F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 56/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 044/CFA del 27 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. MAGLIA FABRIZIO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 COMMA 1 LETT. D) E COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI ANNI 4 E MESI 6; – AMMENDA DI € 80.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1319/859BIS PF 14-15 SP/BLP DEL 30.7.2015 (Delibera della Corte Federale d’Appello Com. Uff. n. 17/CFA del 29.8.2015)

RICORSO DEL SIG. MAGLIA FABRIZIO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 COMMA 1 LETT. D) E COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

-     INIBIZIONE DI ANNI 4 E MESI 6;

-     AMMENDA DI € 80.000,00;

INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1319/859BIS PF 14-15 SP/BLP DEL 30.7.2015 (Delibera della Corte

Federale d’Appello Com. Uff. n. 17/CFA del 29.8.2015)

    1. Il signor Fabrizio Maglia proponeva ricorso per revocazione e revisione, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), e comma 2, C.G.S. avverso la decisione assunta dalla Corte Federale di Appello (Com. Uff. n. 17/CFA del 29.8.2015) che gli comminava le sanzioni dell’inibizione di anni 4 e mesi 6 nonché l’ammenda di €. 80.000,00, per avere violato l’art. 7, commi 1, 2 e 7, C.G.S. ponendo in essere attività finalizzata all’alterazione di gara nonché per aver omesso di denunciare simile attività con riferimento, rispettivamente, alle gare Vigor Lamezia/Paganese del 12 aprile 2015 e Barletta/Vigor Lamezia del 19.4.2015.

Nel proprio ricorso, il signor Magliaall’epoca dei fatti Direttore sportivo della società Vigor Lamezia s.r.l. - ricordava che i deferimenti che avevano portato alla contestata decisione traevano origine da una complessiva attività investigativa svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro dalla quale aveva preso le mosse anche un altro procedimento disciplinare, anch’esso relativo all’alterazione di gare calcistiche (tra le quali quella Juve Stabia/Vigor Lamezia del 3.5.2015, cui si riferivano gli addebiti mossi addebiti al Maglia), che si era concluso con la sentenza di questa Corte federale di appello (delibera della Corte Federale di Appello Com. Uff. n. 5/CFA del 3.7.2017) che lo aveva prosciolto dagli addebiti ascrittigli.

Ad avviso del ricorrente, le motivazioni di tale ultima decisione, con particolare riferimento all’interpretazione ivi contenuta delle intercettazioni telefoniche che lo riguardavano, costituirebbero fatto nuovo la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia nel caso oggetto della decisione oggi impugnata.

Alla riunione del 27.9.2017, il ricorrente illustrava le proprie tesi chiedendo l’accoglimento del ricorso; il rappresentante della Procura federale ne chiedeva, invece, il rigetto.

    1. Prima ancora di esaminare il merito del  ricorso e, quindi, valutare se le risultanze probatorie poste a fondamento della decisione di proscioglimento dell’odierno ricorrente (delibera della Corte Federale di Appello Com. Uff. n. 5/CFA del 3.7.2017) possano avere rilievo con riferimento alle diverse vicende oggetto dell’impugnata decisione (al fine di modificarne l’esito o, eventualmente, confermarlo), occorre deliberare l’ammissibilità o meno del ricorso.

L’art. 39, comma 1, lett. d), C.G.S., prevede la possibilità di impugnare per revocazione le decisioni rese dagli organi di giustizia sportiva laddove risulti omesso l’esame di un fatto decisivo che non era possibile conoscere precedentemente ovvero quando siano sopravvenuti fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia.

Parimenti, il  comma 2 della medesima norma prevede  che la Corte possa disporre la revisione di una decisione irrevocabile laddove sopravvengano o si scoprano nuove prove ovvero in caso di inconciliabilità tra fatti posti a fondamento di altra decisione.

È evidente che nella nozione di fatto nuovo non possa ricomprendersi la ricordata decisione di proscioglimento emessa da questa Corte, di cui al Comunicato ufficiale del 3 luglio 2017, atteso che ogni decisione è una mera valutazione di conformità alle norme dei fatti avvenuti precedentemente.

Pertanto, i fatti nuovi posti a fondamento dell’odierno ricorso sono esclusivamente le conversazioni oggetto delle intercettazioni esaminate da questa Corte al fine di adottare la già ricordata sentenza di proscioglimento.

Peraltro, in entrambi gli atti di deferimento con i quali la Procura federale ha dato avvio ai procedimenti conclusisi con le due decisioni più volte richiamate (quella di condanna, contro cui il signor Maglia ricorre e quella di proscioglimento alla quale si richiama), è espressamente affermato che “l’attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori, desumibili dal decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in data 11.5.2015 e dalle ordinanze di convalida e di applicazione delle misure cautelari personali, emesse dal G.I.P. dei Tribunali territorialmente competenti” (cfr. le identiche parole contenute nella sezione “1. Materiale probatorio acquisito” presente sia nel deferimento del 30.7.2015, prot. 1319/859bis pf14-15/SP/blp, sia nel deferimento del 4.8.2016 prot. 1638/78pf 15-16/SP/gb).

Deve, dunque, desumersene che tutte le intercettazione poste a fondamento di entrambe le due ricordate decisioni (sia quella che ha riconosciuto l’addebito del Maglia con riferimento ai comportamenti ed alle omissioni poste in essere con riferimento alle gare Vigor Lamezia/Paganese e Barletta/Vigor Lamezia, sia quella che ne ha disposto il proscioglimento con riferimento ai fatti inerenti la gara Juve Stabia/Vigor Lamezia) erano note fin dall’11.5.2015 e potevano essere conosciute non solo dal collegio che ha emesso tali pronunce ma, altresì, dalla stessa parte che poteva allegare già nel primo giudizio le intercettazioni che, a suo dire, avrebbero condotto ad un giudizio di assoluzione anche in tal caso.

Pertanto, non sussistendo fatti nuovi, attesa l’inesistenza dei presupposti per l’instaurazione del giudizio di revocazione, deve dichiararsene l’inammissibilità.

    1. Il ricorso deve parimenti dichiararsi inammissibile anche se lo si voglia qualificare come revisione ai sensi del comma 2 del citato art. 39 (anch’esso richiamato nel ricorso introduttivo).

La disposizione consente la revisione della decisione di condanna in presenza sia di nuove prove sia di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento di altre decisioni.

Esclusa, per i motivi anzidetti, la sussistenza di nuove prove, occorre verificare la sussistenza dell’astratta condizione di inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento delle suddette decisioni.

Nel caso di specie, tale condizione non può dirsi neanche astrattamente sussistente non solo perché l’oggetto delle due pronunce è diverso e diverse sono le intercettazioni valutate nei due procedimenti ma perché la valutazione di non colpevolezza contenuta in una decisione non può ex se avere effetti in un altro giudizio.

In tal senso, ci si riporta all’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass., Terza sez. penale, sent. 41144/16 del 28.06.2016) laddove afferma che “in materia di revisione delle sentenze penali di condanna, il contrasto tra giudicati, rilevante ai fini della lettera a) dell'art. 630

c.p.p. va inteso non già nell'ipotesi in cui i diversi giudici attribuiscono una diversa valutazione giuridica a fatti ricostruiti, sotto il profilo della loro verificazione oggettiva, in maniera identica nei due diversi processi, piuttosto allorquando il fatto è ricostruito dai diversi giudici in maniera storicamente diversamente”.

Nel caso di specie, come si è detto, lo stesso ricorrente non deduce una diversa ricostruzione di un medesimo fatto storico ma si limita a riferire una diversa valutazione di distinti elementi probatori (diverse intercettazioni inerenti diverse gare), effettuata dai due distinti collegi in procedimenti aventi diverso oggetto; il ricorrente ritiene, però, che la valutazione di tali risultanze probatorie resa nella sentenza di proscioglimento sia significativa non solo della sua estraneità ai fatti ivi contestati ma rappresenti la prova della sua assoluta incapacità a prendere parte a tali illeciti.

Tale ricostruzione, evidentemente, non configura un contrasto tra ricostruzioni storiche di un medesimo evento (contrasto che legittima un ricorso per revisione) bensì un semplice contrasto tra valutazioni di un diverso e distinto materiale probatorio.

La diversa valutazione delle prove (anche laddove queste fossero sempre le medesime e non differissero tra loro, com’è, invece, nel caso di specie) non può legittimareper il citato orientamento giurisprudenziale di Cassazione che questa Corte condivide – un procedimento di revisione.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig.

Maglia Fabrizio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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