F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 24 Novembre 2016 (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIRO CHIERCHIA (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Casertana FC Srl), Società CASERTANA FC Srl – (nota n. 2985/168 pf 16-17 GT/blp del 26.9.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/TFN del 24 Novembre 2016
(71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIRO CHIERCHIA (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Casertana FC Srl), Società CASERTANA FC Srl - (nota n. 2985/168 pf 16-17 GT/blp del 26.9.2016).
Il deferimento Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 168 pf 16-17, avente a oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine all’inosservanza da parte della Società Casertana FC Srl dei seguenti adempimenti previsti dal C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016: a) mancato deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00; b) mancato pagamento del debito IVA anno d’imposta 2008”; vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 6 settembre 2016, avverso la quale i soggetti avvisati non hanno presentato memoria difensiva, né memoria sostitutiva ex art. 32 ter, comma 4, del CGS; ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che: a) la Società Casertana FC Srl non ha depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017; b) la Società Casertana FC Srl non ha provveduto al pagamento del debito IVA anno d’imposta 2008 entro il termine del 30 giugno 2016 e comunque non ha documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito IVA sopra indicato; ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dai soggetti di seguito indicati e vista la proposta del Collaboratore della Procura Federale, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - il Sig. Chierchia Ciro, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Casertana FC Srl; a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 sopra indicata. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; b) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 6) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto al pagamento del debito IVA anno d’imposta 2008 entro il termine del 30 giugno 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito IVA sopra indicato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; - la Società Casertana FC Srl: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Chierchia Ciro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Casertana FC Srl, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 sopra indicata; c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 6) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non aver provveduto al pagamento del debito IVA anno d’imposta 2008 entro il termine del 30 giugno 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento del debito IVA sopra indicato. Le memorie difensive I deferiti hanno depositato singole memorie difensive. Il Sig. Chierchia ha chiesto il proscioglimento, ovvero in subordine l'applicazione della minima sanzione ex art. 19 co. 1 CGS, adducendo che la tardiva presentazione della garanzia a prima richiesta avvenne in epoca successiva rispetto alla sancita scadenza per ragioni connesse al coevo mutamento della compagine societaria; mentre l'omesso pagamento del debito IVA riferito all'anno 2008 non si verificò in quanto sanato dalla istanza di rateizzazione depositata il 10/06/16 e accolta dal preposto Ufficio in data 11/07/16. La Società ha rassegnato le medesime difese sostanziali, concludendo per il proscioglimento, ovvero per l'applicazione della minima sanzione ex art. 18 co. 1 CGS. Entrambi i deferiti sottolineando l'atteggiamento collaborativo posto in essere con la Procura Federale, invocavano l'adozione dei benefici sanzionatori ex art. 24 CGS. Il dibattimento La Procura Federale ha concluso chiedendo la declaratoria di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Ciro Chierchia: mesi 7 (sette) di inibizione [pena base mesi 6 (sei) più mesi 1 (uno) per la continuazione]; per la Società Casertana FC Srl: 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso (un punto per ogni singola violazione). I difensori dei deferiti hanno ribadito le ragioni trascritte nelle rispettive memorie, insistendo per il proscioglimento, in subordine per l'applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione Risulta dalle segnalazioni effettuate dalla Co.Vi.So.C. che la Società Casertana FC Srl, e per essa il menzionato Dirigente Sig. Ciro Chierchia, si è resa responsabile in relazione al corretto svolgimento dei seguenti adempimenti previsti dal C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016: a) mancato deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00; b) mancato pagamento del debito IVA anno d’imposta 2008. La violazione temporale amministrativa evincibile per tabulas, risulta pacificamente provata in atti e la sua effettiva contezza viene ribadita dalla circostanza che i deferiti hanno addotto difese a discolpa non convincenti, confermando l'omesso rispetto dei prescritti termini ai fini del deposito della documentazione ed esplicando soltanto l'assorbenza di un giustificabile ritardo nel deposito, che invero non appare scriminante nella forma e nella sostanza prospettate. In tal senso la effettiva realizzazione della infrazione documentale in termini temporali, ha conferito definitiva realtà e congruità al rilievo amministrativo svolto dalla Procura Federale e degli Organi accertatori. Traslando all'interno dell'Ordinamento federale il descritto contegno, per il dirigente è prevista la sanzione ex artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punti 6 - 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016; per la Società Casertana FC Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del CGS, è prevista la responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016; nonchè la responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 6) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016. Tuttavia il perpetrato comportamento, pur essendo riconducibile a sanzione poiché contrario al precetto normativo contestato dalla Procura Federale, merita una graduazione nel contesto punitivo posto che le ragioni difensive hanno sottolineato aspetti esimenti dei quali il Tribunale deve tener conto. In merito al mancato deposito della garanzia a prima richiesta (capo a), risulta infatti che la nuova compagine societaria dopo aver svolto le rituali incombenze burocratiche concernenti il trasferimento delle quote, si premurò a breve di rilasciare la prescritta garanzia; mentre per il debito IVA 2008 (capo b), la Società predispose il 10/06/16, cioè prima della scadenza del menzionato termine, una istanza di dilazione del debito che fu oggetto di ratifica, a cura del competente Ufficio, in data 11 luglio 2016, in pratica 11 giorni dopo lo spirare del sancito termine. Tale atteggiamento incide sul temperamento della sanzione da irrogare, la cui specifica risulta trascritta nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: al Sig. Chierchia Ciro: mesi 4 (quattro), più giorni 15 (quindici) di inibizione, per la continuazione; alla Società Casertana FC Srl: 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso.
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