F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 057CFA del 4 marzo 2020 (SIG. PAOLONI MARCO – PROCURA FEDERALE) N. 91/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 057/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 91/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 057/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
composta dai Sigg.ri:
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE
Mario Luigi Torsello – Presidente (relatore) Salvatore Mezzacapo - Componente
Mauro Mazzoni - Componente Carlo Sica - Componente Patrizio Leozappa – Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 91/2019-2020, proposto dal signor Marco Paoloni, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Zizzolo
contro la Procura Federale F.I.G.C.
per la revocazione e revisione ai sensi dell' art.63 del Codice di Giustizia Sportiva delle decisioni di cui ai seguenti comunicati ufficiali:
1.C.U. n.13 C.D.N. 2011/2012 con il quale l'istante subiva dalla Commissione disciplinare nazionale la sanzione della squalifica per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.1.G.C.;
2.C.U. n. 30 del 19/08/2011 C.G.F. 2011/2012 con il quale l’istante si vedeva confermata la sanzione decisa in primo grado:
3.Delibera Lodo del Collegio arbitrale del T.N.A.S. del 27 febbraio 2012 che confermava le sanzioni applicate al ricorrente.
Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 25 febbraio 2020 il dott. Mario Luigi Torsello e uditi gli avvocati Eugenio Zuzzolo per il reclamante, l'avv. Dario Perugini per la Procura Federale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: RITENUTO IN FATTO
Con il reclamo presentato in data 27.01.2020 il sig. Marco Paoloni ricorre per la revocazione e revisione ai sensi dell'art.63 del Codice di Giustizia Sportiva delle decisioni di cui in epigrafe con le quali sono stati respinti i reclami proposti dal Paoloni contro le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale con le quali gli è stata irrogata la sanzione della squalifica di cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..
I fatti prendono spunto da un'inchiesta condotta, a suo tempo, dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine ad una presunta associazione a delinquere, dedita ad attività illecite finalizzate al reato di frode sportiva, in concomitanza alla quale inchiesta il Procuratore Federale, svolta un'indagine sportiva deferiva il calciatore Marco Paoloni contestandogli la partecipazione, insieme ad altri soggetti, all'associazione di cui all'art. 9 del C.G.S. al fine di commettere illeciti in violazione dell’art.7 del C.G.S.
La Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del primo giudizio, infliggeva al Paoloni la sanzione della squalifica di cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
La sanzione veniva confermata dalla Corte di Giustizia Federale che, con il C.U. n.30 del 19/8/2011, respingeva il ricorso proposto avverso la decisione di primo grado.
Con ricorso al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, infine, il sig. Paoloni chiedeva il suo proscioglimento e in subordine l'irrogazione di una sanzione più blanda, ma in data 27 febbraio 2012 il Collegio Arbitrale rigettava integralmente l'istanza.
La vicenda di cui il Paoloni è stato protagonista lo ha visto anche imputato in un processo penale innanzi il Tribunale di Cremona che si è concluso all'udienza del 26 marzo 2019.
In tale data il Tribunale di Cremona ha pronunziato e pubblicato la sentenza n. 316/2019 depositata in data 24/06/2019. Con tale sentenza, divenuta irrevocabile in data 16 ottobre 2019 il Paoloni è stato assolto dal reato di cui al capo 24 perché il fatto non sussiste. Sugli altri capi di imputazione 20, 23, 25, 26, 34 e 43 la sentenza dispone non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti.
Considerata l'avvenuta assoluzione, sostiene la difesa del reclamante, si pone con evidenza l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle decisioni degli Organi sportivi con quelli posti a fondamento della sentenza penale del Tribunale di Cremona, la quale ha pronunciato assoluzione con formula piena " perché il fatto non sussiste" ai sensi art. 530 c.p.p..
Atteso quanto precede, sostiene ancora la difesa del reclamante, si sono realizzate entrambe le condizioni di cui all’art.63 del C.G.S., sia per disporre la revocazione, sia per procedere alla revisione delle decisioni impugnate.
Nel caso di specie, in particolare, essendo intervenuta sentenza penale irrevocabile che ha pronunciato l'assoluzione del reclamante, si sono verificati i requisiti previsti dal sopra nominato articolo 63 C.G.S., vale a dire quello contemplato al punto 1d e quello contemplato ai punti 4 a-b.
Per quanto sopra esposto il sig. Marco Paoloni chiede l’accoglimento del reclamo e l’annullamento della sanzione sportiva al medesimo inflitta.
Con memoria prodotta il 21 febbraio 2020 la Procura federale deduce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso nonchè l’irricevibilità dello stesso e nel merito la sua infondatezza chiedendone la reiezione e la conferma delle decisioni impugnate.
Nella camera di consiglio del 25 febbraio 2020 il reclamo è stato introitato per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari opposte dalla Procura Federale, riferite alla tardività e alla inammissibilità del reclamo avverso il lodo arbitrale del TNAS - che è solo una delle decisioni oggetto di revocazione e di revisione azionata dal sig. Marco Paoloni - perché nel merito il reclamo è manifestamente inammissibile per le ragioni che vengono di seguito esposte.
Occorre premettere che, come è noto, in sede di giudizio di revocazione - analogamente a quanto si verifica nel processo civile e nel processo amministrativo - si distingue un giudizio rescindente, inerente la sussistenza dei motivi di revocazione, e un giudizio rescissorio, relativo al merito della controversia, in base ai nuovi elementi emersi in sede rescindente. Il riscontro positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. In sostanza, se tale riscontro preliminare è positivo e si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene «rescissa» e si passa alla seconda fase, c.d. giudizio rescissorio, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi del giudizio precedente (CFA, Sez. I, n. 43-2019/2020).
D’altro canto, anche in sede di giudizio di revisione vi è una fase diretta alla verifica dell’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento, al fine della rimozione del provvedimento che ha definito lo stesso e rendere possibile una sua diversa conclusione.
Orbene, il Collegio ritiene necessario stabilire a quali delle ipotesi contemplate dall’art. 63 del C.G.S. la domanda di revocazione e di revisione intende riferirsi, giacché, come si vedrà in appresso, il reclamo è, sotto questo profilo, assolutamente generico.
E’ vero, infatti, che nel presente reclamo, ai fini della revocazione, si fa riferimento ai requisiti contemplati dall’art. 63, comma 1, lett. d), vale a dire se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e che ai fini della revisione si fa riferimento ai requisiti contemplati dall’art. 63, comma 4, lett. a) e b), vale a dire, qualora: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile.
Tuttavia, a parte i suddetti riferimenti normativi, nel reclamo non si fa menzione di quale fatto decisivo è stato omesso l’esame, né dei fatti nuovi che avrebbero comportato una diversa pronuncia, né alle nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto ovvero quali siano i fatti inconciliabili posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile.
Pertanto, come sopra chiarito, il reclamo è assolutamente generico in quanto non consente al Collegio di operare quel giudizio revocatorio o revisorio che la norma prescrive in termini di fatti omessi, di fatti nuovi, di nuove prove o di fatti inconciliabili accertati nei diversi giudizi.
E questa reticenza è tanto più rilevante e in sé dirimente perché è noto che “la condotta di un soggetto dell’ordinamento federale, fermo restando il suo accertamento in sede penale, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non è detto che l’eventuale decisione resa dall’Autorità giudiziaria possa utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare” attesa l’autonomia dei due ordinamenti (CFA n. 10-2016/2017; CFA n. 5-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 78-2017/2018).
Al riguardo occorre rammentare che anche nel giudizio sportivo – secondo i principi generali dell’ordinamento processuale - vige il principio della specificità dei motivi di impugnazione.
Tale principio vale anche per il ricorso in esame e, pertanto, non è sufficiente la mera istanza di revocazione o revisione, essendo necessario formulare specifiche richieste in ordine alla decisione di merito onde il reclamo è da ritenersi inammissibile se la parte abbia omesso di indicare con doverosa puntualità il motivo e/o i motivi che dovrebbero indurre il Collegio ad annullare le decisioni impugnate e a sostituirle con altre decisioni di merito.
In ogni caso, quand’anche tutti questi elementi essenziali fossero individuabili attraverso il generico richiamo alla sopramenzionata sentenza emessa dal Tribunale di Cremona, il Collegio osserva che, in realtà, la sentenza penale qui evocata, diversamente da quanto assume la difesa del reclamante, non contiene alcun fatto nuovo determinante o inconciliabile con il giudizio disciplinare, né alcuna prova nuova o alcun elemento omesso o falsamente considerato nel contestato giudizio disciplinare.
E’ vero, infatti, che il Paoloni è stato assolto dall’imputazione di cui al capo 24, che riguarda il reato in concorso previsto dall’art. 440 c.p. rubricato “Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari”. Tuttavia, quel reato è riferito al solo episodio della contraffazione e di
corruzione di 48 bottigliette destinate a dissetare i giocatori della Cremonese, avvenuto somministrando, attraverso le stesse, quantitativi imprecisati del farmaco Lormetezepan, ipnotico e sedativo dell’ansia, in grado di procurare, se somministrato in dosi elevate, uno stato soporoso catatonico, idoneo a ridurre drasticamente le funzioni vitali.
Per tutti gli altri capi di imputazione (capi 20, 23, 25, 26, 34 e 43) che ineriscono alla condotta antisportiva e al reato di cui all’art. 1 L. 401/1989 rubricato come “Frode in competizioni sportive” il giudizio si è concluso con il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione e non quindi per assoluzione dello stesso Paoloni.
In sostanza non c’è nulla di ascrivibile alla sentenza del giudice penale che smentisca o contraddica, nella parte in fatto e in diritto, le pronunce rese dal giudice disciplinare di prime cure, dalla Corte federale e infine dal TNAS.
Ne consegue che il reclamo in epigrafe va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte Federale d'Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal calciatore Marco Paoloni, lo dichiara inammissibile.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori tramite PEC.
IL PRESIDENTE E ESTENSORE
f.to Mario Luigi Torsello
Depositato il 4 marzo 2020
Il Segretario f.to Fabio Pesce