F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0029/CFA del 9 dicembre 2019 – (SIG. PASSERINI GABRIELE/PROCURA FEDERALE) n. 62/2019 – 2020 Registro Reclami N. 62/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0029/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 62/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0029/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Carlo Sica – Presidente

Francesco Sclafani – Componente (relatore)

Domenico Luca Scordino – Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 sul reclamo numero di registro 62 del 2019, proposto dal sig. Gabriele Passerini, rappresentato e difeso dall’Avv. Matteo Sperduti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina viale dello Statuto 52;

Contro

la Procura Federale

della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico pubblicata con C.U. n. 138 del giorno 11 novembre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 2 dicembre 2019 l’Avv. Francesco Sclafani e uditi i difensori delle parti;

RITENUTO IN FATTO

A seguito di accertamenti istruttori la Procura Federale ha deferito il Sig. Gabriele Passerini dinanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice della giustizia sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1 e all’art. 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’art. 38, comma 1 delle NOIF-Norme organizzative interne della FIGC:

a) per aver svolto attività di preparatore di portieri per la SSD Green Club nel corso della s.s. 2017/18 benchè tesserato per la società Ottavia;

b) per aver svolto nel corso della s.s. 2018/19, benchè tesserato con la società ASD S. Maria delle Mole, l’attività di match analyst in favore della società Monterosi FC SSD.

Con la decisione in epigrafe indicata la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, ritenuti dimostrati i fatti posti a base del deferimento, ha dichiarato il deferito responsabile degli addebiti disciplinari contestati e gli ha inflitto la sanzione complessiva della squalifica per sei mesi.

Con reclamo in data 15.11.2019 il sig. Gabriele Passerini ha impugnato la suddetta decisione contestandone la fondatezza. Il reclamante insiste nelle proprie argomentazioni, sostenendo che le stesse sarebbero state ingiustamente disattese dalla Commissione Disciplinare, e chiede, in via principale, di essere prosciolto da ogni addebito con integrale annullamento della squalifica subita, in subordine, chiede una riduzione della sanzione.

La Procura Federale non ha presentato controdeduzioni ma ha partecipato alla discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Riguardo alla violazione sub a) il reclamante sostiene di non aver commesso l’illecito disciplinare in quanto la sua attività di preparatore dei portieri presso la SSD Green Club nel corso della  s.s. 2017/18  sarebbe  stata saltuaria  e  non rilevante essendosi limitata  alla partecipazione a due open day in vista di un successivo tesseramento con la Società che poi non è avvenuto. Inoltre, egli rileva che i suddetti episodi sarebbero avvenuti in assenza di contemporaneo tesseramento presso le due società.

Tali censure non sono meritevoli di accoglimento.

L’art. 40, primo comma del Regolamento del settore tecnico dispone che “i tecnici, nel corso della  medesima  stagione  sportiva,  non  possono  tesserarsi  né,  indipendentemente  dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse (…)”. Sia la lettera che la ratio di tale disposizione non consentono di condividere le argomentazioni del deferito in quanto la norma, nella sua ampia formulazione, dispone un divieto generale di doppia attività nella medesima stagione sportiva a prescindere dal tesseramento presso due società. Quel che rileva ai fini dell’illecito in questione è soltanto la circostanza che il tecnico abbia svolto - non importa per quanto tempo, con quali mansioni e con o senza tesseramento

- la propria attività per due società nella medesima stagione sportiva.

Nella fattispecie tale circostanza risulta dimostrata in quanto il reclamante ammette di aver svolto l’attività di preparatore dei portieri presso la SSD Green Club nel corso della s.s. 2017/18 e dall’istruttoria svolta dalla Procura Federale lo svolgimento di tale attività è stato confermato dalla testimonianza del sig. Maurizio Serafini, Amministratore Unico della Soc. Green Club, nonché dalle foto presenti sul sito web di detta società.

Il fatto che nello specifico periodo di svolgimento di detta attività il Passerini non fosse tesserato anche per la SSD Green Club non è rilevante perché il divieto sancito dall’art. 40 cit. (in cui si legge “indipendentemente dal tesseramento”) prescinde dal contemporaneo tesseramento presso due società essendo rilevante il fatto materiale di aver svolto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva.

2. – Riguardo alla violazione sub b) risulta dimostrato che il Passerini ha svolto l’attività di match analyst presso la società Monterosi FC SSD nella medesima stagione sportiva in cui risultava essere tesserato come allenatore della squadra S. Maria delle Mole.

Il reclamante sostiene, in primo luogo, di aver svolto una collaborazione personale con l’allenatore in assenza di alcun rapporto con la società Monterosi FC SSD. In secondo luogo, deduce che l’attività di match analyst non sarebbe soggetta alle norme della giustizia sportiva, trattandosi di un’attività avente connotati peculiari che la renderebbero estranea all’ambito delle attività sportive e quindi alle relative norme disciplinari.

Sulla prima argomentazione si osserva che quel che rileva non è l’esistenza di un formale rapporto giuridico con la società sportiva, bensì il fatto che l’attività sia stata svolta in favore di detta società in quanto, si ribadisce, il divieto in questione prescinde dal tesseramento e riguarda lo svolgimento anche di fatto di prestazioni sportive che vanno a beneficio di una società sportiva. Pertanto, quand’anche si trattasse di una collaborazione prestata nell’ambito di un rapporto personale con l’allenatore, essa sarebbe comunque illecita in quanto compiuta a beneficio della società sportiva in cui opera l’allenatore.

Anche il secondo argomento non è meritevole di accoglimento in quanto ai sensi dell’art. Art. 1bis, comma 1 del CGS previgente Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (analoga disposizione è oggi contenuta nell’art. 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva).

Dall’ampia formulazione di tale disposizione si evince che l’obbligo di osservanza delle norme disciplinari riguarda tutti coloro che svolgono qualsiasi attività “comunque rilevante per l’ordinamento federale” (…) “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Sul punto si richiama la recente sent. n.17/2019 del 31.10.2019 in cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che tale ampia formulazione si riferisce ad ogni relazione che “trovi occasione in (o sia riconducibile a)” l’attività sportiva. Più in generale per una approfondita ricostruzione del quadro normativo sull’ambito della giurisdizione sportiva si veda in senso conforme anche la sent. n. 13/2019 del 18.10.2019 delle Sezioni Unite di questa Corte in cui è stato affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 2, l’ambito soggettivo di applicazione sostanziale e processuale del codice di giustizia sportiva, anche in relazione alla responsabilità disciplinare e all’applicazione delle sanzioni, comprende ogni soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, ivi inclusi i soggetti i quali, ancorché legati da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con organi, strutture o articolazioni della Federazione, pongono in essere specifiche attività concretamente rilevanti per l’ordinamento sportivo, in forza di un criterio di causalità adeguata, debitamente accertato nelle singole fattispecie, quali la diretta partecipazione alla formazione e pubblicazione dei calendari dell’attività agonistica di competenza dei Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti”.

Nella fattispecie non v’è dubbio che l’attività del match analyst (o performance analyst) rientri nella suddetta ampia formulazione, così come interpretata nella citata decisione delle Sezioni Unite, perché si tratta di un’attività che concorre, in un ruolo ausiliario rispetto a quella dell’allenatore, a determinare la performance agonistica attraverso l’analisi delle prestazioni di gara, la loro valutazione e la programmazione dell’allenamento. Tant’è che il match analyst è espressamente contemplato tra le figure tecnico-sportive dall’art. 56 del Regolamento del Settore Tecnico in cui si legge che “i Match Analyst svolgono, per conto delle società, attività di analisi tecnico-tattiche, archiviazione digitale e raccolta di dati statistici di calciatori e squadre”.

Infine, non appare decisivo il richiamo della sentenza del Tar Lazio 7177/19 in cui l’attività in questione è stata ricondotta alle “attività economiche periferiche legate al settore calcistico” in quanto tale pronuncia non affronta il tema dell’ambito soggettivo di applicazione della giurisdizione sportiva, bensì la ben diversa questione dell’applicazione del diritto antitrust alle condotte ivi prese in esame, che riguardavano un'intesa anticoncorrenziale avente per oggetto la limitazione all'accesso al mercato dei servizi professionali offerti da Direttori Sportivi, Collaboratori della Gestione Sportiva, Osservatori Calcistici e Match analyst. Peraltro in tale decisione si legge quanto segue: “Si tratta, infatti, di soggetti che non svolgono la pratica sportiva ma le cui competenze (riguardanti, secondo differenti aspetti, “anche” la conoscenza del fenomeno calcistico) sono funzionali allo svolgimento di un’attività economica che presenta un carattere sussidiario o ancillare rispetto a quella sportiva, la quale si incentra sulla conduzione tecnica della squadra ovvero sullo svolgimento delle prestazioni sul campo di gioco.”

Pertanto, anche in tale pronuncia viene sottolineato che l’attività del match analyst trova occasione nella (o comunque è riconducibile alla) attività sportiva, secondo il suddetto criterio ermeneutico indicato dalle Sezioni Unite di questa Corte federale.

3. Infine, non può trovare accoglimento nemmeno la subordinata richiesta di riduzione della sanzione considerato che la squalifica di sei mesi riguarda due violazioni poste in essere con attività differenti ed in due diverse stagioni sportive, come tali non riconducibili ad un illecito continuato. Inoltre si tratta di violazioni di un divieto particolarmente rilevante come quello della doppia attività.

P.Q.M.

La Corte federale d’appello (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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