F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE– 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.22/CFA del 30/08/2019 motivi con riferimento al C.U. n° 17/CFA del 06/08/2019 RECLAMO DEL SIG. DELL’ARTE SILVESTRO DARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD TROINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 208/644 PFI 18-19 MS/CS/CF DEL 3.7.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 10/TFN del 23.7.2019) RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 208/644 PFI 18-19 MS/CS/CF DEL 3.7.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 10/TFN del 23.7.2019)

RECLAMO DEL SIG. DELL’ARTE SILVESTRO DARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD TROINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  208/644  PFI  18-19  MS/CS/CF  DEL  3.7.2019  (Delibera  del  Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 10/TFN del 23.7.2019)

 

RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 208/644 PFI 18-19 MS/CS/CF DEL 3.7.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 10/TFN del 23.7.2019)

         1.- Con atto del 3 luglio 2019, la Procura Federale Interregionale deferiva nanti il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (testualmente):

         “1. Il sig. DELL’ARTE Silvestro Dario, all’epoca dei fatti Dirigente della A.S.D. Troina, per rispondere della violazione dell’art.1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (illecito sportivo e obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in data 18/12/2018 posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara A.S.D. Canicattì – Città di S. Agata che si sarebbe disputata il 19/12/2018 e valevole per la Coppa Italia di Eccellenza organizzata dalla L.N.D.-C.R. Sicilia nel corso di un incontro svoltosi presso un bar in Catania con l’A.E. Sig. Papaserio arbitro designato per la gara oggetto del tentativo di illecito;

         “2. la società A.S.D. TROINA (matricola 58516), ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., quale responsabilità oggettiva per le violazioni addebitate al proprio dirigente sig. Dell’Arte Silvestro Dario”.

2.- Nella riunione del 18 luglio 2019 il citato Tribunale, ritenuto che la ricostruzione della vicenda fosse idonea a far ritenere sussistente la condotta illecita ascritta al deferito, infliggeva a costui la sanzione dell’inibizione per anni quattro e, alla società ASD Troina, l’ammenda di Euro mille.

3.- Avverso queste decisioni hanno proposto reclamo sia il Dell’Arte che la A.S.D. Troina con distinti atti del 26 luglio 2019: il primo ha chiesto, in via principale, il suo proscioglimento e, in subordine, la derubricazione della contestata violazione (art. 1bis, comma 1 CGS), con conseguente applicazione della misura disciplinare minima prevista dall’art.19, comma 1, del CGS; nello stesso segno, poi, la società ha chiesto, in via principale, il suo proscioglimento e, in subordine, la cennata derubricazione della contestata violazione (art. 1bis, comma 1 CGS), con conseguente applicazione dell’afflizione minima prevista dall’art.18, comma 1 CGS.

Nella riunione del 6 agosto 2019, fissata per la discussione, incartate le conclusioni rassegnare dalle Parti, chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, riservando la decisione.

4.- La vicenda è così testualmente ricostruita nella decisione impugnata:

“…l’indagine ha avuto origine da una denuncia di illecito che il C.R.A. Sicilia ha trasmesso in data 19/12/2018 in quanto alla stessa pervenuta in pari data, presentata dal sig. Papaserio Fortunato Carmelo, arbitro effettivo appartenente alla sezione A.I.A. di Catania, in relazione ad un tentativo di illecito sportivo per la gara ASD Canicattì-Citta di S. Agata valevole per la Coppa Italia di Eccellenza organizzata dalla L.N.D.-C.R. Sicilia. A seguito di audizione il Sig. Papaserio confermava quanto già dedotto in denuncia, evidenziando di essere stato contattato, in data 18 dicembre 2018, verso le 15,00, mediante messaggio ricevuto sul profilo Facebook, dal sig. Dario Dell’arte che, qualificandosi come direttore del Traina, chiedeva di interloquire con lui per lavoro in merito ad un suo locale ristorante, chiedendogli il numero di telefono.

Il Sig. Papaserio forniva il proprio recapito telefonico, precisando, però di non poter parlare di calcio. Subito dopo aver fornito il numero telefonico, il Fortunato (alias, ilPapaserio) riceveva la telefonata del sig. Dell’Arte che gli spiegava che nel suo locale di Traina (ndr: quale, visto che lo aveva venduto anni addietro?) aveva bisogno di una brigata di sala e gli proponeva di formarla, dandogli, poi, appuntamento dopo circa un’ora. Nel corso dell’incontro tuttavia, l’odierno deferito dopo aver iniziato a parlare di sé e dopo aver affermato di avere stretti contatti con tante società e dopo aver fatto riferimento anche ad alcune partite precedentemente dirette dal Fortunato (alias, sempre Papaserio), ha, poi, nello specifico parlato della società Canicattì e delle sue ambizioni di proseguire il cammino in Coppa Italia Eccellenza; mentre parlava, poi gli ha mostrato una mazzetta di banconote che celava all’interno di una tasca per ^aggiustare^ la gara di coppa Italia. Il Papaserio ha precisato, poi, di essersi insospettito del tenore della discussione e dall’atteggiamento e, dopo essersi allontanato ha consultato la mail, accorgendosi di essere stato designato a dirigere proprio la gara del Canicattì di Coppa Italia del giorno successivo (Canicattì-Citta di Sant’Agata), cosa che, prima di allora non aveva ancora appurato. Ha precisato, inoltre, che durante il discorso il Dell’Arte illustrava a parole la prassi che avrebbe dovuto seguire in caso di accettazione della proposta, vale a dire inviargli un messaggio di conferma su whatsapp, incontrarsi il giorno della gara lungo la strata per Ravanuso e riferire, poi, alla dirigenza del Canicattì una frase in codice da lui comunicatagli. A seguito dell’arbitraggio favorevole al Canicattì, avrebbe ricevuto dal Dell’Arte una somma di denaro il giorno successivo alla gara nella città di Catania. A seguito del predetto incontro, il Papaserio ha riferito di aver avvertito immediatamente i vertici della Sezione AIA di Catania, e per l’effetto, veniva esonerato dal dirigere la gara in questione.

5.- L’attività istruttoria disposta al riguardo dalla Procura ha offerto il seguente quadro probatorio:

a) il Dell’Arte ha confermato di aver inviato, il 18.12.2018, un messaggio a Papaserio tramite FB, ove si qualificava “Direttore” del Troina Calcio nonché proprietario di un ristorante, al quale aveva chiesto il suo recapito telefonico, subito dopo utilizzato per fissare nell’immediatezza un incontro in un bar di Catania: rileva che in sede di audizione (6 febbraio 2019) è emerso che il Dell’Arte non era il “Direttore” del Troina Calcio, bensì un semplice dirigente; che fino a due anni prima aveva posseduto un ristorante (SOAH, in contrada Purazzo); che aveva un chiosco, dato in gestione; che a quella data svolgeva l’attività di commerciante (non noto il settore merceologico);

b) nel corso della citata audizione, poi, Dell’Arte precisava di aver conosciuto tempo prima il Papaserio in un ristorante di Catania, ove costui lavorava, e memore di quell’ incontro, dopo sette mesi lo aveva ricercato su FB per affidargli l’incarico di organizzare una “brigata” occorrente per un catering in un locale di Troina; che nella circostanza Papaserio si era riservato di dare una risposta, giammai fornita.

c) sempre nel corso della citata audizione, inoltre, Dell’Arte negava di sapere che Papaserio fosse un arbitro di calcio e che il giorno successivo avrebbe dovuto arbitrare la gara Canicattì-Città di Sant’Agata; ammetteva di conoscere qualche tesserato FIGC e ignorava il motivo per il quale Papaserio lo aveva avvertito, con il messaggio FB, che non avrebbe parlato di calcio. Negava, infine, di aver avanzato proposte al Papaserio in ordine alla direzione della citata gara e di aver dialogato di calcio.

d) Longo Cirino, Presidente della Sezione AIA di Catania, sentito al riguardo il 7 marzo 2019, confermava di essere stato contattato dal Papaserio nel pomeriggio del decorso 18 dicembre e di essersi incontrato in serata con costui, che gli avrebbe riferito dell’incontro con il Dell’Arte, e di aver prontamente informato della vicenda il Presidente C.R.A. Sicilia, che aveva curato la sostituzione di Papaserio con altro arbitro.

Questi i fatti e gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria.

6.- Con un unico motivo di gravame i reclamanti censurano l’inconsistenza e l’infondatezza del deferimento e l’assenza di oggettivo riscontro in ordine alla proposta avanzata al Papaserio, non supportata da adeguate prove.

Al riguardo appare conducente richiamare qui quanto chiarito dalla Suprema Corte nel noto arresto n.36350/15 del 9 settembre 2015 (“calciopoli”), ove si legge che (testualmente) “Il delitto previsto dalla prima parte del comma 1 (n.d.r.: Legge 401/89) appare strutturato sulla falsariga del delitto di istigazione alla corruzione previsto dall’art. 322 c.p. che si consuma non appena la condotta descritta dalla norma venga posta in essere, cioè nel momento in cui la promessa o l’offerta vengano formulate. In particolare per il reato di cui all’art.1 comma 1° prima parte della L.401/89 non assume alcun rilievo, ai fini della individuazione del momento consumativo l’accettazione della promessa o offerta da parte del destinatario, in quanto quest’ultima, a differenza di quanto previsto per la fattispecie di corruzione, non modifica il titolo del reato, ma costituisce a sua volta un’autonoma condotta criminosa: non è un caso

-sottolinea la citata Corte- che nell’ordinamento sportivo di settore in vigore all’epoca dei fatti (art.6 Codice di Giustizia Sportiva FIGC) il comma 1, modellato sulla falsariga della seconda parte della norma penale in commento (compimento di ^altri fatti fraudolenti volti al medesimo scopo^), sanzione il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, equiparando sotto l’aspetto sanzionatorio, l’illecito consumato a quello tentato”.

Nel segno di questa precisazione si colloca la giurisprudenza sportiva richiamata nella decisione qui in scrutinio, ove è stato ribadito che l’illecito sportivo sussiste ed è sanzionato anche come mero tentativo.

Ha evidenziato il Tribunale che (testualmente) “Sul punto il Collegio di Garanzia ha, infatti, sottolineato che … ”l’illecito sportivo si configura come un illecito di attentato per cui il bene giuridico tutelato –il leale e corretto svolgimento di una competizione sportiva- riceve una protezione rafforzata che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva, non  occorrendo l’’effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso. Procedendo ad un parallelismo tra istituti di branche del diritto diverse –annota il suddetto Collegio- si può ragionevolmente affermare che la fattispecie considerata equivale a quella che il diritto penale ricomprende nei reati di pericolo. In questo caso, infatti, la soglia di punibilità arretra al compimento di un’attività idonea ad alterare il naturale svolgimento di una competizione” (così, Collegio di Garanzia CONI, 19 dicembre 2017, n.93)”.

7.- A questo punto viene in rilievo l’invocata riforma totale della decisione in esame.

Al riguardo occorre richiamare un arresto delle SS. UU. di questa Corte, secondo cui (testualmente) “La decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa, convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Per riformare l’impugnata decisione, quindi, occorre delineare le linee portanti di un alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima decisione, dando conto delle ragioni e della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la sostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti” (così, CFA, SS.UU., 9 agosto 2018, in C.U. n.023/CFA).

Facendo corretta applicazione di questo principio, si osserva che a tanto non appare abbia atteso il reclamante Dell’Arti, non avendo provveduto a fornire concreti, idonei e, comunque, decisivi elementi di prova a discarico.

Ed infatti, non sembra che siano state svolte argomentazioni basate su rilievi ineccepibili, obiettivati e obiettivabili, ma sviluppate solo ricostruzioni alternative dei fatti medesimi che non appaiono verosimili né, tampoco, supportate da elementi probatori, o anche soltanto logici.

L’appassionata e arguta difesa del reclamante tenta di accreditare la suggestiva tesi dell’equivoco, di una errata interpretazione del contenuto del dialogo nel quale sarebbe incorso il Papaserio, tentando di puntellare questa tesi con la certa assenza di interessi da parte di Dell’Arte nelle vicende del Canicattì. Ma questo contrasta con la iattanza che connota le informazioni fornite dal Dell’Arte nel corso del dialogo al bar, lì dove evidenzia “di avere stretti contatti con tante società di cui si definiva il capo”, quali “Licata, Canicattì, Milazzo” ed altre.

Consegue come sia da condividere il giudizio espresso su tale tesi dal Giudice a quo, sul rilievo che la denuncia è circostanziata ed è (testualmente) “supportata da elementi documentali idonei a corroborare …la sussistenza degli elementi tipici dell’illecito”.

8.- In tema di standard probatorio, il Tribunale richiama il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza sportiva, secondo cui per dichiarare la responsabilità di un soggetto incolpato di una violazione disciplinare non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito e né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, basata su indizi che siano superiori alla semplice valutazione della probabilità (cfr. Collegio di Garanzia CONI, SS. UU., 4.08.2016, n.37).

Facendo applicazione di questo principio, il Tribunale ha illustrato tutti gli elementi indiziari considerati utili per la formulazione del giudizio finale, fra i quali il forte turbamento patito dal Papaserio a seguito dell’incontro-colloquio e l’immediata segnalazione dell’occorso al Presidente territoriale AIA, cui ha fatto seguito la sua sostituzione per la direzione della gara.

Esclusa, quindi, l’ipotesi di una errata interpretazione dei fatti nella quale sarebbe incorso il Papaserio e ripudiata la supposizione che costui abbia potuto confezionare l’evento ponendo le vele al vento della fantasia, v’è da domandarsi –attesa la gravità delle affermazioni rilasciate- quale freno sia stato attivato dal Dell’Arte per non attivare idonee iniziative volte alla sua tutela in sede giurisdizionale (non consta, infatti, che costui abbia richiesto le rituali autorizzazioni al riguardo o abbia dato corso a quelle azioni che un caso simile postulerebbe).

Sul terreno restano tanti indizi, sapientemente e accuratamente indicati dal Giudice a quo, la cui valutazione unitaria, e non già atomistica, conduce a ritenere con certezza che si sia consumato un tentativo di illecito sportivo, i cui contorni non sono stati tutti esplorati e portati alla luce.

Consegue che il reclamo va respinto, con la conseguente conferma della sanzione comminata.

9.- Per quanto concerne, infine, il gravame proposto dalla ASD Traina, considerata la confermata dichiarazione di responsabilità del Dell’Arte, il reclamo va respinto.

Per questi motivi la C.F.A., preliminarmente riuniti i reclami nn. 3 e 4;

- respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Dell’Arte Silvestro Dario;

- respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Troina di Troina (Enna). Dispone addebitarsi il contributo.

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