F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 43/CFA del 20 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 137/CFA del 30 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLARICCA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: 1) PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA; 2) AMMENDA DI € 600,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9175/391 PF 16-17/CS/MB/CF SP/GB DEL 27.2.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 98 del 06.04.2017) RICORSO DEL SIG. NICOLA TAMBARO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLARICCA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE: 3) INIBIZIONE PER MESI 6; INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9175/391 PF 16-17/CS/MB/CF SP/GB DEL 27.2.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 98 del 06.04.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLARICCA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

    1. PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA;
    2. AMMENDA DI € 600,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI  1 E 2 C.G.S.,  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N.

9175/391 PF 16-17/CS/MB/CF SP/GB DEL 27.2.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 98 del 06.04.2017)

RICORSO DEL SIG. NICOLA TAMBARO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLARICCA CALCIO)

AVVERSO LA SANZIONE:

    1. INIBIZIONE PER MESI 6;

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N.  9175/391  PF  16-17/CS/MB/CF  SP/GB  DEL

27.2.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 98 del 06.04.2017)

Con delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 98 del 6.4.2017) venivano inflitte alla società A.S.D. Villaricca calcio ed al signor Nicola Tambaro (all’epoca dei fatti Presidente della medesima società), le sanzioni, rispettivamente, della penalizzazione di 3 punti in classifica e dell’ammenda di € 600,00 (al Villaricca calcio) e di mesi 6 di inibizione al signor Tambaro.

La decisione del Tribunale federale riguardava diversi soggetti (società Villaricca calcio, suo presidente e relativi dirigenti, nonché il calciatore Abbate) e traeva spunto dalla partecipazione a numerose gare di calcio da parte del calciatore Antonio Abbate, non tesserato regolarmente, privo di copertura assicurativa e non sottoposto preventivamente agli accertamenti medici a fini della valutazione della idoneità sportiva.

Con i propri atti di reclamo (identici nei contenuti), la Villaricca calcio e il signor Tambaro lamentavano preliminarmente la mancata notifica da parte della Procura Federale dell’intenzione di procedere al deferimento con assegnazione di termine per eventuale audizione o presentazione di memoria (art. 32 ter, comma 4, C.G.S.).

Nel merito, eccepivano che la responsabilità delle violazioni delle disposizioni richiamate nel deferimento era da addebitarsi esclusivamente ai dirigenti accompagnatori.

All’udienza del 30.5.2017 era presente il solo rappresentante della Procura federale che, preliminarmente, eccepiva l’assenza di prova della delega di firma in nome e per conto  del Villaricca calcio in capo alla signora Giuliana Tambaro, nonché l’assenza di mandato in favore degli avvocati firmatari del ricorso proposto dal signor Tambaro.

Nel merito, depositava copia dell’avviso di ricevimento della dichiarazione di cui all’art. 32 ter, comma 4, C.G.S. recante la data del 29.12.2016.

All’esito della discussione, il collegio disponeva la riunione dei due reclami trattandosi di questioni aventi il medesimo oggetto seppur relativi a soggetti diversi, e si riservava la decisione.

Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla Procura federale.

Per quanto attiene all’eccezione relativa all’assenza di prova della delega di firma in nome e per conto del Villaricca calcio in capo alla signora Giuliana Tambaro, la stessa va respinta.

Grava, infatti, in capo alla Procura l’onere di provare i fatti a sostegno dell’eccezione sollevata; pertanto, la medesima Procura, anziché limitarsi a dubitare circa l’esistenza di tale delega in capo alla predetta signora Tambaro, avrebbe dovuto produrre copia degli atti costitutivi della Villaricca calcio dai quali si potesse dedurre l’assenza di tale potere di firma.

Pertanto, l’eccezione va respinta.

Va, invece, accolta l’eccezione di assenza di procura conferita dal signor Tambaro agli avvocati firmatari del relativo ricorso, non rinvenendosi in atti tale mandato né potendosi ritenere valido a tale fine quello conferito dalla signora Tambaro esclusivamente nella veste di legale rappresentante della società Villaricca calcio.

Ne deriva la reiezione del ricorso proposto dal medesimo Tambaro.

Per mera completezza, va ricordato che il reclamo andrebbe comunque respinto sia perché risulta provata l’avvenuta tempestiva notifica da parte della Procura federale dell’avviso di voler procedere al deferimento, con relativa comunicazione della facoltà di audizione ovvero deposito di memorie (si vedano gli avvisi di ricevimento depositati in udienza), sia perché sul presidente della società grava una responsabilità c.d. oggettiva (più correttamente riconducibile alla culpa in eligendo et vigilando di cui all’art. 2049 c.c.) autonoma rispetto a quella dei dirigenti amministrativi, sicché la responsabilità di questi ultimi non escludeassorbe quella del primo.

Per quanto, infine, riguarda la posizione della società Villaricca calcio, si evidenzia come nell’atto firmato dalla Procura federale in data 27.2.2017 non risulta essere stato effettuato il deferimento della suddetta società (sono stati infatti deferiti 5 soggetti: il presidente p.t. del Villaricca calcio, tre dirigenti della stessa società e il calciatore Abbate).

Pertanto, non essendo mai stato formalizzato alcun deferimento non poteva essere pronunciata alcuna condanna del Villaricca.

Tale circostanza, seppur non eccepita dalla parte nei due gradi di giudiziorilevata dal giudice di primo grado, costituisce causa di nullità del procedimento proposto nei confronti della parte medesima e come tale deve ritenersi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposti dalla società ASD Villaricca Calcio di Villaricca (NA) e dal sig. Nicola Tambaro:

  • accoglie il ricorso della società ASD Villaricca Calcio e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
  • respinge il ricorso del sig. Nicola Tambaro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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