F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 055CFA del 4 marzo 2020 (A.S.D. U.G. MANDURIA SPORTO – PROCURA FEDERALE) N. 90/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 055/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 90/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
- 055/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
composta dai Sigg.ri:
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE
Mario Luigi Torsello – Presidente Salvatore Mezzacapo - Componente Mauro Mazzoni - Componente Carlo Sica - Componente
Mauro Sferrazza – Componente (relatore) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 90/CFA del 2019, proposto dalla A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT (P. Iva n.02862310733), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Elio Palmisano, come difesa dall’Avv. Giulio Destratis, elettivamente domiciliata in via Berengario de Mandurino 2/B in Manduria (TA) ed all’indirizzo Pec avvocatogiuliodestratis@pec.it,
contro Procura Federale
per l’annullamento della decisione assunta dal Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia della LND, di cui al Com. Uff. n. 66 del 23 gennaio 2020 del predetto Comitato, con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: “ammenda di 1000 euro, nonché 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso”
Visto il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Sentito, all’udienza del 25 febbraio 2020, il Relatore Mauro Sferrazza e udito, per il ricorrente, l’Avv. Giulio Destratis, nonché, per la Procura Federale, gli Avv. Lorenzo Giua e Dario Perugini;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento 2 dicembre 2019 il Procuratore Federale della FIGC ha deferito:
-
- SPADAVECCHIA Giuseppe
all’epoca dei fatti presidente della U.G. Manduria Sport, per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, CGS in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, vigente CGS), per non aver informato la Procura Federale dell’illecito sportivo – riguardante la gara A.S.D. A. Toma Maglie – U.S.D. Avetrana del 10.4.2016, valevole per il girone B del campionato di Promozione pugliese, stagione sportiva 2015 – 2016 – posto in essere dal sig. Pasquale Danilo Coluccia, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, vigente CGS) all'interno e nell'interesse della A.S.D. Pro Italia Galatina, nonché persona alla quale era riconducibile il controllo e la gestione di tale società; in particolare, la Procura Federale ha contestato al sig. Giuseppe Spadavecchia di aver appreso, nel corso di una telefonata intercorsa in data 8.4.2016 con il sig. Pasquale Danilo Coluccia, che quest’ultimo aveva già posto in essere condotte volte ad alterare il regolare svolgimento della gara sopra indicata;
-
- la società U.G. Manduria Sport
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, vigente CGS), per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Spadavecchia, così come specificati nel sopra riportato capo di incolpazione;
-
- la società A.S.D. Pro Italia Galatina
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, vigente CGS), per le seguenti azioni e comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Obbiettivo: - violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, vigente CGS), perché nel corso di una telefonata in data 30.4.2016 con il sig. Pasquale Danilo Coluccia - all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, vigente CGS) all'interno e nell'interesse della A.S.D. Pro Italia Galatina, nonché persona alla quale era riconducibile il controllo e la gestione di tale società - proferiva le seguenti espressioni riprovevoli e gravemente minacciose riferite ai dirigenti della A.S.D. Leverano, contro la cui squadra la A.S.D. Pro Italia Galatina doveva disputare il giorno dopo la gara di spareggio per la promozione nella categoria superiore: “Danilo … questi sono pezzi di merda … tutti”, “va beh! … che si facesse da parte domani … che si stia al posto suo”, “eh! … la catena non vedi che è? … la catena è buona … nuova”, “senza ruggine … dico … che cazzo volete? … se fosse arrugginita vi dovreste preoccupare … è nuova anche”, “e cazzo per le infezioni! … le cose! … nuova è”, “no! … che ne devo fare? … io li devo picchiare tutti domani”.
Così riassume – il Tribunale federale territoriale – il fatto e l’iter del giudizio:
«Con atto del 02.12.2019, prot. 7123/102 pfi 19-20 MS/CS/jg, trasmesso a tutti gli incolpati su elencati ed al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, che qui, per ovvi motivi di brevità, si intende integralmente riportato, la Procura Federale della FIGC, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 102pfi 19.20, avente ad oggetto: “Condotta del Sig. Antonio Obbiettivo per aver reso nel corso di una conversazione telefonica espressioni riprovevoli e gravemente minacciose nei confronti di tesserati della Soc. Leverano; nonché condotta del Sig. Spadavecchia Giuseppe per omessa denuncia di illecito sportivo in relazione alla gara Toma Maglie - Avetrana del 10.04.2016 valevole per il Campionato di Promozione del C.R. Puglia”; vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata al sig. Giuseppe Spadavecchia nonché alle società ASD Pro Italia Galatina ed U.G. Manduria Sport, deferiva
il soggetto e le società in premessa elencati, per le ragioni ivi elencate che, per motivi di brevità, qui si intendono pedissequamente riportate.
Verificata la regolarità delle convocazioni di rito, il Tribunale Federale Territoriale disponeva la convocazione dei deferiti per l'udienza del 13 gennaio 2020, alla quale comparivano l'Avv. Paolo Mormando per la Procura Federale e il sig. Elio Palmisano, Presidente della U.G. Manduria Sport, assistito dall'avv. Giulio De Stratis. Nessuno compariva per il sig. Giuseppe Spadavecchia e per la ASD Pro Italia Galatina, benchè regolarmente convocati.
Il Procuratore Federale dopo ampia discussione chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti chiedendo la comminazione delle seguenti sanzioni:
Società U.G. MANDURIA SPORT, 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso e € 1.000,00 (mille/00) di ammenda;
Sig. SPADAVECCHIA Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente società U.G. MANDURIA, la inibizione per anni 1 (uno).
Società PRO ITALIA GALATINA, 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel caso in cui dovesse iscriversi ad un campionato FIGC.
L'Avv. Giulio DE STRATIS, dopo ampia discussione, si riportava alle conclusioni rassegnate nella propria memoria difensiva del 30.12.2019, chiedendo, quindi, in via preliminare l'archiviazione del procedimento ed il non luogo a procedere per nullità ed infondatezza del deferimento; in subordine, il proscioglimento dell'UG Manduria Sport dall'accusa di responsabilità oggettiva nel procedimento indicato in oggetto, stante l'assoluta infondatezza delle ipotesi di violazione dell'obbligo di denuncia ex art. 30 c. 7 perpetrata dal sig. Giuseppe Spadavecchia che ha dato luogo al deferimento; in estremo subordine, l'applicazione della sanzione minima a carico della società U.G. Manduria Sport, con espressa richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti come sopra descritte.
Il Procuratore federale e l’Avv. DE STRATIS replicavano nell’ordine, insistendo entrambi per l’accoglimento delle rispettive predette conclusioni rassegnate.
Il Tribunale si riservava di decidere».
Sciogliendo la riserva il Tribunale Federale Territoriale così decideva:
«1) Giuseppe Spadavecchia sanzionato con un anno di inibizione e 30.000,00 euro di ammenda;
- la società U.G. Manduria Sport sanzionata con l'ammenda di 1.000,00 euro ed un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato in corso;
- la società A.S.D. Pro Italia Galatina sanzionata con l'ammenda di 500,00 euro da scontarsi nel caso in cui la società dovesse iscriversi ad un campionato FIGC».
Questi di seguito riprodotti i motivi della decisione del TFT pugliese:
«Ritiene il Tribunale che le risultanze in atti siano tali da fornire elementi probatori sufficientemente concludenti per condurre alla decisione come di seguito motivata.
Il Tribunale, alla luce delle emergenze probatorie in atti, ritiene pienamente provata la responsabilità dei deferiti in merito alle incolpazioni loro ascritte dalla Procura federale.
Per quanto concerne l'eccezione preliminare sollevata dal difensore della U.G. Manduria Sport, il Tribunale la ritiene infondata per i motivi di seguito esposti.
Nel procedimento conclusosi con la pronuncia del Tribunale Federale Territoriale Puglia del 28.06.2019, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 105, poi dichiarata inefficace dalla Corte Federale di Appello FIGC (C.U. 012/CFA/ 19/20) per violazione dell'art. 34 bis commi 4 e 6 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, i fatti oggetto del presente deferimento non erano stati oggetto né di incolpazione da parte della Procura Federale né di decisione da parte del Tribunale Federale Territoriale Puglia; essi, quindi, non soggiacciono agli effetti dell'estinzione del procedimento innanzi menzionato. Lo stesso difensore della U.G. Manduria Sport, in occasione dell'udienza del 13.01.2020, ammettendo di fatto quanto testè osservato, nel merito eccepiva vieppiù l'irrilevanza dei fatti oggetto del presente deferimento perché, pur essendo citati nel deferimento che aveva portato al procedimento conclusosi con la pronuncia del T.F.T. Puglia del Comunicato Ufficiale n. 66 del 28.6.2019, non erano stati ritenuti rilevanti in termini di violazione delle norme dell'ordinamento sportivo, seppur la Procura Federale, a tal proposito, osservava che, nel primo deferimento, constatata la complessità dei fatti, la stessa Procura si era riservata di attivarsi per ulteriori atti.
Per quanto concerne il merito degli atti posti a base del deferimento, si osserva quanto segue.
La telefonata del 08.04.2016 intercorsa tra Pasquale Danilo Coluccia e Giuseppe Spadavecchia, oggetto del presente deferimento, che va comunque necessariamente contestualizzata, a parere di questo Tribunale costituisce la riprova dell’accordo già intervenuto per alterare la partita Toma Maglie - Avetrana; infatti, nel corso della conversazione Coluccia confidava appunto a Spadavecchia di essersi “già mosso” con il Maglie per fermare l’Avetrana, testuale di interesse:
Danilo: dell’Avetrana cosa si dice?
Giuseppe: che cosa si deve dire di quei morti là … cosa dobbiamo dire … c’è l’hanno con me c’è l’hanno
Danilo: non si sa niente di … per Maglie là?
Danilo: adesso speriamo almeno che li fermino quelli
Giuseppe: eee … tu lo sai come ti devi muovere … sai dove devi andare … sai … non sei per niente fesso
Danilo: no … no
Giuseppe: se … se li volete fottere …
Danilo: là mi sono mosso già … a Maglie Giuseppe: eh! … appunto e allora sai Danilo: per forza
…omissis… sino a fine conversazione
Il sig. Spadavecchia, seppur Presidente della U.G. Manduria, quindi squadra non coinvolta nella partita Toma Maglie - Avetrana, prima parrebbe sollecitare il sig. Danilo Coluccia ad attivarsi per alterare la partita ("tu lo sai come ti devi muovere…sai dove devi andare…non sei per niente fesso"), dimostrando per altro di essere perfettamente a conoscenza della partita della quale si parlava nonchè convinto del fatto che il suo interlocutore fosse ben in grado e capace di porre in essere le condotte in questione; in seguito, Danilo Coluccia risponde all'odierno deferito che si è "mosso già… a Maglie", e Giuseppe Spadavecchia, a
conoscenza di cosa si stesse parlando, diventa perfettamente consapevole che il suo interlocutore si era già attivato per alterare il risultato della partita Toma Maglie - Avetrana, con conseguente obbligo a suo carico di informare, senza indugio, la Procura Federale di quanto appreso.
Il contenuto indiscutibile della telefonata, nonché la circostanza ben nota al deferito Giuseppe Spadavecchia che Danilo Coluccia – come per altro dedotto nella memoria difensiva dell'avv. De Stratis – rivestisse un ruolo apicale all'interno di una pericolosa organizzazione criminale, rende chiaro ed evidente che nella fattispecie che ci occupa ricorre il requisito della probabile fondatezza del comportamento riconducibile all'illecito sportivo.
Per quanto riguarda la richiesta applicazione delle attenuanti, questo Tribunale ritiene che non ve ne siano i presupposti, atteso che né ricorrono le situazioni tipizzate dal C.G.S. per la loro concessione, né quelle indicate nella memoria difensiva della U.G. Manduria Sport vengono considerate come meritevoli di valutazione positiva in ordine alla concessione delle attenuanti stesse».
Avverso la suddetta decisione la ASD U.G. Manduria Sport, come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo.
Con un primo motivo di impugnazione la società ASD U.G. Manduria Sport eccepisce NULLITA’ DEL DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEI TERMINI PERENTORI EX ART. 123 C.1 CGS, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 125 C.2 CGS.
Con un secondo motivo la reclamante società eccepisce NULLITA’ DELLA DECISIONE PER VIOLAZIONE DEI TERMINI PERENTORI EX ART. 82 C.4 CGS, IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 51 C.2 CGS E ART. 56 C.3 CGS
Ritiene, la reclamante, che entrambe le suddette eccezioni facciano emergere «una evidente violazione dei termini perentori ex art. 44 c. 6 CGS propri della disciplina sportiva», inosservanza che, a dire della medesima società, «si riflette inevitabilmente sulla posizione dell’indagato/incolpato, il quale ha l’interesse a che il procedimento nei suoi confronti avvenga con la massima celerità al fine di non rimanere sottoposto all’alea del giudizio per un tempo (anche solo un giorno) superiore al necessario».
Con un ulteriore, articolato, motivo di reclamo la ASD U.G. Manduria Sport deduce infondatezza del deferimento, riservandosi di meglio articolare le proprie deduzioni in ordine alla asserita modifica del capo di incolpazione ed eccependo inutilizzabilità dell’intercettazione telefonica. Censura, poi, la reclamante, il regime sanzionatorio applicato, lamentando mancata valutazione delle circostanze attenuanti.
Così, infine, conclude la ASD U.G. Manduria Sport:
«In via preliminare:
2.2 Dichiararsi la nullità del deferimento che ha dato origine alla pronuncia con conseguente inefficacia di ogni decisione di merito.
2.3 Dichiararsi la nullità della pronuncia con conseguente inefficacia di ogni decisione di merito.
Nel merito:
- L’integrale riforma della decisione del TFT, con il proprio proscioglimento nel procedimento indicato in oggetto, stante l’assoluta infondatezza dell’ipotesi di violazione dell’obbligo di denuncia commessa dal sig. Spadavecchia Giuseppe e con annullamento di tutte le sanzioni inflitte.
- In estremo subordine, la riforma della decisione del TFT con unica applicazione della sanzione pecuniaria minima a carico della società UG Manduria Sport, con espressa richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13 GCS come sopra descritte.
- Di essere ascoltata nella fissanda udienza per mezzo dello scrivente difensore in modo da poter ancor più dettagliatamente esporre quanto accaduto e sopra descritto.
- Di poter prendere visione e ricevere copia degli atti del procedimento, in particolare del verbale di udienza di discussione del 13.1.2020».
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il reclamo è infondato.
- Con il primo motivo di impugnazione la società appellante eccepisce nullità del deferimento, evidenziando che «l’avviso di conclusione delle indagini è datato 20.8.2019», mentre «il deferimento, datato 2.12.2019, è intervenuto ben 104 giorni dopo l’avviso citato, oltrepassando di gran lunga il termine di 15+30 giorni imposto dal CGS». Per l’effetto, chiede dichiararsi la nullità del deferimento.
Al riguardo, occorre rilevare che il giudizio della Corte federale d’appello sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale deve tendenzialmente qualificarsi quale revisio prioris instantiae - e quindi l'intervento di questa Corte è limitato al controllo della decisione impugnata - e non quale novum judicium, che, invece, comporterebbe il riesame dell'intero merito della controversia (CGF n. 28-2011/2012).
Ciò comporta che nel presente giudizio non è consentita la proposizione di domande nuove o di eccezioni nuove (salvo che le stesse non siano rilevabili d’ufficio), in base al divieto di ius novorum in appello.
Difatti – secondo i noti principi - se l’oggetto del giudizio di appello è – almeno tendenzialmente – tutto quello del giudizio di primo grado, il principio del doppio grado di giurisdizione richiede che tale oggetto sia solo quello del giudizio di primo grado.
Con la precisazione che è sempre ammissibile un aggiustamento della linea difensiva già adottata innanzi Tribunale federale, purché però non si traduca nell'allegazione di ulteriori censure non denunciate tempestivamente a suo tempo.
Orbene, attesa la novità dell’eccezione, visti gli artt. 101, comma 3 e 115, comma 3, CGS, il Collegio non può che prendere atto del fatto che la stessa è inammissibile.
- Con il secondo motivo la reclamante società chiede dichiararsi la nullità della decisione impugnata sotto altro profilo.
«In spregio ad ogni normativa sostanziale e procedurale», si legge nel reclamo, «il TFT Puglia, nella medesima composizione che ha emesso la pronuncia del 28.6.2019 dichiarata inefficace dall’Ill.ma CFA con pronuncia di estinzione del procedimento, continua a non rispettare i termini previsti dal dettato normativo.
Si riporta di seguito la cronologia dei fatti per come avvenuti.
L’udienza di discussione del procedimento de quo è stata fissata e si è tenuta nel giorno 13.1.2020.
Il CGS impone e recita testualmente:
- “AL TERMINE DELL’UDIENZA che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione” (art. 82 c.4).
- “I dispositivi o le decisioni, che non possono più essere modificati dopo la loro sottoscrizione da parte del presidente e del relatore, sono IMMEDIATAMENTE resi pubblici mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati. LA SEGRETERIA CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE NE DÀ COMUNICAZIONE ALLE PARTI”
(art. 51 c.2). I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere DIRETTAMENTE COMUNICATI all’organo che ha adottato il deferimento nonché ALLE ALTRE PARTI ai sensi dell’art. 53. (art. 51 c.4)
- “Il segretario dà atto del deposito in calce alla decisione, vi appone la data e la firma e da tale momento si dà per avvenuta la pubblicazione. Il segretario CONTESTUALMENTE ne dà comunicazione alle parti…” (art. 56 c.3).
In assoluta violazione di quanto prescritto e innanzi riportato, preso atto che l’udienza di discussione è iniziata alle 16.00 ed è terminata intorno alle ore 17.30 del 13.1.2020, si eccepisce che la comunicazione del dispositivo alla parte interessata sia avvenuta solo il giorno seguente con Pec del 14.1.2020 delle ore 11.16. (all.3)
Così come la comunicazione alla parte interessata della decisione con le motivazioni che sarebbe dovuta essere comunicata direttamente alla parte entro e non oltre il 23.1.2020 (10 giorni dal dispositivo), è avvenuta solo con Pec del 24.1.2020 delle ore 10.17 (all.4)».
L’eccezione è priva di pregio. Recita l’art. 51 CGS:
«1. Le decisioni degli organi di giustizia sportiva collegiali sono adottate a maggioranza. Tutte le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono motivate nonché redatte in maniera chiara e sintetica. Le decisioni devono essere redatte, fatta eccezione per i casi previsti dal Codice, non oltre il decimo giorno da quello in cui sono state adottate. Nei casi previsti dal
Codice, al termine della udienza che definisce il giudizio, viene adottato il dispositivo della decisione.
2. I dispositivi o le decisioni, che non possono più essere modificati dopo la loro sottoscrizione da parte del Presidente e del relatore, sono immediatamente resi pubblici mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati. La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione.
[…]
4. I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53.
[…]».
Al riguardo, da quanto emerge in atti, ed in difetto di specifici contrari elementi di prova, deve ritenersi che il dispositivo della decisione assunta dal TFT sia stato adottato al termine della camera di consiglio e, dunque, reso immediatamente pubblico e comunicato alle parti, nel rispetto della normativa vigente.
Se ne deduce che anche l’adozione e conseguente pubblicazione dei motivi della decisione risulta tempestiva.
- Con “memoria con motivi aggiunti”, depositata 21 febbraio 2020, la ASD U.G. Manduria Sport chiede dichiararsi la nullità della decisione per violazione dei termini perentori ex art. 93 CGS.
Sostiene, a tal riguardo, la reclamante, che il TFT ha ricevuto l’atto di deferimento in data 2.12.2019, ma ha fissato udienza in data 13.1.2020, quindi, a suo dire, «ben oltre i 30 giorni previsti dal CGS».
A prescindere da ogni altra considerazione in ordine al merito della eccezione, essa – anche in questo caso - è inammissibile in quanto risulta per la prima volta formulata in seconde cure e solo con memoria aggiunta (e neppure con l’atto di appello).
-
- Per le medesime considerazioni deve essere giudicata tardiva ed inammissibile anche l’eccezione di violazione dell’art. 82, comma 3, CGS, formulata anch’essa solo in sede di memoria integrativa con i cd. motivi aggiunti.
Peraltro, la stessa appare prima facie destituita di pregio, anche atteso che, nella stessa decisione impugnata dalla ASD U.G. Manduria Sport, il TFT da contezza dell’udienza del 13.1.2020, riportando sinteticamente lo svolgersi della stessa.
- Nel merito, la decisione impugnata, congruamente motivata in modo coerente al materiale probatorio acquisito al giudizio, appare esente da vizi logico-giuridici e merita, pertanto, conferma.
- Reitera, la reclamante, la propria eccezione di intervenuta estinzione del giudizio, eccezione – questa – già formulata in prime cure. «L’intercettazione telefonica su cui si fonda il deferimento», scrive – tra l’altro – l’appellante «esisteva e fu inevitabilmente attenzionata dallo stesso procuratore federale Mormando nell’ambito del procedimento riguardante l’ipotesi di illecito sportivo che si è chiuso nell’estate scorsa con la dichiarazione di estinzione della CFA».
Ad avviso della reclamante, «l’attività della Procura Federale nel presente procedimento, con riferimento all’U.G. Manduria Sport, trae origine ed impulso unicamente dalla pronuncia del TFT Puglia del 28.6.2019 contenuta nel C.U. CR Puglia n.105. TALE PRONUNCIA È STATA DICHIARATA INEFFICACE DALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO FIGC (C.U. 012/CFA 19/20).
L’art. 110 nuovo CGS c. 6 (già art. 34 bis commi 4 e 6 vecchio CGS) citato ed applicato dalla CFA statuisce che: “Con l’estinzione del giudizio disciplinare si estingue l’azione disciplinare e tutti gli atti del procedimento, inclusa OGNI eventuale decisione di merito, diventano inefficaci”».
In altri termini, la società reclamante ritiene che «i fatti per cui vi è stato deferimento, in realtà, erano già stati attenzionati dal TFT nel procedimento travolto da estinzione e già passato in giudicato ed una nuova pronuncia sugli stessi costituisce una evidente violazione del principio del ne bis in idem. Quella stessa identica telefonata era riportata nel primo deferimento!! LA PROCURA FEDERALE NON HA MAI SVOLTO ULTERIORI INDAGINI
RISPETTO AL PROCEDIMENTO ESTINTO E LA TELEFONATA LE ERA AMPIAMENTE NOTA!»
L’assunto non può essere condiviso.
Dalla lettura degli atti citati dal reclamante (il primo deferimento e le conseguenti decisioni del TFT e della Corte federale d’appello) emerge come, pur essendo stata – ad altri fini – riportata dalla Procura federale l’intercettazione telefonica, sulla quale è essenzialmente basato il secondo deferimento (quello oggetto del presente procedimento), in quel giudizio non era stato deferito per i relativi fatti né il sig. Giuseppe Spadavecchia né – per la connessa responsabilità – la società US Manduria Sport.
La telefonata di cui trattasi, pur essendo citata (come detto, ad altri fini di incolpazione) nel deferimento già definito, è stata fatta oggetto di ulteriori approfondimenti istruttori da parte della Procura federale, all’esito dei quali l’organo federale inquirente ha ritenuto sussistere elementi sufficienti per incolpare gli odierni deferiti.
Non sussiste, dunque, alcuna violazione del divieto di ne bis in idem e, come correttamente affermato dal Tribunale territoriale, il presente giudizio non può essere dichiarato estinto.
-
- Ritiene, poi, la società reclamante, che «il capo di incolpazione per la società UG Manduria Sport riportato nel deferimento è quello relativo alla responsabilità oggettiva ex art. 6 c. 2 CGS. Il TFT condanna invece la società UG Manduria Sport per responsabilità diretta ex art. 6 c.1 CGS.
Sul punto ci si riserva di meglio articolare, in seguito alla visione del verbale di udienza del 13.1.2020».
Il motivo di reclamo, come proposto, appare genericamente formulato e, dunque, inammissibile.
In ogni caso, questa Corte, sotto un profilo generale, ritiene opportuno dare continuità all’orientamento – sul punto – della giurisprudenza federale secondo cui l'errata o mancata indicazione di una norma nel corpo del deferimento non può, di per sé, costituire causa di inammissibilità o nullità dello stesso, laddove nel contesto della vocatio in ius possa evincersi, in modo inequivoco – come è effettivamente avvenuto nel caso di specie – quale sia la contestazione e, segnatamente, il fatto contestato (cfr., per una fattispecie analoga, seppur non
sovrapponibile alla presente, Cassazione, sezioni unite, 24 luglio 2013, n. 17931). In altri termini, laddove nel deferimento la condotta sia compiutamente descritta ed inequivocabilmente ascrivibile ad una sola fattispecie normativa, il capo di incolpazione non può considerarsi viziato ed il relativo deferimento non può essere dichiarato inammissibile, specie laddove gli interessati abbiano avuto ampia possibilità di difesa ed abbiano specificamente contestato, anche nel merito, seppure solo in sede processuale, le incolpazioni agli stessi ascritte.
«In tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa» (Cassazione, sez. III penale, 5 dicembre 2013, n. 5469; in senso conforme, tra le altre: Cassazione, sez. I penale, 19 marzo 2004, n. 18027; Cassazione, sez. VI penale, 16 settembre 2004, n. 437; Cassazione, sez. V penale, 9 novembre 2005, n. 44707; Cassazione, sez. IV
penale, 17 ottobre 2006, n. 39533).
Insomma, «ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non anche l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati» (Cassazione, sez. III penale, 19 febbraio 2013, n. 22434).
Del resto, il principio della correlazione tra accusa (fatto contestato) e difesa (possibilità di esercitare il diritto di difesa) va inteso non in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa. Ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi alla luce di un mero esame formale della lettera dell’imputazione, essendo necessario che l’indagine venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto (cfr. Cassazione, sez. VI penale, 8 novembre 1995, n. 618).
La suddetta conclusione è supportata, oltre che dal principio di informalità del procedimento sportivo (posto dalla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, del codice di giustizia sportiva del Coni), anche dai principi del giusto processo costituzionalmente codificati e dal principio di effettività della tutela giurisdizionale, più volte affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha rimarcato le esigenze connesse alla domanda di giustizia, evidenziando
come, dunque, occorra, per quanto possibile, interpretare la norma processuale nella prospettiva di garantire una effettiva risposta da parte degli organi di amministrazione della giustizia.
Tali principi sono stati recentemente ribaditi da questa Corte Federale che ha ritenuto che l'obbligo di contestazione degli addebiti “è assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la qualificazione del fatto sotto il profilo giuridico, salvo che dalla mancata o inesatta indicazione della norma che si assume violata non derivino incertezze sul fatto addebitabile, tali da compromettere il diritto di difesa. [….] E’ quindi necessario e sufficiente individuare ed indicare i fatti addebitati nel loro nucleo materiale con chiarezza, manifestando formalmente la precisa volontà di far derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare. In tal senso, pertanto, deve intendersi, in questo procedimento giustiziale, il cd. principio di immutabilità (o immodificabilità) della contestazione […]. D’altro canto, dall’art. 125 del vigente Codice della giustizia sportiva - che al comma 4 prevede che “Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare” - non può desumersi in alcun modo il principio di immutabilità delle norme che si assumono violate ma solo la previsione dell’indicazione delle stesse (CFA n. 45-2019/2020).
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- Contesta, ancora, la reclamante, la stessa utilizzabilità della intercettazione telefonica «di neppure un minuto, senza orario, riportata solo parzialmente quindi del tutto decontestualizzata, priva di altri riscontri e pertanto del tutto inutilizzabile».
Anche siffatta eccezione, di inutilizzabilità delle intercettazioni, deve essere disattesa.
Al riguardo, conviene riepilogare gli approdi giurisprudenziali cui è giunta questa Corte Federale d’appello:
- in materia di intercettazioni telefoniche, esula dai poteri del giudice sportivo ogni valutazione sulla legittimità dell’operato dell’autorità giudiziaria, alla cui esclusiva competenza è rimesso il controllo tanto formale, quanto sostanziale degli atti trasmessi, rilevando unicamente, ai fini delle decisioni degli organi di giustizia sportiva, la provenienza istituzionale, da cui discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti
stessi (Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti, Com. Uff. n. 30 del 25.8.2004; Commissione Disciplinare presso Lega Serie C, Com. Uff. n. 17/C del 6.9.2004; CGF n. 48/2011-2012; CFA n. 20-2016/2017; CFA n. 122-2018/2019);
- l’acquisizione e dell’utilizzo delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali presuppone, in termini di sufficienza, la provenienza delle stesse dall’Autorità Giudiziaria, da ciò derivando la presunzione iuris tantum di conformità (CFA n. 20-2016/2017; CFA n. 122- 2018/2019);
- il divieto di utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui le intercettazioni stesse sono state disposte non è applicabile ai procedimenti disciplinari (CGF
n. 48-2011/2012); le decisioni degli organi di giustizia sportiva rappresentano «l’epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo. In particolare, alla “giustizia sportiva” si applicano, oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, per analogia, quelle dell’istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi». Con la conseguente inapplicabilità delle regole processuali di formazione della prova in contraddittorio, tipiche specialmente del processo penale (CGF n. 242-2012/2013; CFA n. 20-2016/2017; CFA n. 122-2018/2019);
- gli eventuali errori nella procedura di acquisizione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria che rendano le stesse inutilizzabili nel procedimento penale non ne comportano l'automatica inutilizzabilità in sede amministrativa; «pertanto, le intercettazioni telefoniche, ancorché conseguite nell'ambito di un processo concluso con il patteggiamento, nel quale quindi nemmeno sia stato affrontato il problema della loro corretta acquisizione, devono ritenersi utilizzabili nel procedimento disciplinare» (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2009, n. 7703). (CFA n. 122-2018/2019);
- ciò che rileva è l’esame critico delle conversazioni intercettate che tenga conto nella valutazione del loro contenuto della conoscenza, diretta o indiretta, che gli intercettati dimostrano di avere delle situazioni sulle quali s’intrattengono, quando tali situazioni non si riferiscono a comportamenti propri, e di altri elementi, quali il contesto fattuale, logico e temporale, in cui le conversazioni sono avvenute, tenuto conto dell’ambiente del quale fanno
parte gli intercettati, operando comunque valutazioni complessive delle conversazioni intercettate senza interpretazioni conseguenti ad indebite estrapolazioni (CAF, C.U. n. 7/C del 2004; CFA n. 122-2018/2019);
- gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano gravi, e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, precisi, e cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, concordanti, e cioè non contrastanti tra loro (cfr. C.A.F. – Com. Uff. n. 7/c del 2004). (CGF n. 48-2011/2012); per ritenere provato l'illecito sportivo contestato al dirigente di una società calcistica, gli organi di giustizia sportiva possono basarsi sulle intercettazioni telefoniche raccolte in un procedimento penale, a prescindere dalla loro utilizzabilità in quella sede, ove il contenuto delle conversazioni intervenute tra il soggetto deferito e i suoi interlocutori sia stato sottoposto a vaglio critico e venga considerato espressivo di un comune intento fraudolento» (TAR Lazio, Roma, sez. III, 19 marzo 2008, n. 2472) (CFA n. 122-2018/2019);
- l’organo di giustizia sportiva deve effettuare un attento controllo dei contenuti delle conversazioni, avuto riguardo alla tipicità del settore disciplinare-sportivo di riferimento (CFA n. 122-2018/2019);
- l’organo di giustizia sportiva deve effettuare tale controllo secondo una triplice prospettiva:
a) rileva, innanzi tutto, la necessaria distinzione tra circostanze riferite dall’interlocutore per cognizione diretta e circostanze riferite de relato. Non può escludersi infatti che la circolarizzazione delle informazioni assunte, caratterizzate da linguaggio criptico e da accentuata gergalità, possa alterare il contenuto e significato della conversazione stessa; b) rileva altresì la collocazione dell’interlocutore telefonico nella catena conoscitiva organizzata per l’acquisizione e l’utilizzo di notizie per scopi illeciti. E’ evidente infatti la diversa valenza probatoria tra quanto promana da soggetti estranei al mondo del calcio e tesserati, dirigenti ovvero calciatori, direttamente partecipi all’evento agonistico, nonché tra meri collettori di informazioni e soggetti abitualmente dediti alle scommesse e, quindi, portatori di interessi economici personali; c) rileva, infine, la necessità di una lettura delle conversazioni telefoniche intercettate non avulsa dal contenuto logico e temporale di riferimento, al fine di una valutazione complessiva e non parcellizzata (CGF n. 48-2011/2012; CFA n. 122- 2018/2019);
In conclusione le risultanze delle captazioni telefoniche sono pienamente utilizzabili – in funzione degli elementi suscettibili di valutazione che le stesse sono in grado di fornire – nel presente procedimento disciplinare, ferma restando e premessa la necessaria attenta lettura delle conversazioni intercettate e della loro meditata valutazione nell’ambito del contesto logico-temporale nel quale le stesse si inseriscono, allo scopo di raggiungere una organica rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio (CFA n. 122-2018/2019).
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- L’appello è infondato nel merito.
«La condanna dell’U.G. Manduria Sport», si legge in reclamo, «è stata comminata inequivocabilmente sulla base di una - e solo una!!! - intercettazione telefonica - quella dell’8/4/2016 - tra il sig. Spadavecchia Giuseppe ed il sig. Coluccia Danilo.
Il TFT ha condannato lo Spadavecchia per la violazione dell’obbligo di denuncia, poiché a suo dire, nel corso della telefonata, “vi è la riprova dell’accordo già intervenuto per alterare la partita Toma Maglie-Avetrana”».
La censura della reclamante non può essere condivisa.
Non nutre dubbio alcuno, questo Collegio, che dalla telefonata del 8.4.2016, intercorsa tra Pasquale Danilo Coluccia e Giuseppe Spadavecchia, possa desumersi come quest’ultimo fosse, quantomeno, a conoscenza di un tentativo volto all’alterazione del regolare svolgimento e/o del risultato della gara Toma Maglie – Avetrana. Come anche correttamente rilevato dal TFT, del resto, dalla intercettata conversazione di cui trattasi – pur letta nella sua interezza e non solo in relazione ai passaggi riportati nell’atto di deferimento o nella decisione del Tribunale territoriale – emerge come Coluccia confidi a Spadavecchia di essersi “già mosso” con il Maglie per fermare l’Avetrana.
Non coglie nel segno la deduzione della reclamante secondo cui «la Procura ed il TFT omettono incredibilmente di prendere in considerazione uno stralcio importante della medesima telefonata che qui si riporta: alla domanda posta dal Coluccia: “non si sa niente di…per Maglie là?” la risposta dello Spadavecchia è: “no no io non no!” e continua “eee… no no a parte che (incomprensibile) con me non si sbilanciano perché non li posso vedere né io né nessuno” (si veda allegato 5). Pare quindi più che chiaro che, alla domanda del Coluccia, lo Spadavecchia non ha palesato minimamente di aver capito di cosa stesse parlando il suo interlocutore. Nella sentenza, invece, capziosamente - omettendo questo
stralcio - si vorrebbe far credere che Spadavecchia abbia risposto in modo diverso al Coluccia».
Infatti, a giudizio di questa Corte, come detto, dalla complessiva lettura della intercettazione de qua, opportunamente valutata e contestualizzata, emerge in modo inequivoco il tenore della discussione e l’oggetto della stessa, con evidente consapevolezza, in capo a Spadavecchia, di detti elementi.
Prosegue, poi, la reclamante: «UN SOSPETTO VAGO ED INDETERMINATO NON È QUINDI SUFFICIENTE PER ESSERE CONSIDERATO COME PRESUPPOSTO DELL’OBBLIGO DI DENUNCIA, BENSÌ OCCORRE UN ELEMENTO SPECIFICO E DETERMINABILE CHE NEL CASO CHE CI OCCUPA È LAPALISSIANAMENTE ASSENTE.
È pacifico che il semplice sospetto, timore o presentimento non dà vita all’obbligo di denuncia, che sorge soltanto in presenza di un fatto specifico determinato o determinabile non denunciato dal soggetto (Commissione Appello Federale del 7.9.2004 n.7/c). Le esternazioni fatte nel corso dell’unica intercettazione sono vaghe ed indeterminate e non meritano di essere prese in considerazione. L’illecito, per far sorgere la responsabilità per omessa denuncia, deve essere determinato o determinabile».
L’assunto è infondato.
Al riguardo, anche in tal caso, conviene riepilogare gli approdi giurisprudenziali cui è giunta questa Corte Federale d’appello:
- colui che pur non ponendo in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, è a conoscenza («in qualunque modo») che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine, ha l’obbligo di denunziare i fatti alla Procura federale e, in difetto, rimane soggetto alla sanzione disciplinare relativa alla omissione di cui trattasi, seppur non risponde dell’illecito sportivo a titolo principale (CGF n. 93-2013/2014; CFA n. 5-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019);
- l’obbligo di denuncia sorge non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere (o sia stato già realizzato) un illecito sportivo; in tale prospettiva, ai fini dell’integrazione degli
estremi della violazione è sufficiente che i tesserati abbiano avuto rapporti con persone che anche solo “stiano per porre in essere” gli atti indicati al comma 1 (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004; CGF n. 93-2013/2014; CFA n. 5-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019);
- la violazione presuppone in ogni caso che un illecito sia stato consumato o sia in corso: cioè un illecito determinato o determinabile (CAF, C.U. n 7/C del 9 settembre 2004; CGF n. 93- 2013/2014; CFA n. 5-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019);
- altro presupposto imprescindibile è l’effettiva conoscenza dell’illecito o del suo tentativo (CGF n. 93-2013/2014; CFA n. 5-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019);
- l’obbligo di denuncia trova causa non già nella semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il fumus di un comportamento (“atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti”) (CGF n. 93-2013/2014; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019);
- la ratio e la lettera della norma sono chiare nell’escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali (CD c/o LNP, C.U. n. 198 del 9 giugno 1980; CGF n. 93-2013/2014; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019);
- affinché possa dirsi integrata la fattispecie dell’omessa denuncia si rende necessaria l’esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo di riferimento; al contrario non sarebbe sufficiente, ai fini dell’affermazione di responsabilità per la violazione, un semplice sospetto o un mero presentimento (CGF n. 93-2013/2014; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019);
- l’incolpato, per rispondere della violazione dell’obbligo di denuncia, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto la loro antigiuridicità e il relativo disvalore sportivo; è quindi necessario ma anche sufficiente, che
«l’agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l’antigiuridicità» (TNAS, 12 ottobre 2012, lodo “Portanova”; CGF n. 129-2013/2014; CFA n. 5-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019).
Orbene, applicando i suddetti consolidati principi giurisprudenziali alla fattispecie che qui ci occupa, questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, non vi sia dubbio che il sig. Spadavecchia abbia avuto chiara percezione dell’illecito sportivo che l’interlocutore stava per porre in essere o aveva intenzione di porre in essere. Per inciso, come già accertato da precedenti pronunce della giustizia sportiva, in atti richiamate, l’illecito di cui trattasi risulta, poi, essere stato effettivamente realizzato.
Per queste ragioni, il sig. Spadavecchia e, per l’effetto (per quanto qui rileva) la società US Manduria Sport, devono essere chiamati a rispondere dell’omessa denuncia agli stessi contestata dalla Procura federale.
- Censura, infine, l’appellante società, il regime sanzionatorio applicato, anche sotto il profilo della (asserita) mancata considerazione delle circostanze attenuanti.
Anche siffatta censura non può essere condivisa.
Ritiene questa Corte che una complessiva valutazione della vicenda oggetto del giudizio, considerata la gravità e la natura della violazione di cui trattasi, considerate le circostanze che connotano la fattispecie, tenuto conto che si tratta di società che opera in categoria dilettantistica e pur valorizzati gli elementi rappresentati (quali circostanze attenuanti) dalla società reclamante, le sanzioni inflitte dal TFT appaiono congrue e meritano, pertanto, piena conferma.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società U.G. Manduria Sport, lo respinge.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con posta elettronica certificata.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE f.to Mauro Sferrazza
f.to Mario Luigi Torsello Depositato il 4 marzo 2020
Il Segretario f.to Fabio Pesce