F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 035/CFA del 18 maggio 2020 con riferimento al C.U. N. 073/CFA del 6 Febbraio 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL POLISTENA C5 AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 12 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE AL SIG. DE DOMENICO LETTERIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 7, COMMA 7 E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 4 STATUTO FEDERALE; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ DI COSENZA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018) RICORSO DEL SIG. DAVID ETTORE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI COSENZA C5) AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 4; AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018) RICORSO DEL SIG. FUOCO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI COSENZA C5) AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 4; AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL POLISTENA C5 AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE PER MESI 12 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE AL SIG. DE DOMENICO LETTERIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 7, COMMA 7 E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 4 STATUTO FEDERALE; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ DI COSENZA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018) RICORSO DEL SIG. DAVID ETTORE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI COSENZA C5) AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 4; AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018) RICORSO DEL SIG. FUOCO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI COSENZA C5) AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 4; AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL POLISTENA C5 AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 12 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE AL SIG. DE DOMENICO LETTERIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 7, COMMA 7 E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 4 STATUTO FEDERALE; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ DI COSENZA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)
RICORSO DEL SIG. DAVID ETTORE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI COSENZA C5) AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 4; AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)
RICORSO DEL SIG. FUOCO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI COSENZA C5) AVVERSO LA SANZIONI:
INIBIZIONE PER ANNI 4; AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL POLISTENA C5 AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE PER MESI 12 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE AL SIG. DE DOMENICO LETTERIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 7, COMMA 7 E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 4 STATUTO FEDERALE; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ DI COSENZA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018
(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)
RICORSO DEL SIG. DAVID ETTORE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI COSENZA C5) AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 4; AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)
RICORSO DEL SIG. FUOCO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI COSENZA C5) AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 4; AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS DEL 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)
A seguito di deferimento del Procuratore Federale Interregionale di cui al procedimento disciplinare nota 2420/1324 PF 17-18 CS/SDS del 12.9.2018 con Delibera pubblicata al Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018 il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria ha inflitto:
alla società ASD FUTSAL POLISTENA C5, la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontare nella stagione sportiva 2018/2019 nel campionato di competenza e dell’ammenda di € 500,00, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2 del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio dirigente De Domenico Letterio;
al sig. DE DOMENICO LETTERIO, (all’epoca dei fatti dirigente della società ASD Futsal Polistena C5), la sanzione dell’inibizione per mesi 12 e dell’ammenda di € 500,00, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, comma 7 (illecito sportivo ed obbligo di denuncia), e 15 (violazione della clausola compromissoria), del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 30 (efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria), comma 4, dello Statuto Federale, per non aver informato la Procura Federale della FIGC, pur essendo venuto a conoscenza già a far data del 30.03.2018, di un tentativo di illecito sportivo per la gara “Futsal Polistena-Città di Cosenza” che si sarebbe disputata il 07.04.2018, valevole per il campionato di calcio a 5 di serie C 2017/2018, e per non aver richiesto la preventiva autorizzazione ai competenti organi federali prima del ricorso alla giurisdizione statale penale consistito nella proposizione della querela in data 12.04.2018 nei confronti di Fuoco Giuseppe, presidente della società Cosenza C5, per le dichiarazioni asseritamente diffamatorie da questo rilasciate agli organi di stampa all’indomani della gara Futsal Polistena-Città di Cosenza del 07.04.2018;
alla società ASD CITTÀ DI COSENZA C5, la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato in corso, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio presidente Fuoco Giuseppe ed al proprio dirigente Ettore David;
al sig. DAVID ETTORE, (all’epoca dei fatti dirigente della società ASD Cosenza C5), la sanzione dell’inibizione per anni 4 e dell’ammenda di € 2.000,00, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (illecito sportivo ed obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in data 30.03.2018, presso il Bar Crystal di Rosarno, insieme al presidente del Città di Cosenza Fuoco Giuseppe ed altro soggetto non identificato, al De Domenico Letterio, dirigente della società Futsal Polistena C5 di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara: “Futsal Polistena-Città di Cosenza” che si sarebbe disputata il 07.04.2018, valevole per il campionato di calcio a 5 di serie C 2017/2018, facendo vincere la propria compagine;
al sig. FUOCO GIUSEPPE, (all’epoca dei fatti presidente della società ASD Cosenza C5), la sanzione dell’inibizione per anni 4 e dell’ammenda di € 2.000,00, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 7, commi 1 e 2 (illecito sportivo ed obbligo di denuncia), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in data 30.03.2018, presso il Bar Crystal di Rosarno, insieme al dirigente David Ettore ed altro soggetto non identificato, proposto al De Domenico Letterio, dirigente della società Futsal Polistena C5 di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara: “Futsal Polistena-Città di Cosenza” che si sarebbe disputata il 07.04.2018, valevole per il campionato di calcio a 5 di serie C 2017/2018, facendo vincere la propria compagine, e per aver riferito agli organi di stampa, dopo la gara in questione, la circostanza non veritiera di essere stato minacciato dal De Domenico Letterio fra il primo e secondo tempo.
Avverso il provvedimento sanzionatorio hanno proposto separati e tempestivi reclami i soggetti sopra citati, per ottenere la riforma dello stesso e l’annullamento delle sanzioni loro inflitte.
Tutte le difese hanno negato nei motivi di gravame il verificarsi degli eventi. In via generale, va precisato che, seppur corretto quanto rappresentato nella motivazione dal giudice di prime cure, nella parte in cui si affronta il tema del principio della presunzione di non colpevolezza, e della diversità tra l’ordinamento “sportivo” e quello “penale”, in forza del quale l'imputato può essere condannato soltanto in presenza di prove dimostrative della commissione del reato oltre ogni ragionevole dubbio, mentre nell’ordinamento sportivo, la dimostrazione della colpevolezza soggiace a un sistema probatorio notevolmente ridotto. In sintesi, ai fini dell'accertamento della violazione disciplinare sportiva e della conseguente affermazione della responsabilità, non necessita la certezza assoluta della commissione dell'illecito e, tanto meno, il superamento del principio di ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente un grado inferiore di certezza, ragionevole, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Ragionevole certezza, che a parere di questo Collegio non è stata raggiunta nel presente procedimento. In particolare, il contributo correttamente definito auto ed etero accusatorio, offerto dal De Domenico, non soddisfa questa Corte per poter connotare l’illecito sportivo, che, pertanto, viene a cadere. Resta in piedi il capo di incolpazione nei confronti del De Domenico e della società Futsal Polistena C5 per responsabilità oggettiva, relativo alla violazione della clausola compromissoria di cui all’articolo 30 dello Statuto FIGC, per aver disatteso il vincolo di giustizia sportiva sporgendo denuncia/querela davanti alla Procura della Repubblica nei confronti del Presidente della ASD Città di Cosenza C5. Per il reato di diffamazione è da dirsi che il vincolo in questione rappresenta l’obbligo di ogni tesserato di accettare diritti e doveri che scaturiscono - al momento del tesseramento/affiliazione - dalla sottoscrizione della cosiddetta clausola compromissoria, compreso l’impegno di rivolgersi per la risoluzione delle controversie nascenti dall’attività sportiva solo ed esclusivamente agli Organi federali competenti fatta salva la facoltà di chiedere alla Federazione la preventiva autorizzazione ad adire - in deroga - per gravi ragioni di opportunità, la giurisdizione statale. Sul punto, essendo i fatti documentati e riscontrati dalla stessa Procura federale, tenendo conto della giurisprudenza consolidata di questa Corte che non lascia spazio per l’eventuale riforma del capo di incolpazione, il Collegio può solo rideterminare le sanzioni inflitte nei confronti del De Domenico e della società Futsal Polistena C5 come in dispositivo.
Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3 e 4 così dispone:
accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla società ASD Futsal Polistena C5 e, per l’effetto, riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 2 e conferma l’ammenda ad € 500,00 per la società, riduce l’inibizione a mesi 10 e conferma l’ammenda ad € 500,00 per il sig. De Domenico Letterio;
accoglie i ricorsi rispettivamente proposti dalla società ASD Città di Cosenza C5 e dai sigg.ri David Ettore e Fuoco Giuseppe e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte.
Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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