F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 109/CFA del 3 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 88/CFA del 9 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SARZANA CALCIO 1906 AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA, ART. 99 BIS NOIF, RELATIVO ALLE STAGIONI SPORTIVE 2001/2002 E 2002/2003 SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LEDIAN MEMUSHAJ IN FAVORE DELLA SOCIETA’ DELFINO PESCARA 1936 SPA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 13/TFN SVE del 30.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SARZANA CALCIO 1906 AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA, ART. 99 BIS NOIF, RELATIVO ALLE STAGIONI SPORTIVE 2001/2002 E 2002/2003 SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LEDIAN MEMUSHAJ IN FAVORE DELLA SOCIETA’ DELFINO PESCARA 1936 SPA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 13/TFN SVE del 30.10.2017)

Con ricorso inviato via pec in data 7.12.2017, la ASD Sarzana Calcio 1906 ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche pubblicata sul Com. Uff. n. 13 TFN del 30.10.2017, con cui è stato respinto il gravame proposto dall’odierna ricorrente avverso la certificazione della Commissione Premi della FIGC che negava il riconoscimento del premio alla carriera per il calciatore Ledian Memushaj per le Stagioni Sportive 2001/2002 e 2002/2003, riconoscendo invece detto premio per la sola Stagione Sportiva 2003/2004.

Si duole, la Sarzana Calcio, che il primo giudice – e, prima di lui, la Commissione premi – non abbiano ritenuto provato il fatto che il calciatore Memushaj avesse giocato per la Sarzana anche nelle Stagioni Sportive 2001/2002 e 2002/2003, nonostante fosse stato loro offerto un ampio corredo probatorio consistente nell’intervista resa dal calciatore al giornale on-line Città della Spezia e pubblicata in data 29.10.2014; nella dichiarazione resa nelle forme dell’atto notorio dal giornalista che raccolse l’intervista e che confermava la veridicità di quanto dichiarato dal calciatore e scritto nell’articolo in ordine alla permanenza presso la Sarzana di Memushaj per sette Stagioni Sportive consecutive; nella dichiarazione ufficiale del Presidente della società Canaletto che, in occasione del riconoscimento del premio alla carriera per il medesimo calciatore per la Stagione Sportiva 2000/2001, aveva confermato il trasferimento del Memushaj alla Sarzana per la Stagione Sportiva 2001/2002; in numerosi articoli di giornale in cui si menzionava la militanza del calciatore presso la società sarzanese con riferimento ad entrambe le annualità oggetto di contestazione; nella dichiarazione resa, nelle forme dell’atto di notorietà, dall’allenatore dell’epoca della Sarzana sig. Giampiero Bonatti.

Con memoria in data 11.12.2017, si è costituita ed ha controdedotto al ricorso in esame la Delfino Pescara 1936 S.p.A., eccependo, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, essendo stata quest’ultima società costituita appena nel 2016 e dunque svariati lustri dopo gli anni per i quali si chiede il riconoscimento del premio alla carriera, nonché l’infondatezza nel merito del gravame, per non essere stata in realtà fornita alcuna prova, nei termini richiesti dall’ordinamento federale, che, ai sensi dell’art. 30, comma 3, C.G.S., prevede che il procedimento dinanzi al TFN - Sezione vertenze economiche si svolga sulla base degli atti ufficiali, nel caso di specie inesistenti, senza tralasciare di rilevare che gli articoli di giornale prodotti dalla Sarzana, a ben vedere, fanno riferimento al calciatore Menushay e non Memushaj; infine, la Delfino Pescara rappresenta la pendenza di un procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI, promosso da essa Delfino Pescara, con il quale è stato contestato il diritto di altra compagine ad ottenere per il medesimo calciatore il premio alla carriera, ciò che, per ragioni di economia processuale, renderebbe opportuno attendere l’esito di quel procedimento, dal quale potrebbe dipendere, ad avviso della Delfino Pescara, il venir meno del diritto della Sarzana a beneficiare dell’annualità riconosciuta dalla Commissione Premi.

In data 14.12.2017 la Sarzana ha rassegnato breve replica alla memoria del Delfino Pesacara 1936, depositando due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà a firma di due calciatori, Davide Delfini e Diego Morachioli, che attestano entrambi di aver avuto quale compagno di squadra nella Sarzana Memushaj nelle tre stagioni del 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004.

All’esito della riunione del 26.1.2018, questa Corte ha ravvisato l’opportunità di audire personalmente il calciatore Ledian Memushaj e ne ha quindi disposto, con ordinanza istruttoria, la convocazione per la riunione del 9 marzo 2018, sospendendo i termini del procedimento ai sensi dell’art. 38 C.G.S. Coni.

Nella riunione del 9.3.2018, nel contraddittorio delle Parti assistite dai rispettivi difensori, è stato audito il calciatore, odierno giocatore del Benevento Calcio, il quale, sollecitato in tal senso, ha dichiarato a verbale di non ricordare il numero di anni esatti trascorsi presso la società Sarzana e, in particolare, se egli avesse o meno effettivamente militato presso tale squadra anche negli anni 2001/2002 e 2002/2003.

            Il ricorso della Sarzana è fondato e merita accoglimento.

Prima di affrontare il merito della questione controversa, occorre esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della odierna ricorrente sollevata dalla Delfino Pescara 1936. L’eccezione, già proposta in primo grado, è stata rigettata dal TFN sulla base del rilievo che, dagli atti dell’Archivio federale, emerge chiaramente la continuità tra la ASD Sarzana Calcio 1906 e la Società Sarzanese. Continuità, questa ravvisata ed affermata dal primo giudice sulla base degli atti ufficiali, che il Delfino Pescara in questa sede non solo non supera ma neppure contesta. L’eccezione va dunque rigettata. Del pari, va confermata la statuizione del TFN in ordine all’irrilevanza ed all’estraneità alla fattispecie del caso oggetto del procedimento pendente dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI, invocato genericamente dal Pescara, che, anche in tal caso, non muove critiche alla decisione sul punto del primo giudice, rimasta dunque incontestata.

Nel merito, occorre premettere che non è in contestazione il fatto che, nel caso di specie, alla ASD Sarzana sia incolpevolmente precluso di provare con atti ufficiali il tesseramento per gli anni 2001/2002 e 2002/2003 del calciatore Memushaj, dal momento che i competenti uffici federali hanno confermato di non avere risultanze ufficiali relative a quegli anni nei propri archivi. Ne consegue, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, che in simili casi, in coerenza con la ratio sottesa alla previsione di un premio alla carriera alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile, alla società richiedente il premio deve ritenersi consentito dimostrare con ogni mezzo a sua disposizione l’esistenza del tesseramento in relazione a stagioni sportive per le quali non può farsi utile ricorso agli uffici federali ed agli atti ufficiali. Spetterà poi naturalmente agli organi di giustizia sportiva verificare le risultanze e, soprattutto, valutare l’efficacia probatoria degli elementi in tal modo addotti ai fini della dimostrazione dell’effettiva sussistenza del tesseramento in un dato anno, sotto il profilo della loro precisione, rilevanza e concordanza.

Orbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche alla fattispecie, questa Corte ritiene di dover attribuire specifica rilevanza probatoria in ordine alla esistenza di un rapporto di tesseramento tra la Sarzana ed il calciatore Memushaj per gli anni 2001/2002 e 2002/2003 alle precise e concordanti dichiarazioni in tal senso rese, sotto forma di atti sostitutivi di notorietà e quindi nella consapevolezza della responsabilità penale assunta nel caso di dichiarazioni non veritiere, dall’allenatore dell’epoca della Sarzana, sig. Giampiero Bonatti, e dai due calciatori e compagni di squadra del tempo del Memushaj, Davide Delfini e Diego Morachioli.

 Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sarzana Calcio 1906 di Sarzana (SP) e riconosce il premio alla carriera per le Stagioni sportive 2001/2002 e 2002/2003.

            Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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