Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Ordinanza n. 24 del 11/08/2014 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale del 1 agosto 2014, pubblicata con C.U. n. 39/A, che ha dichiarato inammissibile ed improcedibile la domanda di ripescaggio al Campionato di Serie B 2014/2015 formulata dalla società Novara Calcio S.p.a., dando atto che comunque ricorre per la società in questione la condizione preclusiva prevista dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014, avendo scontato nella stagione 2012/2013 sanzioni per illeciti sportivi.
Parti: Novara Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Juve Stabia s.r.l.
Massima: L’Alta Corte di Giustizia, dichiara inammissibile l’intervento della società, perché presentato senza la rituale corresponsione dei diritti e tardivamente rispetto al momento in cui l’interesse a intervenire è sorto
Decisione Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva C.O.N.I.: Decisione n. 35 del 07/10/2014 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale del 27 maggio 2014, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 170/A, nella parte in cui prevede che “in caso di vacanza di organico nel Campionato di Serie B 2014/2015, determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al predetto campionato, non si procederà ad integrazione di organico, salvo che le non ammissioni determinino un organico complessivo inferire a 20 squadre
Parti: Novara Calcio S.p.a./Federazione Italiana Giuoco Calcio/S.S. Juve Stabia s.r.l.
Massima: Il Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva dichiara inammissibile l’intervento della società Juve Stabia perché palesemente tardivo.
Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 6 del 26/02/2014 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 206/CGF del 14.02.2014
Parti: A.S. Roma/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il ricorso del CODACONS, per intervento di terzo nel presente giudizio, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva. La Corte ritiene, in proposito, che i principi elaborati nella precedente decisione n. 27/2012 vadano riaffermati. Ogni ordinamento particolare è caratterizzato dall’elemento soggettivo (plurisoggettivo per definizione, trattandosi di “associazione”) rigorosamente circoscritto a coloro che, in vario modo, operano all’interno dello stesso e a tal fine (attraverso il tesseramento) accettano integralmente i principi e la giurisdizione del rispettivo statuto. Detti ordinamenti, per la completezza della propria strutturazione come entità autonome e circoscritte, sono generalmente dotati di una giurisdizione “domestica”, una giurisdizione cioè che ha come ambito soggettivo esclusivamente gli appartenenti all’ordinamento, e, da un punto di vista oggettivo, l’inerenza della controversia all’attività e alle relazioni proprie dell’ordinamento stesso. La esclusione di ogni legittimazione ad adire la giurisdizione sportiva, da parte di soggetti estranei allo specifico ordinamento settoriale, non lascia prive di tutela quelle possibili situazioni soggettive nascenti da (o comunque ricollegate ad) attività o illeciti che sotto il profilo soggettivo spettano in via esclusiva alla giurisdizione sportiva giacché, come sopra illustrato, il quadro normativo vigente in materia, quale risulta dagli interventi interpretativi ed applicativi della Corte Costituzionale e degli organi di giurisdizione amministrativa, è tale da assicurare comunque ampia ed esaustiva tutela a dette situazioni soggettive, sia pure esclusivamente avanti alle giurisdizioni statuali (ordinaria civile e penale o amministrativa), evitando così ogni possibile lesione alle tutela delle situazioni di diritto che è costituzionalmente garantita. Nella fattispecie in esame (relativa all'ordinamento sportivo e della F.I.G.C.) occorre richiamare l'art. 1, comma 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con la L.17 ottobre 2003, n. 280, che dispone che “i rapporti fra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvo i casi di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”. Per garantire l'esigenza di tutelare l'ordinamento dello Stato e, nel contempo la pienezza della tutela delle situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato (ancorché connesse con quelle sportive) soccorrono gli articoli 2 (“è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e le applicazioni delle norme regolamentari organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” e 3 (“esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed atleti, ogni altra controversia avente ad aggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo”). I rapporti fra giurisdizioni (nella fattispecie fra quella esclusiva del Giudice Amministrativo e quella sportiva e dell'Ordinamento federale) sono stati, altresì, chiariti nella sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49. Ha posto in rilievo la Corte Costituzionale che la mancata tutela impugnatoria avanti al giudice dello Stato delle controversie riservate alla giurisdizione sportiva non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo non siano adeguatamente tutelati innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria. Le considerazioni di ordine generale che precedono consentono di decidere con maggiore chiarezza e, ovviamente, in senso negativo la questione se un soggetto estraneo possa essere legittimato ad adire una giurisdizione dell'ordinamento sportivo dotato di piena autonomia, ordinamento che, come accennato, ha tra le sue peculiarità quella di giudicare controversie in cui siano parti esclusivamente soggetti appartenenti a detto specifico ordinamento.