F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 37/CFA DEL 18/05/2020 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 006/CFA del 11.07.2019 RICORSO DEL CALC. PIRODDI NICOLA (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ MONTE URPINU ARSENAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 11, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10017/421 PFI 18-19 MS/VDB DEL 14.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 55 del 6.6.2019)

RICORSO DEL CALC. PIRODDI NICOLA (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ MONTE URPINU ARSENAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 11, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE   FEDERALE   NOTA   10017/421   PFI   18-19   MS/VDB   DEL   14.3.2019 (Delibera   del   Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 55 del 6.6.2019)

 

1. Il calciatore Nicola Piroddi, per il tramite dell’Avv. Marco Piroddi, con atto del 15 giugno 2019 ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna e pubblicata unitamente con le motivazioni con il Com. Uff. n. 55 del 6 giugno 2019, con la quale gli  è stata  comminata la  sanzione della  squalifica per  10 giornate, essendo stato riconosciuto responsabile, a seguito del deferimento del Procuratore Federale con nota 10017/421 PFI 18-19 MS/VDB del 14 marzo 2019, della violazione dell’art. 11,commi 1 e 2, C.G.S., in particolare per avere il calciatore stesso (all’epoca dei fatti tesserato per la società Monte Urpinu Arsenal) posto in essere una condotta comportante offesa, denigrazione ed insulto per motivi di razza e di colore, nei confronti del giocatore avversario Oumar Diop in occasione della gara del campionato regionale di seconda categoria della Sardegna disputata dalla squadra di appartenenza con la PGS Club San Paolo il 28 ottobre 2018, e segnatamente per aver formulato nei confronti del calciatore avversario la frase testuale “muoviti negro”.

Nel suo gravame l’appellante chiede, previo accoglimento del ricorso, l’assoluzione dall’imputazione ascrittagli, con proscioglimento dall’addebito, in particolare facendo valere una ricostruzione dell’accaduto secondo la quale egli non sarebbe stato in posizione prossima alla panchina ove sedevano i compagni inseriti nella distinta di gara e in attesa eventualmente di poter entrare nel campo di gioco, panchina dalla quale invece sarebbe provenuta la (supposta) frase offensiva, unitamente al lancio di un pallone all’indirizzo del Diop.

2. Il ricorso non può essere accolto.

A fronte, invero, dell’unico elemento di prova indiscutibilmente accertato e consistente nell’indicazione da parte del Diop del Piroddi come autore del fatto di cui al deferimento in forza del riconoscimento compiuto sulla base della visione delle fotografie di tre calciatori, non schierati in campo al momento dell’accaduto, sottoposte in modo anonimo dall’incaricato della Procura alla attenzione del Diop (riconoscimento inoltre sicuramente agevolato dalla pregressa conoscenza del Piroddi dichiarata dallo stesso Diop pur non conoscendone il nome, ciò che minimizza il rischio dell’errore), il ricorrente non è riuscito a contrapporre a propria difesa una ricostruzione dei fatti sostanzialmente diversa da quella già proposta davanti al Tribunale Federale Territoriale e da quest’ultimo non accolta, seppure riconosciuta come “circostanziata”.In particolare, il reclamante lamenta che il giudice di primo grado non abbia ritenuto di ammettere, non motivando al riguardo, e quindi non abbia preso in considerazione gli elementi di prova a sostegno dell’ipotesi ricostruttiva proposta in alternativa deducibili dalla Annotazione di polizia giudiziaria inerente l’intervento effettuato dalla Legione dei Carabinieri – Compagnia di Quartu Sant’Elena in data 28 ottobre 2018 (come detto, giorno di svolgimento della gara) e dalle querele per lesioni presentate dai calciatori Carrusci Dino e Deliperi Mauro, calciatori di riserva del Monte Urpinu Arsenal, pure presenti nei documenti processuali.

In proposito occorre rilevare che le dichiarazioni dell’arbitro messe a verbale nell’Annotazione di polizia giudiziaria, circa il fatto nella sua materialità, corrispondono a quelle presenti nel supplemento di referto (fatta salva una qualche variazione del contenuto della frase offensiva, peraltro non determinante) prodotto dall’arbitro della gara e che pure sono state dichiaratamente tenute presenti dal Tribunale Federale per la sua decisione. D’altro canto le querele presentate non risultano mostrare, ai fini della prova, i caratteri dell’assoluta oggettività, considerato che in esse viene negato o comunque viene dichiarato dai querelanti di non aver udito alcuna frase di tenore offensivo o denigratorio nei confronti del Diop, vale a dire il fatto invece accertato in quanto risultante sia dal supplemento di referto arbitrale che nelle dichiarazioni dell’arbitro nell’Annotazione di polizia giudiziaria (e altresì sanzionato dal giudice sportivo con sanzione irrogata nei confronti della società da uno dei cui tesserati è certamente provenuta la frase discriminatoria di natura razziale)

Il punto su cui fa forza la difesa del reclamante consiste piuttosto nella circostanza che al momento dell’accaduto il Piroddi non sarebbe stato seduto in panchina, ma in fase di riscaldamento e quindi, come di consueto per queste evenienze, a una qualche   distanza dalla panchina (quantificata in 15 metri nel ricorso, in 10 metri nella dichiarazione del Piroddi in sede di indagine della Procura); circostanza che renderebbe evidente l’estraneità al fatto del calciatore incolpato, stante il fatto che dall’Annotazione di polizia giudiziaria risulta, secondo la dichiarazione dell’arbitro, che la frase offensiva (unitamente al lancio del pallone contro il Diop) sarebbe provenuta da calciatore “seduto” in panchina. Anche ciò ammesso, quello che nondimeno manca nell’argomentazione della difesa è la prova che il Piroddi sia rimasto effettivamente lontano dalla panchina per tutto l’intervallo temporale, necessariamente non brevissimo (come pure risulta univocamente da tutte le dichiarazioni acquisite), tra il primo accadimento intervenuto durante la gara e rilevato ai fini del deferimento (l’incidente di gioco tra il Diop e il Durzu), cui hanno fatto seguito l’espulsione del Diop e la reazione certamente scomposta di quest’ultimo, e il secondo accadimento (la pronuncia della frase offensiva riportata dall’arbitro e il lancio del pallone), e che quindi il Piroddi non si sia nel frattempo seduto anch’egli in panchina o comunque approssimato alla stessa in maniera tale, da poter dar adito all’impressione percettiva per l’arbitro, tenuto conto della situazione di confusione e tensione che già si era venuta a creare in campo, che frase e lancio erano provenuti da calciatore “seduto” in panchina. E tanto ciò è vero che nel supplemento di referto l’arbitro ha poi dichiarato, con parziale ma non trascurabile variazione lessicale, che la frase a portata discriminatoria è provenuta da “componente della panchina”. Del resto è lo stesso calciatore Piroddi, come si evince dalla relazione sulle indagini per conto della Procura, ad aver dichiarato, seppur menzionando la circostanza del riscaldamento, di essere stato il solo dei componenti della panchina a rivolgersi al Diop per invitarlo ad accelerare l’uscita dal campo e consentire la ripresa della partita (cui lo stesso Piroddi era ragionevolmente interessato in modo particolare proprio in quanto in fase di riscaldamento). Mentre risulta mancante nell’atto di difesa quel motivo che avrebbe potuto incrinare la solidità della prova su cui si è principalmente basata la irrogazione della sanzione al Piroddi stesso, vale a dire il fatto, se è vera la circostanza peraltro non smentita di una pregressa conoscenza tra i due calciatori (evidentemente resa possibile dalla frequenza degli stessi campi di gioco), che il Diop avesse motivi di acredine nei confronti del Piroddi, tali da rendere prospettabile l’ipotesi di un erroneo se non addirittura falso riconoscimento.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Piroddi Nicola. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 

 

 

 

 

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