Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 048/C Riunione del 23 Aprile 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 70 dell’1.3.2007
Impugnazione - istanza: 3. RECLAMO A.S.D. PRO CALCIO CONTIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCIO CONTIGLIANO/ALBA VILLA REATINA S.F. DEL 14.1.2007
Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara, per averla l’arbitro sospesa al 32° del secondo tempo e proseguita pro-forma, a seguito delle reiterate gravi minacce rivolte allo stesso dai tesserati della società.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 16 maggio 2002 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 65 dell'11.4.2002
Impugnazione - istanza: Appello della A.S. La Pi.Se.Ba. Molese.Se. avverso decisioni merito gara Virtus Sezze Scalo/La Pi.Se.Ba. Mole.Se. del 16.2.2002.
Massima: E’ corretta la decisione del direttore di gara di far proseguire la gara pro forma a causa delle intemperanze messe in atto da alcuni tesserati della società ospitante, sanzionate dall'arbitro anche se non sono, mai, sconfinate in gesti di violenza consumata o tentata e sono rimaste nell'ambito delle ingiurie e delle minacce generiche. La norma, ex art. 12 comma 4 C.G.S., non richiede la sussistenza di specifici episodi di violenza, ma che sia stata posta in pericolo l'incolumità del direttore di gara e che lo stesso non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e abbia verificato l'impossibilità di giungere alla normale conclusione della gara dopo avere fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. Situazione, questa, verificatasi nel caso in esame come evidenziato dal direttore di gara che ha dichiarato che "il clima intimidatorio e la difesa dell'ordine pubblico non gli hanno consentito di dirigere in modo regolare e di prendere decisioni" e di avere portato a termine l'incontro "per evitare violenze contro la sua persona" ("la gara da me diretta, si è svolta in un clima in cui non era possibile dirigere in maniera corretta"). Consegue la sanzione della perdita della gara nei confronti della società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 16 giugno 2000 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 7B del 27.4.2000
Impugnazione - istanza:Appello del G.S. S. Pio X avverso decisioni merito gara San Pio X/Tragliata del 16.4.2000Massima: Rientra nei poteri dell'Arbitro di far proseguire “pro-forma”' la gara per fini cautelativi o di ordine pubblico (art. 64 comma 2 N.O.I.F), ma spetta in ogni caso agli organi della disciplina sportiva valutare e stabilire se le situazione e i fatti descritti nel rapporto possano giustificare l'adozione di tale provvedimento eccezionale; occorre quindi accertare l'esistenza di una situazione di pericolo di tale entità che abbia impedito all'Arbitro, nell'ambito dei poteri disciplinari a lui attribuiti, di adottare i provvedimenti idonei a riportare l'ordine in campo.
Massima: Viene disposta la ripetizione della gara quando l’arbitro l’ha fatta proseguire pro-forma non essendovi i presupposti per l’adozione di tale provvedimento.(Nel caso in specie: L'Arbitro dell'incontro terminato con il punteggio di 2-1 a favore della squadra ospitante, riferiva che al 15' del secondo tempo era stato attorniato, minacciato e ripetutamente spintonato da calciatori della società ospitante i quali lamentavano la mancata concessione di un calcio di rigore. Aggiungeva che a quel punto egli aveva comunicato “in maniera molto discreta” al capitano della squadra ospitata che avrebbe condotto a termine l'incontro “'pro-forma”).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 15 maggio 1997 n. 14 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 226 del 18.4.1997
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Giemme Verderosa Alatri avverso le sanzioni della squalifica inflitte ai calciatori C.G. e G.M. rispettivamente fino al 31.10.1997 e 31.5.1997
Massima: Quandol'Arbitro della gara riferisce di essere stato oggetto di insulti, minacce e sputi da parte dei sostenitori di una compagine, e di essere stato fatto oggetto di frasi offensive, minacce e tentativi di aggressione da parte di calciatori di quella determinata compagine, e di aver proseguito la gara pro forma per tutelare la propria incolumità, è prevista a carico della società la punizione sportiva della perdita della gara, l’ammenda e la squalifica a termine dei calciatori che hanno commesso tali atti violenti.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 27 febbraio 1997 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 60 del 21.1.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’A. S. Cerisano 1968 avverso decisioni merito gara Cerisano 1968/Vecchia Cleto del 24.11.1996
Massima: Quando l'arbitro nell'ambito del Campionato di 2' Categoria, riferisce nel proprio rapporto di aver proseguito dal 10' del secondo tempo soltanto pro-forma la direzione dell'incontro per le minacce e gli atti di violenza posti in essere nei suoi confronti dai tesserati di una determinata società, è prevista la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della società i cui calciatori hanno commesso tali atti di violenza.