F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 95/CFA del 11 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 072/CFA del 20 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ US CASTELVETRO INCROCIATELLO AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA; – AMMENDA DI € 300,00; INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1696/1014 PFI 16-17 MB/GR/PP DEL 4.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lombardia – Com. Uff. n. 18 del 19.10.2017)
RICORSO DELLA SOCIETA’ US CASTELVETRO INCROCIATELLO AVVERSO LE SANZIONI:
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA;
- AMMENDA DI € 300,00;
INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1696/1014 PFI 16-17 MB/GR/PP DEL 4.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 19.10.2017)
Con ricorso ex art. 33 C.G.S., la U.S. Castelvetro Incrociatello ha impugnato la decisione del Tribunale
Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata con Com. Uff. n. 18/TF del 19.10.2017, con la quale il detto Tribunale ha condannato la reclamante “a 4 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di 1° categoria Stagione Sportiva 2017/2018 ed € 300,00 di ammenda”
Il gravato provvedimento - reso anche nei confronti dell’allenatore e di due dirigenti della ricorrente che, tuttavia, non hanno proposto appello - è stato reso in quanto il giocatore Enrico Allevi, tesserato per la reclamante ed anch’esso sanzionato non ricorrente, aveva preso parte a nove gare del Campionato di 1° categoria, girone H, della stagione 2016/2017, nonostante fosse squalificato e, quindi, in posizione irregolare.
L’impugnazione viene proposta articolando due motivi di reclamo: il primo lamenta il difetto di motivazione della decisione che determinerebbe la nullità della stessa e la conseguente assoluzione della U.S. Castelvetro Incrociatello, il secondo censura l’eccessività della sanzione sollecitando, in subordine, la riduzione della stessa.
La discussione del gravame veniva svolta innanzi la Corte nella seduta del 20.12.2017, presenti il difensore della parte che insisteva per l’accoglimento delle svolte conclusioni, nonchè il rappresentante della Procura Federale che chiedeva il rigetto dell’appello.
A parere della Corte il reclamo non è fondato e va pertanto disatteso.
Quanto alla prima doglianza, osserva il Giudicante che la semplicità della situazione, così come sottoposta (anche) alla cognizione del primo giudice, non ha consentito a quest’ultimo di rendere particolari considerazioni di diritto e, pertanto, una diffusa motivazione: nella specie, infatti, la non contestata posizione irregolare del calciatore che ha preso parte alle gare indicate in atti nonostante fosse squalificato, determina la perdita di ciascuna delle stesse e, per ineluttabile conseguenza, la sua squalifica e la responsabilità della società che l’ha schierato in campo.
Tale situazione, costituente praticamente una semplice equazione, impedisce di motivare in maniera più ampia di quanto rassegnato dall’impugnato provvedimento che, contrariamente alla formulata doglianza, ha correttamente individuato nella violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità del calciatore e nell’art. 4, comma 2, stesso Codice, quella della società reclamante.
In altri termini, la limpidezza della fattispecie giudicata non richiedeva elaborate considerazioni in ordine al convincimento maturato dal giudicante, proponendo uno schema di assoluta e totale semplicità quale: partecipazione irregolare del calciatore = squalifica dello stesso = responsabilità della società per la quale era sceso in campo.
Alla luce di queste considerazioni, si mostra del tutto improprio il richiamo operato in ricorso all’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione e ciò in quanto la rassegnata motivazione ben consente di comprendere le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, restando parimenti superata l’accusa di motivazione apparente in quanto l’impugnata pronuncia indica con precisione gli elementi da cui il Giudicante ha tratto il proprio convincimento.
Si mostra parimenti infondato il secondo motivo di gravame proprio sulla base dei precedenti invocati dalla Castelvetro Incrociatello.
Fra tali arresti assume particolare rilevanza la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n.
24 dell’anno 2015, assunta a Sezioni Unite: con tale provvedimento il Collegio in richiamo ha ritenuto di dover considerare, “secondo logica”, come base del computo sanzionatorio, “il numero di punti pari al punteggio conseguibile per la vittoria della squadra che abbia indebitamente schierato il calciatore squalificato per la singola gara” ulteriormente osservando che “la comminazione di base può essere aumentata mercè una c.d sanzione aggiuntiva, tuttavia non tale da eguagliare un punteggio negativamente acquisibile per più di una gara”.
Nella presente controversia la sanzione inflitta dal gravato provvedimento è di soli quattro punti di penalizzazione, pertanto pienamente rispettosa dell’insegnamento offerto dal Supremo Collegio Sportivo di legittimità, aggiungendo alla pena base un solo punto per sanzione aggiuntiva, al di sotto del quale non è logicamente e matematicamente consentito discendere.
Infine, per quanto riguarda l’ammenda, la stessa non è stata oggetto d’impugnativa e pertanto la gravata decisione non può venir riformata nemmeno su tale punto.
Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Castelvetro Incrociatello di Castelvetro Piacentino (PC).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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