Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 08 del 08/07/2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Provvedimento della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. in data 30 settembre 2008 (pubblicato l’8 ottobre 2008, con Comunicato Ufficiale n. 35/CGF) di accoglimento dell’istanza di proroga delle indagini avanzata dalla Procura Federale della F.I.G.C.
Parti: M.Z. e R.F. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: E’ inammissibile all’Alta corte il ricorso proposto dal presidente della società avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale che ha accolto l’istanza di proroga delle indagini avanzata dalla Procura Federale della F.I.G.C. nei suoi confronti. L’art. 32, comma 11, CGS prevede che “[l]e indagine relative a fatti denunciati nel periodo: 1) 1° luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla Sezione Consultiva della Corte di Giustizia Federale. 2) 1° gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla Sezione Consultiva della Corte di Giustizia Federale”. L’attribuzione alla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale del compito di vagliare le ragioni addotte dalla Procura Federale al fine di ottenere proroghe eccezionali ai termini fissati per la conclusione delle indagini non implica che la funzione così esercitata sia meramente consultiva. Essa appare, piuttosto, decisoria, senza che, peraltro, ciò comporti attinenza all’attività contenziosa in senso tecnico,. Si tratta, dunque, di una valutazione intesa ad arginare possibili arbitri, ma destinata a rimanere interna al procedimento. Per conseguenza, l’impugnazione per saltum di detto assenso nei confronti dell’Alta Corte sarebbe ammissibile solo in presenza di norma ad hoc, che preveda specificamente una siffatta possibilità di ricorso diretto. Nel silenzio della disciplina rilevante sul punto, si deve assumere che l’eventuale concessione di proroga eccezionale alle indagini, in carenza di ragioni atte a giustificarla o del rispetto dei termini, costituisca vizio del procedimento, da far valere nelle successive fasi e negli ulteriori gradi del giudizio, finanche innanzi all’Alta Corte in quanto siano stati ritualmente esperiti i rimedi e ricorsi previsti dalla Giustizia Sportiva Federale.