F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CANNELLA ALFREDO, SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/FERMANA F.C. DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CANNELLA ALFREDO, SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/FERMANA F.C. DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)
In data 2.11.2016, la Pol. Olympia Agnonese A.S.D. proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara del calciatore Alfredo Cannella, inflitta dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016, «per aver, calciatore in panchina, lanciato sul terreno di gioco, a gioco fermo, un pallone che colpiva alla testa un calciatore avversario». Il sodalizio, pur non contestando i fatti così come ricostruiti negli atti ufficiali, rileva la sproporzione della sanzione rispetto al gesto compiuto, in quanto: (i) il comportamento tenuto dal Cannella non ha causato gravi conseguenze al calciatore avversario (cfr. rapporto di gara dell’arbitro e – segnatamente – dell’assistente dell’arbitro); (ii) più nello specifico, che la forza dell’impatto causato dal lancio del pallone con le mani è diversa e più tenue rispetto all’ipotesi nella quale quest’ultimo venga colpito con i piedi. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo meriti accoglimento. La condotta tenuta dal calciatore Cannella non sembra, infatti, caratterizzata da particolare violenza, sì da configurare la fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) CGS. Diversamente, da quanto anche indicato nel rapporto di gara dall’arbitro e dall’assistente, il comportamento del tesserato può integrare gli estremi della condotta gravemente antisportiva (art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.), la quale prevede la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara. In vero, come affermato in precedenti giurisprudenziali, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte Giust. Fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com Uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte Giust. Fed., ricorso US Lecce, in Com Uff. n. 153/CGF del 18.1.2011), dove si rinviene «quell’intento specifico di arrecare, con gratuita, malevola e prava intenzione, un danno fisico all’avversario» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014). Ad avviso di questa Corte manca, dunque, anche nel caso di specie il tradizionale segno distintivo rappresentato dalla cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato. Per questi motivi, la C.S.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cannella Alfredo a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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