F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 94/CFA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 060/CFA del 14 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: – PROSSOMARITI ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAUREANESE; – LAMARI ANGELO, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E PRESIDENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAURANESE; – PERRI ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI; – PAGNOTTA GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI; – CUTRÌ GIOVANNI ENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI; – CULLICE GIANLUCA ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI; – PIRO FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD APRIGLIANO CALCIO; – BARBERIO FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CASSIERE DELLA SOCIETÀ ASD APRIGLIANO CALCIO; E DELLE SOCIETÀ: – ASD POL. LAUREANESE; – FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI; – ASD APRIGLIANO CALCIO; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017) RICORSO DEL SIG. PROSSOMARITI ANDREA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAUREANESE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017) RICORSO DEL SIG. LAMARI ANGELO (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E PRESIDENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAURANESE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD POL. LAUREANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DILETTANTISTICI PER LA S.S. 2017/18 INFLITTA ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)
RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI
CONFRONTI DEI SIGG.RI:
- PROSSOMARITI ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAUREANESE;
- LAMARI ANGELO, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E PRESIDENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAURANESE;
- PERRI ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;
- PAGNOTTA GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;
- CUTRÌ GIOVANNI ENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;
- CULLICE GIANLUCA ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;
- PIRO FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD APRIGLIANO CALCIO;
- BARBERIO FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CASSIERE DELLA SOCIETÀ ASD APRIGLIANO CALCIO;
E DELLE SOCIETÀ:
- ASD POL. LAUREANESE;
- FCD SCOMMETTENDO.IT FRONTI;
- ASD APRIGLIANO CALCIO;
SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)
RICORSO DEL SIG. PROSSOMARITI ANDREA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAUREANESE) AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA
DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)
RICORSO DEL SIG. LAMARI ANGELO (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E PRESIDENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ ASD POL. LAURANESE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD POL. LAUREANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DILETTANTISTICI PER LA S.S. 2017/18 INFLITTA ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017)
A seguito del deferimento del Procuratore Federale di cui alla nota n. 417/466 PF 16/17 GB/GR/MA del 13.7.2017, con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 44/TFT LND CR Calabria del 10.10.2017, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria ha inflitto al sig. Andrea Prossomariti ed al sig. Angelo Lamari (all’epoca dei fatti, il primo Presidente e Dirigente accompagnatore, il secondo Consigliere e Presidente di fatto della società ASD Pol. Lauranese) la sanzione dell’inibizione per anni 2 per violazione dell’art. 1 bis, C.G.S.; alla ASD Pol. Laureanese la sanzione della preclusione dalla partecipazione ai campionati dilettantistici per la S.S. 2017/18 ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.; ha prosciolto da ogni addebito i sigg.ri Antonio Perri, Giuseppe Pagnotta, Giovanni Enzo Cutrì, Gianluca Cullice (all’epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente, Dirigente accompagnatore, Allenatore e calciatore della società FCD Scommettendo.it Fronti), i sigg.ri Francesco Piro e Francesco Barberio (all’epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente e Cassiere della società ASD Aprigliano Calcio), nonché le società FCD Scommettendo.it Fronti e ASD Aprigliano Calcio.
In sintesi, l’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, pur non reputando provati gli addebiti della Procura Federale in ordine alla commissione da parte dei deferiti di atti diretti al compimento di illeciti sportivi, consistiti nell’alterazione del risultato di due gare del Campionato di Prima Categoria Calabria (S.S. 2014/15), ha nondimeno ritenuto di poter configurare nel comportamento dei deferiti Prossomariti e Lamari gli estremi integranti la violazione dei generali principi sanciti dall’art. 1 bis, C.G.S., conseguentemente irrogando agli stessi le sanzioni predette, alla società ASD Pol. Lauranese quella conseguente per responsabilità diretta ed oggettiva, infine mandando assolti gli altri deferiti, e le relative società sportive di riferimento, sempre per difetto di prova in orine alla contesta commissione di illeciti sportivi.
Avverso tale provvedimento hanno proposto separati e tempestivi reclami i tesserati e la società sanzionati, per ottenere la riforma dello stesso e l’annullamento delle sanzioni loro inflitte, nonché la Procura Federale, per ottenere l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti in ordine agli illeciti sportivi loro contestati e la condanna degli stessi alle conseguenti sanzioni disciplinari.
Preliminarmente riuniti tutti i proposti ricorsi per evidente connessione oggettiva, reputa questa Corte Federale d’Appello che meritino accoglimento quelli proposti dai tesserati e dalla società sanzionati e vadano, viceversa, respinti, quelli interposti dalla Procura Federale.
A livello fattuale, infatti, non appare revocabile in dubbio - come correttamente affermato dall’Organo di Giustizia Federale di prime cure - che non sia stato affatto raggiunta in giudizio la piena prova del compimento da parte dei deferiti di atti diretti in modo inequivoco all’alterazione del risultato della due gare oggetto di indagine.
Appare sufficiente richiamare, in questa sede, le esatte e puntuali argomentazioni in punto di analisi dei fatti compiute dal Giudice di primo grado, che lo hanno portato correttamente a reputare sfornito di qualsiasi attendibile supporto probatorio l’assunto accusatorio, fondato su mere illazioni e presupposizioni.
L’assenza di qualsiasi attendibile prova dei fatti ascritti ai deferiti e la conseguente inconsistenza del costrutto accusatorio, in punto di fatto, comporta, in primo luogo, il rigetto integrale dei reclami proposti dalla Procura Federale, dovendosi in questo grado di giudizio ribadire l’impossibilità di fondare nei confronti dei deferiti un giudizio di responsabilità in ordine alle violazioni disciplinari loro ascritte, per totale mancanza di prova circa l’effettivo compimento dei fatti contestati.
Di converso, erronea e meritevole di riforma appare la statuizione impugnata nella parte in cui afferma la responsabilità dei soli deferiti Prossomariti e Lamari, nonché quella conseguente della società ASD Pol. Lauranese, per violazione dei generalissimi principi di cui all’art. 1 bis, C.G.S. in ordine ai medesimi fatti loro ascritti dalla Procura Federale, in pratica configurando gli stessi come idonei ad integrare la meno grave violazione disciplinare di cui alla predetta norma,
E’ evidente, sul punto, la contraddittorietà nella quale cade l’impugnato provvedimento, considerato che se le condotte imputate dalla Procura ai soggetti deferiti non possono dirsi in punto di fatto - come in effetti appare doveroso affermare - neppure minimamente provate, dalle stesse non potrà farsi discendere alcuna conseguenza sanzionatoria - per difetto di prova in ordine alla loro commissione - sia essa relativa alla violazione dell’art. 7, C.G.S. o a quella dell’art. 1 bis, C.G.S.
La corretta affermazione effettuata dall’Organo di prime cure in ordine all’assoluto difetto di prova circa l’effettivo compimento da parte dei deferiti delle condotte loro ascritte dalla Procura Federale, dunque, avrebbe dovuto portare ad una decisione totalmente assolutoria per tutti gli stessi deferiti, non potendosi dire provati in giudizio neppure fatti diversi da quelli oggetto dell’atto di deferimento, sui quali fondare un’affermazione di responsabilità dei soggetti sanzionati per violazione dei principi di cui all’art. 1 bis, C.G.S.
Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 5, 6, 7 e 8:
- respinge il ricorso del Procuratore Federale
- accoglie il ricorso del sig. Prossomariti e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta;
- accoglie il ricorso del sig. Lamari e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta;
- accoglie il ricorso della società A.S.D. Pol. Laureanese e, per l’effetto, annulla la sanzione
inflitta;
Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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