F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 94/CFA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 060/CFA del 14 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ SS RACING CLUB ROMA SRL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. PEZONE ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S.; – AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 616/1159 PF 16-17 GP/AS/AC DEL 19.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 18 del 10.10.2017)
RICORSO DELLA SOCIETA’ SS RACING CLUB ROMA SRL AVVERSO LE SANZIONI:
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- INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. PEZONE ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S.;
- AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 616/1159 PF 16-17 GP/AS/AC
DEL 19.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18 del 10.10.2017)
Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 19.7.2017, è diretto in via principale e di merito all’annullamento della decisione del 10.10.2017 del Tribunale Federale Nazionale con conseguente proscioglimento di entrambi i reclamanti Sig. Antonio Pezone e della Società S.S. Racing Club Roma S.r.l. dagli addebiti agli stessi contestati. In subordine, qualora dovesse essere provata la responsabilità disciplinare dei due reclamanti, gli stessi chiedono la riforma della decisione impugnata con riduzione delle sanzioni inflitte al minimo edittale. In particolare, i reclamanti lamentano l’errata qualificazione dei fatti e l’omessa o carente motivazione della decisione impugnata. Infatti, gli stessi deducono di non avere depositato entro il termine perentorio del 12.7.2016 la prescritta comunicazione della Covisoc in quanto non avevano ricevuto da quest’ultima in tempo utile la predetta comunicazione. La comunicazione Covisoc sarebbe pervenuta alla Società reclamante solo il
20.7.2016. Nel frattempo la Società reclamante aveva provveduto proprio in data 12.7.2016 a corrispondere ai propri tesserati gli emolumenti e i contributi relativi al mese di giugno 2016 precisando che la precedente comunicazione della Covisoc dell’11.7.2016 era errata perché segnalava la presenza di un debito che veniva sanato il giorno successivo senza che la Covisoc nello stesso termine del 12.7.2016 inviasse alla Società la comunicazione in rettifica. Conseguentemente, i due reclamanti assumevano di non avere alcuna responsabilità per la mancata comunicazione in data 12.7.2016 in quanto il mancato deposito della stessa era la conseguenza di un ritardo della Covisoc. I reclamanti aggiungevano che non avrebbero potuto produrre la precedente comunicazione Covisoc dell’11.7.2016 perché la stessa evidenziava un debito che era stato poi sanato il giorno successivo senza che la Covisoc provvedesse in tempo utile a rettificare la precedente comunicazione.
Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è destituito di fondamento. Infatti, sono gli stessi reclamanti ad ammettere di non aver depositato entro il termine del 12.7.2016 la prescritta comunicazione. A discolpa non vale addurre un preteso ritardo della Covisoc che avrebbe inviato alla Società la suddetta comunicazione solo il 20.7.2016; del pari, non vale addurre che non poteva essere presentata la comunicazione Covisoc dell’11.7.2016 perché attestava la presenza di debiti sportivi che nel giorno della scadenza del termine per la presentazione della comunicazione erano stati saldati. I reclamanti avrebbero avuto una duplice possibilità per rispettare il termine del 12.7.2016: o presentare la comunicazione Covisoc dell’11.7.2016 (certamente non esatta alla luce dei pagamenti effettuati il giorno dopo) allegando alla stessa la documentazione attestante il pagamento degli emolumenti e dei contributi relativi al mese di giugno 2016 ovvero presentare direttamente quest’ultima attestazione. In realtà, la Società ha sì saldato i debiti sportivi, ma non lo ha comunicato nel termine perentorio del 12.7.2016. Per questo comportamento negligente i due reclamanti sono responsabili di violazione delle norme surrichiamate del Codice di Giustizia Sportiva. Sempre per queste ragioni la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare non merita alcuna censura e deve essere confermata con conseguente rigetto del reclamo e incameramento della relativa tassa reclamo.
Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SS Racing Club Roma S.r.l. di Roma.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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