F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 21 Dicembre 2016 (92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA, VINCENZO EUSTACHIO MONTEMURRO, ALESSANDRA BALDISSERA, ANTONIO IMBORGIA, ALÌ ZEAITER, SILVIO PAPPINI e ANTONIO ROSATI – (Fallimento della Società AS Varese 1910 Spa) – (nota n. 3667/705 pf 15-16 GT/sds dell’11.10.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 21 Dicembre 2016
(92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA, VINCENZO EUSTACHIO MONTEMURRO, ALESSANDRA BALDISSERA, ANTONIO IMBORGIA, ALÌ ZEAITER, SILVIO PAPPINI e ANTONIO ROSATI – (Fallimento della Società AS Varese 1910 Spa) - (nota n. 3667/705 pf 15-16 GT/sds dell’11.10.2016).
Il deferimento Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 705pf15-16, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare con nota prot. 36670/705pf15-16/GT/sds dell'11 ottobre 2016 i Sigg.ri: a) Nicola Laurenza, Presidente nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/15 dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa in ambito civilistico Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio di riferimento per il tramite della Oro In Euro Italia Spa dal 25 giugno 2013 all’8 giugno 2015 per le seguenti violazioni, in relazione alle condotte dettagliatamente descritte in parte motiva del deferimento ai punti A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B8, B9, B10, B11, B12, B15, C, D, E, G1,G2, G3, H, I: - art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C.: a) per aver attuato la cattiva gestione economica e finanziaria della Società fallita, caratterizzata da un forte squilibrio tra costi e ricavi e che ha contribuito a causare il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento l’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa, avendo la medesima maturato 31.12.2014, una perdita di periodo di euro 533.305, un’esposizione debitoria pari a euro 18.630.771 circa e un Patrimonio Netto negativo per euro 1.987.481 ed al 30.4.2015 una perdita in corso di formazione di euro 3,5 milioni circa e un patrimonio netto negativo per oltre euro 3.000.000 contribuendo all’accumulo dei debiti accertati nello stato passivo per complessivi euro 13.707.354,17 a fronte di insinuazioni per complessivi euro 15.332.678,49; b) per aver sistematicamente ritardato ovvero omesso il pagamento degli oneri fiscali e contributivi sorti a carico dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa così da comportare una crescita costante delle esposizioni debitorie nei confronti dell’Erario e degli Istituti Previdenziali, nonché alla necessità di chiedere e ottenere numerose rateizzazioni di tali debiti con gravi ripercussioni di natura finanziaria che hanno contribuito a causare lo stato d’insolvenza della Società, debiti accertati nello stato passivo per euro 11.180.058,74; - art. 1 bis, comma 5, del CGS per non aver effettuato, in qualità di socio di riferimento fino al 2 giugno 2015 e di socio di minoranza del sodalizio fino alla data del fallimento, gli apporti di capitale necessari a riequilibrare la situazione finanziaria della Società, consentire il pagamento dei creditori e scongiurare lo stato d’insolvenza che ha dato luogo alla dichiarazione di fallimento della Società; - art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, commi 1 2 e 4, del CGS per aver contabilizzato nel bilancio al 31 dicembre 2013 dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa una plusvalenza fittizia di euro 1.200.000, scaturita dall’operazione di cessione senza corrispettivo del marchio “AS Varese 1910” alla Società La Sportiva Srl, interamente partecipata dalla cedente e da lui gestita in qualità di amministratore unico dal 12 luglio 2014 alla data del fallimento (dichiarato dal Tribunale di Varese con sentenza n. 1 del 4 gennaio 2016), riducendo così la perdita d’esercizio al 31 dicembre 2013 dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa che sarebbe stata di euro di euro 3.558.440, invece che di euro 2.358.440 e fatto assumere al Patrimonio Netto un valore positivo di euro 388.587, che, diversamente, avrebbe avuto un valore negativo pari a euro - 811.413 circostanza che non avrebbe consentito alla Società di ottenere l’iscrizione al Campionato di competenza della stagione 2014/2015 in assenza di una immediata ricapitalizzazione da parte dei soci. - art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non avere provveduto alla comunicazione agli organi federali in ossequio alla normativa vigente del ruolo ricoperto dal Sig. Antonino Imborgia nell’ambito dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa durante il periodo novembre 2014-marzo 2015, nel quale questi ha svolto le mansioni di vice Presidente esecutivo con delega alla gestione sportiva della Società su mandato da lui stesso conferitogli; b) Vincenzo Eustachio Montemurro, amministratore delegato dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa nelle stagioni sportive 2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2013/14 fino al 24 giugno 2014; in ambito civilistico consigliere dal 5 agosto 2008 al 24 giugno 2014 e amministratore delegato dal 27 ottobre 2008 al 24 giugno 2014, nonché socio con il 10% delle azioni dal 25 giugno 2013 al 2 giugno 2015 per le seguenti violazioni in relazione alle condotte dettagliatamente descritte in parte motiva del deferimento, ai punti A1, A2, A4, A5, B1, B2, B3, B8, C, D6, G1, G2, G3, H, I: - art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C.: a) per aver attuato la cattiva gestione della Società, in crisi economica e finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica, la cui struttura era caratterizzata da un ingente indebitamento, sintomo dell’incapacità di autofinanziamento della Società, dovuta a una gestione caratteristica deficitaria e non idonea a generare i flussi di cassa necessari, da un lato, a far fronte alle esigenze finanziarie di breve periodo e, dall’altro, a ripagare il debito contratto, che, peraltro, registrava un costante e progressivo incremento tale da ammontare alla fine della stagione sportiva 2013/14, in particolare al 30.6.2014, periodo coincidente con la sua cessazione dalla carica, un’esposizione debitoria non inferiore a euro 17.920.366,00 circa e un Patrimonio Netto negativo per euro 1.454.176,00; b) per aver sistematicamente ritardato ovvero omesso il pagamento degli oneri fiscali e contributivi sorti a carico dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa, che ha portato nel triennio 2010-2012 a una crescita costante delle esposizioni debitorie nei confronti dell’Erario e degli Istituti Previdenziali, nonché alla necessità di chiedere e ottenere numerose rateizzazioni di tali debiti con gravi ripercussioni di natura finanziaria negli esercizi successivi che hanno contribuito a causare lo stato d’insolvenza della Società, debiti accertati nello stato passivo per euro 11.180.058,74; - art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, commi 1 2 e 4, del CGS per aver contabilizzato nel bilancio al 31 dicembre 2013 dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa una plusvalenza fittizia di euro 1.200.000, scaturita dall’operazione di cessione senza corrispettivo del marchio “AS Varese 1910” alla Società La Sportiva Srl, interamente partecipata dalla cedente e da lui gestita in qualità di amministratore unico dal 12 luglio 2014 alla data del fallimento (dichiarato dal Tribunale di Varese con sentenza n. 1 del 4 gennaio 2016), riducendo così la perdita d’esercizio al 31 dicembre 2013 dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa che sarebbe stata di euro di euro 3.558.440, invece che di euro 2.358.440 e fatto assumere al Patrimonio Netto un valore positivo di euro 388.587, che, diversamente, avrebbe avuto un valore negativo pari a euro - 811.413 circostanza che non avrebbe consentito alla Società di ottenere l’iscrizione al Campionato di competenza della stagione 2014/2015 in assenza di una immediata ricapitalizzazione da parte dei soci. c) Alessandra Baldissera, consigliere di amministrazione dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa nella stagione sportiva 2014/2015; in ambito civilistico consigliere del Consiglio di Amministrazione dal 24 giugno 2014 al 24 gennaio 2015; per la violazione, con riferimento alle condotte dettagliatamente descritte in parte motiva del deferimento, ai punti A3, A4, A5, B1, B3, B8, B9, B10, B11, B12, B15, C, G1, G2, G3, H, I: - art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C. per aver contribuito, con il proprio comportamento omissivo e inerte, alla cattiva gestione economico-finanziaria della Società, condividendone l’impronta anti-economica, posta in essere dagli amministratori con deleghe, senza alcuna dissociazione da questi ultimi, partecipando alla formazione del Bilancio al 30 giugno 2014 dal quale emergeva con chiarezza lo stato di grave crisi della Società e l’ingente indebitamento della stessa, tale da richiedere l’immediato intervento dei soci; d) Antonino Imborgia, individuato quale socio di fatto dal novembre 2014 al marzo 2015 che dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa avendo, d’intesa con il Sig. LAURENZA, nel medesimo periodo apportato finanziamenti in conto capitale per euro 900.000,00 circa e gestito di fatto la Società con il ruolo di vice Presidente esecutivo con delega alla gestione sportiva affidatogli da Laurenza, per le seguenti violazioni, con riferimento alle condotte dettagliatamente descritte in parte motiva del deferimento, ai punti A4,A5,C,G1,G3,H,I: - art. 1 bis, commi 1 e 5 del CGS, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C.: a) per aver contribuito alla squilibrata gestione economico e finanziaria della Società attuata da Rosati e da Laurenza, Società che aveva maturato al 31.12.2014 una perdita di periodo di euro 533.305 e che aveva maturato al 30.4.2015 una perdita in corso di formazione di euro 3,5 milioni circa ed esprimeva a quella data un patrimonio netto negativo per oltre euro 3.000.000; b) per aver abbandonato la Società al proprio destino nel marzo 2015 dopo aver erogato finanziamenti del tutto insufficienti e con modalità tali da peggiorare la situazione prospettica della Società e dopo averne assunto la gestione, non erogando gli ulteriori capitali necessari a riequilibrare la situazione finanziaria ed evitarne il fallimento; - art. 1 bis, commi 1 e 5 del CGS, in relazione all’art. 37 delle NOIF per non aver provveduto, pur ricevendo una delega per la gestione sportiva, alla comunicazione agli organi federali in ossequio alla normativa vigente della carica attivamente ricoperta nella Società; e) Alì Zeaiter, che dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione dall’8 giugno 2015 al 3 luglio 2015 e socio di riferimento, avendo acquistato il 97% delle azioni del sodalizio, dal 2 giugno 2015 alla data del fallimento, per le seguenti violazioni, con riferimento alle condotte dettagliatamente descritte in parte motiva del deferimento, ai punti A4, A5, B1, B4, B5, B12, B13, B14, B15, C, F, G1, G3, H, I: - art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C.: a) per aver acquisito la maggioranza del capitale sociale della Società con la piena consapevolezza che fosse necessario, per risollevarne le sorti e garantirne la prosecuzione dell’attività sportiva, immettere ingenti capitali necessari a consentirne l’iscrizione al campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2015/16, limitandosi invece ad effettuare i versamenti necessari alla copertura delle perdite pregresse residue e alla ricostituzione del capitale sociale, senza apportare i mezzi necessari a consentire l’equilibrio economico-patrimoniale della Società tenuto conto che, come rilevato dalla Co.Vi.So.C. durante l’ispezione del 18 giugno 2015, la situazione contabile al 30/04/2015 evidenziava un risultato di periodo negativo per quasi 3,5 Mln di Euro e un patrimonio netto negativo per oltre 3 Mln di Euro considerata la perdita in corso di formazione. Tale situazione ed il notevole fabbisogno finanziario per gli adempimenti necessari all’ottenimento della licenza nazionale avrebbero richiesto un ben più consistente intervento da parte dei soci posto che la Società aveva maturato un’esposizione per complessivi euro 13.707.354,17 come accertato in sede fallimentare; b) per aver rassegnato le dimissioni da Presidente del Consiglio di Amministrazione venendo meno all’impegno di gestire la Società che già versava in una grave situazione economica e finanziaria senza assumere, con l’aggravante di aver agito in conflitto di interessi, le iniziative tese a richiedere ai soci la ricapitalizzazione immediata della Società e, in mancanza, fare ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio; - art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS della F.I.G.C., in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver provveduto alla comunicazione agli organi federali in ossequio alla normativa vigente della carica attivamente ricoperta nella Società; f) Silvio Pappini, che dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa è stato, in ambito civilistico, consigliere d’amministrazione dall’8 giugno 2015 alla data del fallimento, per le seguenti violazioni, con riferimento alle condotte dettagliatamente descritte in parte motiva del deferimento, ai punti A4, A5, B1, B4, B5, B12, B13, B14, B15, C, F, G1, G3, H, I: - art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C. per aver contribuito, con il proprio comportamento omissivo e inerte, alla cattiva gestione economico-finanziaria della Società, condividendone l’impronta anti-economica, posta in essere dagli amministratori con deleghe, senza alcuna dissociazione da questi ultimi, omettendo tra l’altro la formazione del Bilancio al 30 giugno 2015 e contribuendo a non richiedere ai soci interventi tali da consentire l’scrizione dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa al campionato di LEGA PRO nella stagione sportiva 2015/16; - art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver provveduto alla comunicazione agli organi federali in ossequio alla normativa vigente della carica attivamente ricoperta nella Società; g) Antonio Rosati, Presidente dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa nelle stagioni sportive 2010/11, 2011/12 e 2012/13; in ambito civilistico Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 5 agosto 2008 al 25 giugno 2013, nonché socio di riferimento per il tramite della Società Holding Del Conte Srl, che fino al 25 giugno 2013 ha detenuto l’87% del capitale sociale; per la violazione, con riferimento alle condotte dettagliatamente descritte in parte motiva del deferimento, ai punti A1,B1,B2,B6,B7,B8,B9,C,D,E,G1,G2,G3,H,I, dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C.: a) per aver attuato la cattiva gestione della Società, improntata all’anti-economicità, e caratterizzata da una forte dipendenza dal capitale di terzi, sintomo dell’incapacità di autofinanziamento della Società, dovuta a una gestione caratteristica deficitaria e non idonea a generare i flussi di cassa necessari a far fronte alle esigenze finanziarie di breve periodo e a ripagare il debito contratto, che, peraltro, ha sempre registrato un costante e progressivo trend di crescita generando una situazione di grave crisi economica e finanziaria già in essere al momento della sua cessazione dalla carica e della cessione delle azioni tenuto conto che alla fine della stagione sportiva 2012/13, in particolare al 31.5.2013, l’esposizione debitoria era pari a euro 11.098.166,46 circa; b) per aver sistematicamente ritardato avvero omesso il pagamento degli oneri fiscali e contributivi sorti a carico dell’Associazione Sportiva Varese 1910 Spa, sistema che ha portato, nel triennio 2010-2012, ad una crescita costante delle esposizioni debitorie nei confronti dell’Erario e degli Istituti Previdenziali, nonché alla necessità di chiedere e ottenere numerose rateizzazioni di tali debiti con gravi ripercussioni di natura finanziaria negli esercizi successivi. Le memorie difensive Nei termini prescritti sono pervenute le memorie difensive dei Sigg.ri Montemurro, Laurenza e Imborgia. In particolare la difesa del Montemurro ha contestato la validità del secondo provvedimento di proroga concesso alla Procura Federale. Ha lamentato, infatti, che la proroga sia stata richiesta quando il termine fosse già scaduto, in assenza di motivi eccezionali idonei a legittimare la concessione del provvedimento, e la durata del provvedimento, in relazione alla circostanza che il secondo provvedimento di proroga non può essere concesso per un periodo superiore a 20 giorni, mentre nel caso di specie la seconda proroga - così come la prima - é stata concessa per un periodo pari a 40 giorni. Sotto altro profilo ha contestato la violazione dell'art.32 ter, comma 4 del CGS in quanto la comunicazione di conclusione delle indagini é intervenuta oltre i termini previsti dall'art.32 ter, comma 4 del CGS. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza delle contestazioni formulate, giacché, pur rivestendo lo stesso la carica ufficiale di "amministratore delegato", nella sostanza svolgeva un ruolo di carattere sportivo, occupandosi, per lo più, della gestione a livello tecnico sportivo del club, dimettendosi dalla carica al termine della stagione 2013-2014. Ha insistito sulla genericità delle condotte contestate e l'assenza di prove idonee. La difesa del Laurenza, oltre a formulare l'eccezione di irricevibilità del deferimento ex art.32 ter, comma 4, ha escluso ogni ipotesi di responsabilità in ordine alla causazione del dissesto finanziario del Varese, sottolineando, in particolare l'esistenza di una situazione finanziaria reale diversa rispetto a quella prospettatagli al momento in cui ha assunto la Presidenza; a supporto delle proprie asserzioni ha evidenziato il massiccio sforzo finanziario posto in essere dal Laurenza che avrebbe versato nelle casse societarie diversi milioni di euro per evitare la decozione della stessa; ha chiesto, inoltre, la sospensione del processo in attesa delle definizione del procedimento penale pendente presso la competente Procura della Repubblica. La difesa del deferito Imborgia ha formulato la medesima eccezione del Montemurro ed ha contestato la natura di socio di fatto della Società, contestatogli dalla Procura Federale. Il dibattimento All’udienza del 16 Dicembre 2016 la Procura Federale ha replicato alle deduzioni difensive dei deferiti e formulava le seguenti richieste: - Laurenza Nicola: inibizione mesi 24 (ventiquattro) e ammenda € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda; - Montemurro Vincenzo Eustachio: inibizione mesi 18 (diciotto) e € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda; - Baldissera Alessandra: inibizione mesi 9 (nove) e € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda; - Rosati Antonio: inibizione mesi 24 (ventiquattro) e € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda; - Imborgia Antonino: inibizione mesi 9 (nove) e € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda; - Zeaiter Ali: inibizione mesi 24 (ventiquattro) e € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda; - Pappini Silvio: inibizione mesi 6 (sei) e € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda. Si é costituito in giudizio anche il Rosati Antonio la cui difesa ha concluso per il proscioglimento dello stesso, nonché la Sig.ra Baldissera Alessandra il cui legale ha eccepito la mancata notifica dell'atto di deferimento. La Procura Federale ha depositato in atti la ricevuta del corriere da cui si evincerebbe l'avvenuta ricezione da parte della deferita dell'atto di deferimento, produzione, tuttavia, contestata dal legale di parte. I motivi della decisione Il Tribunale Federale, esaminati gli atti e sentite le parti ritiene il deferimento parzialmente meritevole di accoglimento nei termini che seguono: Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di improcedibilità del ricorso formulate nel presente giudizio: Le eccezioni non meritano accoglimento. Infatti, in relazione alla pretesa illegittimità della proroga accordata alla Procura Federale per lo svolgimento delle indagini, va rilevato che dagli atti emerge che il procedimento risulta iscritto nel registro dei procedimenti in data 2 Febbraio 2016. Ne deriva che, per il presente procedimento trova applicazione, per espressa previsione della norma transitoria prevista nel CGS, la disciplina previgente alla modifica dell’art 32 quinques, comma 3, intervenuta giusta delibera del Presidente della FIGC, pubblicata con comunicato ufficiale n.339/A del 12 Aprile 2016. La disposizione prevedeva un termine massimo di quaranta giorni per lo svolgimento delle indagini, fatta salva la possibilità che la Procura Generale dello Sport autorizzasse - come correttamente avvenuto nel caso di specie - la proroga per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte. Alcun dubbio, inoltre, sussiste in ordine al fatto che la proroga sia stata richiesta prima della scadenza del termine delle indagini. Con riferimento, invece, alla supposta improcedibilità del deferimento per la violazione dei termini previsti dall'art.32 ter comma 4, questo Tribunale si riporta a quanto recentissimamente statuito dalle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello che ha ritenuto la non perentorietà dei termini previsti dal succitato articolo (Comunicato ufficiale 075/CFA del 2 Dicembre 2016). Questo Tribunale, inoltre, non ritiene possa trovare accoglimento la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento penale in corso giacché gli eventuali rilievi penali della vicenda (si ricordi che il procedimento risulta ancora in fase di indagine) si ritiene non possano aggiungere alcunché in ordine alle violazioni delle norme di disciplina dell'ordinamento sportivo contestate in tale sede. Passando, dunque, ad esaminare il merito della vicenda, questo Tribunale ritiene che la corposa indagine effettuata dalla Procura Federale ha correttamente posto in evidenza che, nel periodo considerato la gestione dell'Associazione sportiva Varese Srl é avvenuta secondo criteri e condotte violative delle norme contestate nel deferimento. Infatti ciò che rileva, dagli atti prodotti in giudizio é che sin dal 2010, durante la gestione della Società da parte del Rosati Antonio, sono state poste in essere condotte non improntate a criteri di economicità e sana gestione finanziaria, soprattutto senza alcuna programmazione di carattere economico idonea a ristabilire una situazione di equilibrio finanziario che avrebbe quantomeno potuto evitare il fallimento societario. Sotto la gestione del Rosati e del Montemurro, che contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, aveva un ruolo esecutivo nella gestione societaria (non può attribuirsi una veste meramente formale alla carica di amministratore delegato ricoperta) emerge che la politica societaria ha portato un aumento sensibile della situazione debitoria provocando un forte squilibrio fra costi e ricavi. Tale situazione, a prescindere dalla circostanza se il Laurenza fosse stato informato o meno della forte situazione debitoria della Società al momento in cui lo stesso é subentrato nella compagine sociale, ha indubbiamente contribuito causalmente al fallimento della Società; il sensibilissimo aumento della situazione debitoria negli anni 2010-2012, caratterizzato da un fortissimo aumento delle esposizioni verso i fornitori, le banche ed il mancato pagamento dei debiti tributari nei termini previsti, a prescindere da loro eventuale rilievo civilistico o penale si pongono inevitabilmente in stretto rapporto causale con il fallimento della Società, tanto é vero che anche la CO.VI.SO.C. evidenziava tali aspetti nella relazione redatta a seguito dell'ispezione del 21 Novembre 2013. Tale situazione non é mutata durante la gestione Laurenza, laddove la situazione debitoria é aumentata e non sono stati posti in essere interventi adeguati, soprattutto in termini di razionalizzazione e riduzione dei costi per evitare il tracollo finanziario. Se, da un, lato va dato atto che il Laurenza si é personalmente esposto mediante l'immissione di ingenti capitali finanziari nelle casse societarie, di contro appare evidente che la gestione societaria non ha cambiato impostazione, essendo esponenzialmente aumentato anche il debito, con particolare riferimento anche ai debiti tributari passati da Euro 5.819.385 del dicembre 2013 ad Euro 7.013.212 del Giugno 2014. L'operazione descritta al punto C13 dell'atto di deferimento – cessione del marchio denominato AS Varese 1910 ad una neo costituita Società integralmente partecipata dall’Associazione sportiva Varese 1910”, avente come amministratore unico il Montemurro e, successivamente il Laurenza stesso – posta in essere unitamente alla collaborazione fattiva del Montemurro assurge quale ulteriore elemento rilevante al fine della valutazione delle condotte tenute dagli odierni deferiti. Tale operazione ha consentito alla Società di poter iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale una partecipazione totalitaria pari ad Euro 1.245.000,00 e nel conto economico una plusvalenza di pari importo al fine di coprire solo figurativamente parte delle perdite societarie, giacché la somma in questione non è mai stata versata nelle casse della Società. Anche la posizione dello Zeaiter non può ritenersi esente da responsabilità tenuto conto che lo stesso dopo aver assunto la carica di Presidente, acquistando il 97% delle quote societarie si è repentinamente tirato indietro venendo meno agli impegni assunti proprio con l’acquisizione delle quote sociali e della carica di Presidente; tale comportamento si appalesa quale ultimo elemento causativo che ha condotto l’Associazione Sportiva al fallimento. Questo Tribunale ritiene, invece, non provata, nel caso di specie, la responsabilità dei consiglieri di amministrazione deferiti, vale a dire Pappini e Baldissera, nonché del Sig. Imborgia. Se è vero, infatti, che anche dopo la riforma societaria del 2003 grava comunque in capo ai componenti del Consiglio di amministrazione della Spa un generale dovere di vigilanza sull’andamento della gestione e che, pertanto, gli stessi non possono ritenersi esenti da responsabilità, è altrettanto vero che devono sussistere degli elementi utili in grado di evidenziare in concreto le inadempienze dagli stessi posti in essere. Nel caso di specie, per quanto attiene la Baldissera, va evidenziato che la stessa é rimasta in carica solo sette mesi, vale a dire dal 24 Giugno 2014 al 24 Gennaio 2015; se é vero che la stessa ha partecipato all'approvazione del bilancio al 30 Giugno 2014, tale circostanza, di per sé, non appare idonea a ritenerla responsabile di alcuna violazione se solo si considera che il bilancio fotografa una situazione finanziaria alla quale la Baldissera non ha contribuito e che, inoltre, non si comprende quale attività avrebbe potuto porre in essere la deferita, in assenza di deleghe specifiche, per poter garantire il riequilibrio finanziario necessario per risollevare le sorti della Società Analoga considerazione deve essere fatta in relazione alla posizione del Pappini che ha assunto la carica di consigliere di amministrazione nel Giugno 2015, laddove la situazione era già quasi irrimediabilmente compromessa. Nel periodo in questione sembra a questo Tribunale che la situazione é degenerata esclusivamente per effetto delle repentine dimissioni di Zeaiter che hanno portato, poi, alla dichiarazione di fallimento del 19 novembre 2015. Quanto, infine, alla posizione dell'Imborgia, la Procura non ha dato alcuna prova del fondamentale ruolo svolto dallo stesso all'interno della compagine societaria, idoneo a conferirgli la qualifica di "socio di fatto". Il semplice fatto che lo stesso abbia effettuato un finanziamento pari ad Euro 917.500 nelle casse della Società non appare idoneo a conferirgli tale qualifica, né alcun ulteriore ruolo gestorio. In realtà la circostanza dedotta dalla Procura Federale la si desumerebbe esclusivamente dalle dichiarazioni del Laurenza che ha affermato di essersi dimesso in data 15 Febbraio 2015 dalla carica di Presidente e che da quel momento la Società é passata nelle mani di Imborgia; tuttavia dai dalle visure catastali e dal verbale dell'assemblea dei soci dell'8 giugno 2015, emerge che solo in data 2 Giugno 2015 il Laurenza ha presentato le dimissioni. In relazione, infine, alle contestazioni formulate al Laurenza, allo Zeaiter, al Pappini ed all'Imborgia aventi riguardo alla violazione di cui all'art.37, comma 1 delle NOIF, si ritiene che sussista la responsabilità dei soli Laurenza e Zeaiter, atteso che l'art.37 riconduce l'obbligo di comunicare i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori alle Società e - quindi - a coloro che ne hanno la rappresentanza e non già dei singoli soggetti nominati. Con riferimento all'entità delle sanzioni, si condividono le richieste formulate dalla Procura, anche in relazione alla graduazione delle stesse, con eccezione della posizione del Laurenza che, mediante una ingente iniezione di capitali propri, ha cercato di tamponare - sebbene con iniziative estemporanee e non programmatiche - la grave situazione finanziaria. Ritiene questo Tribunale che tale circostanza possa essere riconosciuta quale attenuante ai fini della riduzione dell'entità dell'inibizione P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, rigettate le eccezioni preliminari, accoglie parzialmente il deferimento proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto dispone di irrogare le seguenti sanzioni: - nei confronti di Laurenza Nicola mesi 15 (quindici) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda; - nei confronti di Rosati Antonio mesi 24 (ventiquattro) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda; - nei confronti di Zaiter Ali mesi 24 (ventiquattro) di inibizione ed € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda; - nei confronti di Montemurro Vincenzo Eustachio mesi 18 (diciotto) di inbizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda. Dispone il proscioglimento dei Sigg.ri Imborgia Antonio, Pappini Silvio e della Sig.ra Baldissera Alessandra.
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