combinato disposto di cui all’art. 28 CGS, in relazione all’art. 51 c.p.c., all’art. 2, comma 2, CGS, all’art.111 della Costituzione e del generale principio di imparzialità del giudice e, per l’effetto, dichiararsi estinto il procedimento disciplinare a carico del ricorrente per decorso del termine massimo di durata del primo grado di giudizio; - riformare l’impugnata decisione e, in accoglimento della eccezione preliminare, dichiarare comunque, estinto il procedimento per decorso del termine ex art. 34 bis, comma 1, CGS; - dichiarare l’inamissibilità del deferimento per carenza di potere giurisdizionale della FIGC; - dichiarare l’incompetenza del Tribunale Federale Nazionale; - dichiarare la nullità dell’atto di federimento per la sua indeterminatezza. In subordine, nel merito, il ricorrente insta affinchè, accolti i motivi di gravame proposti, l’adìta Corte riformi l’impugnata decisione, mandandolo prosciolto dagli addebiti disciplinari contestati e, in ulteriore subordine, rideterminare in modo maggiormente favorevole la sanzione al medesimo irrogata, con esclusione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, perché totalmente ingiustificata. Anche la Procura Federale ha proposto separati ricorsi avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 53/TFN del 15.2.2016, in relazione agli illeciti comessi dai sig.ri Delli Carri Daniele e Impellizzeri Giovanni, nonché avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale di cui al C.U. n. 65/TFN del 24.3.2016, in relazione agli illeciti comessi dal sig. Arbotti Fernando, lamentando la incongruità delle sanzioni inflitte. In riferimento alla decisione Delli Carri e Impellizzieri, la Procura federale lamenta il mancato riconoscimento dell’effettivo ruolo svolto dai due soggetti all’interno dell’organizzazione associativa di cui all’art. 9 CGS. Delli Carri, quale coordinatore dell’attività del sodalizio criminoso e Impellizzeri, quale soggetto che reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso. Censura, in particolare, «la scelta di escludere l’aggravante contestata ex art. 9 comma 2 tanto al Delli Carri che all’Impellizzeri, con le conseguenze che il primo Collegio trae in punto di trattamento sanzionatorio». Lamenta, quindi, l’erronea valutazione della effettiva gravità delle condotte dei due deferiti in seno all’associazione e in occasione della commissione delle condotte per le quali è intervenuta affermazione di colpevolezza. Richiama, in tale prospettiva, l’organo federale requirente, giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui «in tema di associazione a delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l’impiego delle strutture e delle risorse associative, nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso» (Cassazione pen., 22 giugno 2012, n. 39378), evidenziando che la stessa giurisprudenza di legittimità attribuisce la qualifica di “organizzatore” a colui che «esplica, con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell’attività degli altri aderenti ovvero l’impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso» (Cassazione pen., 7 giugno 2011, n. 37370) o che svolge una attività che abbia i requisiti «della essenzialità e della infungibilità (intesa, quest’ultima, peraltro, in senso relativo, e cioè come non facile intercambiabilità e non come assoluta insostituibilità» (Cassazione pen., 10 maggio 1993). 20 «Non si spiega, dunque,» secondo la ricorrente Procura, «la scelta del primo Collegio di escludere l’aggravante in parola». Infatti, quanto a Delli Carri, «è proprio il suo ruolo di coordinatore a venire in rilievo posto che, nell’astrattezza del programma criminoso, solo attraverso la sua opera i desiderata di Pulvirenti trovavano riscontro nell’opera del Di Luzio; il che faceva di Delli Carri soggetto infungibile rispetto alle predeterminate modalità di azione della associazione». E «a non diversa soluzione si perviene con riferimento all’Impellizzeri e ciò perché, al contrario di quel che scrive il Tribunale, colui che finanzia l’attività della associazione per delinquere altro non fa se non “reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso”». In definitiva, secondo la Procura federale, «paradossalmente, l’aggravante di cui all’art. 9 comma 2 CGS è sussistente proprio per le ragioni che hanno suggerito al primo Collegio di negarla». Avrebbe, poi, errato il TFN «nel ritenere la condotta del Delli Carri di minore intensità rispetto a quella posta in essere dal Pulvirenti», emergendo, dall’esame degli atti, che lo stesso «ha fornito un contributo assai rilevante per il raggiungimento degli illeciti». Del pari, il TFN avrebbe errato nella valutazione della gravità della condotta di Impellizzeri e, di conseguenza, nella relativa commisurazione del trattamento sanzionatorio, anche considerato che, «Impellizzeri benchè mosso anche dal fine di profitto personale che contestualmente perseguiva, consentiva la realizzazione degli affari illeciti del gruppo e dunque consentiva di vivere e continuare a delinquere». Secondo la ricorrente Procura federale tutti gli elementi analiticamente riportati nel deferimento, richiamati integralmente nel ricorso, devono essere valutati non soltanto con riferimento alla rispettiva rilevanza in ordine al ruolo effettivamente svolto nell’associazione di cui sono stati riconosciuti partecipi entrambi gli appellanti, ma, nel contempo, anche in funzione della inconfutabile gravità delle rispettive condotte tenute dai due incolpati in occasione delle partite per le quali è stato riconosciuto il rispettivo concorso nell’attività alterativa. Conclude, la Procura Federale, chiedendo che, confermata la responsabilità dei deferiti, gia accertata dal Giudice di primo grado per la partecipazione all’associazione e per gli illeciti commessi in occasione delle cinque gare richiamate nella decisione gravata e, per il solo Impellizzeri, anche per l’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro e per le contestazioni formulate in relazione alla gara Messina-Ischia del 18.4.2015, in parziale riforma delle decisioni del TFN, sia inflitta, al sig. Delli Carri Daniele la sanzione dell’inibizione per anni 5, oltre alla preclusione alla permanenza in qualsiasi grado o categoria della FIGC (per l’associazione), più ulteriori anni 2 e mesi 6 di inibizione ed euro 50.000,oo di ammenda, in continuazione (per i cinque illeciti aggravati in relazione ai quali vi è stato accertamento di responsabilità), ed al sig. Impellizzeri Giovanni la sanzione dell’inibizione di anni 5, oltre alla preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più ulteriori anni 4 e mesi 2 di inibizione ed euro 120.000,00 di ammenda, in continuazione (di cui, 2 anni e 6 mesi e ammenda euro 50.000,oo per i cinque illeciti aggravati in relazione ai quali vi è stato accertamento di responsabilità; 18 mesi ed euro 60.000,oo di ammenda, per l’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro in occasione delle gare contestate e per le quali vi è stato accertamento di responsabilità da parte del Tribunale; 2 mesi ed ammenda euro 10.000,oo per l’omessa denuncia accertata con riferimento alla gara Messina – Ischia Isola Verde). In riferimento alla posizione del sig. Arbotti Fernando la Procura federale censura l’erronea valutazione delle risultanze del processo sportivo ed una errata applicazione della norma di cui all’art. 7 CGS, in relazione alla riqualificazione giuridica dei fatti, ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, CGS, nonché l’erronea valutazione della effettiva gravità della condotta posta in essere dallo stesso predetto incolpato in seno all’associazione criminosa di cui trattasi, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’aggravante di cui al comma 2 dell’art. 9 CGS. Ritiene, la Procura federale, che «le considerazioni del primo Collegio a proposito del ruolo dell’Arbotti sembrano parziali e riduttive», essendo, la condotta dello stesso, ben tracciata «nella concreta realizzazione dei singoli episodi di illecito sportivo». Arbotti, si legge nel ricorso, «dopo avere avvicinato i singoli giocatori, comunicava il buon esito dell’iniziativa al Delli Carri. A risultato conseguito lo stesso Arbotti riceveva, per la sua attività di mediazione, somme di denaro dal Di Luzio» e sarebbe, quindi, si «solare evidenza che i risultati dell’indagine descrivono una pluralità di illeciti sportivi la cui commissione risulta perfezionata, posto che il pagamento delle somme di denaro all’Arbotti avviene “a risultato acquisito”, quale corrispettivo della sua mediazione – evidentemente utile, seil risultato è acquisito – presso i giocatori della squadra avversaria». 21 Contesta, poi, la Procura federale, il mancato riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 9, comma 2, CGS, ritenendo dimostrato che Arbotti abbia «fornito all’associazione un contributo assai rilevante per il raggiungimento degli illeciti» e che tale contributo, «in considerazione del ruolo ricoperto, si pone certamente in rapporto causale diretto ed immediato con la struttura della societas scelerum, e come tale andava trattato nella parte sanzionatoria», essendo evidente il «ruolo chiave» rivestito da Arbotti «in seno all’organizzazione criminale de quo costituendo l’anello di congiunzione terminale tra il gruppo criminale ed i calciatori da corrompere grazie alle proprie conoscenze personali derivanti dalla propria lunghissima attività professionale». Chiede, quindi, la pubblica accusa federale, che, confermata la responsabilità del deferito, gia accertata dal Giudice di primo grado per la partecipazione all’associazione e per gli illeciti commessi in occasione delle cinque gare richiamate nella decisione gravata, in parziale riforma della decisione del TFN, accertarsi e dichiararsi la responsabilità disciplinare del deferito per violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale delle gare oggetto di alterazione e della pluralità degli illeciti. Chiede, inoltre, accertarsi e dichiararsi la sussistenza dell’aggravante di cui al comma 2 dell’art. 9 CGS, in quanto organizzatore dell’associazione. Per l’effetto, chiede infliggersi al sig. Fernando Arbotti la sanzione di anni 5 di inibizione, oltre alla preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGS (per l’associazione), più anni 3 ed euro 60.000,00 di ammenda, in continuazione (per i cinque illeciti aggravati in relazione ai quali vi è stato accertamento di responsabilità da parte del TFN). Il giudizio d’appello e la decisione della CFA All’udienza fissata, innanzi questa Corte federale di appello, per il giorno 8 aprile 2016, relativamente ai ricorsi proposti dai sigg.ri Impellizzeri e Delli Carri e dalla Procura federale nei confronti degli stessi predetti appellanti, sono comparsi, il procuratore federale, dott. Stefano Palazzi, nonché l’avv. Gaetano Sassanelli per il sig. Impellizzeri. Acquisito il consenso delle parti comparse questa Corte ha disposto il differimento del processo a nuova udienza, attese anche ragioni di connessione con altro procedimento. Veniva, quindi, fissata l’odierna udienza del 19 aprile 2016, alla quale sono comparsi: il procuratore federale, dott. Stefano Palazzi, gli avv.ti Silvia Tortorella e Maurilio Prioreschi per il sig. Delli Carri, l’avv. Gaetano Sassanelli per il sig. Impellizzieri, l’avv. Nicolino Cristofaro per il sig. Arbotti. L’avv. Sassanelli ricorda, anzitutto, quale premessa, a suo dire, fondamentale, di carattere generale, la diretta applicabilità dei criteri giurisdizionali e, comunque, dei principi del giusto processo al giudizio sportivo. Ciò premesso, ha richiamato tutte le eccezioni preliminari svolte in ricorso, ribadendo, in particolare, le ragioni della ricusazione proposta in prime cure, l’eccezione di difetto di giurisdizione, nonché quella di nullità del deferimento per omessa audizione, evidenziando come non vi sia stata revoca del primo avviso di conclusione delle indagini comunicato dalla Procura federale e come non sia consentito, alla stessa predetta Procura, allargare i termini del procedimento. Quanto alle intercettazioni, ritiene che il processo disciplinare non possa disinteressarsi di principi che fanno parte dell’ordinamento costituzionale e, dunque, se tutte o parte delle intercettazioni sono state effettuate in violazione di legge, le stesse sono inutilizzabili anche in questo giudizio. Ricordato quello che è stato il ruolo del tutto marginale di Impellizzeri nell’ambito dell’asserita associazione, ove mai esistente, sottolinea l’eccessiva gravosità della misura sanzionatoria individuata dal TFN. Conclude, l’avv. Sassanelli, insistendo sull’accoglimento delle conclusioni tutte di cui al ricorso. L’avv. Silvia Tortorella apre il proprio intervento difensivo evidenziando che, dopo le decisioni del TFN sulle posizioni Delli Carri e Impellizzeri, lo stesso organo giudicante di primo grado ha emesso altra decisione, quella sulla posizione Arbotti, della quale non si può che prendere atto, per i riflessi che indubbiamente è capace di spiegare in relazione alla fragilità della costruzione accusatoria. 22 Ciò premesso e ribadite le eccezioni preliminari di cui al ricorso, ritiene che il TFN non abbia dato adeguata risposta ai tanti dubbi avanzati da tutte le difese sui confini tra associazione e concorso, specie con riferimento ai profili del numero indeterminato degli illeciti e del vincolo tendenzialmente permanente. Sotto tale aspetto, sottolinea come permanente e duraturo siano concetti diversi e come dal raffronto tra elementi a carico ed elementi a discarico, prevalgano questi ultimi. Evidenziato come sia necessario, per dirsi esistente l’associazione, un contributo personale, esplicazione del vincolo tra gli associati, funzionale al raggiungimento degli obliettivi della struttura associativa, ritiene che l’apporto di Delli Carri, ammesso che di associazione possa parlarsi, sia alquanto debole e che il TFN non abbia, comunque, tenuto conto dell’insussistenza del dolo associativo. Chiede, quindi, di poter produrre relazione tecnica esplicativa in ordine ad uno scambio di messaggi tra Delli Carri e la propria compagna. Sulla richiesta, vi è opposizione da parte del Procuratore federale, ai sensi dell’art. 37, comma 3, CGS. Illustra, quindi, l’avv. Tortorella, la decisione del TFN di cui al C.U. n. 65, dalla quale sarebbe dato evincere che non vi è alcuna prova sulla effettiva alterazione delle gare di cui trattasi. Quanto, infine, alla pena, ritiene che, se cade l’aggravante dell’effettiva alterazione, la sanzione va comunque ridotta. In ogni caso, ritiene, la sanzione inflitta in primo grado a Delli Carri deve essere ridotta, anche laddove si consideri l’insegnamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione riabilitativa. L’avv. Cristofaro, per l’appellante Arbotti, focalizza la propria attenzione sul fatto che il TFN ha riconosciuto che non sussiste alcuna aggravante ex art. 7, comma 6, CGS. Non c’è alcuna prova, nonostante il vasto monitoraggio degli organi inquirenti. La Corte deve, dunque, a suo avviso, prendere atto che non vi è stata alcuna alterazione di gare e di risultati sportivi. Sul punto la Procura, peraltro, non può dirsi che abbia appellato il capo della decisione, oggetto, invece, di una mera richiesta di riforma, non specificata contenutisticamente e con specifica critica della motivazione del Tribunale. Se non c’è alterazione della partita con l’Avellino, ed è pacifico che non c’è, perché sul punto c’è giudicato, prosegue il difensore, significa che viene meno Terlizzi come anello di congiunzione. Aggiunge, ancora, che le dichiarazioni di Pulvirenti sarebbero sconfessate dalle stesse intercettazioni. Il dato pacifico sarebbe che i giocatori non sono mai stati contattati e, comunque, non vi è sarebbe prova. Si chiede, quindi, l’avv. Cristofaro, è possibile aderire ad una associazione criminale e, poi, non porre in essere alcun atto di esecuzione? Insomma, dichiaro di aderire, ma non aderisco. Quanto all’appello della Procura, lo stesso sarebbe infondato. Non c’è nessun elemento fattuale e la Procura non indica alcun elemento a supporto. Con riferimento, infine, alla pena, evidenzia come non sia stato riconosciuto alcun illecito ex art. 7 CGS, ma solo ex art. 1 bis, ma Arbotti viene condannato in misura maggiormente afflittiva. Evidente, dunque, a suo avviso, un problema di dosimetria della pena. Prende, quindi, la parola la Procura federale. Il dott. Palazzi replica, anzitutto, alle eccezioni preliminari svolte dalle difese. Impellizzeri: subito dopo l’avviso di conclusione delle indagini ha comunicato l’impossibilità di esercitare i suoi diritti di difesa e, per questa ragione, la Procura ha stralciato la sua posizione, rappresentando nuovamente allo stesso quali erano i suoi diritti, senza ricevere, tuttavia, alcuna riformulazione della richiesta di audizione. Evidenzia, poi, il Procuratore federale, che il TFN ha sospeso i termini del procedimento, che è e resta disciplinato dalla normativa federale che, peraltro, è stata approvata dal Coni. C’è stata una piena possibilità di difesa degli incolpati. Non vi è stata alcuna violazione dei principi del giusto processo. Quanto alle censure in ordine alla genericità del deferimento, basta leggere lo stesso. Del resto, la funzione dell’atto è quello di svolgere l’incolpazione e rendere possibile l’esercizio del diritto di difesa. Cosa che si è effettivamente realizzata, vista anche l’ampia difesa dei deferiti, assistiti in modo brillante e tecnicamente sofisticato. Infondata anche l’eccezione di estinzione dell’azione disciplinare sollevata da Delli Carri. L’avviso di conclusione indagini è atto endoprocedimentale. Sotto tale profilo, il Procuratore federale chiede 23 che la Corte voglia correggere l’errata affermazione del TFN secondo cui l’avviso di conclusione delle indagini sarebbe atto d’indagine.Il dies a quo è dato dal deferimento. In ogni caso, non vi è stato alcun atto di indagine successivo all’avviso di chiusura delle indagini. Comunque, gli atti di indagine sono stati contenuti nei quaranta giorni. In ogni caso, non vi sarebbe alcuna improcedibilità dei deferimenti, ma, semmai, mera inutilizzabilità successiva. Né sussiste obbligo di adottare l’avviso di conclusione nei 40 giorni. Sull’eccepito difetto di giurisdizione, quanto ad Impellizzeri, evidenzia, il Procuratore, come vi sia giurisprudenza pacifica sulla assoggettabilità dei tecnici alla giurisdizione disciplinare; quanto ad Arbotti, fino al 31 marzo 2015 è stato iscritto all’Albo degli Agenti e, successivamente, il quadro non muta neppure con la istituzione della Commissione procuratori sportivi, anche in considerazione del fatto che Arbotti è stato accusato di violazione dell’art. 7 CGS e riconosciuto colpevole (dal TFN) di violazione dell’art. 1 bis CGS e che, ai sensi del comma 5 di quest’ultima norma è soggetto che svolgeva, comunque, attività rilevante per l’ordinamento federale. Nel merito, il Procuratore federale chiede la conferma di tutte le decisioni non impugnate, essendo infondate tutte le contestazioni relative alla insussistenza dell’associazione. È chiaro, osserva il Procuratore, che non vi sarà mai un atto notarile di costituzione dell’associazione, ma vi è, nel caso di specie, tutta una serie di elementi indiziari di natura logica e fattuale che dimostrano l’effettiva sussistenza dell’associazione. Evidenzia, peraltro, in tale direzione: la stabilità del vincolo associativo; il fatto che gli associati non si conoscevano tutti di persona non esclude il vincolo associativo; esplicito il “modus operandi”; indeterminatezza del piano criminoso; affectio societatis. Sotto il profilo della gravità della condotta e dei ruoli assunti da tutti e tre gli appellanti, ai fini della sussistenza dell’aggravante ex art. 9, comma 2, CGS, il Procuratore richiama quanto già dedotto in atti. Quanto alla deduzione difensiva degli appellanti secondo cui non vi sarebbe prova del contatto con i giocatori, si tenterebbe sostanzialmente di alterare il quadro reale. Basti pensare che i risultati positivi del Catania sono proprio concentrati in quelle cinque gare e che la società stava per retrocedere. Le intercettazioni in relazione alle somme, troppo alte, necessarie per raggiungere il risultato alterativo, si riferirebbero alla partita con il Bologna, non a quelle precedenti. È, poi, difficile pensare che sia tutto effetto dell’opera di un grande mestatore. Non è che non c’è prova dell’avvicinamento di calciatori, osserva, ancora, il Procuratore federale, non c’è, semmai, la prova dell’individuazione dei calciatori, ma gli elementi logici e fattuali dimostrano che l’avvicinamento di calciatori per i fini alterativi di cui tratattasi vi è effettivamente stato. C’è, poi, la consegna del denaro ed, ancora, non si devono trascurare i flussi anomali di scommesse su quelle gare. Non va dimenticato, aggiunge il Procuratore, che si tratta di un illecito di pericolo. La norma parla di “atti diretti”, neppure di “atti idonei”. Sulla sanzione, secondo la Procura federale la reiterazione di comportamenti così gravi è stata punita in modo alquanto tenue. Giusta sanzione può essere solo quella della esclusione dall’ordinamento, per ragioni di tutela dello stesso ordinamento. Conclude, quindi, chiedendo il rigetto di tutti gli appelli dei ricorenti Delli Carri, Impellizzeri e Arbotti e l’accoglimento di quelli proposti dalla Procura federale, con conseguente riconoscimento dell’aggravante ex art. 9, comma 2, CGS, riqualificazione della condotta di Arbotti e revisione, con aggravamento, del trattamento sanzionatorio. L’avv. Prioreschi, per Delli Carri, in replica, ha evidenziato come non sia stato individuato alcun giocatore corrotto. Il problema è che i presunti corrotti si conoscono e tuttavia, ad oggi, non sono stati incolpati, segno evidente che non sussiste alcun elemento probatorio sui presunti corrotti. Non c’è prova che una offerta sia stata fatta e che la stessa sia stata accettata. Quanto all’aggravante di cui al comma 2 dell’art. 9, l’avv. Prioreschi ritiene che la Procura federale confonda il ruolo di organizzatore dell’associazione, con quello della eventuale organizzazione di un singolo illecito. Sotto tale profilo, corretta e ben motivata la decisione del TFN sul ruolo di Delli Carri. Anche l’avv. Sassanelli, per Impellizzeri, svolge brevi repliche, contestando quanto affermato dal Procuratore federale in ordine alla pretesa insussistenza della violazione procedimentale con 24 riferimento alla mancata audizione del proprio assistito ed evidenziando come non vi sia stata, nella vicenda, alcun tentativo di speculazione. Non sussisterebbe, quanto all’appello della Procura, la contestata aggravante di cui all’art. 9, comma 2, CGS e la stessa Procura richiama giurisprudenza che, però, sembra far riferimento al ruolo “infungibile” dell’organizzatore. E il ruolo di Impellizzeri non sarebbe certo infungibile, visto che le stesse intercettazioni, dimostrano, a suo avviso, che il presidente Pulvirenti chiede ad Impellizzeri solo una disponibilità, evidenziando che, altrimenti, avrebbe provveduto in altro modo. Quindi, Impellizzeri non ha avuto alcun ruolo infungibile. *** Terminate le illustrazioni difensive delle parti, sopra sinteticamente riferite, dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale, previa riunione di tutti i procedimenti relativi ai diversi ricorsi – attesa la sussistenza di ragioni di evidente connessione oggettiva e di economia processuale – ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti MOTIVI Si dà atto, in via preliminare, della inammissibilità della istanza di acquisizione della relazione tecnica offerta dalla difesa Delli Carri. Rilevato che lo scambio cui si riferirebbe la relazione tecnica è già in atti, appare, infatti, fondata l’opposizione del Procuratore federale, alla luce della disposizione di cui all’art. 37, comma 3, ult. periodo, CGS secondo cui «possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte». Devono, poi, sempre in via preliminare, essere rigettate le numerose eccezioni sollevate dalle difese degli appellanti. Quanto alla eccezione di nullità della decisione di primo grado per violazione dell’art. 28 CGS, dell’art. 2, n. 2, del Codice della giustizia sportiva del CONI e dei principi del “giusto processo” e di relativo difetto di capacità del giudice, sollevate da tutti gli appellanti, la stessa è priva di fondamento giuridico e normativo. Censurano, i predetti ricorrenti, la mancata astensione del presidente del TFN, avv. Sergio Artico, visto che lo stesso ha giudicato sui medesimi fatti già conosciuti e decisi, sempre quale presidente del Collegio giudicante, in relazione al procedimento disciplinare promosso a carico dei sigg.ri Pulvirenti, Di Luzio e Cosentino, ritenuti associati per la commissione degli illeciti contestati. «Non si comprende», si legge, ad esempio, nel ricorso Impellizzeri, «come possa ritenersi non configurata l’ipotesi di cui al nr. 4 dell’art. 51 c.p.c., che indica espressamente fra gli obblighi di astensione, il caso in cui il Giudice abbia conosciuto della causa come Magistrato». Il TFN, quindi, «in netta violazione di legge», ha completamente «omesso di considerare i più recenti arresti giurisprudenziali» e «soprattutto i principi del giusto processo cui il procedimento disciplinare sportivo deve ispirarsi per precisa scelta dell’organo supremo che lo presidia» (ricorso Delli Carri). Recita l’art. 28, comma 4, CGS Figc: «Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile». L’art. 2, comma 2, CGS Coni, così dispone: «Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo». Non vi è dubbio, quindi, che al procedimento di giustizia sportiva di cui trattasi si applica l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., che, al comma 4, prevede: il giudice ha l'obbligo di astenersi «se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico». Orbene, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle tassative ipotesi previste dal codice di rito civile, in quanto il presidente del TFN non ha conosciuto la causa «in altro grado del processo», trattandosi, com’è evidente, di diverso processo, a nulla rilevando, ai fini che qui interessano, la mera circostanza di fatto che alcuno degli illeciti contestati agli odierni appellanti siano stati già esaminati in occasione dell’accertamento delle (personali) responsabilità di altri soggetti, seppur, in ipotesi, legate o potenzialmente collegate a quelle dei soggetti interessati dal presente procedimento. 25 Inequivoca, in tal senso, la giurisprudenza di legittimità: «L'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui lo stesso abbia trattato di una causa diversa vertente su un oggetto analogo, ancorché tra le stesse parti, né in tale ipotesi sussistono gravi ragioni di convenienza rilevanti come motivo di ricusazione» (Cassazione, 10 febbraio 2015, n. 2593) e, del resto, «tra le ipotesi tassative di ricusazione del Giudice di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., non rientra l'adozione di un provvedimento che accolga una soluzione contraria all'interesse della parte» (Cassazione, 23 giugno 2015, n. 13021). Il Tribunale, dunque, non ha violato alcuna disposizione del codice di rito civile, né dei codici di giustizia sportiva (Figc e Coni), né, ancora, alcun principio del giusto processo, non essendo, la decisione assunta sul punto dal TFN, in conflitto con il principio di terzietà del giudice e non essendo ammessi sviamenti procedurali che possano, in qualche modo, comportare una sottrazione della controversia al suo “giudice naturale”. Sotto tale profilo, del resto, non occorre dimenticare che le ipotesi di astensione obbligatoria e di ricusazione del giudice, previste dal codice di procedura civile, determinano una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge e, di conseguenza, le stesse devono essere strettamente interpretate e non sono suscettibili di applicazione estensiva e/o analogica (cfr. Cassazione, sez. un., 8 ottobre 2001, n. 12345). Ciò detto è solo per mera completezza espositiva che si osserva come, ancor prima che infondato, il motivo di gravame è inammissibile. Infatti, anche laddove fosse stata effettivamente rinvenibile una causa di astensione, la parte interessata avrebbe dovuto proporre ricorso per ricusazione, da depositarsi almeno due giorni prima dell'udienza, contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Nel presente procedimento, invece, l’istanza scritta di ricusazione risulta essere stata proposta soltanto in udienza e, pertanto, le parti non avrebbero, comunque, assolto al proprio onere di tempestiva denuncia. Rimane, infatti, esclusa, «in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento» (Cassazione, 24 aprile 2015, n. 8392) e, per quanto qui, segnatamente, rileva, «il motivo di astensione di cui all'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione del giudice a termini dell'art. 52 c.p.c., non può in seguito essere invocato in sede di gravame» (Cassazione, 24 aprile 2015, n. 8392). Del pari infondata è l’eccezione di violazione dell’art. 34 bis, comma 5, CGS e, per l’effetto, anche la correlata domanda di estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine di giorni 90. Ribadisce, il ricorrente Delli Carri, l’eccezione già svolta in prime cure secondo cui la Procura federale avrebbe «inequivocabilmente espresso la propria volontà di esercitare l’azione disciplinare verso l’odierno appellante» già in data 28 luglio 2015 «e non nella successiva data del 6 ottobre 2015», con la conseguenza che «in data 26 ottobre 2015 il procedimento disciplinare a carico del sig. Daniele Delli Carri si è estinto». «L’atto di separazione del 28 luglio», si legge, ancora, nel ricorso Delli Carri, «non presenta i crismi della ritualità, va dunque interpretato, e dalla sua lettura – tenuto altresì presente che nel medesimo giorno tutti i soggetti ritenuti concorrenti nell’illecito sono stati attinti da deferimento – non può che ricavarsi la volontà della Procura di esercitare l’azione». Nello stesso senso, anche secondo il ricorrente Impellizzeri «l’atto di separazione emesso dal Procuratore federale in data 28 luglio 2015 deve intendersi come atto di esercizio dell’azione disciplinare» e, quindi, «i 90 giorni previsti dall'art. 34 bis CGS per lo svolgimento del giudizio disciplinare e per la pronuncia della decisione di primo grado devono farsi decorrere da tale atto e non invece dall’atto di deferimento del 6 ottobre 2015». Osserva, in fatto, questo Collegio. Dopo l’invio dell’avviso di conclusione delle indagini del 21 luglio 2015, risulta che la Procura federale, evidenziando di aver ricevuto apposita autorizzazione dal GIP di Catania, ha comunicato che la richiesta audizione sarebbe avvenuta in data 27 luglio 2015 nei rispettivi domicili dei richiedenti (Delli Carri, c/o «il domicilio dove è attualmente ristretto»; Impellizzeri, c/o il proprio domicilio in S. Gregorio di Catania»). In data 23 luglio 2015, il difensore nominato da Impellizzeri (nel procedimento disciplinare), premessa la volontà dello stesso «di avvalersi di tale facoltà riservatagli dal CGS e la contestuale 26 assoluta impossibilità a presenziare nella data indicata, in ragione dello status di detenuto in regime di arresti domiciliari», ha chiesto alla Procura federale di «voler posticipare l’audizione». In data 24 luglio 2015, il difensore nominato da Delli Carri (nel solo procedimento penale) rappresentava l’impossibilità del suo assistito di esercitare compiutamente le proprie facoltà difensive, «essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione». Viste le istanze formulate dai predetti difensori, nelle quali si lamentava l’impossibilità di difesa dei rispettivi assistiti per i motivi meglio dedotti nelle relative istanze, il Procuratore federale, con provvedimento in data 28 luglio 2015, pur evidenziando di non condividere le deduzioni difensive, ha disposto, per ragioni di «mera cautela» e di opportunità, la separazione delle posizioni dei due incolpati, «con la formazione di un autonomo fascicolo che prenderà la numerazione 1064 bis». In data 6 agosto 2015 il Procuratore federale, vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 21 luglio 2015, viste le suddette istanze dei difensori di Delli Carri e Impellizzeri, visto il conseguente provvedimento di separazione del procedimento relativo ai predetti incolpati, ha avvisato gli stessi delle loro facoltà e, segnatamente, della possibilità di nominare difensore di fiducia, chiedere copia degli atti, «presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla notifica del presente avviso». In relazione a tale avviso, non risulta essere pervenuta alcuna richiesta di audizione. Con atto in data 6 ottobre 2015 il Procuratore federale ha, quindi, disposto il deferimento dei sigg.ri Delli Carri ed Impellizzeri. Quanto al dato normativo, recita l’art. 32 ter, comma 4, CGS: «Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell’incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare». Orbene, questo essendo il quadro documentale e regolamentare di rilievo ai fini della decisione in ordine alla eccezione preliminare qui in esame, non nutre dubbio alcuno, questa Corte, che, nel caso di specie, la stessa sia infondata. Deve, in primo luogo, osservarsi che l’atto di separazione del procedimento in ordine alla posizione degli incolpandi Delli Carri e Impellizzeri è sostanziale conseguenza di una formale ed epressa manifestazione di volontà degli stessi e che, correttamente, il Procuratore federale ha deciso di disporre la separazione del procedimento, dando, così, dimostrazione di aver prestato massima attenzione alle esigenze ed alle garanzie difensive dei medesimi, anche nella prospettiva della concreta attuazione dei principi del giusto processo e, segnatamente, del contraddittorio e dell’inviolabile effettivo diritto di difesa. Suscita perplessità, dunque, che gli interessati lamentino, oggi, il suddetto provvedimento o che, dallo stesso, ne vogliano trarre conseguenze di natura estintiva del procedimento. Ciò detto, non può che prendere atto, questo Collegio, che il Procuratore ha formalmente – e per quanto di rilievo ai fini del presente procedimento – esercitato l’azione disciplinare con il deferimento del 6 ottobre 2015. Il provvedimento di separazione adottato dal Procuratore federale non ha e non può avere la natura e la valenza ritenuta dalle suddette menzionate difese: non ne reca il contenuto, non ne rappresenta la volontà, ma, in ogni caso, per espressa previsione normativa, il Procuratore federale «esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio». Peraltro, precisa la medesima norma di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, già sopra riportata, che tale atto di deferimento deve indicare i fatti, le incolpazioni, le norme che si assumono violate, le fonti di prova acquisite e deve, altresì, contenere specifica istanza di fissazione del giudizio 27 disciplinare. Caratteristiche, queste, che non si riscontrano certamente, in alcun modo, nell'atto di separazione del 28 luglio 2015. Pertanto, letto l’art. 34 bis CGS («1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare. […] 4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l'incolpato non si oppone»), considerato che l’azione disciplinare è stata esercitata in data 6 ottobre 2015, visto il provvedimento con il quale il Tribunale federale nazionale ha disposto la sospensione del procedimento e la sospensione dei termini di estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5, CGS, il procedimento non si è estinto. Del pari, priva di fondamento anche l’analoga eccezione svolta dall’appellante Arbotti, secondo cui occorre, in primo luogo, correttamente qualificare il provvedimento di separazione adottato dalla Procura federale, «posto che allo stesso (provvedimento) non potrà che assegnarsi la veste di atto di esercizio dell’azione disciplinare poiché in esso viene fatta palese la volontà di procedere al deferimento». Pertanto, secondo la predetta prospettazione difensiva, «in data 17 novembre 2015 il procedimento disciplinare a carico del sig. Arbotti Fernando si è estinto secondo quanto prescritto dall’art. 34 bis, co. 5°, del CGS e ciò in quanto in data 28 luglio 2015, e non nella successiva data del 6 ottobre 2015, la Procura Federale ha inequivocabilmente espresso la propria volontà di esercitare l’azione disciplinare». È vero che l’azione disciplinare nei confronti di Arbotti risulta essere stata esercitata con il deferimento del 28 luglio 2015 e non già con quello del 6 ottobre 2015, relativo ai sigg.ri Delli Carri e Impellizzeri. Ora, quel primo deferimento (quello del 28 luglio) riguardava, come più volte ricordato, anche i sigg.ri Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio e la società Catania Calcio. Tuttavia, per le ragioni più volte ed in atti evidenziate, la posizione Arbotti è stata stralciata all'udienza del 11 agosto 2015, con sospensione, da parte del TFN, dei termini previsti dall'art. 34 bis CGS. Arbotti è stato quindi citato per l'udienza del 19 novembre 2015, in occasione della quale l'istanza di ricusazione proposta nei confronti del Presidente Artico ha determinato una nuova sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis, comma 5, CGS. Decisa l’istanza, il TFN ha, quindi, fissato nuova udienza per la data del 4 febbraio 2016, poi, rinviata a causa di un impedimento dello stesso difensore di Arbotti, con una nuova sospensione dei termini. Pertanto, anche con riferimento al sig. Arbotti non si è verificata alcuna violazione del termine di cui all'art. 34, comma 1, CGS, in quanto, come correttamente evidenziato nella decisione del TFN, «l'azione disciplinare è stata regolarmente iniziata il 28 luglio 2015 e il termine di 90 giorni non è ancora decorso a causa delle indicate sospensioni dovute all'attività difensiva dell'Arbotti». Per le ragioni prima evidenziate deve, del pari, essere disattesa l’eccezione, reiterata anche in sede di gravame, di «nullità della decisione impugnata per la precedente nullità dell’atto di deferimento, in conseguenza della mancata audizione dell’Impellizzeri pur ritualmente richiesta». Come già sopra osservato, vista l’istanza difensiva del sig. Impellizzari nella quale si rappresentava la difficoltà, anzi, l’impossibilità di esercizio del diritto di difesa, il Procuratore federale, con provvedimento in data 28 luglio 2015, ha, come detto, disposto la separazione della posizione, «con la formazione di un autonomo fascicolo che prenderà la numerazione 1064 bis». Successivamente, in data 6 agosto 2015, il Procuratore federale ha, quindi, avvisato l’interessato delle proprie facoltà difensive, tra le quali, la possibilità di nominare difensore di fiducia, di richiedere copia degli atti, di «presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla notifica del presente avviso». Il dato, anche letterale, oltre che sostanziale e di contenuto, è inequivoco: in relazione a quanto rappresentato nell’istanza del difensore di Impellizzeri, la Procura federale ha rinnovato la comunicazione relativa alle facoltà di difesa. E ciò, come detto, nell’interesse dello stesso incolpando.Orbene, in relazione a siffatto avviso non è stata formulata alcuna richiesta di audizione e, pertanto, legittimamente la Procura federale ha esercitato l’azione disciplinare con il successivo deferimento del 6 ottobre 2015. Incoferente, sotto tale profilo, ogni disquisizione in ordine alla censurata asserita mancata revoca del precedente avviso (di conclusione indagini), anche considerato che, a prescindere dal fatto se revoca vi sia stata, eventualmente anche implicita, o meno, ciò che ai fini della decisione della eccezione di cui trattasi rileva è che la Procura federale ha, in ogni caso, concesso nuovi termini, nell’interesse di Impellizzeri, per l’esercizio dei propri diritti difensivi e, segnatamente, per chiedere di essere sentito. 28 Priva di pregio anche l’eccezione di «nullità della decisione impugnata per la mancata sospensione del procedimento disciplinare nell’attesa della conclusione del procedimento penale pendente innanzi il Tribunale di Catania, ovvero quanto meno della conclusione della fase delle indagini preliminari del procedimento stralciato, riguardante gli atleti che avrebbero concretizzato gli illeciti sportivi». Corretta, infatti, sul punto, la decisione del Tribunale federale nazionale, che ha rigettato l’eccezione, osservando che «il principio dell’autonomia del diritto sportivo consente la trattazione separata di analoga vicenda processuale di carattere disciplinare, anche al fine di assicurare l’esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Oltretutto le norme contenute nell’art. 34 bis, CGS e nell’art. 38, comma 5, lett. a), Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevedono espressamente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell’art. 39, comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevede espressamente “in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’autorità giudiziaria”. Circostanza che nella fattispecie non è stata dedotta né risulta comunque sollevata in sede penale». Si aggiunga, del resto, che la condotta di un soggetto dell’ordinamento federale, fermo restando il suo accertamento in sede penale, può essere diversamente valutata a fini sportivo-discplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non è detto che l’eventuale decisione resa dall’Autorità giudiziaria possa utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare. Come già affermato da questa Corte è, questo, anche il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito endofederale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, siano essi civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Non vi è, quindi, alcun bisogno di attendere l’esito di eventuali ulteriori indagini della Procura della Repubblica o disporre ulteriori accertamenti ed acquisizioni testimoniali se la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate. Alle relative richieste istruttorie formulate da più parti nel corso della prima fase del giudizio, ha dunque esattamente, ed in omaggio ad una giurisprudenza che ha resistito nel corso di lunghi anni, replicato il Tribunale federale nazionale, implicitamente evidenziando che le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l’orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa, a suo avviso, le esigenze del giudizio, né di sottoporre – come nel caso di specie – ad interrogatorio altri coincolpati, in ipotesi indisponibili a sostenerlo, anche considerato che essendo gli stessi, appunto, anch’essi parti del giudizio o, comunque, destinatari dell’atto di deferimento, non potrebbero, in ogni caso, assumere la veste di teste. Priva di fondamento anche l’eccezione di «nullità della decisione impugnata per la precedente nullità dell’atto di deferimento, in conseguenza del mancato rispetto del termine di 40 giorni di cui all’art. 32 quinquies CGS». 29 Secondo la prospettazione difensiva sussiste violazione del termine previsto dall’art. 32 quinquies CGS, «in quanto l’iscrizione a carico dell’Impellizzeri nell’apposito registro era avvenuta in data 23 giugno 2015, mentre solo in data 6 agosto 2015 sarebbe intervenuta la notifica all’interessato della conclusione delle indagini». Secondo parte appellante è stato proprio il TFN a porre nel nulla il precedente avviso notificato il 21 luglio 2015, dal momento in cui ha rigettato l’eccezione di nullità del deferimento per omesso avviso dell’interrogatorio. Pertanto, il ricorrente lamenta che non si può «da un lato vanificare il primo avviso di conclusione delle indagini di cui al 21.07.2015, laddove si deve scongiurare la violazione dell’omessa audizione dell’incolpato che ne aveva fatto richiesta e dall’altro recuperarne l’efficacia per sostenere il rispetto del termine di 40 giorni previsto per le indagini. Delle due l’una, o vi è la nullità denunciata per omessa audizione dell’incolpato o vi è la violazione del termine di cui all’art. 32 quinquies CGS». A tal proposito deve, anzitutto, osservarsi come la difesa di Impellizzeri, sul punto, appaia contraddittoria, visto che nel contempo, si sostiene anche che l’avviso di conclusione indagini del 21 luglio 2015 non sarebbe mai stato revocato dalla Procura: se è vero, però, che non è mai stato revocato, allora significa che, comunque, non è infruttuosamente decorso il termine di quaranta giorni di cui trattasi. Ma a prescindere da questa osservazione l’eccezione di cui trattasi non può essere condivisa, anche se la motivazione del Tribunale sul punto va corretta. Afferma, a tal riguardo, il TFN: «effettivamente in data 23 giugno 2015 era stata effettuata l'iscrizione nell'apposito registro della Procura federale del nome del Delli Carri e degli altri incolpati nel presente procedimento e che un primo avviso di conclusione delle indagini era stato notificato allo stesso Delli Carri e agli altri incolpati in data 21 luglio 2015. Quindi ampiamente entro il termine dei 40 giorni previsto dall'art. 32 quinquies CGS». Ne consegue, secondo l’organo di prime cure, «che il mancato rispetto del termine dei 40 giorni previsto dall'art. 32 quinquies CGS ha trovato origine nel provvedimento di separazione disposto dal Procuratore Federale il 28 luglio 2015, cui però non hanno fatto seguito particolari atti d'indagine, se si esclude l'audizione del Pulvirenti in data 27 luglio 2015, anteriore allo stesso provvedimento di separazione. Non può tuttavia condividersi l'affermazione che questa irregolarità abbia determinato un indebito allungamento dei termini e abbia frustrato il diritto del Delli Carri a una rapida definizione del procedimento, considerando che si è trattato di uno sforamento di solo quattro giorni, cui non sembra estranea la stessa difesa che aveva avanzato un'istanza in data 23 luglio 2015 che alla fine si è rivelata priva di qualche rilievo procedurale». Sembra, dunque, ritenere, il TFN che, sotto un profilo strettamente formale, si versi, in effetti, in ipotesi di mancato rispetto del termine di quaranta giorni, ma che, tuttavia, la sanzione di questo “sforamento” non è quella della nullità del procedimento, bensì quella della inutizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente. Per affermare questo, evidentemente, il Tribunale considera l’avviso di conclusione delle indagini come atto d’indagine. Ma così non è. Sotto tale profilo, dunque, deve essere corretta la motivazione, essendo opportuno, incidentalmente, visto quanto si dirà di seguito, ribadire, che l’avviso di conclusione delle indagini non è atto di indagine, bensì atto endoprocedimentale, che ben può essere assunto (anzi, è logico sia assunto) dopo la fase delle indagini, eventualmente, quindi, anche spirato il termine prescritto per lo svolgimento delle stesse. Ciò, come detto, affermato in via incidentale, l’eccezione sarebbe stata, comunque, infondata anche laddove fosse stato possibile considerare atto di indagine l’avviso di cui trattasi. Senza, qui, voler ripercorrere i momenti, in fatto, salienti della vicenda che ci occupa, appare sufficiente ricordare che il primo avviso di conclusione delle indagini, quello del 21 luglio 2015, è stato superato per effetto, come già sopra osservato, della istanza dell’interessato e come, per consentire il pieno esercizio dei diritti difensivi, la Procura abbia emesso il provvedimento di separazione del procedimento di cui si è detto e rinnovato, in data 6 agosto 2015, l’avviso contenente le facoltà difensive esercitabili. Orbene, il primo (pur superato) predetto avviso è stato espressamente richiamato nel contenuto da quello rinnovato in data 6 agosto e, dunque, conserva gli effetti interruttivi e processuali che gli sono propri. Il termine di cui all’art. 32 quinquies CGS non potrebbe, comunque, dirsi spirato. Peraltro, correttamente il TFN ha evidenziato come non appaia logico far scaturire da un provvedimento (quello di separazione del 28 luglio e quello correlato successivo di 30 rinnovazione dell’avviso del 6 agosto) sostanzialmente riconducibile alle esigenze difensive rappresentate da Impellizzeri, effetti preclusivi definitivi sul piano prodimentale. In ogni caso, anche laddove si fosse effettivamente verificata l’ipotesi del superamento del termine di giorni quaranta di cui trattasi, la conseguenza non sarebbe, certo, quella della nullità o improcedibilità. Infatti, come già questa Corte ha avuto occasione di affermare in precedente decisione, tale conclusione non trova riscontro nell’ordinamento federale. Al riguardo, la Corte ritiene che il mancato rispetto da parte della Procura federale dei termini stabiliti dall’art. 32, comma 11, CGS vigente all’epoca dei fatti non possa condurre a tale preclusiva conclusione. Convergono verso tale prospettiva elementi di carattere sia letterale che elementi già evidenziati nella precedente decisione di questa Corte, idonei ad escludere la correttezza della decisione del TFN sul punto specifico, che, per ragioni di economia espositiva, qui di seguito si richiamano. «Sotto il primo profilo, stante il principio di tassatività delle cause di improcedibilità al quale deve essere riconosciuta portata generale, l’assenza di una previsione nell’ordinamento federale che riconduca espressamente tale conseguenza al tardivo compimento dell’indagine da parte della Procura federale preclude che possa venire in esame tale valutazione tanto più che, in ambito processuale (rectius procedimentale), andrebbero comunque evitate interpretazioni formalistiche. Sotto il profilo squisitamente sistematico, inoltre, deve essere considerato che – fermo restando il richiamato principio della tassatività delle ipotesi di improcedibilità – la ricerca della soluzione idonea a colmare quella che nel CGS all’epoca vigente (ed in particolare nell’art. 32, comma 11 oggi sostituito dall’art. 32 quinquies nuovo CGS) appariva essere una lacuna, imponga l’individuazione della norma dell’ordinamento generale (diritto comune) che governi l’ipotesi che presenti maggiori similitudini ed analogie con quella oggi posta all’attenzione della giustizia sportiva. Si deve quindi fare riferimento ad una norma che regoli una fattispecie simile, che sia espressione di un principio e che persegua uno scopo pratico replicabile per la fattispecie non regolata nell’ordinamento sportivo. Nel compimento di tale operazione, peraltro, si deve tenere presente che solo con il CGS CONI, al quale opera esplicito riferimento il nuovo CGS FIGC entrato in vigore il 1.7.2014, è stato stabilito, all’art. 2, comma 6, che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Pertanto, fino all’entrata in vigore del nuovo CGS FIGC – che, detto incidentalmente, nel richiamare i principi del processo civile accoglie inevitabilmente dell’ordinamento sportivo il principio della tassatività delle ipotesi di improcedibilità reiteratamente affermato dalla giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. lav., 28.1.2009, n. 2171; Cassazione civile, sez. lav., 3.8.2004, n. 14869) – l’individuazione della norma utilizzabile per il caso non disciplinato ben avrebbe potuto essere compiuta, in mancanza di un espresso richiamo, anche prescindendo dal ricorso prioritario al codice di rito del processo civile. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, “in assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”. In tale contesto, pertanto, non può non essere tenuto in considerazione che il codice di procedura penale e, in particolare, l’art. 407, comma 3, stabilisce che “salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati”. La conseguenza del tardivo esercizio dell’iniziativa del pubblico ministero è rappresentata, pertanto, in questo contesto, dalla inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del termine. Si tratta di una soluzione che appare perfettamente coerente con la fattispecie oggetto di esame. Ed infatti la previsione di un termine per il compimento dell’attività inquirente si giustifica nell’ambito del generale principio del favor rei e del diritto di difesa che implicano che il soggetto sottoposto ad indagine “possa individuare un momento finale delle indagini che lo riguardano”, con la conseguenza che “la preclusione vada a colpire ogni attività inquirente espletata dopo la consumazione di detto termine” (Corte Giustizia Federale, sez. V, Com. Uff. n. 162/CGF 2008/2009, 6.4.2009). Peraltro, non può non essere rilevato come l’applicazione del 31 medesimo principio anche nel presente caso appaia coerente con l’evoluzione normativa che ha condotto, il CONI prima e la stessa FIGC dopo, a ritenerne opportuno l’espresso accoglimento nel nuovo CGS mediante l’introduzione di una disposizione chiaramente ispirata proprio al contenuto dell’art. 407, comma 3, c.p.p. L’art. 32 quinquies, comma 3, C.G.S., infatti stabilisce oggi che “la durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. Per tali ragioni la Corte ritiene insussistente l’improcedibilità dichiarata dal TFN con la decisione impugnata dal momento che l’azione disciplinare, anche se esercitata oltre la scadenza del termine stabilito per la conclusione delle indagini, ove non ricorra l’eventuale prescrizione del fatto illecito commesso deve comunque ritenersi validamente azionata; ferma restando l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre la scadenza del termine» (CFA, C.U. n. 60/CFA del 25 maggio 2015). Infondata, ancora, l’eccezione di difetto di giurisdizione svolta da Impellizzeri. In atti vi è, tra l’altro, nota del Settore Tecnico della FIGC, datata 9 luglio 2015, nella quale si attesta che «il sig. Giovanni Luca Impellizzeri è Allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico e non risulta tesserato per nessuna Società». Evidente ed accertata, dunque, la competenza a decidere del TFN in relazione ai fatti contestati al sig. Impellizzeri. Così come infondata l’analoga eccezione di inammissibilità del deferimento e del conseguente giudizio per carenza di potere giurisdizionale della Federcalcio sollevata dal sig. Arbotti. «Infatti», si legge nel ricorso, «all’epoca della commissione dei fatti oggetto di contestazione, se si eccettua la gara Catania-Avellino del 29.3.2015 […] l’odierno incolpato non era più inserito nell’ordinamento federale non avendo effettuato l’iscrizione al Registro dei Procuratori sportivi a partire dal 31.3.2015». Gli atti acquisiti al procedimento smentiscono l’assunto. Risulta, infatti, come correttamente già osservato dal Tribunale disciplinare, che il sig. «Arbotti figurava all'epoca dei fatti (marzo-maggio 2015) come Agente di calciatori iscritto nel Registro istituito presso la FIGC»: da ciò si ricava, con ogni chiara evidenza, che lo stesso rientra tra coloro che, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e soggetti alla “giurisdizione” sportiva federale ordinaria. Peraltro, in atti vi è copia dei mandati professionali, acquisiti dalla Procura federale, ricevuti, in data 18 agosto 2013, dalla Società Trapani Calcio s.r.l., con riferimento alla posizione del calciatore Christian Terlizzi, e in data 16 dicembre 2013, dal calciatore Selasi Ransford. Ne è stato dedotto che detti mandati siano stati revocati e, per l’effetto, segnatamente quanto alla questione sulla competenza a giudicare, deve ritenersi che gli stessi abbiano avuto regolare svolgimento per l’ordinaria durata di due anni. Pertanto, il sig. Arbotti deve, comunque, essere considerato, per tutto il 2015, Agente di calciatori. Infondata, altresì, l’eccezione relativa alla pretesa competenza della Commissione Procuratori sportivi. Evidenziato, in tal ottica, come in data 1 aprile 2015 sia entrato in vigore il nuovo Regolamento per i Servizi di Procuratore sportivo, che, all’art. 9, prevederebbe la competenza a giudicare in primo grado in capo alla predetta Commissione e come tale norma, essendo di carattere processuale, sia «di immediata applicazione anche a fatti accaduti in precedenza alla sua entrata in vigore», l’appellante Arbotti, ritiene che, essendo il procedimento disciplinare iniziato con la notifica del deferimento del 28 luglio 2015, «epoca in cui era già in vigore l’art. 9) del predetto Regolamento», il “giudice naturale” dello stesso «non è il Tribunale Federale Nazionale – sez. Disciplinare – ma la Commissione Procuratori sportivi davanti alla quale deve essere rimesso». Orbene, richiamata la consolidata giurisprudenza federale sul punto e, segnatamente, in ordine alla competenza degli ordinari organi di giustizia sportiva FIGC, è sufficiente – al fine di elidere qualsiasi ulteriore dubbio sulla competenza a giudicare da parte del TFN – evidenziare tre dati di fatto: 32 in primo luogo, l’illecito associativo (e, con esso, alcuni degli stessi illeciti sportivi contestati dalla Procura federale) è iniziato ben prima della data del primo aprile, così fissando inequivocabilmente la competenza a giudicare del TFN. Sotto tale profilo, dunque, è del tutto superfluo disquisire sulla natura processuale o meno della norma di cui all’art. 9 del suddetto Regolamento; ad ogni buon conto, non vi è dubbio, nel caso di specie, che Arbotti ha, se non altro di fatto, svolto attività rilevante per l’ordinamento federale e, pertanto, che, ai sensi dell’art. 1 bis CGS lo stesso rimane, comunque, soggetto alla giustizia federale; in ogni caso, Arbotti è stato incolpato (anche) della violazione dell’art. 7 CGS, in associazione con altri soggetti tesserati FIGC e, pertanto, competente a giudicare sulla sua posizione è il TFN. Deve essere respinta, ancora, l’eccezione, svolta dall’appellante Arbotti, di nullità dell’atto di deferimento per la sua indeterminatezza, basata sull’utilizzo, da parte della Procura federale, di attività investigativa esterna, ossia quella relativa alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Catania. L’eccezione è priva di fondamento, in fatto e in diritto. Per verificare la regolarità e la non genericità del deferimento occorre unicamente avere riguardo alla norma di cui all’art. 32 ter, comma 4, ultimo periodo, CGS che così recita: «Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare». Ebbene, nel deferimento relativo al sig. Arbotti l’incolpazione è stata compiutamente effettuata: è stata richiesto procedersi al giudizio disciplinare con relativa fissazione dell’udienza; sono stati, specificamente, descritti i fatti contestati; sono state, analiticamente, indicate le norme che si assumono violate; sono state, dettagliatamente, indicate le fonti di prova. Pertanto, il deferimento non è affetto da alcun vizio, tantomeno di genericità o indeterminatezza. Ancora, a prescindere che nessuna disposizione osta a che il materiale a supporto dell’assunto accusatorio sia quello acquisito dagli organi investigativi della giustizia statale, nella fattispecie appare evidente come gli elementi derivanti dalle risultanze investigative della Procura della Repubblica di Catania siano stati riesaminati e riconsiderati, per i fini di rilievo ai fini del presente procedimento disciplinare, ed anche integrati dall’autonoma attività di indagine svolta dalla Procura federale, comprese le disposte audizioni dei tesserati. Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di giustizia sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova, anche mediante produzione documentale, come è accaduto nel presente procedimento. Non possono essere, poi, condivise le deduzioni difensive svolte in ordine alla pretesa inutilizzabilità di tutte o di parte delle risultanze delle intercettazioni telefoniche. Così, ad esempio, secondo la difesa Impellizzeri il TFN avrebbe errato, in modo clamoroso, ad affermare «la irrilevanza dell’accertamento della illegittimità di dette captazioni», così ponendosi «al di fuori del circuito giurisdizionale, oltre che in aperto contrasto anche con le già richiamate norme dell’art. 2 del CGS CONI e del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione». In relazione a tutte le intercettazioni raccolte nel presente procedimento e, comunque, a quelle «dichiarate inutilizzabili con provvedimento coperto da giudicato cautelare nel procedimento ordinario a seguito del provvedimento della Corte di Cassazione acquisito agli atti dell’odierno procedimento», occorre «anzitutto ricordare che il procedimento disciplinare, come sancito dalla sentenza nr. 71 del 1995 della Corte Costituzionale, è anch’esso sottoposto all’applicazione di criteri giurisdizionali, riguardando beni essenziali della vita del cittadino, anche per le ricadute sul piano personale e lavorativo delle persone». In breve, non sarebbe applicabile il principio male captum bene retentum, ma, «molto più logicamente» quello del fruits of poisoned tree, anche perché, si legge nell’atto di appello di Impellizzeri, diversamente opinando, «e perpetuando il principio sposato dal Tribunale […] si 33 giungerebbe a dover utilizzare anche una confessione ottenuta sotto tortura, così conclamando la valorizzazione dei “frutti dell’albero avvelenato”, al contrario pacificamente esclusa oltre che dalla corte europea dei diritti umani, anche dal nostro stesso Giudice delle leggi». Sotto siffatto profilo, occorre, ancora una volta, riaffermare, il principio della libera utilizzazione, in questa sede sportivo-disciplinare, degli elementi di prova acquisiti in procedimenti diversi. Viene, pertanto, in modo del tutto legittimo, utilizzato a fondamento dell’assunto accusatorio, il contenuto delle risultanze dell’attività captativa posta in essere dagli inquirenti della Procura della Repubblica di Catania e, in genere, degli atti e documenti acquisiti al relativo procedimento penale. Ferma restando, ovviamente, l’autonoma attività valutativa propria dell’organo di giustizia sportiva, le risultanze probatorie di cui trattasi devono essere considerate, «secondo la costante giurisprudenza sportiva (endo ed esofederale), nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza necessità (e, perfino, di possibilità giuridica, sottratta al Giudice sportivo a fronte di fonti probatorie formatesi nell’ambito della giurisdizione statale) di sindacato sulla loro origine e sul modo della loro acquisizione» (Corte di giustizia federale, sez. un., 18 agosto 2011, C.U. 043/CGG del 19 settembre 2011). Sul piano della giustizia ordinaria occorre, anzitutto, ricordare il consolidato orientamento della Corte costituzionale secondo cui l’art. 270 c.p. attua «il bilanciamento di due valori costituzionali fra loro contrastanti: il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e l’interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono» (Corte cost., 3 luglio 1991, n. 366; Corte cost., 17 luglio 1988, n. 281). Ad ogni buon conto, tuttavia, la questione della utilizzabilità delle intercettazioni appare, ancor prima che infondata, improponibile nell’ambito dei procedimenti disciplinari che si svolgono innanzi al giudice sportivo, anche considerato che esula dai poteri dello stesso qualsiasi valutazione sulla legittimità dell’operato dell’autorità giudiziaria, alla cui esclusiva competenza è rimesso il controllo sia formale che sostanziale degli atti trasmessi. Ai fini del presente giudizio ciò che rileva è la provenienza istituzionale del materiale investigativo, da cui discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti stessi. Insomma, secondo il costante orientamento della giurisprudenza federale, ai fini dell’acquisizione e dell’utilizzo delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali è sufficiente la provenienza delle stesse dall’Autorità giudiziaria, dovendosi presupporre, da tale derivazione, la legittimità della loro assunzione in conformità dell’art. 268 c.p.p. In tal ottica, peraltro, la stessa Suprema Corte ha statuito che il divieto di utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui le intercettazioni stesse sono state disposte non è applicabile ai procedimenti disciplinari (cfr. Cassazione pen., sez. un., 29 maggio 2009, n. 12717). Così definita la questione in termini di ammissibilità delle risultanze dell’attività di captazione di cui si è detto, sul piano della valenza probatoria «ciò che rileva è l’esame critico delle conversazioni intercettate che tenga conto nella valutazione del loro contenuto della conoscenza, diretta o indiretta, che gli intercettati dimostrano di avere delle situazioni sulle quali s’intrattengono, quando tali situazioni non si riferiscono a comportamenti propri, e di altri elementi, quali il contesto fattuale, logico e temporale, in cui le conversazioni sono avvenute, tenuto conto dell’ambiente del quale fanno parte gli intercettati, operando comunque valutazioni complessive delle conversazioni intercettate senza interpretazioni conseguenti ad indebite estrapolazioni» ( CAF, C.U. n. 7/C del 2004). Argomentazioni, queste, pienamente condivisibili e coerenti con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano gravi (cioè consistenti e resistenti alle obiezioni), precisi (cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni), concordanti (cioè non contrastanti tra loro). In altri termini, per ritenere provato l’illecito sportivo contestato «gli organi di giustizia sportiva possono basarsi sulle intercettazioni telefoniche raccolte in un procedimento penale, a prescindere dalla loro utilizzabilità in quella sede, ove il contenuto delle conversazioni intervenute tra il soggetto deferito e i suoi interlocutori sia stato sottoposto a vaglio critico e venga considerato espressivo di un comune intento fraudolento» (TAR Lazio, Roma, sez. III, 19 marzo 2008, n. 2472). In definitiva, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza, tanto sportiva, quanto ordinaria, le trascrizioni delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche provenienti dal materiale acquisito ai 34 paralleli procedimenti penali sono pienamente utilizzabili nei procedimenti disciplinari, in funzione degli elementi suscettibili di valutazione che le stesse sono in grado di fornire. Pertanto, a prescindere dalla circostanza che si tratta, quasi sempre, di conversazioni telefoniche non disconosciute dai deferiti, diretti interessati, ed al di là degli eventuali riscontri esterni, si pone solo una questione di attendibilità, che impone all’organo di giustizia sportiva un attento controllo dei contenuti delle conversazioni, avuto riguardo alla tipicità del contesto settoriale (sportivo) di riferimento. Siffatto controllo deve essere effettuato con particolare riguardo alla distinzione tra circostanze riferite dall’interlocutore per cognizione diretta e circostanze riferite de relato, tenendo presente la circolarità delle informazioni assunte e il linguaggio criptico utilizzato. Di rilievo, ai fini dell’esame di cui trattasi, la collocazione dell’interlocutore telefonico nella catena conoscitiva organizzata per l’acquisizione e l’utilizzo di notizie per scopi illeciti, così come necessaria una lettura delle conversazioni telefoniche intercettate non avulsa dal contenuto logico e temporale di riferimento, al fine di una valutazione complessiva e non parcellizzata. In conclusione, le risultanze delle captazioni telefoniche acquisite al procedimento sono pienamente e liberamente utilizzabili, ferma restando la necessità di una loro attenta lettura e di una meditata valutazione delle stesse nell’ambito del contesto logico-temporale cui si inseriscono, allo scopo di raggiungere una organica rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio (cfr. CGF, C.U. n. 48/CGF del 27 settembre 2011). ***** Ciò premesso e passando al merito occorre, in questa sede, accertare le singole eventuali responsabilità dei sigg.ri Delli Carri, Impellizzeri ed Arbotti, in relazione ai fatti a ciascuno degli stessi rispettivamemte contestati dalla Procura federale e, laddove ritenute sussistenti, determinarne la correlata misura sanzionatoria, oggetto di censura tanto da parte degli incolpati, quanto da parte della Procura federale. Questo, dunque, in sintesi, il thema decidendum. Utile un preliminare sintetico riepilogo delle contestazioni mosse, dalla Procura federale, a ciascuno dei deferiti e delle relative affermazioni di responsabilità operate dal TFN. Al sig. Delli Carri la Procura federale ha contestato: Violazione dell’art. 9 CGS (associazione con Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio, Impellizzeri, Arbotti e altri), con l’aggravante di cui al comma, 2 per la qualità di promotore / gestore dell'associazione. Violazione dell’art. 7 CGS per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare 1) Catania-Avellino, disputata il 29 marzo 2015, 2) Varese- Catania, disputata il 2 aprile 2015, 3) Catania –Trapani, disputata l’11 aprile 2015, 4) Latina- Catania, disputata il 19 aprile 2015, 5) Catania –Ternana, disputata il 24 aprile 2015, 6) Catania – Livorno, disputata il 2 maggio 2015; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in essere. Il TFN ha così ritenuto responsabile il sig. Delli Carri: Violazione art. 9 CGS; con esclusione aggravante di cui al comma 2. Violazione art. 7 (con riferimento a 5 delle 6 gare contestate, con esclusione, cioè, della gara Catania – Avellino; con l'aggravante di cui al comma 6, tenuto conto sia della pluralità degli illeciti sportivi realizzati, sia dell'effettiva alterazione del risultato di almeno 4 partite disputate dal Catania Calcio s.p.a., sia del vantaggio in classifica conseguito dalla stessa predetta società. Al sig. Impellizzeri la Procura federale ha contestato: Violazione dell’art. 9 CGS (associazione con Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio, Delli Carri, Arbotti e altri), con l’aggravante di cui al comma, 2 per la qualità di promotore / gestore dell'associazione. Violazione dell’art. 7 CGS per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare 1) Catania-Avellino, disputata il 29 marzo 2015, 2) Varese- Catania, disputata il 2 aprile 2015, 3) Catania –Trapani, disputata l’11 aprile 2015, 4) Latina- Catania, disputata il 19 aprile 2015, 5) Catania –Ternana, disputata il 24 aprile 2015, 6) Catania – 35 Livorno, disputata il 2 maggio 2015; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in essere. Violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 6, CGS, per avere, in concorso con Pulvirenti, effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e, comunque, avendo concorso ad effettuare scommesse, relative alle gare Varese-Catania del 2 aprile 2015, Catania-Trapani del 11 aprile 2015, Latina-Catania del 19 aprile 2015, Catania-Ternana del 24 aprile 2015, CataniaLivorno del 2 maggio 2015, i cui risultati erano stati alterati. Violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 6, commi 1 e 5, CGS in relazione alla gara Messina–Ischia Isola Verde del 18.04.2015 (s.s. 2014/2015) del campionato di Lega Pro, per aver posto in essere un’illecita attività conoscitiva finalizzata a scommettere, direttamente o per interposta persona, sulla gara indicata, previa verifica della predeterminazione del risultato e avendo il medesimo effettuato o concorso ad effettuare scommesse sulla medesima gara e per non avere denunziato. Violazione art. 7, comma 7, CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale in ordine ai fatti riguardanti la gara Messina – Ischia Isola Verde del 18.4.2015. Il TFN ha così ritenuto responsabile il sig. Impellizzeri: Violazione art. 9 CGS; con esclusione aggravante di cui al comma 2. Violazione art. 7 (con riferimento a 5 delle 6 gare contestate, con esclusione, cioè, della gara Catania – Avellino); con l'aggravante di cui al comma 6, tenuto conto sia della pluralità degli illeciti sportivi realizzati, sia dell'effettiva alterazione del risultato di almeno 4 partite disputate dal Catania Calcio s.p.a., sia del vantaggio in classifica conseguito dalla stessa predetta società. Violazione art. 1 bis, comma 1 e art. 6 CGS, in relazione alle partite Varese-Catania, CataniaTrapani, Latina-Catania, Catania-Ternana, Catania-Livorno. Violazione art. 1 bis, comma 1, e art. 6, commi 1 e 5, in relazione alla gara Messina–Ischia Isola Verde del 18.04.2015, per avere effettuato scommesse sulla medesima gara; Violazione art. 7, comma 7, CGS per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale in ordine ai fatti riguardanti la gara Messina – Ischia Isola Verde del 18.4.2015. Al sig. Arbotti la Procura federale ha contestato: Violazione art. 9 CGS (associazione con Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio, Impellizzeri, Delli Carri e altri), con l’aggravante di cui al comma, 2 per la qualità di promotore / gestore dell'associazione. Violazione dell’art. 7 CGS per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare 1) Catania-Avellino, disputata il 29 marzo 2015, 2) Varese- Catania, disputata il 2 aprile 2015, 3) Catania –Trapani, disputata l’11 aprile 2015, 4) Latina- Catania, disputata il 19 aprile 2015, 5) Catania –Ternana, disputata il 24 aprile 2015, 6) Catania – Livorno, disputata il 2 maggio 2015; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in essere. Il TFN ha così ritenuto responsabile il sig. Arbotti: Violazione art. 9 CGS; con esclusione aggravante di cui al comma 2. Violazione art. 1 bis, comma 1, CGS (derubricazione illecito ex art. 7 CGS). Orbene, ritiene questa Corte che le decisioni impugnate non meritino le censure mosse negli appelli proposti dai sigg.ri Delli Carri, Impellizzeri e Arbotti e che, pertanto, le relative impugnazioni debbano essere respinte. Le decisioni del TFN di cui al C.U. n. 53/TFN del 15 febbraio 2016 e di cui al C.U. n. 65/TFN del 24 marzo 2016 meritano, invece, parziale riforma, nei termini di cui in motivazione, con riferimento ai soli ricorsi della Procura federale, sia in relazione al profilo della qualificazione giuridica dei fatti contestati al sig. Fernando Arbotti ed alla conseguente errata derubricazione operata dal Tribunale di prime cure (da violazione art. 7 CGS a violazione art. 1 bis 36 CGS), sia in relazione, per tutti e tre i deferiti, alla determinazione delle sanzioni applicate dal Tribunale di primo grado. Ed invero, le approfondite indagini della Procura ordinaria, come riesaminate ed utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, alla luce delle integrazioni istruttorie operata dalla Procura federale, consentono di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti contestati a tutti i suddetti appellanti, con esclusione, per quanto concerne la fattispecie associativa di cui all’art 9 CGS, dell’aggravante di cui al comma 2 della stessa predetta norma, come già correttamente ritenuto e dichiarato dal TFN. Per una migliore illustrazione della ragioni della decisione assunta da questa Corte si ritiene utile evidenziare, ancora, sempre in via di premessa, quello che è lo standard probatorio applicabile in materia, riassumendo, di seguito, gli arresti della giurisprudenza endo ed esofederale sul punto. In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento dellla giurisprudeza federale secondo cui «"per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Orbene, sotto un profilo metodologico, questa Corte ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza sportiva prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato o soggetto il cui operato è considerato rilevante per l’ordinamento federale, le fattispecie di cui trattasi. Ciò premesso, il Collegio è tenuto a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere integrata, secondo lo standard probatorio indicato, le fattispecie di cui agli artt. 6, 7 e 9 CGS, al fine dell’affermazione della sussistenza delle violazioni rispettivamente contestate ai sigg.ri Delli Carri, Impellizzeri ed Arbotti. Ancora, questa Corte ritiene, come detto, che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione degli illeciti, tanto ex art. 9, quanto ex art. 7, da parte dei ricorrenti di cui trattasi e che, segnatamente, sussista quel livello probatorio che, seppur (forse) inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio, è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità. Quanto, anzitutto, all’illecito sportivo disciplinato dall’art. 7 CGS, l’ordinamento federale, come noto, vieta e punisce «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». La predetta disposizione prevede, al comma 6, una fattispecie aggravata «in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito». 37 In ordine alla contestazione dell’illecito sportivo, l’appellante Delli Carri ritiene che, correttamente affermata come inconsistente l’accusa con riguardo alla gara Catania – Avellino del 29 marzo 2015, il TFN ha errato nel dichiarare provati gli illeciti per le altre gare, poiché «per almeno due delle cinque e segnatamente Latina – Catania del 19.04.15 e Catania – Ternana del 24.04.15 vi è addirittura la prova della assenza di promessa o offerta di danaro» e, di conseguenza, si auspica quantomeno una riduzione a tre «del numero di illeciti sportivi di cui il Delli Carri debba rispondere», fermo restando che «le restanti tre partite contestate (Varese, Trapani e Livorno) risultano comunque prive di validi riscontri probatori quanto alla consumazione dell’illecito sportivo». In definitiva, si è in presenza, secondo Delli Carri, «di una mera illusione ottica in cui la mole di materiale probatorio viene costantemente confusa con la certezza del fatto da provare che è la concreta messa in pericolo del corretto svolgimento delle gare, senza considerare che moltiplicare lo 0 per innumerevoli volte conduce sempre, inesorabilmente al medesimo risultato 0». Sarebbe, comunque, inconfigurabile la contestata aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS; ritiene, poi, l’appellante Impellizzeri, «laddove non si è data la possibilità di esser giudicati con quelli che sarebbero stati gli autori della effettiva alterazione del risultato». Non si potrebbe, infatti, «ritenere sussistente la ipotesi aggravata contestata, senza che però che neanche si sappia attraverso chi i risultati sarebbero stati effettivamente alterati». «Se è vero come è vero che Arbotti parlava a ruota libera, ignaro come gli altri delle intercettazioni ci si chiede come mai anche dalle cabine non ha mai contattato i giocatori presuntivamente indicati». «Gli inquirenti», evidenzia, poi, l’appellante Arbotti, «hanno svolto e vissuto le indagini in diretta in quanto erano perfettamente a conoscenza di tutte le intercettazioni e seguivano costantemente le partite», «si sono verificati tutti i suoi spostamenti», «tutti gli altri sono stati intercettatti e pedinati e non è emerso un solo elemento anche logico di una prova delle alterazioni sportive delle gare». Ritiene, ancora, l’appellante Arbotti che altra sia la verità, ossia che «il Catania Calcio aveva grandissimi giocatori ed una rosa attrezzata per la serie A a detta di tutti» e che «tutte le partite sono state vinte sul campo». Ancora, Arbotti critica la considerazione, a suo dire, solo parziale, delle intercettazioni e ritiene che «i comportamenti e le indicazioni non devono essere lette isolate ma complessivamente e si comprende bene la infondatezza delle accuse». Si evidenzia, poi, nell’appello Arbotti, come il canovaccio fosse sempre il solito: «si segnalano inizialmente eventuali 4 possibilità che bisogna valutare; poi si passa a 3, si giunge a 2 ed infine si conclude con la eventuale possibilità di un solo giocatore. Spesso capita che lo stesso vada in panchina oppure si indichi un giocatore che non giocava o talvolta squalificato. Si giunge perfino a cambiare l’indicazione del numero del giocatore dopo aver visto la partita ed aver constatato che quello indicato non aveva giocato oppure si indicano i giocatori che hanno effettuato una ottima prestazione. Le indicazioni sono poco chiare, generiche, mai dettagliate e circostanziate e sempre all’utimo momento». E, poi, c’è la questione denaro, prosegue Arbotti. I conti non tornerebbero, «anzi vi è la prova di somme molto esigue così certificate ed interpretate dalla stessa Digos di Catania nei suoi brogliacci in atti relativamente agli ascolti delle intercettazioni». Orbene, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza federale, se, in generale, il plesso normativo in materia mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, tentando di impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, in particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono «a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre» (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). 38 Consolidato, poi, l’orientamento interpretativo secondo cui le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che «prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli «atti diretti» contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. Occorre, peraltro, tenere presente che laddove si ritenga in concreto insussistente la prova del concorso di un determinato soggetto nella commissione dell’illecito sportivo o il medesimo illecito sportivo non risulti dimostrato, la condotta del tesserato potrebbe (come ritenuto dal TFN in relazione al deferito Arbotti) rivestire rilievo ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1 bis CGS, secondo cui «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Precisa, il successivo comma 5: «Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale». Ciò premesso, ritiene, questa Corte, che dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione emerge, in una sintesi complessiva, l’esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l’affermazione di responsabilità dei deferiti, odierni appellanti, in ordine alle incolpazioni di cui al deferimento per aver, in associazione con altri soggetti, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare di cui trattasi (Varese-Catania del 2 aprile 2015, Catania-Trapani del 11 aprile 2015, Latina-Catania del 19 aprile 2015, Catania-Ternana del 24 aprile 2015, CataniaLivorno del 2 maggio 2015), in atti, meglio indicate e, per il solo Impellizzeri, anche per aver violato il divieto di scommesse. In questa prospettiva, occorre, in primo luogo, considerare come l’effettiva alterazione delle gare di cui trattasi sia, ai fini in rilievo nel presente giudizio, fatto ormai accertato con autorità di giudicato in sede di giustizia sportiva. Appare, in tal ottica, utile ricordare, seppur in rapida sintesi, che, come è già sopra cenno, a seguito dell’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Catania, la Procura federale della FIGC, con provvedimento del 28 luglio 2015, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, per quanto qui interessa, i vertici della società Calcio Catania s.p.a., nonché la società medesima a titolo di responsabilità diretta, responsabilità presunta e responsabilità oggettiva. Il deferimento era la conseguenza dell’accertamento di condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato di gare del campionato di calcio serie B, nel quale era impegnata la società Calcio Catania, mediante dazioni di danaro costituente il compenso per l'illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall'esito sicuro, perché realizzate su gare combinate (sei partite), tutte disputate nel campionato nazionale di serie B, nella stagione sportiva 2014/2015. 39 Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione in primo grado (C.U. n. 15/TFN del 20 agosto 2015) ha accolto il deferimento del Procuratore federale, rilevando che i fatti accertati dal giudice penale, poi ricostruiti ed integrati (anche grazie ad alcune dichiarazioni confessorie) dalla Procura federale con specifico riferimento all’ambito disciplinare – sportivo che qui ci occupa, integravano le fattispecie disciplinari ascritte ai deferiti. Secondo il Tribunale, infatti, risultavano dimostrati sia la sussistenza del generico programma criminoso, sia l’effettiva realizzazione dello stesso attraverso il contributo dei singoli, con precisa ed organizzata distribuzione di ruoli ed attività all’interno dell’associazione di cui all’art. 9 CGS, sia l’effettiva alterazione delle gare. In sede di determinazione dell’entità delle sanzioni da infliggere alla società Catania Calcio il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto di dover tenere in considerazione non solo le attenuanti di cui all’art. 24 CGS in ordine alla posizione del presidente Pulvirenti, ma anche l’estrema gravità dei fatti contestati, decidendo, così, di provvedere in modo più afflittivo rispetto alle richieste della Procura federale. Il Tribunale, infatti, ha inflitto alla società Calcio Catania s.p.a., per quel che qui interessa, la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato di calcio serie B s.s. 2014/2015, con la penalizzazione di punti 12 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016, oltre all’ammenda di € 150.000,00. Avverso la decisione del TFN hanno proposto appello tutti gli incolpati e la stessa società Calcio Catania. La Corte federale d'appello, con dispositivo in C.U. n. 15/CFA del 29 agosto 2015 e con motivi in C.U. n. 24/CFA del 16 settembre 2015, preso preliminarmente atto della circostanza che la società Calcio Catania non aveva impugnato la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato di calcio serie B nella stagione sportiva 2014/2015 e che, di conseguenza, per tale parte la decisione appellata doveva ritenersi oramai passata in giudicao, ha poi deciso di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla stessa predetta società Calcio Catania e, per l’effetto, di ridurre la penalizzazione a punti 9 (nove) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2015/2016, confermando, per il resto, la decisione di primo grado. La decisione della Corte federale d’appello è stata impugnata da un dirigente e dalla società Calcio Catania davanti al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che, però, ha respinto i due ricorsi. Ha, tra l’altro, affermato il Collegio di Garanzia: «… per quanto riguarda il ricorso del Calcio Catania, si deve escludere che la decisione della Corte Federale sia viziata per l’insufficienza della motivazione in ordine a profili decisivi dei fatti in contestazione, avendo la Corte Federale, contrariamente a quanto sostenuto dal Calcio Catania, ampiamente motivato sulle ragioni che hanno determinato l’irrogazione delle sanzioni. Né tale motivazione risulta manifestamente contraddittoria. Del resto i fatti oggetto della decisione della Corte Federale sono stati ampiamente esposti nelle decisioni degli organi di giustizia federale e sono stati anche oggetto delle dichiarazioni confessorie del signor Pulvirenti, all’epoca Presidente del Calcio Catania, che è stato condannato dal Tribunale Federale ed ha poi rinunciato anche all’appello che aveva proposto davanti alla Corte Federale, con ciò rendendo definitive le determinazioni assunte in relazione ai fatti accertati. Fatti peraltro nel loro complesso ammessi anche dal Calcio Catania che non ha impugnato davanti alla Corte Federale la disposta retrocessione nella serie inferiore, con la conseguente formazione del giudicato sul punto. La Corte Federale ha peraltro egualmente osservato che “in ragione dell’estrema gravità dei fatti oggetto del procedimento, la sanzione della retrocessione in questione sia adeguata e rispecchi la pena minima conforme a giustizia da attribuire a casi come quello in questione. Gli illeciti commessi dai soggetti deferiti costituiscono, invero, fatti inaccettabili e gravissimi, che, come rilevato dal Tribunale Federale Nazionale, destano un ‘forte allarme sociale’, comportano il dissolvimento delle fondamenta basilari della competizione sportiva, e di cui sulla base del sistema normativo settoriale è chiamata necessariamente a risponderne la società di riferimento. Sono stati, infatti, accertati dalla A.G. e dalla Procura Federale, attraverso un impianto probatorio esaustivo ed efficace, una pluralità di illeciti, perpetrati relativamente a ben sei gare, volti ad ottenere indebiti vantaggi, di natura non solo sportiva, ma anche economica, nonché la sussistenza di una collaudata organizzazione, con assetto stabile e ruoli ben definiti, finalizzata appunto alla frode sportiva”. Quanto poi alla irrogazione dell’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, giustamente la F.I.G.C. ha osservato, nella sua memoria difensiva, che non è in contestazione che i dirigenti etnei abbiano commesso più di un illecito sportivo, avendone il solo Presidente ammessi ben 5, ed è, 40 pertanto, del tutto irrilevante disquisire sull’ipotesi (peraltro inverosimile sulla base degli atti), secondo cui gli illeciti contestati (o uno di essi) non avrebbero raggiunto il loro scopo. Non possono ritenersi fondate neanche le censure sollevate con riferimento alla ritenuta violazione dell’art. 6 del CGS, che punisce le scommesse sugli incontri effettuate anche per interposta persona, tenuto conto che la Corte Federale ha chiaramente dimostrato di aver esaminato anche tale profilo quando ha affermato nella sua decisione che “prive di pregio sono le contestazioni della difesa della società deferita circa la non veridicità delle accuse mosse nei confronti del Sig. Pulvirenti relative alle scommesse che lo stesso, con l’ausilio del sig. Impellizzeri, avrebbe posto in essere sulle gare oggetto del presente procedimento, al fine dunque di ottenere vantaggi anche economici”. Peraltro, come ha evidenziato anche la difesa della F.I.G.C., dagli atti emergono indizi chiari e concordanti sul collegamento fra i fatti oggetto delle combine sportive e le scommesse effettuate sulle stesse partite. Il Calcio Catania, in subordine, lamentando l’eccessività del trattamento sanzionatorio riservato, ha chiesto un’ulteriore riduzione della penalizzazione inflitta dalla Corte Federale, entro il limite dei cinque punti. Ma la richiesta è chiaramente inammissibile. Questo Collegio di Garanzia ha, infatti, già affermato che la legittimità della misura di una sanzione può essere valutata dal Collegio solo se la stessa è stata irrogata in chiara violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza (decisione n. 35 del 10 agosto 2015). Nella fattispecie la sanzione irrogata non può ritenersi irrogata in chiara violazione dei presupposti di fatto prima ricordati o di norme di diritto e non risulta peraltro nemmeno manifestamente irragionevole tenuto anche conto della già avvenuta applicazione dell’art. 24 del CGS e della riduzione della sanzione già disposta dalla stessa Corte Federale…». Ciò premesso ed evidenziato questa Corte ritiene, come è già sopra cenno, che il contesto probatorio complessivo acquisito al presente procedimento sia solido e del tutto sufficiente ai fini dell’affermazione delle responsabilità, come di seguito meglio precisate, dei sigg.ri Delli Carri, Impellizzeri ed Arbotti. La Procura federale ha, infatti, supportato la propria costruzione accusatoria con materiale probatorio solido e copioso, consistente nelle risultanze di numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, nell’esito di diverse perquisizioni, nelle risultanze dei tabulati telefonici relativi alle utenze dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale, nell’esito di specifiche attività di osservazione e nelle dichiarazioni rilasciate nel corso di alcuni interrogatori. Dalla complessiva mole probatoria acquisita al procedimento emerge che il presidente della società Catania Calcio (Pulvirenti) dava mandato di alterare la competizione sportiva in cui sarebbe stata impegnata la squadra etnea nella sucessiva partita di campionato. In particolare, lo stesso contattava, da un lato, il direttore sportivo Daniele Delli Carri, conferendogli l’incarico di attivarsi in vista dell’obiettivo indicato e, dall’altro, Giancluca Impellizzeri, all’epoca dei fatti titolare di una società di scommesse sportive e sponsor del Calcio Catania s.p.a., il quale aveva il compito di fornire la provvista di denaro necessaria a “comprare” i favori dei calciatori delle squadre con cui il Catania avrebbe disputato le successive partite. Da quel momento Impellizzeri veniva messo a conoscenza dell’attività illecita manifestando e confermando, ove necessario, la propria disponibilità economica. Delli Carri, investito dell’affare, contattava tale Piero Di Luzio (già giudicato responsabile nel sopra menzionato giudizio sportivo), amico conosciuto quando era calciatore nel Pescara Calcio, affinchè utilizzasse i suoi contatti e si rivolgesse ad un terzo soggetto, Fernando Arbotti, procuratore sportivo Fifa, il quale aveva il compito e le conoscenze necessarie per contattare direttamente e mettersi d’accordo con alcuni calciatori tesserati presso le squadre che sarebbero state avversarie del Catania. Arbotti, in seguito, comunicava a Di Luzio, che a sua volta comunicava a Delli Carri, i numeri dei calciatori interessati alla combine. Quest’ultimo riportava al presidente Pulvirenti l’informazione ricevuta che, a sua volta, la girava ad Impellizzeri, il quale ricevuta conferma, essendo agente di scommesse sportive, scommetteva direttamente e/o dava mandato ad una serie di soggetti a lui sottoposti o collegati, di scommettere sulla vittoria del Catania. Nei giorni successivi alla gara, a risultato e vittoria conseguiti, il gruppo catanese (Pulvirenti-Delli Carri e Impellizzeri) predisponeva un viaggio per consegnare a Di Luzio la somma di denaro pattuita. Quest’ultimo, in collaborazione con altro soggetto (tale M.F.), in cambio di una remunerazione per 41 la mediazione effettuata, consegnava il denaro di cui trattasi ad Arbotti, che, infine, distribuiva la stessa ai giocatori interessati alla combine. Risulta accertato che tutte le gare contestate sono state effettivamente alterate, con l'unica eccezione della partita Catania-Avellino del 29 marzo 2015 (peraltro, sempre esclusa dal dichiarante Pulvirenti quale gara oggetto di combine), come correttamente ritenuto dal TFN. Sotto tale profilo, per inciso, coglie nel segno, il Tribunale di prime cure, quando afferma che, anzitutto, non sarebbe «spiegabile il motivo per cui il Pulvirenti, che ha reso ampia confessione, ha sempre escluso questa partita dal novero di quelle “truccate”» e che, in secondo luogo, «le conversazioni come sopra intercettate non sono chiaramente univoche nel senso accusatorio e potrebbero trovare spiegazione nel semplice fatto che comunque l'inizio della risalita del Catania in classifica aveva avuto inizio con la vittoria nella partita contro l'Avellino». Solidi, numerosi e convergenti, invece, gli elementi probatori atti a dimostrare l’effettiva partecipazione alla realizzazione degli illeciti di cui trattasi dei sigg.ri Delli Carri, Impellizzeri, come anche di Arbotti (diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado), per le altre gare contestate, ossia: Varese- Catania, disputata il 2 aprile 2015, terminata con il risultato di 0-3; Catania –Trapani, disputata l’11 aprile 2015, terminata con il risultato di 4-1; Latina- Catania, disputata il 19 aprile 2015, terminata con il risultato di 1-2; Catania –Ternana, disputata il 24 aprile 2015, terminata con il risultato di 2-0; Catania –Livorno, disputata il 2 maggio 2015, terminata con il risultato di 1-1. Le prove a carico degli odierni deferiti sono costituite, come detto, non solo dalle risultanze delle captazioni telefoniche, ulteriormente avvalorate dall'esito di alcuni servizi di appostamento e di osservazione, ma anche dalle dichiarazioni confessorie del Pulvirenti che ha direttamente chiamato in causa, per quanto qui interessa, Delli Carri, Impellizzeri e Arbotti. Siffatte inequivoche dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, chiudono il quadro probatorio a supporto dell’affermazione delle responsabilità per gli illeciti ex art. 7, comma 1, CGS contestati, in relazione alle predette cinque gare, ai sigg.ri Delli Carri, Impellizzeri e Arbotti. Dichiarazioni, quelle rese da Antonino Pulvirenti, che proiettano una luce chiarificatrice, di natura inequivoca, come detto, sugli illeciti disciplinari posti in essere anche dai deferiti – odierni appellanti e che appaiono idonee a superare ogni eventuale qualsivoglia dubbio in ordine alla responsabilità degli stessi. Afferma, tra l’altro, Pulvirenti, nell’interrogatorio quale persona sottoposta ad indagini resa alla Procura della Repubblica di Catania in data 1 luglio 2015: «Con riferimento all’accordo con Delli Carri per la compravendita delle partite fu lui a dirmi che conosceva tale Arbotti che avrebbe potuto aiutarci in tal senso. In particolare mi riferì che l’Arbotti “si muoveva bene” nell’ambiente per operazioni similari. Io dissi che “si poteva fare” ma chiesi il costo dell’operazione. Dopo qualche giorno Delli Carri mi riferì che il costo sarebbe stato di 100.000 euro a partita. Io accettai. Non parlai con nessuno della cosa […] Delli Carri al telefono mi riferiva numeri e prezzi ma di persona mi riferiva anche i nomi dei giocatori. […] Sulle consegne di denaro, per la prima partita comprata (Varese – Catania) il pagamento avvenne in due tranches, una prima ed una dopo la partita. Non avevo la liquidità disponibile (100.000 euro) e quindi mi rivolsi ad Impellizzeri. Preciso che conosco Impellizzeri da tempo e che lui, ex giocatore della squadra del Belpasso, oggi gestisce più centri scommesse ed ha notevoli “facoltà” di disporre di ingenti somme di denaro, tanto da voler fare lo sponsor sulla maglia del Catania o da volere entrare quale socio nel calcio Catania. Non so dire quale sia la fonte di denaro di cui Impellizzeri aveva disponibilità. […] Solo la partita Catania – Varese fu pagata in due trances (una prima la partita, l’altra dopo). Le altre partite furono pagate invece in una unica tranche, solo dopo la partita. Delli Carri mi dava di volta in volta il numero della persona da contattare per la consegna del denaro ed io provvedevo per interposta persona. Non so chi sia tale persona, io avevo solo il numero di telefono. […] 42 Per la partita Catania – Ternana pagai 50.000 euro in contanti. Impellizzeri mi prestò 10.000 o 15.000 euro e la differenza la misi io. Portai io personalmente i soldi a Delli Carri presso un ristorante. […] Ad oggi sono debitore di Impellizzeri di circa160.000 euro per le somme che lui mi ha prestato per l’acquisto delle partite». Lo stesso presidente Pulvirenti ha, poi, ribadito e precisato nel corso dell’audizione innanzi alla Procura federale del giorno 27 luglio 2015: «Adr. … la società, dopo la partita con l’Entella era in una posizione di classifica molto negativa e ero soggetto a minacce e pressioni molto negative da parte della piazza catanese …… il Delli Carri … mi rappresentò che se avessi voluto avremmo potuto fare qualcosa per sistemare la posizione in classifica della squadra. In particolare Delli Carri mi fece il nome di una persona che già in passato gli aveva dato una mano in questo senso, tale Arbotti, che non conoscevo. Adr… il Delli Carri, dopo che lo avevo autorizzato a intraprendere questa strada, contattò Arbotti di cui mi aveva già fatto il nome. Preciso che questo discorso con il Delli Carri è iniziato dopo la gara con l’Entella e dopo la partita disputata contro l’Avellino il Delli Carri mi diede una risposta positiva sulla possibilità di ottenere risultati a favore del Catania. Escludo pertanto che la partita disputata contro l’Avellino possa essere stata alterata con l’avvicinamento di giocatori avversari. Mi precisò anche il “prezzo” necessario per ottenere da qualche giocatore della squadra avversaria una prestazione favorevole al Catania…… Mi indicò la cifra necessaria pari a 100.000,00 specificando che la stessa era fissa a prescindere dal numero di giocatori da avvicinare e dai quali ottenere prestazioni “di comodo”… Adr... con l’Arbotti non ho mai avuto contatti diretti, nè l’ho mai visto di persona. Del suo operato mi riferiva di volta in volta il Delli Carri, fornendomi il nome dei giocatori avvicinati… Adr ... poichè per finanziare il programma che avevo concordato con il Delli Carri avevo bisogno di denaro e, in particolare di denaro in contanti, rappresentai a Impellizzeri la mia necessità … conoscevo da tempo Impellizzeri per i suoi trascorsi sportivi e quale sponsor del Catania … Feci presente a Impellizzeri, in virtù di questi rapporti a cosa serviva il denaro che gli avrei chiesto e rimanemmo d’accordo che l’Impellizzeri stesso me lo avrebbe dato in prestito… Adr… non posso escludere che l’Impellizzeri avesse potuto scommettere sulle gare del Catania da lui stesse “finanziate”, in quanto su sua richiesta gli ho fornito l’assicurazione che l’accordo, per come a mia volta riferitomi, si era definito. Preciso in proposito che l’Impellizzeri mostrava interesse a conoscere l’effettiva preordinazione del risultato, tanto è vero che ne faceva oggetto di specifica richiesta prima delle gare… Sulla base di quanto riferito, penso che l’Impellizzeri abbia scommesso sulle partite del Catania, una volta avuta conferma delle alterazioni…. Adr… con riferimento alla gara Latina-Catania … alle mie rimostranze ero intenzionato a non pagare, ma alla fine concordai con Delli Carri di pagare soltanto la metà del prezzo pattuito. Ciò anche sulla prospettazione fattami dal Delli Carri sulla possibilità che Arbotti, a seguito del mancato pagamento, agisse in danno del Catania… La consegna del denaro dimezzato avviene il 22 aprile su provvista dell’Impellizzeri il quale mi aveva confermato il giorno prima con un sms l’utenza telefonica e l’autovettuta della persona che il giorno sucessivo si sarebbe recata presso il luogo concordato per incontrare e consegnare la somma a Delli Carri … Anche per questa gara l’Impellizzeri mi contattò prima della gara per evere conferma del buon esito dell’accordo… Adr … con riferimento alla gara Catania – Trapani, viene data lettura della telefonata … del 4 aprile … Successivamente alla gara abbiamo commentato con il Delli Carri dell’esito positivo della gare e delle prestazioni fornite dai calciatori che mi erano stati indicati che effettivamente apparivano confermare l’accordo… Adr … con riferimento alla gara Catania – Ternana, all’inizio della settimana si comincia a parlare dell’accordo per alterare la partita e il meccanismo è sempre quello delle precedenti, con i soggetti già impegnati nelle precedenti combine. Il prezzo che rimane stabilito è sempre quello solito di euro 100.000 …». Dette dichiarazioni del presidente Pulvirenti fungono anche da collante indiziario e chiave di lettura delle risultanze della complessiva attività investigativa, sia della Procura ordinaria, sia della Procura federale. 43 Del resto, anche per chiarezza espositiva, occorre, in generale, osservare come la giurisprudenza abbia nel tempo elaborato criteri di giudizio e rigorosi protocolli metodologici, cui subordinare, nelle singole fattispecie, il riconoscimento della portata dimostrativa dei vari contributi probatori di volta in volta a disposizione. In particolare, i più recenti arresti giurisprudenziali tracciano chiaramente quelli che sono gli snodi valutativi che, all’interno di una rigida scansione logico-temporale, il giudice è chiamato ad effettuare ai fini in parola. In primo luogo, la credibilità del dichiarante. Dopo questo primo passaggio valutativo, occorre testare l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni rese dal denunciante, alla luce dei tradizionali canoni interpretativi, tra cui quelli della spontaneità, coerenza e precisione. Da ultimo, occorre verificare l’affidabilità della narrazione alla luce di riscontri esterni idonei a confermarne l’attendibilità. Orbene, procedendo in coerenza con il descritto metodo logico, sicuramente trasferibile anche nell’ordinamento federale, siccome applicazione di generali e condivisibili principi di metodica giuridica, preme rilevare l’assoluta e neppure contestata attendibilità del dichiarante Pulvirenti, le cui rivelazioni appaiono genuine e sufficientemente circostanziate, oltre che anche, come detto, auto accusatorie. Si aggiunga che anche la giurisprudenza ordinaria prevalente è orientata nel senso della attendibilità della dichiarazione testimoniale, salvo prova contraria (cfr., ad es., Cassazione pen., 6 aprile 1999). In particolare, secondo diverse pronunce, il giudice deve considerare come veritiera la deposizione, a meno che non risultino specifici elementi che facciano ritenere il contrario. La stessa Corte di Cassazione ha, poi, avuto modo di precisare - sia in passato (n. 231/1991), sia più di recente (n. 41352/2010) - che la chiamata in correità, laddove circostanziata, non richiede uno specifico riscontro probatorio. Molteplici, ove mai ve ne fosse bisogno, gli elementi di riscontro. Anzitutto, le risultanze dell’attività captativa, capaci di disegnare, in modo chiaro, lo scenario complessivo dell’attività alterativa posta in essere, per quanto in questo giudizio interessa, dai deferiti Delli Carri, Impellizzeri ed Arbotti. Inequivoci, appaiono, da un lato, il corposo intreccio telefonico tra i vari protagonisti delle vicende che ci occupano, che diventa sempre più fitto con l’approssimarsi delle gare oggetto di attività alterativa, dall’altro, il linguaggio criptico utilizzato (peraltro, a volte, poi, neppure tanto indecifrabile), come anche decodificato dalle dichiarazioni del presidente Pulvirenti e come reso, comunque, palese dalla composizione dei vari segmenti comunicativi intercettatti e dallo stesso susseguirsi dei contatti telefonici e/o personali Pulvirenti – Delli Carri, Pulvirenti – Impellizzeri, Delli Carri – Di Luzio, Di Luzio – Arbotti. Rimandando alle risultanze in atti, illuminanti alcuni passaggi telefonici. A titolo meramente esemplificativo, quanto alla gara Varese – Catania, Delli Carri riferisce a Pulvirenti: «eh vogliono l’Ok da lei perché sta li … con gli amici … ma aspetta l’Ok da lei» (progr. n. 294 del 31.3.2015). Nelle successive telefonate Pulvirenti manifesta la propria ansia e preoccupazione in relazione all’incontro tra l’amico di Delli Carri con un intermediario a Roma. Poi, finalmente, quando Delli Carri riceve conferma del positivo esito del predetto incontro, chiama Pulvirenti: «Allora a posto eh .. mò mi ha chiamato mi ha dato due numeri lì può guardare 13 e 21» (progr. n. 311 del 31.3.2015). Si tratta, come evidenziato in deferimento, dei numeri di maglia dei giocatori del Varese che risulteranno «fra i peggiori in campo come si evince dalle valutazioni fatte dagli organi di stampa locali… F. veniva valutato con il voto 5 (“fa una cosa giusta e due sbagliate. Non si fa in tempo ad elogiarlo che subito piazza l’errore”), mentre B., addirittura con il voto 4 (“sbaglia tanto, per il resto non lascia il segno sulla partita”)». Si aggiunga anche la constatazione dei flussi anomali delle scommesse registrate prima della partita Varese-Catania, tant’è che la società Varese decise di autodenunciarsi alla Procura federale, volendo trascurare di considerare che, evidenzia la Procura, «già prima dell’inizio dell’incontro, i tifosi varesini appendevano uno striscione con la scritta “venduti”, messaggio che veniva ripetuto anche durante lo svolgimento della gara». Confermano, ad abundantiam, la realizzazione effettiva dell’illecito anche le conversazioni telefoniche successive allo svolgimento della gara, ad iniziare da quella del 9 aprile 2015, nella quale Delli Carri, con il consueto linguaggio criptico e l’uso dei soliti termini allusivi, chiede a Pulvirenti come sarebbe avvenuto il saldo relativo alla combine di cui trattasi. Saldo che, poi, avverrà effettivamente per il tramite di alcuni ragazzi, inviati da Impellizzeri su incarico di Pulvirenti, in 44 relazione ai quali Delli Carri e Pulvirenti si lamentano perché «gli hanno fatto» (al destinatario delle somme) «mille domande». Quanto alla gara Catania – Trapani, terminata con il risultato di 4 ad 1 per la squadra catanese, nelle conversazioni che precedono la partita si fa riferimento ad un giocatore del Trapani e, alle sollecitazioni di Pulvirenti, Delli Carri risponde: «eh quello là lo sappiamo mercoledì/giovedì eh eh prima di mercoledì/giovedì no il tempo di andare a trattare di fare la trattativa vediamo che risponde il giocatore però più o meno quello è … ci parla personalmente ci parla martedì mattina … si si si ma personalmente ci parla martedì mattina è probabile pure che la trattativa la vado a fare insieme … no no 99 per cento 99 per cento si perché il giocatore accetta di venire da noi». Dimostrativi anche gli scambi telefonici relativi ai movimenti di denaro ed alle lamentale per i ritardi nella consegna del saldo, anche in relazione alle difficoltà di Pulvirenti di reperire contanti, dato il susseguirsi settimanale delle gare da combinare. A tal proposito, per esempio, Delli Carri, parlando con Piero Di Luzio: «… perché dice lui» (“lui” è il “magistrato”, ossia il presidente Pulvirenti) «una dietro l’altra … capito … questa è la difficoltà che dice … se tu fai … una adesso … una fra 15 giorni … è diverso … capito … perché non stando sul posto … mi ha detto … Daniele … purtroppo per me è fatica … perché coinvolge altra gente Piero … è fatica per quello» (progr. n. 3 del 10.4.2015). Esplicito il riferimento alla difficoltà di reperire con immediatezza i denari di volta in volta necessari, visto che Pulvirenti deve rivolgersi ad “altri” (ossia, Impellizzeri). Di Luzio riferisce a Delli Carri che probabilmente si tratterà di fare tre o quattro “accrediti”, nel senso che tre o quattro sono i calciatori del Trapani potenzialmente coinvolti nell’illecito. Di Luzio chiede chiarimenti ad Arbotti, avendo appreso che «il treno delle 3 è soppresso» e, questi risponde: «non non non non … eee capito … loro dovevano venire inizialmente col treno poi hanno dato questo ritardo però diciamo o alle 3 o alle 23 capito? Alternativamente uno e comunque riescono poi aaaa … giocare» (progr. n. 8 dell’11.4.2015). Successivamente, Delli Carri a Di Luzio: «solo quello delle 3 possiamo prendere» (progr. n. 17 del 11.4.2015), riferendosi al fatto che si è saputo che il giocatore n. 23 non sarà titolare, mentre il 3 si («ma l’altro, … l’altro … può darsi pure che va in partenza dopo»). Anche in questa circostanza, peraltro, i calciatori indicati quali contattati per la combine riportavano dei voti ben al di sotto della sufficienza: «P. voto 4,5: ha delle gravi responsabilità su almeno due delle quattro marcature rossazzurre …». Emblematiche le conversazioni telefoniche che seguono la gara, ad iniziare da quello in cui Delli Carri conferma a Di Luzio che erano tutti soddisfatti per il risultato, discutendo, poi, del denaro occorrente per le prossime partite. Di Luzio raccomanda a Delli Carri che la consegna del denaro non doveva essere ritardata, dovendo avvenire entro il giorno 14, ricevendo assicurazioni da Delli Carri (progr. n. 28 del 11.4.2015). Quanto alla gara Latina – Catania, terminata con il risultato di 1 a 2 per la compagine siciliana, visti i risultati delle gare precedenti e la nuova classifica Pulvirenti ascolta Delli Carri riferirgli che è meglio andare avanti, perché «meglio averle a favore queste persone, che averle contro, se ci giocano contro praticamente noi rischiamo di andare giù»: Pulvirenti acconsente, ma comunica che la tariffa sarà dimezzata. Il 14 aprile Di Luzio, come di prassi, comunica a Delli Carri i numeri di maglia dei calciatori in fase di “avvicinamento”. Giocatori, poi, precisati nella telefonata di Di Luzio a Delli Carri, che segue l’incontro, avvenuto a San Vittore del Lazio, tra Di Luzio ed Arbotti. Vista l’apprensione di Pulvirenti, il 18 aprile Delli Carri incontra Di Luzio a Roma e, quindi, rassicura il presidente: «è apposto», comunicandogli, altresì, che stanno già “lavorando” sulla gara (Catania – Ternana) della settimana successiva («stiamo lavorando su un treno di venerdì»). Appena ricevuta conferma dell’accordo Pulvirenti chiama Impellizzeri, comunicandogli le modalità. Impellizzeri rispondeva: «per me è rischioso però con serenità si può fare». Da evidenziare i ripetuti tentativi di Di Luzio di contattare Arbotti prima dell’inizio della gara, avendo visto che il n. 13 del Latina non faceva parte della squadra titolare. Dopo la gara, Arbotti, da una cabina telefonica, chiama Di luzio, mostrando soddisfazione per il risultato, ma questi chiede spiegazioni sul n. 13, che, inizialmente dato come titolare, poi non aveva in realtà giocato. Arbotti rispondeva che si era trattato di un equivoco, intendendosi in effetti riferire al n. 3 e non al 13. Dalla 45 lettura delle pagelle dei giornali, si evince che il calciatore n. 3 ha reso una prestazione insufficiente: «in piena confusione, si fa continuamente anticipare da Maniero, Juliano lo toglie già all’intervallo». Quanto alla gara Catania – Ternana, conclusasi con il punteggio 2 – 0, dopo un incontro avvenuto all’uscita del casello autostradale di Tivoli, necessario anche a chiarire l’equivoco sul numero della maglia del calciatore di cui si è detto prima, Di Luzio telefona a Delli Carri per riferire l’esito dell’incontro ed aggiornarlo. I due discutono a lungo in ordine alla possibilità di trattenersi per intero il denaro destinato ad Arbotti, visto l’errore di quest’ultimo (progr. n. 229 del 20.4.2015). Pulvirenti, per parte sua, contatta, come di consueto, Impellizzeri, mentre nelle successive conversazioni telefoniche Di Luzio sollecita Delli Carri ad organizzarsi per la prossima consegna di denaro, rassicurandolo che si stavano adoperando per la prossima gara. Nel progr. n. 239 del 21.4.2015 Delli Carri parlando con Di Luzio: «io ti do conferma quando arrivo a pranzo … ma dovrei … dovrebbe essere tutto a posto che già lui me lo aveva confermato sabato … domenica quindi non dovremmo avere problemi … però ti do la conferma a pranzo .. ti dico ok vai … capito?». Delli Carri, poi, conferma a Di Luzio che la consegna del denaro sarebbe avvenuta il giorno dopo e che, attesa la indisponibilità della persona di fiducia di Pulvirenti, sarebbe stato lui stesso a portargli il denaro a Villa S. Giovanni (RC) (progr. n. 245 del 21.4.2015). Nel contempo, Pulvirenti chiama Impellizzeri per comunicargli che l’indomani alle 9.00 avrebbe dovuto consegnare il denaro al solito posto, ma che sarebbe passato a ritirarlo altra persona, diversa da quella delle ultime volte (progr. n. 1802 del 21.4.2015). Il 22 aprile, come da accordi, avveniva la consegna del denaro: alle h. 8.30 circa una persona alla guida di una mercedes giungeva presso l’abitazione di Impellizzeri, dalla quale uciva dopo circa 20 minuti. Alle h. 9.00 circa arrivava presso una stazione di servizio sita sull’autostrada Catania – Messina e consegnava il denaro a Delli Carri. Alle h. 11 circa Delli Carri giungeva a Villa S. Giovanni, scendeva a piedi dal traghetto e consegnava il denaro a Di Luzio, che assieme a tale M.F., ripartiva immediatamente. Subito dopo la consegna del denaro a Di Luzio, Delli Carri chiama Arbotti per confermargli, tra l’altro, la disponibilità di Pulvirenti, per quanto qui interessa, per le ulteriori combine necessarie per raggiungere l’obiettivo, evidenziando come Pulvirenti e Cosentino «si stanno comportando regolarmente» (nei pagamenti) (progr. n. 978 del 22.4.2015). Per inciso, si tratta di movimenti e fatti videoregistrati e documentati dalla Digos della Questura di Catania. Del pari registrato, con il gps installato sulla mercedes classe A in uso a Di Luzio, il percorso Roma – Villa S. Giovanni e ritorno. Nel progr. n. 982 del 22.4.2015, Delli Carri chiama la moglie Flavia, per raccontargli della consegna e manifestargli il proprio timore: «il sacchettino dei limoni c’avevo capito eh? E piero si è fatto trovare lì … ho preso lo stesso traghetto … c’è una giornata spettacolare … sto prendendo il sole .. mò devo prendere la macchina e devo tornare indietro .. oh ci avevo una paura ci avevo mamma mia … e niente dai … mi son tenuto quello mi son tenuto capito? Mi ha detto che poi mi porta lui … l’altro pezzo». Sempre nella giornata del 22 Arbotti chiama (da una cabina telefonica) Di Luzio per confermargli che stava “lavorando” in relazione alla partita con la Ternana. Si legge, tra l’altro, nella intercettazione (progr. n. 69 del 22.4.2015): «dico che sono già abbastanza avanti nel discorso sto un po’ trattando sulle “provvigioni” e in parte perché tu sai devo rientrare in quel discorso … anche perché sono un po’ più alti quindi mò vediamo alla fine ne chiuderò un paio ne ho tre in ballo … quelli che sono più convenienti». Nelle successive telefonate, Di Luzio comunica a Delli Carri i numeri di maglia dei calciatori della Ternana (2 e 13) e questi esprime perplessità in relazione all’impiego del giocatore n. 2. Arbotti, quindi, dopo aver fatto qualche chiamata, fornisce rassicurazioni (progr. n. 71 del 23.4.2015). Impellizzeri chiama Pulvirenti, prima dell’inizio della gara, per chiedere conferma della combine: «si! Si! Certo!! Ciao!» (progr. n. 2048 del 24.4.2015). Quanto alla gara Catania – Livorno del 2 maggio 2015, le attività volte alla alterazione della stessa iniziano subito dopo la partita precedente, che, peraltro, porta con sé una polemica connessa al fatto che il presidente del Catania, pare sia andato direttamente negli spogliatoi per chiedere ad uno dei due giocatori contattati se era vero che era stato contattato per alterare il risultato della gara, 46 ricevendone una risposta secca negativa. L’iniziativa, ovviamente, non è piaciuta ad Arbotti («queste cose sono cose anche difficili») e Di Luzio («guardate che queste mica so puttane! Eh! Non è che stamo a fa le sceme che so puttane … so ragazze che vanno corteggiate»). Ed, ancora, Arbotti, si dichiarava di essere disposto ad andare a parlare direttamente con Pulvirenti, per evidenziargli «ti ho tirato fuori tra virgolette dalla merda!». Nel contempo, si decide di non procedere con il tentativo di combinare la partita con il Bologna, poiché difficile e costoso. Delli Carri a Pulvirenti: «non si fa niente» (progr. n. 86 del 27.4.2015). Il Catania perderà la partita con il Bologna (2-0): unica partita non oggetto di combine che il Catania perde rispetto alle vittorie ottenute nelle altre quattro gare precedenti ed in quella successiva, appunto, oggetto di attività alterativa. Ulteriore conferma, lo si ribadisce, se mai ve ne fosse bisogno, della effettiva alterazione del risultato delle gare di cui trattasi. Significativo quanto Arbotti evidenzia a Di Luzio: un po’ critico in relazione al mancato “incarico” per la gara con il Bologna, afferma: «a me ti dico la verità è anche andata meglio così … perché i fatti hanno dimostrato che senza la mia mediazione … » (progr. n. 79 del 28.4.2015). Evidenzia, in altri termini, lo stesso Arbotti, che l’unica gara delle 6 consecutive per la quale non ha prestato i suoi “servizi”, il Catania ha perso. Ricevuto, invece, l’ok per andare avanti con il Livorno, il 29 aprile Di Luzio e Arbotti si incontrano nei pressi di Pescara e, quindi, Di Luzio chiama Delli Carri. Consueto scambio di informazioni e accordi, mentre, nel frattempo, Pulvirenti incontra Impellizzeri e questi contatta una persona di fiducia, titolare di agenzie di scommesse in Catanzaro, per avvisarla di “prepararsi” per la partita Catania – Livorno del 2 maggio. Nel contempo, Di Luzio e M.F. si preparano per la partenza del giorno dopo per la consegna del denaro ad Arbotti in relazione alla precedente gara con la Ternana. Arbotti, come di consueto, sempre da una cabina telefonica, comunica a Di Luzio i numeri di maglia dei calciatori coinvolti: «alle otto finisco! Fermo restando l’altro discorso…. Quindi mi ci vuole un quattro ore … quindi quattro!!» (progr. n. 96 del 2.5.2015). Si fa riferimento, quindi, ai calciatori del Livorno con i numeri 4 ed 8. Di Luzio, quindi, riferisce a Delli Carri: «m’ha confidato del treno delle quattro …. Tutto a posto, ma ha dimenticato di dirmi che porta quattro ore di ritardo e arriva alle otto … capito?» (progr. n. 1876 del 2.5.2015). La gara terminerà 1-1 solo per effetto di un rigore concesso al Livorno al 94°, quando il Catania era stato fino a quel momento in vantaggio Alla mole impressionante di intercettazioni telefoniche, di cui sopra, come detto, si è inteso richiamare solo qualche piccolo passaggio, rinviando agli atti acquisiti al procedimento per una dettagliata lettura delle risultanze di cui trattasi, occorre, poi, aggiungere, per completare il quadro probatorio, il dato relativo all’analisi del tabulato dell’utenza di Arbotti, nel periodo compreso tra l’1 febbraio 2015 ed il 16 aprile 2015, per quanto riguarda i contatti telefonici con l’utenza intestata ed in uso al calciatore del Trapani Terlizzi, già in forza al Varese nella stagione 2011/12. Tali contatti tra le due utenze (eccezion fatta per il giorno 4.2.2015) sono del tutto assenti fino al 16 marzo, mentre diventano molto frequenti a decorrere dal 17 marzo, intensificandosi, in particolare, con l’approssimarsi delle partite del Catania con l’Avellino, con il Varese e con il Trapani. Di rilievo anche le risultanze di alcuni servizi di osservazione effettuati dal personale della DIGOS della Questura di Palermo, anche mediante riprese video, che ha installato un gps sull’auto in uso a Di Luzio. Le risultanze di siffatta attività investigativa, documentano, tra l’altro, gli incontri tra i vari protagonisti della vicenda ed i “passaggi” di denaro in data 15 e 22 aprile 2015, per la partita LatinaCatania e in data 30 aprile - 1 maggio 2015, per la partita Catania -Ternana. Va, quindi, confermata la responsabilità disciplinare di Daniele Delli Carri e Gianluca Impellizzeri in ordine ai sopra indicati cinque dei sei illeciti sportivi contestati ex art. 7 CGS, con l'aggravante di cui al comma 6 dello stesso art. 7 CGS, essendo palese, per quanto già evidenziato e in atti corroborato, la ricorrenza tanto della circostanza della pluralità degli illeciti sportivi realizzati, quanto dell'effettiva alterazione del risultato di almeno 4 partite disputate dal Catania e dell’indiscutibile vantaggio in classifica conseguito dalla stessa predetta società. Peraltro, come già sopra evidenziato, l’effettiva sussistenza delle predette aggravanti è stata già accertata e definitivamente affermata, con efficacia di giudicato, quantomeno in relazione al fatto storico, dallo stesso organo di vertice della giustizia sportiva italiana. «Quanto poi alla irrogazione 47 dell’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS», si legge nella decisione del Collegio di Garanzia del Coni, «non è in contestazione che i dirigenti etnei abbiano commesso più di un illecito sportivo, avendone il solo Presidente ammessi ben 5, ed è, pertanto, del tutto irrilevante disquisire sull’ipotesi (peraltro inverosimile sulla base degli atti), secondo cui gli illeciti contestati (o uno di essi) non avrebbero raggiunto il loro scopo». A parte, dunque, le risultanze in atti che attestano in modo indiscutibile tanto la pluralità degli illeciti, quanto l’effettiva alterazione delle gare di cui trattasi ed il conseguente vantaggio in classifica della società etnea, solo ad colorandum sia consentito osservare come, facendo propria l’espressione già utilizzata dal Collegio di Garanzia, appare francamente inverosimile che il Catania Calcio, in piena zona retrocessione, improvvisamente vinca ben cinque partite consecutive (se si eccettua la gara con il Bologna, non oggetto di combine), sia quelle disputate in casa, che quelle disputate fuori, e, guarda caso, proprio quelle che le ampie e dettagliate indagini investigative, come anche confermato dallo stesso presidente della società interessata, hanno rivelato essere state, appunto, oggetto di attività alterativa. Merita, poi, conferma la decisione del TFN con riguardo all’accertamento della responsabilità disciplinare di Impellizzeri in ordine alle cinque violazioni dell'art. 6 CGS contestategli in relazione alle partite Varese-Catania, Catania-Trapani, Latina-Catania, Catania-Ternana, Catania-Livorno. Per le suddette medesime ragioni deve, invece, essere parzialmente riformata la decisione del TFN di cui al C.U. n. 65/TFN del 24 marzo 2016 con riferimento alla responsabilità del sig. Arbotti, riconosciuta solo con riguardo alla violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS. Non possono essere, a tal riguardo, condivise le conclusioni cui giunge l’organo di prime cure, frutto di una errata considerazione del materiale probatorio di cui si dispone e di una erronea interpretazione ed applicazione del dato normativo di riferimento. Si legge, sul punto, nella decisione del TFN: «Deve, però, riconoscersi che agli atti non esiste alcuna prova di questi contatti dell'Arbotti con i calciatori che sarebbero stati avvicinati per alterare il risultato delle gare in questione. Tutto il materiale probatorio raccolto dimostra soltanto che l'odierno deferito aveva assicurato al Pulvirenti e agli altri sodali la sua disponibilità a contattare alcuni giocatori delle squadre avversarie del Catania Calcio ed aveva per questo motivo ricevuto consistenti somme di denaro destinate alla corruzione dei calciatori contattati (anche se non è stato possibile acquisire una perfetta corrispondenza fra le somme dichiarate dal Pulvirenti e quelle in concreto intercettate dai verbalizzanti). Ma non risulta che sia stato individuato uno dei numerosi giocatori citati convenzionalmente nelle conversazioni telefoniche intercettate né tanto meno che sia stato aperto alla data odierna un procedimento disciplinare nei confronti di alcuno di essi. L'unico contatto di qualche valore probatorio è stato quello dell’incolpato con il Terlizzi, che trova peraltro facile spiegazione nel fatto che fra i due esisteva un rapporto professionale di mandato, tanto più che non risulta che il Terlizzi sia stato mai indagato penalmente o sottoposto a procedimento disciplinare per illecito sportivo. D'altra parte, non è stata fornita alcuna prova dell'attività posta in essere dall'Arbotti nei confronti di almeno uno dei giocatori citati nelle indicate conversazioni intercettate». Ed ancora: «Sulla base di questi principi deve convenirsi che risultano sufficientemente provati i contatti dell'Arbotti con il Di Luzio e il Delli Carri e, per loro tramite, con il Pulvirenti, mentre manca del tutto la prova dei contatti dell'Arbotti con i singoli calciatori e dell'attività da lui posta in essere per comprare le partite in questione. Sicchè non può affermarsi che l'Arbotti abbia posto in essere specifici atti diretti ad alterare il risultato o lo svolgimento di una delle cinque gare in esame, ovvero ad assicurare al Catania Calcio un vantaggio in classifica. Va tuttavia osservato che anche se non sono state acquisite prove del concorso dell'Arbotti nella commissione degli illeciti sportivi contestatigli, la sua condotta integra tuttavia la violazione della norma di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS, secondo cui “le Società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Non vi è dubbio, infatti, che intrattenere una fitta rete di contatti, telefonici e non, nella prospettiva dell’alterazione dello svolgimento e/o del risultato di una pluralità di gare costituisce, quantomeno, violazione dei fondamentali principi di lealtà, probità 48 e correttezza. Va quindi affermata la responsabilità disciplinare dell’Arbotti in ordine a cinque delle sei contestazioni relative alle partite disputate dal Catania, con esclusione della partita CataniaAvellino, che vanno però derubricate a violazioni dell'art. 1 bis comma 1 CGS». Il capo della decisione merita riforma. Il TFN trae dalla circostanza della mancata individuazione «dei numerosi giocatori citati convenzionalmente nelle conversazioni telefoniche intercettate» e dal fatto che non è «stato aperto alla data odierna un procedimento disciplinare nei confronti di alcuno» la conclusione che manchi del tutto la prova dei contatti tra Arbotti ed i singoli calciatori e, quindi, «dell'attività da lui posta in essere per comprare le partite in questione. Sicchè non può affermarsi che l'Arbotti abbia posto in essere specifici atti diretti ad alterare il risultato o lo svolgimento di una delle cinque gare in esame, ovvero ad assicurare al Catania Calcio un vantaggio in classifica». Ritiene, sul punto, questa Corte, che il Tribunale di prime cure abbia fatto, nel solo caso di specie, cattiva applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza sportiva in materia di illecito. Per dirsi integrata la fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, CGS, infatti, non è necessario, come già sopra ricordato, che gli atti posti in essere siano “idonei”, né, tantomeno, che siano concretamente e singolarmente individuati (o deferiti) i calciatori coinvolti nell’alterazione della gara e del suo risultato, anche perché, così facendo, si sposta, di fatto, l’impostazione del problema sul piano del tentativo, laddove, com’è pacifico, l’illecito di cui trattasi è di mero pericolo, a condotta anticipata, come si è detto. Peraltro, occorre osservare che, a ben vedere, non è che non via sia la prova dell’avvicinamento di Arbotti di alcuni calciatori, circostanza che può ritenersi, comunque, dimostrata dai numerosi convergenti elementi di ordine logico e fattuale, ma al più che i calciatori avvicinati abbiano poi tutti effettivamente alterato la loro prestazione sportiva. Ma questo dato è del tutto irrilevante ai fini dell’affermazione della responsabilità di Arbotti per la violazione dell’art. 7, comma 1, CGS, venendo, semmai, in rilievo ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione disciplinare nei confronti degli stessi calciatori. Aspetto, lo si ribadisce, non essenziale ai fini della decisione del presente giudizio. Arbotti viene contattato, anche tramite Di Luzio, dai dirigenti etnei che lo “incaricano” di procedere alla combine delle gare di cui trattasi. Arbotti si attiva, contatta i calciatori di riferimento, fornisce i numeri delle maglie a Delli Carri, riceve il compenso per la sua attività. Ulteriori elementi indiziari o di natura logica che, comunque, convergono nella direzione della responsabilità di Arbotti a titolo di illecito, possono rinvenirsi nei report giornalistici che evidenziano che quasi sempre i calciatori segnalati dallo stesso ai dirigenti del Catania si rivelano, di volta in volta, tra i peggiori in campo o sono, addirittura, additati di essere responsabili di evidenti errori nelle occasioni di realizzazione della squadra siciliana e nel fatto che il Catania effettivamente vince tutte le partite di cui trattasi (ad eccezione della gara con il Livorno, per quell’incidente di percorso, estraneo, verificatosi a tempo regolamentare scaduto, di cui si è sopra detto). Insomma, c’è una chiara ed univoca convergenza indiziaria, suffragata da riscontri probatori oggettivi e, anche alla luce del senso comune e delle massime di esperienza, dalla logica di una, appunto, inverosimile alternativa ricostruzione della lettura della vicenda. Il quadro complessivo è, dunque, più che idoneo e sufficiente per condurre questa Corte alla serena affermazione della responsabilità anche di Arbotti per gli illeciti ex art. 7, comma 1, CGS dei quali sono stati correttamente chiamati a rispondere e condannati gli altri due reclamanti, Delli Carri ed Impellizzeri. Quadro, peraltro, integrato anche dalle ripetute ed inequivoche esternazioni telefoniche captate nelle quali lo stesso Arbotti evidenzia, più volte, a più interlocutori, l’importanza del ruolo (decisivo) dallo stesso svolto nella prospettiva della “risalita” in classifica del Catania. Ha, pertanto, errato il TFN derubricando il titolo dell’incolpazione: la condotta deve, quindi, essere correttamente ricondotta nell’alveo dell’illecito di cui all’art. 7, comma 1, CGS con le aggravanti dell’effettiva alterazione del risultato delle gare di cui trattasi e del conseguimento del vantaggio in classifica (per il Catania), oltre che alla pluralità degli illeciti, di cui al comma 6, dello stesso predetto art. 7 CGS, per le medesime ragioni già sopra indicate a proposito dei sigg.ri Delli Carri ed Impellizzeri. Sotto questo profilo, priva di pregio la difesa offerta da Arbotti in sede di controdeduzioni, secondo cui la Procura federale non avrebbe impugnato «il capo del provvedimento riguardante l’eventuale sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 del CGS delle effettive alterazioni dello 49 svolgimento e dei risultati finali delle gare in quanto nel reclamo proposto non vi è la segnalazione di un solo elemento compreso l’indicazione specifica di impugnativa al riguard». Basti osservare che la Procura federale, nelle conclusioni dell’atto di impugnazione, ha espressamente richiesto il riconoscimento, in capo ad Arbotti, della violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, CGS «con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6 del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale delle gare in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in esser». Del resto, dalla complessiva lettura del gravame è dato, comunque, ricavare una evidente critica mossa alla parte della decisione impugnata che ha operato la derubricazione di cui trattasi, rispetto al capo di incolpazione di cui al deferimento che prevedeva, appunto, la richiesta di affermazione di responsabilità (anche) per l’illecito di cui all’art. 7, comma 1, con le aggravanti di cui al comma 6. Ai sigg.ri Delli Carri, Impellizzeri ed Arbotti è stato, poi, contestato, dalla Procura federale e riconosciuto, dal TFN, l’illecito associativo di cui all’art. 9 CGS. Recita la disposizione di cui all’art. 9 CGS: «Quando tre o più soggetti tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell’art. 19, comma 1». Così dispone il comma 1, mentre il successivo comma 2 precisa che la sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l’associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all’AIA. Orbene, i ricorrenti Delli Carri, Impellizzeri ed Arbotti contestano la sussistenza dei presupposti integrativi della fattispecie associativa, ritenendo che, semmai, potrebbe parlarsi di concorso di persone nel reato continuato. «Il notevole sforzo del giudice di prime cure nel motivare tale scelta», si legge nell’appello Delli Carri, «non poteva consistere, ovviamente, nel negare i criteri di distinzione tra le due diverse fattispecie (plurime volte ribaditi da giurisprudenza penale di vertice) ma bensì nella forzata conduzione dei fatti accertati, invero compatibili con il concorso di persone, nei canoni ermeneutici propri dell’associazione». «Ad ogni buon conto, prescindendo dall’elemento psicologico che può aver accompagnato i coincolpati, per l’Impellizzeri, anzitutto, non può farsi a meno di sottolineare l’inconsistenza del quadro indiziario riferito all’ipotizzato concorso nell’associazione per delinquere contestata, che lo vedrebbe nel ruolo di finanziatore – rectius partecipe – quale conseguenza automatica del suo preteso coinvolgimento in alcuni rapporti diretti ed esclusivi con il Pulvirenti, con ciò confondendosi, al più, l’eventuale ipotesi di concorso nel reato in quello di associazione». La Procura federale non ha dimostrato, a dire degli appellanti, che l’accordo criminoso fosse diretto a più illeciti indeterminati e che il vincolo sarebbe sopravvissuto oltre il perfezionarsi degli illeciti programmati, così da potersi definire “permanente”. «In questa vicenda», si legge, ad esempio, nell’atto di appello Delli Carri, «se accordo criminoso vi fu è certo che esso fosse diretto esclusivamente alle partite utili alla risalita in classifica del Catania e che (cartina di tornasole individuata dalla giurisprudenza della Suprema Corte) “con la realizzazione del programma criminoso si esaurisce l’accordo tra i correi”». Appare risolutivo, in tal ottica, «nel senso della esclusione della indeterminatezza del programma criminoso», sostiene Impellizzeri, la volontà di Pulvirenti «di liberarsi a fine campionato del Delli Carri, unico ed infungibile trade union con i faccendieri in grado di “avvicinare” i calciatori delle squadre avversarie». Il programma criminoso non sarebbe stato, poi, attuato attraverso una idonea struttura organizzativa. Non vi sarebbe, ancora, «prova né diretta né indiziaria di una sola offerta o promessa di danaro ai giocatori presuntivamente condizionati» (appello Delli Carri) e, del resto, gli stessi Pulvirenti e Cosentino avrebbero dubitato dell’adeguatezza dell’organizzazione. Vi sono, poi, sempre secondo l’appellante Delli Carri, «lunghe conversazioni tra il Di Luzio e il Delli Carri da cui si evince chiaramente che i medesimi hanno sempre fortemente dubitato dell’effettivo operato di Arbotti, essendo anzi a tratti certi che egli avesse fatto promesse vane […] e che in realtà non avesse neppure tentato di avvicinare i calciatori così come promesso». Si evidenzia, invece, nell’appello Arbotti, come tre mesi di «intercettazioni, arresti, confessioni, 10 mesi di indagini» non siano stati sufficienti «a delineare il cuore della vicenda processuale eppure 50 tutte le intercettazioni e le indagini successive – non hanno individuato un solo elemento – contatti – accordi – coinvolgimenti dei giocatori e di tanto il Tribunale ne da atto perché non sono mai esistiti». Contesta, poi, Delli Carri, la sussistenza del dolo, evidenziando che lo stesso «com’è noto si atteggia nella fattispecie dell’associazione di cui all’art. 416 c.p. a dolo specifico», anche considerato che questi era anzi «consapevole esattamente del contrario e cioè che nulla era stato effettivamente fatto a tal fine da Arbotti, circostanza nascosta al Pulvirenti, ma di certo mancò completamente la volontà di partecipare in modo stabile alla organizzazione di cui non conosceva nemmeno la reale portata». Arbotti, invece, mette in rilievo come non abbia mai partecipato ad alcuna riunione e come «il suo presunto intervento è stato successivo alle» determinazioni assunte dal «presunto gruppo» che «decide di alterare le partite e lo contatta». Inoltre, «non ha mai avuto contatti con tutti gli altri ad eccezione di Di Luzio». Ed ancora: «sono evidenti le trattative per trovare un accordo tra l’associazione ed Arbotti e che ci dimostra che ci troviamo di fronte a due entità distinte […] Non ha svolto nessun ruolo e mai ha coordinato l’attività». In altri termini, come riconosciuto dal Tribunale Arbotti non avrebbe «mai posto in essere condotte che si sono concretizzate in atti idonei a mettere in pericolo il bene tutelato previsto dall’art. 7». In breve, la tesi difensiva di Arbotti è che si tratti solo di millanteria, nel senso che la «presunta associazione ha pensato che lo stesso si attivasse per tali condotte mentre invece era chiaro sin dall’inizio che non lo avrebbe fatto e la totale assenza di ogni elemento è la prova certa della sua non adesione». Conclude, poi, Arbotti, nel suo atto d’appello, segnalando e criticando che, a fronte, comunque, della derubricazione dell’incolpazione (da art. 7 ad art. 1 bis CGS) effettuata dal TFN «è stata comminata allo stesso la sanzione più grave della preclusione a qualsiasi titolo totalmente ingiustificata ed irragionevole rispetto a quella già inflitta per tutti gli incolpati delle stesse contestazioni pur essendo stati gli stessi riconosciuti colpevoli di reati ben più gravi. Infatti gli organizzatori della associazione con responsabilità anche per la violazione dell’art. 7 hanno avuto la sanzione della inibizione per anni 4 / 5 senza alcuna preclusione». Anche gli altri appellanti chiedono, comunque, una rideterminazione della sanzione loro inflitta. «In via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’ill.ma Corte voglia confermare sotto il profilo dell’esistenza di un vincolo associativo l’impugnata decisione, si chiede comunque una revisione migliorativa della sanzione irrogata alla luce del riconosciuto ruolo meramente esecutivo del Delli Carri e della di lui incensuratezza in costanza di una lunghissima militanza (oltre 25 anni) da tesserato». In tal ottica l’appellante evidenzia «la posizione di vera e propria sudditanza imposta dal Pulvirenti (e dal gregario Cosentino) al Direttore sportivo», ritenendo «del tutto evidente che il Delli Carri non solo ha avuto un ruolo di mero partecipe esecutivo nell’associazione (ove mai ritenuta sussistente) ma anche che è stato in ciò fortemente condizionato sì da potersi escludere con certezza che egli potesse godere di quel margine di autonomia proprio del ruolo di organizzatore», anche considerato che non era lo stesso a reperire le risorse finanziarie necessarie alla commissione dell’illecito, «anzi non sapeva neppure da quale fonte il danaro provenisse». Anche Impellizzeri, infine, ritiene, comunque, che «non foss’altro che per ragioni di giustizia sostanziale, stride con un principio di equità il trattamento sanzionatorio riservato ai suoi concorrenti ricoprenti una posizione in ambito federale certamente più rilevante di quella attribuita all’Impellizzeri – un mero partecipe agevolmente fungibile che, certamente, non aveva alcun contatto diretto con gli autori delle frodi sportive – e la irrogazione a questi di una sanzione più grave di quella irrogata ad esempio al Cosentino». Le suddette deduzioni difensive non possono essere condivise. Come già in precedenti decisioni osservato da questa Corte, la fattispecie associativa di cui all’art. 9 CGS appare modellata sulla falsariga del reato di associazione a delinquere e recepisce sostanzialmente quelli che sono i principi giurisprudenziali in materia, specie in relazione alla differenza tra associazione a delinquere ed insieme di persone che, in modo solo occasionale, concorre nella realizzazione di uno o più illeciti. Come noto, la giurisprudenza di legittimità individua il discrimine tra delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato nel carattere dello stesso pactum sceleris: nel concorso di persone nel reato e nel reato continuato, «avviene in via meramente occasionale e 51 accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso che tutti li comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo tra i correi e cessa ogni pericolo o motivo di allarme sociale; mentre nell’associazione per delinquere l’accordo criminoso è diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, da parte di tre o più persone, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra gli associati, ciascuno dei quali ha la consapevolezza costante di essere associato all’attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente e al di fuori della avvenuta effettiva commissione dei singoli reati programmati; cosicché è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dalla comunità del fine criminoso e da comunanza di interessi che determina pericolo per l’ordine pubblico ed è la ragione stessa fondamentale per la configurazione — quale autonomo titolo di reato — del delitto di associazione per delinquere» (Cassazione pen., 26 ottobre 1977). L’elemento principale del delitto di cui trattasi è, insomma, l’accordo associativo, idoneo a creare un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun aderente all’associazione di far parte del sodalizio e di partecipare, con un proprio contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Questa è, dunque, la caratteristica del reato associativo e, pertanto, se ne ricava che «la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l’accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l’assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell’offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un’organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l’esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l’esistenza di quell’accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta» (Cassazione pen., 25 settembre 1998, n. 10725). Si è, poi, affermato che, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, atteso che l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, essendo, per contro, sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato una partecipazione all'associazione anche limitata ad un breve periodo (Cassazione pen., 28 giugno 2000, n. 12525). Inoltre, ai fini della configurabilità di un'associazione, è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, create per concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose; quanto alla partecipazione del singolo, è necessario e sufficiente che il suo contributo, concretizzatosi anche in un solo fatto, risulti consapevolmente funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (Cassazione pen., 13 maggio 2014, n. 47249). In diverse parole, se ne desume che «ai fini della sussistenza della societas scelerum, nei termini previsti dall’art. 416 c.p., è sufficiente il semplice coagulo delle volontà accompagnato (per non restare nel campo delle mere intenzioni) da un minimo di struttura organizzativa e volto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, il quale, stante la sua autonomia, rimane perfezionato anche nell’ipotesi che i c.d. reati-fine non vengano realizzati, concretandosi, in diversa ipotesi, un concorso materiale di reati» (Cassazione pen., 24 gennaio 1991). Con la conseguenza che l’associazione per delinquere sussiste per il solo fatto della esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati (cfr. Cassazione pen., 15 dicembre 1980). Altro elemento che si ricava dall’esame della giurisprudenza della Suprema Corte in materia di associazione a delinquere è che, ai fini della configurazione del delitto di cui trattasi, non è necessaria una specifica e complessa organizzazione di strumenti, strutture e mezzi, sufficiente essendo anche una semplice, financo rudimentale, predisposizione degli stessi, alla sola condizione che questo sia sufficiente in concreto per la realizzazione di quel programma criminoso per il quale è stato fondato cui il vincolo associativo (cfr. Cassazione pen., 26 ottobre 1977). 52 Così, in breve, riassunti gli elementi che connotano il reato di associazione a delinquere occorre trasfondere nell’ambito dell’ordinamento sportivo, in quanto applicabili, i principi elaborati dalla giurisprudenza ordinaria. Orbene, a tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che, per dirsi integrata l’ipotesi di cui all’art. 9 CGS, è necessario (e, nel contempo, sufficiente) che il materiale probatorio consenta di ritenere dimostrata l’esistenza di una vera e propria organizzazione, costituita da tesserati ed eventualmente altri soggetti, preordinata ad alterare lo svolgimento e/o il risultato di competizioni sportive, al fine sia di effettuare scommesse dall’esito predeterminato e di ottenere illeciti profitti, sia di assicurare un vantaggio ad una data squadra. A dar vita al sodalizio vietato e punito dall’art. 9 CGS «concorre una pluralità di elementi, materiali, psicologici, causalmente orientati, strumentali, finalistici (rinvenibili nell’uso di mezzi idonei a favorire la costante ed assidua comunicazione tra gli associati, nella pluralità di contatti tra gli associati, nel ricorso a modalità comunicative auspicabilmente capaci di sfuggire a captazione o decifrazione, nella consapevolezza del fine e del perimetro dell’azione propria e di quella degli associati — o dell’associato — di riferimento, nella vastità e cospicuità degli interessi patrimoniali implicati nell’attività di scommessa, nell’abitualità di quest’ultima e nella finalizzazione ad essa — ed ai desiderati benefici pecuniari — delle condotte degli associati in modo tanto intenso da caratterizzarla come stile di vita)» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011). Si rende, dunque, sempre opportuno l’esame del contesto complessivo di riferimento e, segnatamente, di quello nel quale si muovono gli autori delle alterazioni delle gare, valutazione, questa, spesso capace di fornire una chiave di lettura dei singoli episodi contestati ai diversi incolpati al fine di desumerne l’eventuale responsabilità di ciascuno di essi. Del resto, a ben vedere, si tratta, sovente, di un intreccio sotterraneo, frutto di convergenti (anche diversi) interessi, del quale «ciascun attore svolge un ruolo ben determinato che rivela, in ultimo, quale univoco progetto, quello di veicolare garantite scommesse sportive sulle partite di calcio, onde ricavarne illeciti guadagni» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 50/CGF del 29 settembre 2011). Peraltro, «né la lettera, né lo spirito della disposizione di cui all’art. 9 CGS predica la necessità che tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri. Diversa si rivela, all’evidenza, la figura di recente coniata nei suoi profili costitutivi soggettivi, giacché la radice della fattispecie illecita giace nella convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione di ciascuno degli associati ad ogni dispiegamento di condotte. Ciò che al legislatore federale premeva era, piuttosto, l’individuazione di un modello sinergico di violazione di norme, integrato attraverso singoli contributi di persone che, indipendentemente dalla diretta e reciproca conoscenza tra ciascuna di esse, con le altre condividesse il risultato vantaggioso consistente nel prodotto dell’attività associativa, capace di soddisfare pro quota gli interessi individuali. La comunanza di scopi e la solidità ed articolazione dell’assetto costituiscono, nel disegno della normativa federale, gli elementi costitutivi della figura di cui si tratta» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011). Orbene, ciò premesso sul piano del dato normativo e del correlato consolidato orientamento interpretativo, in relazione alla questione relativa alla sussistenza dell'ipotesi disciplinare associativa di cui all'art. 9 CGS contestata a Delli Carri, Impellizzeri e Arbotti, ritiene, questo Collegio, che gli atti acquisiti al procedimento evidenzino un quadro probatorio del tutto sufficiente in ordine all’affermazione della sussistenza della fattispecie disciplinare associativa contestata. Vi è in atti ampia prova dell'esistenza di uno stabile vincolo associativo tra i soggetti deferiti, Delli Carri, Impellizzeri e Arbotti, unitamente ad altri, tra cui Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio, con una precisa distribuzione di compiti e di ruoli, come, peraltro, già accertato con decisione che ha acquisito autorità di giudicato per altri deferiti “associati”. Nella predetta decisione di cui al C.U. 24/CFA del 16 settembre 2015, peraltro, questa Corte ha evidenziato come sia «sufficiente che l’adesione ad una associazione a delinquere dia vita a un organismo plurisoggettivo che, indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali, al fine di realizzare il programma criminoso. Da ciò infatti derivano il danno immediato per l’ordine pubblico ed il pericolo per i beni che costituiscono l’oggetto giuridico dei 53 delitti programmati, poiché l’impegno collettivo, consentendo di utilizzare immediatamente gli uomini disponibili e le strutture appositamente predisposte, agevola la realizzazione dei delitti-scopo (Cass. Sez. I sent. n. 709 del 1993). Non solo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (v. Cass. Sez. I sent. n. 3492 del 1988) la materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontà di far parte dell'organizzazione condividendone le finalità». Orbene, anche con riferimento ai sigg.ri Delli Carri, Impellizzeri e Arbotti il complessivo materiale istruttorio acquisito al procedimento, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal presidente Pulvirenti, dimostrano l’esistenza dell’affectio societatis, che si correla alla consapevolezza degli stessi di inserirsi in un'associazione criminosa e di innestare la propria condotta nell'assetto organizzativo ed operativo di essa (cfr. Cassazione, sez. V, n. 2543/1993) e, segnatamente, dell’affectio societatis scelerum, cioè della consapevolezza del soggetto di avere assunto un vincolo associativo criminale che permane al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi (cfr. Cassazione, sez. I, n. 1332/1991). Peraltro, la Suprema Corte ha, anche di recente, affermato che «in tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio» (Cassazione pen., sez. II, 14 maggio 2015, n. 24995. In senso conforme, Cassazione pen., 3 maggio 2012, n. 23687). Delli Carri, Impellizzeri ed Arbotti hanno tutti concordato e condiviso gli obiettivi che l’associazione stessa si è posta. L’effettiva sussistenza del vincolo associativo di cui trattasi, così come anche l'esistenza di una struttura organizzativa idonea ed adeguata a realizzarne il programma illecito, è solidamente dimostrata dalle consistenti e continue conversazioni intercorse tra i soggetti coinvolti, dall'uso di un linguaggio criptico, ma convenzionale, durante tali conversazioni, dall'esistenza dello stesso “modus operandi” durante ogni “compravendita” delle gare, nonché dalla pluralità e diversità dei compiti assegnati ai vari associati. Contestano, poi, i ricorrenti, l’esistenza di un vincolo associativo permanente. Anche detta censura non è fondata. Che il vincolo associativo di cui trattasi fosse, tendenzialmente, permanente, appare acclarato non solo dalla circostanza che esso ha avuto una durata considerevole, ma anche dal fatto che gli associati avevano in diverse occasioni manifestato il proposito di proseguire la loro attività illecita per le tutte le partite disputate dal Catania Calcio spa nel campionato decorso ed addirittura in quello successivo (indicativa è la conversazione in cui Pulvirenti dichiara che «vincerà il prossimo campionato di serie B in quanto ha inquadrato come funziona»). Dimostrata anche, con ogni evidenza, l'esistenza di un articolato programma criminoso consistente non solo nell'alterazione delle partite giocate dal Catania Calcio spa nel campionato di serie B della scorsa stagione sportiva 2014/2015, al fine di raggiungere i play off e di conseguire addirittura la promozione in serie A, ma anche nell'effettuazione di una serie di scommesse sportive, anche al fine di percepire i profitti necessari ad alimentare il progetto. Del pari, dimostrato ed illustrato, anche dalle risultanze delle captazioni investigative, l'elemento soggettivo in ordine alla consapevolezza, in capo a ciascuno dei deferiti – odierni appellanti, di partecipare e contribuire attivamente, alla vita dell’associazione, svolgendo il compito specifico assegnato per il conseguimento del comune (illecito) fine associativo. Il complesso probatorio acquisito al procedimento fa, senza dubbio, emergere l’esistenza del dolo che, come noto, non può ritenersi dimostrato che in via indiziaria e desunto dal contesto probatorio in via, appunto, essenzialmente deduttiva. Pacifica, pertanto, appare, come correttamente già accertato dal Tribunale di primo grado, la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Delli Carri, Impellizzeri ed Arbotti anche per la violazione dell'art. 9 CGS. 54 Né possono essere accolte le deduzioni difensive secondo cui si verserebbe, semmai, in ipotesi di concorso e non già di associazione. Nel caso di specie, le condotte degli associati di cui trattasi e, segnatamente, per quanto qui rileva, di Impellizzeri, Delli Carri ed Arbotti, come già definitivamente riconosciuto per Pulvirenti, Cosentino e Di Luzio, sono quelle tipiche della partecipazione associativa, per quanto sopra già evidenziato e in attuazione dei principi elaborati in materia, anche considerato che la distinzione tra la partecipazione ad associazione ed il concorso esterno «non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale “esterno” quello dell' “extraneus”, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni» (Cassazione pen., sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147). Appaiono opportuni, sul punto, alcuni richiami giurisprudenziali. In particolare, Cassazione pen., sez. VI, 13 maggio 2014, n. 36131: «Il discrimen tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti». Più chiara e illuminante, Cassazione pen., sez. II, 11 ottobre 2013, n. 933: «Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati». Si veda, infine, Cassazione penale, sez. I, 6 maggio 2003, n. 23455: «La differenza tra il concorso di persone nel reato e il reato di associazione per delinquere consiste nel fatto che, nel primo caso, l'accordo criminoso è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuali e si esaurisce dopo la loro commissione, mentre, nel secondo caso, il pactum sceleris prescinde dalla commissione dei singoli reati ed è caratterizzato dall'esistenza di una struttura organizzata più o meno complessa e dalla predisposizione di mezzi necessari all'attuazione del programma comune a tutti gli associati». Orbene, nel caso di specie il ruolo dei ricorrenti è organico all’associazione. Sono tutti e tre, ciascuno in relazione ai propri compiti, essenziali alla realizzazione del programma illecito e ciascun aderente sa di poter contare sulla disponibilità degli altri associati ed è consapevole del ruolo da ciascuno di essi svolto in attuazione del vincolo associativo. In altri termini, «la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo della associazione criminale, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Cassazione pen., sez. II, 10 dicembre 2014, n. 53675. In senso conforme, tra le altre: Cassazione pen., sez. II, 20 aprile 2012, n. 18797; Cassazione pen., sez. VI, 27 novembre 2012, n. 49757. V. anche Cassazione, sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748). In definitiva, solo chi, pur partecipando alla commissione di uno o di più illeciti funzionali al perseguimento degli scopi dell'associazione, ignori l'esistenza dell'associazione stessa, non risponde della violazione di cui all’art. 9 CGS, mentre deve essere chiamato a risponderne nell'ipotesi in cui lo stesso sia a conoscenza dell'esistenza del sodalizio e sia consapevole di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione del programma associativo, anche nel caso in cui la realizzazione del reato fine sia rimasta a livello di meri atti preparatori (cfr., in tal senso, per il reato di cui all’art. 416 c.p., Cassazione pen., sez. III, 4 marzo 2015, n. 26724). Del pari, nessuna incidenza può, infine, rivestire, ai fini della configurabilità dell’illecito associativo contestato ai ricorrenti, la dedotta brevità del periodo di asserita appartenenza al sodalizio (in tal senso, per la fattispecie penale, v. Cassazione pen., sez. III, 3 febbraio 2015, n. 42228). Anzi, «l 55 'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione» (Cassazione pen., sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6446. In senso conforme: Cassazione pen., sez. V, 9 dicembre 2002, n. 2838; Cassazione pen., sez. III, 16 ottobre 2008, n. 43822; Cassazione pen., sez. I, 20 gennaio 2010, n. 6308). Deve escludersi, invece, come, ancora una volta, correttamente affermato dal TFN, la ricorrenza della ipotesi aggravante di cui all’art. 9, comma 2, CGS. Sotto tale profilo, questa Corte ritiene che le argomentazioni difensive della Procura federale non possano essere condivise. In primo luogo, le norme di cui agli artt. 9, comma 2, CGS e 416 c.p. non possono essere del tutto sovrapposte. Del resto, mentre il codice penale sembra riferirsi alla figura dell’ “organizzatore”, la predetta disposizione del codice di rito federale sportivo così recita: «La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l’associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all’AIA». Anzitutto, quindi, i riferimenti giurisprudenziali fatti dalla Procura federale al ruolo di organizzatore o finanziatore dell’associazione non appaiono, del tutto, conferenti. In ogni caso, ritiene questa Corte che nessuno degli appellati Delli Carri, Impellizzeri ed Arbotti abbia svolto un ruolo di organizzatore dell’associazione di cui trattasi, cosa diversa essendo, infatti, l’organizzazione del singolo illecito. Tuttavia, tale ruolo, ipotizzabile al più per il solo Delli Carri, non è dimostrato. Così come non può ritenersi sussistente, ed è ciò che più rileva, ai fini del presente procedimento, la fattispecie della costituzione o gestione dell’associazione. Le stesse modalità operative del gruppo di sodali di cui trattasi evidenziano una precisa ripartizione di competenze tra gli stessi, ma nessuno, quantomeno dei tre odierni appellanti, con compiti di “gestione”. Il ruolo di Delli Carri, all'epoca dei fatti, direttore sportivo della società Calcio Catania Spa, è, a ben vedere, di tipo sostanzialmente esecutivo. Funge da soggetto di collegamento tra Pulvirenti e Di Luzio, cui consegnava il danaro destinato ai calciatori contattati. Impellizzeri ha si svolto un ruolo di “finanziatore”. A lui si rivolge Pulvirenti per avere la disponibilità del denaro contante da fare avere ad Arbotti e/o ai calciatori contattati, per il tramite di Di Luzio. Orbene, anzitutto, occorre ribadire che, ai fini della ricorrenza dell’aggravante di cui trattasi, l’ordinamento federale, a differenza di quello penale, non fa riferimento alla figura del finanziatore. Inoltre, Impellizzeri, è emerso, si è reso disponibile a prestare a Pulvirenti le somme di volta in volta richieste dallo stesso, che non riusciva a “coprire” in contanti, l’intera somma necessaria per la combine. Ma Pulvirenti, ha sempre, volta per volta, richiesto tale disponibilità ad Impellizzeri, che quindi, procurava solo una provvista, per così dire, “parziale”, dovendosi, così, ad ogni buon conto, escludere, sotto tale aspetto, un ruolo assolutamente insostituibile di Impellizzeri, senza il quale, cioè, l’associazione non avrebbe potuto realizzare il proprio scopo. Infine, come già affermato dal Tribunale di Catania (ordinanza 29 ottobre 2015), il ruolo di finanziatore attribuito dall’accusa ad Impellizzeri non è equivalente al ruolo di “organizzatore” attribuito ad altri indagati. Come correttamente rilevato dal TFN, «la norma contenuta nell'art. 416 c.p. non consente un'equiparazione del “finanziatore” all' “organizzatore”, sia soprattutto perché dalle indagini emerge che l'Impellizzeri si era sempre limitato a finanziare il Pulvirenti quando questi gliene faceva richiesta, e non ha mai assunto un ruolo di coordinamento dell'attività degli altri associati o, comunque, di gestione dell'associazione». Quanto ad Arbotti, come correttamente osservato dal TFN, «lo stesso pur ricoprendo un ruolo rilevante all'interno dell'organigramma associativo, aveva un compito terminale, dovendo eseguire le disposizioni del Di Luzio e del Delli Carri su ordine del Pulvirenti ed assicurare i contatti con i calciatori». Del resto, in tema di reato associativo, «ai fini della configurabilità del reato di promozione, di regime od organizzazione del gruppo criminale è necessario che un ruolo apicale o una posizione dirigenziale, risultino in concreto esercitati» (Cassazione pen., sez. I, 19 dicembre 2014, n. 3137. V. anche Cassazione pen., sez. VI, 7 febbraio 2013, n. 19191). 56 In definitiva, per nessuno dei reclamanti Delli Carri, Impellizzeri ed Arbotti può essere riconosciuta l’aggravante di cui all’art. 9, comma 2, CGS, non avendo gli stessi promosso, costituito o gestito l’associazione di cui trattasi. Ampiamente supportata, in via probatoria, l’incolpazione mossa ad Impellizzeri relativamente alla gara Messina - Ischia Isola Verde disputata il 18 aprile 2015, valida per il campionato di Lega Pro, terminata con il risultato di 1 a 1. Impellizzeri, la sera del 17 aprile 2015 contatta freneticamente tutta una serie di persone appartenenti alla sua rete legata alle scommesse, alle quali consegnava materialmente il denaro da investire, condividendo con loro di essere in attesa di una “bomba pazzesca”: 2 nel primo tempo (vantaggio temporaneo dell’Ischia) e sul pareggio (X) quale risultato finale (progr. n. 384 del 17 aprile 2015). Il profitto collegato a questa scommessa era particolarmente consistente poiché le varie agenzie quotavano l’incontro con quello specifico risultato parziale/finale, poi concretizzatosi effettivamente in quegli esatti termini, fino anche a 19 volte la posta. Riteneva, Impellizzeri, di poter ricavare almeno € 300.000,00 e che una “occasione” come questa in ‘C1’ non si sarebbe ripresentata, anche se l'intento non si realizzava pienamente, poiché le agenzie di scommesse, rilevata l’anomalia del flusso di giocate, avevano parzialmente bloccato la possibilità di puntare sulla suddetta partita tanto da indurre il predetto, ad un certo punto, a “cercare di farla saltare”. Il profitto conseguito da Impellizzeri sarà, poi, di “poco superiore a € 70.000,00”, per le difficoltà riscontrare nella concreta effettuazione delle scommesse. Somma che non ha soddisfatto Impellizzeri: «e meno male sono riuscito almeno a recuperare almeno quelli per quelli (…) pero c’è un problema che io gli devo portare 70.000 euro … ah quindi … io ho fatto zero a zero … o torno a ripetere forse qualche mille euro». Parlando con tale Nino, individua il possibile “problema” nel fatto che era stato dato “incarico” ad un “uomo di agrigento” di giocare mille euro li sul posto, mentre questi ha chiamato il fratello Emanuele che lavora in una agenzia di Catania, che ha giocato su bettre 365, sito nel quale non giocavano da molto e tale giocata ha fatto, probabilmente, scattare il successivo blocco delle scommesse. Il contenuto delle intercettazioni è veramente chiaro e non lascia alcun dubbio. Lo stesso Impellizzeri, all’esito, afferma testualmente: «… è uscito tutto per come come si era detto (…) anche in maniera molto scandalosa … », alludendo al risultato della gara. Evidente, quindi, la responsabilità disciplinare di Impellizzeri che, ai sensi degli artt. 1 bis, comma 1 e 6 CGS, è stato correttamente chiamato a rispondere, nei termini di cui al deferimento, come accertato dal TFN, della violazione del divieto di effettuare scommesse, nonché, ai sensi dell'art. 7, comma 7, CGS, della violazione dell’obbligo di informare la Procura federale delle notizie di cui era venuto a conoscenza circa l’alterazione del risultato della gara Messina – Ischia Isola Verde. Tutto ciò ritenuto ed affermato questa Corte è, ora, tenuta ad esaminare il profilo sanzionatorio. Del resto, tutti gli appellanti hanno, comunque, chiesto una rivalutazione del relativo trattamento, la Procura federale, nel senso di un aggravamento delle pene, mentre i sigg.ri Delli Carri, Impellizzeri ed Arbotti, nel senso di una riduzione delle stesse. Orbene, le sanzioni da applicare, nel caso di specie, sono quelle di cui all’art. 19 CGS, adeguatamente commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi. In particolare, per effetto del disposto dell’art. 7, comma 5, CGS la norma di riferimento, nella fattispecie dell’illecito sportivo, è rappresentata dal comma 1, lett. c) ed h), come integrato dal comma 3, che così recita: «La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC». In relazione alla violazione del divieto di associazione finalizzata alla commissione di illeciti, si applicano, recita l’art. 9, comma 1, CGS, «per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell’art. 19, comma 1». Occorre, poi, confermare l’applicazione dell’istituto della continuazione, come correttamente già ritenuto dal Tribunale: gli illeciti ex art. 7, comma 1, CGS commessi da Delli Carri, Impellizzeri ed Arbotti, sono stati, infatti, compiuti in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Per tale titolo, 57 dunque, gli stessi, come affermato dal TFN, devono «ricevere un'unica sanzione per tutti gli illeciti di cui è stata accertata la loro responsabilità». Ciò premesso, per quanto concerne la posizione del sig. Delli Carri questa Corte ritiene congruo così complessivamente rideterminare il trattamento sanzionatorio: - per l’illecito ex art 7 CGS, inibizione anni tre, aumentata di due mesi per ciascuno degli ulteriori quattro illeciti (gare Catania – Trapani, Latina – Catania, Catania – Ternana, Catania Livorno), in applicazione dell’istituto della continuazione, oltre all’ammenda di euro trentamila; la predetta sanzione deve essere aggravata, ai sensi dell’art. 7, comma 6, CGS, con l’applicazione di ulteriori mesi quattro di inibizione ed ammenda di euro ventimila; -per l’illecito di cui all’art. 9 CGS, tenuto conto, che l’associazione era volta alla realizzazione degli illeciti di cui si è detto, alcuni dei quali già autonomamente sanzionati, questa Corte ritiene possibile contenere la specifica sanzione in mesi sei di inibizione. E così, per un totale complessivo di anni quattro e mesi sei di inibizione ed euro 50.000 (cinquantamila) di ammenda. Sanzione così complessivamente rivalutata in considerazione della gravità delle condotte poste in essere da Delli Carri e del particolare ruolo, essenziale ai fini della realizzazione dei vari illeciti di cui trattasi, svolto dallo stesso all’interno dell’associazione (sebbene non equiparabile a quella di “organizzatore” ai fini del riconoscimento dell’aggravante ex art. 9, comma 2, CGS). Delli Carri, infatti, funge da sicuro centro di riferimento per tutti gli altri sodali, eccezion fatta per il sig. Impellizzeri, che intratteneva rapporti essenzialmente con il presidente. In applicazione dei medesimi criteri sopra indicati, al sig. Impellizzeri deve, invece, essere applicata, ai sensi degli artt. 9, 7, commi 1, 2, 6 e 7, 6, commi 1 e 5, CGS, la sanzione della inibizione per anni 5, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l’ammenda che può essere rideterminata in euro 100.000,00 (centomila). La sanzione, anche in questo caso, viene così complessivamente rivalutata, tenuto conto dell’istituto della continuazione, considerata la gravità delle condotte poste in essere dal sig. Impellizzeri e tenuto presente il ruolo sostanziale di “finanziatore” dallo stesso svolto (sebbene non equiparabile a quella di “organizzatore” ai fini del riconoscimento dell’aggravante ex art. 9, comma 2, CGS), che ha reso di fatto possibile la realizzazione dei vari illeciti di cui trattasi. La condotta di Impellizzeri è ancor più grave di quella di Delli Carri, anche perché dimostra di “utilizzare” il gioco del calcio per tentare di procurarsi illeciti profitti, esponendo a rischio la regolarità di svolgimento delle competizioni sportive, gettando discredito sul sistema federale, così rischiando di generare disaffezione nei tesserati e in tutti coloro che seguono il gioco del calcio. Occorre, poi, considerare che alla pena come sopra quantificata nei confronti del sig. Delli Carri per gli illeciti di cui agli artt. 7 e 9 CGS, devono aggiungersi le sanzioni previste per ciascuna delle cinque violazioni di cui all'art. 6 CGS contestate al solo Impellizzeri, nonché quelle previste per gli illeciti contestatigli in relazione alla gara Messina - Ischia Isola Verde. Quanto al sig. Arbotti, questa Corte ritiene congrua, ai sensi degli artt. 9, 7, commi 1, 2, e 6 CGS, la sanzione della inibizione per anni 5 (cinque), con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila). La sanzione così determinata trova ragione nell’accertata responsabilità per la violazione dell’art. 7 CGS, rispetto a quella della sola violazione dell’art. 1 bis CGS, ritenuta in prime cure, in relazione alla quale la sanzione stessa di anni cinque di inibizione e preclusione appariva non congrua, specie laddove raffrontata con le altre posizioni di cui trattasi. Anche in questo caso, nella concreta determinazione della sanzione questa Corte ha tenuto conto, oltre che, come già detto, dell’istituto della continuazione, anche del ruolo ricoperto da Arbotti nell'organigramma associativo e della gravità dei fatti allo stesso attribuiti. Arbotti è il componente dell’associazione che si occupa di contattare i vari calciatori da “avvicinare” per ogni gara. Compito essenziale, il suo, senza il quale l’associazione non avrebbe potuto realizzare il suo programma illecito. Arbotti è, poi, soggetto che di certo riceve corposi “compensi” per gli illeciti posti in essere dall’associazione, dimostrando di considerare il gioco del calcio ed il sistema associativo federale come mera occasione per trarre illeciti profitti. Per queste ragioni, la sua condotta appare, dunque, più grave di quella del sig. Delli Carri e la sanzione deve essere, appunto, correlativamente aumentata fino ad anni cinque di inibizione, con preclusione, oltre l’ammenda nella misura sopra indicata, anche per effetto delle riconosciute aggravanti ex art. 7, comma 6, CGS. Sanzione così complessivamente determinata che questa Corte ritiene, appunto, giustamente remunerativa del disvalore sportivo che caratterizza le condotte alterative di cui trattasi, in 58 considerazione della gravità delle stesse e degli illeciti posti in essere, nonché, come detto, del ruolo decisivo dallo stesso assolto all’interno della compagine associativa. Per questi motivi la C.F.A., a Sezioni Unite, pronunciando sugli appelli riuniti dei sigg.ri Impellizzeri Giovanni Luca, Delli Carri Daniele e Arbotti Fernando, nonché del Procuratore Federale: accoglie in parte i ricorsi del Procuratore Federale e per l’effetto infligge: - al sig. Impellizzeri Giovanni Luca, ai sensi degli artt. 9, 7, commi 1, 2, 6 e 7, 6, commi 1 e 5, C.G.S. la sanzione della inibizione per anni 5, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., più l’ammenda di € 100.000,00; - al sig. Delli Carri Daniele, ai sensi degli artt. 9, 7, commi 1, 2 e 6, C.G.S., la sanzione della inibizione per anni 4 e mesi 6, più l’ammenda di € 50.000,00; - al sig. Arbotti Fernando, ai sensi degli artt. 9, 7, commi 1, 2, e 6 C.G.S., la sanzione della inibizione per anni 5, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., più l’ammenda di € 50.000,00. Respinge i ricorsi come sopra proposti dai sigg.ri Impellizzeri Giovanni Luca, Delli Carri Daniele e Arbotti Fernando e dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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1. RICORSO DEL SIG. IMPELLIZZERI GIOVANNI LUCA AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 E MESI 7; – DELL’AMMENDA DI € 115.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016)
2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI: – DELLI CARRI DANIELE; – IMPELLIZZERI GIOVANNI LUCA, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016)
3. RICORSO DEL SIG. DELLI CARRI DANIELE AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4; – DELL’AMMENDA DI € 80.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A., NONCHÉ ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SOSPESO ED ISCRITTO ALL’ALBO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016)
4. RICORSO DEL SIG. ARBOTTI FERNANDO (AGENTE DI CALCIATORI FINO AL 31.3.2015) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, CON PRECLUSIONE, INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 24.3.2016)
5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ARBOTTI FERNANDO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 24.3.2016)"