Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 050/C Riunione del 04 Maggio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 60 del 19.4.2007
Impugnazione - istanza: 12. RECLAMO SPORTSUBEQUANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS SULMONA/SPORTSUBEQUANA DEL 25.3.2007
Massima: E’ regolare la gara per insussistenza dell’errore tecnico dell’arbitro per non avere accertato prima della gara la irregolarità delle bandierine, dal momento che questi ha precisato che la lieve difformità di due bandierine del calcio d’angolo non costituiva alcun rischio per la incolumità dei calciatori e che la circostanza non aveva avuto in ogni caso alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara. Ai sensi dell’art.64 comma 2 delle N.O.I.F. l’arbitro deve astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che a suo giudizio appaiono pregiudizievoli della incolumità, propria dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. Alla stregua di tale disposizione che, è bene precisare, non ipotizza una fattispecie normativa tipica, rimane comunque nella discrezionalità del direttore di gara l’apprezzamento concreto della effettiva incidenza dei fatti o delle situazioni che, nella sua piena indipendenza di giudizio, possono essere considerati potenzialmente lesivi della incolumità propria, degli assistenti e dei calciatori.