FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 78/AA del 02/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PREZIOSI Enrico – GENOA Cricket

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 78/AA del 02/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PREZIOSI Enrico - GENOA Cricket - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 213 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. ENRICO PREZIONI e della società GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: ENRICO PREZIOSI, Presidente della Società Genoa Cricket and F.C. S.p.a. in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del C.G.S., per avere con le dichiarazioni proferite, gravemente offeso e contestato la competenza e la capacità professionale del Direttore della Gara Genoa-Pescara (LNP, Serie A) del 25/09/2016, Sig. Massimiliano Irrati, adombrando dubbi sulla imparzialità dello stesso e ipotizzando altresì comportamenti non obiettivi ma condizionati del medesimo e dei suoi collaboratori, ledendo in tal modo la professionalità e l’onorabilità dello stesso e di altri componenti della classe arbitrale; GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 5, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Enrico Preziosi;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ENRICO PREZIOSI e dalla società GENOA CRICKET and F.C. S.p.A. in nome dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante sig. Alessandro Zarbano;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. ENRICO PREZIOSI e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società GENOA CRICKET and F.C. S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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