F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0016/CFA del 30 ottobre 2019 n. 46/2019-2020 Registro Reclami ( Sig. Di Giuseppe Gianmarco/ Procura Federale) N. 46/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0016/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 46/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 0016/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
QUARTA SEZIONE
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 46 del 2019, proposto dal sig. Gianmarco Di Giuseppe, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annalisa Roseti e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Cosenza v.le Marconi 152;
contro
Procura Federale Interregionale;
per la riforma
della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico pubblicata con C.U. n. 63 del 9 settembre 2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 21 ottobre 2019 l’Avv. Francesco Sclafani e uditi i difensori delle parti;
RITENUTO IN FATTO
A seguito dei necessari accertamenti istruttori la Procura Federale Interregionale ha deferito il Sig. Gianmarco Di Giuseppe dinanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per rispondere della violazione di cui all’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione agli artt. 19, 25, 37 e 39 let. D) e DA) del Regolamento del Settore Tecnico per aver assunto, nella stagione sportiva 2018/19, la conduzione tecnica della squadra ASD Casolana con la sola abilitazione di allenatore dilettante, quindi in assenza della prescritta abilitazione.
Il deferito ha contestato l’addebito deducendo di aver svolto attività di mero supporto e collaborazione con l’allenatore Sig. Ettore Carracino, che era solito assentarsi a causa dei suoi impegni professionali, sostituendolo spesso nell’esercizio delle sue funzioni ma pur sempre limitandosi ad eseguire le sue disposizioni e le sue decisioni sulla conduzione tecnica della squadra, pertanto il suo ruolo non poteva considerarsi sostitutivo di quello dell’allenatore.
La Procura Federale Interregionale ha replicato che le suddette argomentazioni non sono dimostrate in quanto dall’istruttoria svolta risulterebbe provato che il Sig. Di Giuseppe non si sia limitato ad una mera collaborazione avendo svolto sostanzialmente il ruolo di allenatore in luogo del Sig. Carracino come risulta riportato anche da alcuni articoli della stampa locale mai smentiti.
Con la decisione in epigrafe indicata la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, ritenuti dimostrati i fatti posti a base del deferimento, ha dichiarato il deferito responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli ha inflitto la sanzione della squalifica per sei mesi.
Con reclamo in data 30.9.2019 il sig. Di Giuseppe ha impugnato la suddetta decisione contestandone la fondatezza. Il reclamante insiste nelle proprie argomentazioni e chiede, in via principale, di essere prosciolto da ogni addebito con integrale annullamento della squalifica subita, in subordine, chiede che la Corte voglia “ridurre congruamente e sensibilmente la sanzione de qua”.
La Procura Federale Interregionale non ha presentato controdeduzioni ma ha partecipato alla discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo il reclamante la decisione impugnata non sarebbe supportata da adeguati elementi probatori in quanto dall’istruttoria svolta dalla Procura federale emergerebbe, contrariamente al quadro prospettato dalla Procura e condiviso dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, che le funzioni di allenatore venivano svolte dal sig. Ettore Carracino, allenatore in carica, rispetto al quale il Di Giuseppe aveva un ruolo di mera collaborazione, ausilio ed occasionale sostituzione, fermo restando che ogni decisione sulla conduzione tecnica della squadra era sempre riconducibile al Mister Carracino.
Tale censura non è meritevole di accoglimento perché dalla documentazione in atti emergono diversi elementi di prova da cui risulta la fondatezza della prospettazione della Procura Federale: a) i calciatori auditi hanno dichiarato che il Carracino, spesso assente sia agli allenamenti che alle partite a causa dei suoi impegni di medico, veniva sempre sostituito dal Di Giuseppe; b) lo stesso Carracino ha riconosciuto che era raramente presente in panchina durante le partite perchè, anche quando non era impegnato altrove per ragioni professionali, era solito assistere alle partite dalla tribuna e in tal caso le disposizioni tecnico tattiche venivano impartite dal Di Giuseppe; c) la condotta contestata riguarda un periodo in cui il Carracino aveva già interamente scontato la sanzione dell’inibizione di due mesi inflittagli dal Tribunale Federale; d) alcuni calciatori hanno dichiarato che la figura dell’allenatore era da loro percepita nella persona di Gianmarco Di Giuseppe il quale operava in totale autonomia (Filippo Capuzzi e Samuele Coletti); e) il Di Giuseppe ha ammesso che a fine gara le interviste con gli organi di informazione venivano rilasciate da lui in luogo del Carracino; f) il tecnico Fabio Oggioni ha dichiarato che da settembre a dicembre 2018 il Mister Carracino è stato presente in panchina al massimo due volte e che in sua assenza la figura di riferimento era il Di Giuseppe.
Le suddette circostanze, che non risultano smentite da contrarie allegazioni documentali, non sono compatibili con la tesi sostenuta dal reclamante in quanto dimostrano che il Di Giuseppe non si è limitato ad una attività di mera collaborazione e di occasionale sostituzione dell’allenatore, avendo invece sostanzialmente svolto le funzioni di direzione tecnica della squadra in circostanze non occasionali e con un grado di autonomia tali da aver indotto i suoi compagni di squadra e gli organi di informazione a considerarlo di fatto l’allenatore.
In via subordinata il reclamante chiede una riduzione della sanzione in ragione della mancanza di precedenti disciplinari a suo carico e del suo status di dilettante.
Anche tale richiesta non è meritevole di accoglimento in quanto le suddette circostanze non appaiono sufficienti per giustificare una riduzione del periodo di squalifica considerato che la condotta illecita integra una violazione non lievissima dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva e che lo stesso reclamante non fornisce nessun elemento per ritenere che il periodo di squalifica di sei mesi sia sproporzionato in eccesso rispetto ad analoghi precedenti.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Sig. DI GIUSEPPE GIANMARCO, lo respinge.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.
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