Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 13 Dicembre 2004 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 33 del 12.11.2004Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Julia Spello avverso decisioni merito gara Montecchio/Julia Spello del 3.10.2004 Massima: Essendo la squadra giunta sul campo sportivo alle ore 15:15 ed essendo la gara iniziata alle ore 16,20, la omessa ufficiale comunicazione dello spostamento della gara è superata dalla effettiva partecipazione della squdra alla gara in questione. La società medesima non ha subito alcun danno in punto di equità sportiva essendo i 55 minuti di tempo intercorsi fra l’arrivo sul campo di gioco e l’inizio della partita largamente sufficienti ai giocatori per affrontare la partita senza pregiudizi di natura psico-fisica.Massima: La società che viene a conoscenza dello spostamento del campo di giuoco solo nel momento in cui si reca nel campo stabilito, non può invocare la irregolarità della gara se si reca presso l’altro campo e disputa regolarmente la gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 15 febbraio 1996 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 22 del 21.12.1995 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Cappuccini 3 Libertas avverso decisioni merito gara Cappuccini/Apulia Erchie del 5.11.1995.Massima:Rientra nei poteri conferiti ai Comitati della L.N.D., in base all'art. 28 comma 2 del relativo Regolamento, disporre, in casi particolari e anche d’ufficio, la variazione del campo di giuoco (ad esempio quando su quello in precedenza indicato doveva disputarsi un numero incompatibile di incontri). Ne consegue, però, l'obbligo della società ospitante di attivarsi per ottenere la disponibilità del campo sostituto indicatole fra l'altro tempestivamente dal Comitato. Infatti, in caso di mancata disputa della gara viene addebitata la responsabilità della società ospitante con conseguente punizione sportiva della perdita della gara.
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