F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0018/CFA del 31 ottobre 2019 – (U.S. TONARA A.S.D. / ANTONIO FADDA) n. 44/2019 – 2020 Registro Reclami N. 044CFA/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0018/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 044CFA/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0018/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 044 del 2019, proposto dalla società U.S. Tonara A.S.D. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Scalco

contro

Pisano Cristina e Fadda Carlo, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Fadda Antonio, rappresentati e difesi dall’avv. Filippo Pirisi

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Tesseramenti), n. 15/TFN/2019/2020 – Reg. Prot. 26/TFN-ST, pubblicata in data 19.9.2019;

 

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 21.10.2019 l’avv. Federica Varrone e uditi gli avvocati Andrea Scalco e Filippo Pirisi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 5 settembre 2019, i signori Carlo Fadda e Cristina Pisano, in proprio e quali genitori del calciatore minorenne Antonio Fadda, hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale -Sezione Tesseramenti – al fine di chiedere l’annullamento del tesseramento del proprio figlio con la società US Tonara A.S.D., deducendo la mancata sottoscrizione, da parte della madre Cristina Pisano, della scheda di tesseramento pluriennale.

1.2 Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – con dispositivo n. 9/TFN, pubblicato il 9 settembre 2019, e decisione n. 15/TFN, pubblicata il 19 settembre 2019, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha dichiarato nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Antonio Fadda in favore della società US Tonara A.S.D..

1.3 La decisione è stata assunta in assenza di controdeduzioni della società convenuta, in quanto l’udienza è stata fissata prima della scadenza del termine entro il quale la stessa avrebbe potuto costituirsi in giudizio.

2. La società U.S.Tonara A.S.D, con tempestivo atto del 25 settembre 2019, ha proposto reclamo avverso la predetta decisione.

2.1 Il reclamo dinanzi a questa Corte è affidato ai seguenti motivi di illegittimità:

1) Inammissibilità del ricorso proposto avanti al TFN per contrasto con precedente giudicato e/o per intervenuta decadenza;

2) Illegittimità della decisione per violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio;

3) Infondatezza nel merito del ricorso di primo grado.

2.3 La U.S. Tonara A.S.D. ha anche chiesto, in via cautelare ai sensi dell’art. 108 Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C., la sospensione della decisione impugnata.

2.4 Con decreto n. 001/2019 il Presidente della IV Sezione di questa Corte ha rigettato la richiesta di misure cautelari monocratiche ed ha fissato l’udienza del 21 ottobre 2019 per la discussione dell’istanza cautelare e del merito del reclamo.

2.5 Ritualmente notiziati del reclamo, i signori Carlo Fadda e Cristina Pisano, in proprio e quali genitori del calciatore minorenne Antonio Fadda, si sono costituiti in giudizio ed hanno controdedotto al ricorso della società U.S. Tonara A.S.D. chiedendone il rigetto.

2.6 All’udienza del 21.10.2019 i difensori delle parti hanno illustrato oralmente le rispettive difese e hanno insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il reclamo è fondato sotto l'assorbente profilo della violazione del diritto di difesa.

3.1 Ed invero, il terzo comma dell’art. 89 del codice di giustizia sportiva F.I.G.C., dispone che “la controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro sette giorni dalla ricezione del ricorso o dell’avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), trasmettendone copia anche al ricorrente con le modalità di cui all’art. 53.

3.2 Nel caso in esame, il ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – è stato proposto in data 5 settembre 2019 e, dunque, ai sensi del citato art. 89, la società appellante avrebbe potuto costituirsi in giudizio, inviando le proprie controdeduzioni, entro il 12 settembre 2019.

3.3 Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – ha, invece, assunto la decisione impugnata nella camera di consiglio del 9 settembre 2019, poi motivata con provvedimento depositato in data 19 settembre 2019.

3.4 Risulta, dunque, fondata la doglianza di violazione del dritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto la decisione è stata assunta ben tre giorni prima della data entro la quale la società odierna reclamante avrebbe potuto costituirsi in giudizio.

3.5 Non appare viceversa persuasiva la tesi dei resistenti secondo cui il diritto di difesa sarebbe stato assicurato dall’acquisizione da parte del Tribunale Federale Nazionale delle controdeduzioni proposte dalla società U.S. Tonara A.S.D. in altro identico giudizio, in quanto il diritto di difesa deve essere esercitato nel processo nel quale si è convenuti ed è giuridicamente inammissibile l’acquisizione delle  difese articolate in altro processo, comunque non utilizzabili.

3.6 La fondatezza del motivo esaminato determina l'irrimediabile nullità della decisione impugnata e la necessaria rimessione al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 106 del codice della giustizia sportiva F.I.G.C, con conseguente effetto assorbente per tutte le altre censure dedotte dalla parte reclamante.

P.Q.M.

La Corte federale d’appello - Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società U.S. TONARA A.S.D. lo accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti per l’esame del merito.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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