F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 060CFA DEL 6 marzo 2020 (U.S. AVELLINO 1912 – SIG. MAURIELLO CLAUDIO – PROCURA FEDRALE) N. 104/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 105/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 060/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 104/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 105/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 060/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONE SECONDA

composta dai Sigg.ri:

 

  1. Paolo Cirillo, Presidente Vincenzo Barbieri, Componente Luigi Caso, Componente relatore Claudio Franchini, Componente

ha pronunciato la seguente


 

 

DECISIONE


 

  • sul reclamo n. 104/2019-2020, proposto dalla società U.S. Avellino, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Decisione n. 99/TFN – SD del 30.01.2020;
  • sul reclamo n. 105/2019-2020, proposto dal sig. Mauriello Claudio, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Decisione n. 99/TFN – SD del 30.01.2020;

 

 

 

la Procura Federale F.I.G.C. Visti i reclami e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;


contro


Relatore nell'udienza del giorno 3 marzo 2020 il Dott. Luigi Caso e udito per la società

 

Avellino l’Avv. Monica Fiorillo, e per la Procura Federale il Dott. Scarpa nonché il Dott. De Dominicii

 

Nessuno è comparso per il sig. Mauriello

 

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

RITENUTO IN FATTO

 

    1. All’esito di procedimento disciplinare iscritto in data 29 novembre 2019, la Procura federale, il successivo 24 dicembre 2019, deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare:
  1. il sig. Mauriello Claudio (Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della US Avellino 1912 srl), per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31, comma 1, del CGS e 80 delle NOIF, violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza, per non avere egli prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante rituali richieste in data 24 ottobre 2019 prot. 11547/2019, 29 ottobre 2019 e 06 novembre 2019 prot. 11789/2019, informazioni ed evidenze documentali in merito alle iniziative assunte o da assumere affinché potesse ritenersi soddisfatto il requisito della continuità aziendale di cui all’art. 2423-bis, comma 1, c.c.;
  1. la Società US Avellino 1912 srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, a cagione del descritto comportamento posto in essere dal sig. Mauriello Claudio.

 

Costituitisi con distinte memorie, i deferiti chiedevano respingersi le richieste della Procura.

 

 

In particolare, la difesa dell’avv. Mauriello evidenziava l'impossibilità oggettiva di poter fornire riscontro alle richieste pervenute dalla Co.Vi.So.C. a cagione dell’intervenuta nomina dei commissari giudiziali del concordato preventivo e del sequestro delle quote di partecipazione che gli avrebbero sottratto di fatto la disponibilità del compimento dei propri atti; la difesa della Società US Avellino 1912 srl, nel concludere per una pronuncia dii


proscioglimento chiedeva, in subordine, l’applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13, c. 2°, CGS, con riduzione della sanzione minima edittale.

 

Con l’impugnata decisione, il Tribunale federale nazionale, ritenuta la sussistenza della contestata violazione alle norme CGS e NOIF nonché degli elementi idonei a consentire l’applicazione dell’art. 13, c. 2, CGS (in considerazione dei documentati tentativi - non riusciti

  • dell'avv. Mauriello di coinvolgere, al fine di adempiere alle informative richieste da Co.Vi.So.C., l'amministratore delegato della società controllante) comminava all’avv. Mauriello la sanzione dell’inibizione di mesi 4 ed alla U.S. Avellino 1912 srl la sanzione dell’ammenda di € 6.500,00 a titolo di responsabilità diretta.

 

Con distinti reclami, sia l’avv. Mauriello che la US Avellino 1912 srl impugnavano la citata decisione.

 

In particolare, l’avv. Mauriello chiedeva in via principale l’annullamento della sentenza in ragione del difetto di notifica del deferimento, atteso che lo stesso era stato effettuato presso la US Avellino 1912 in una data (24 dicembre 2019) nella quale – come evidenziato nella stessa sentenza di primo grado – il medesimo era cessato dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione della detta società; in subordine, chiedeva ridursi la sanzione.

 

La US Avellino 1912 srl chiedeva il proscioglimento da ogni addebito, in considerazione delle oggettive difficoltà in cui versava la compagine societaria (riconosciute nell’impugnata sentenza, seppure ai soli fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13, c. 2, CGS) che avevano impedito di adempiere alle richieste della Co.Vi.So.C.; in subordine, chiedeva ridursi la sanzione.

 

All’udienza del 3 marzo 2020, la difesa della US Avellino 1912 srl insisteva per l’accoglimento del ricorso; il rappresentante della Procura federale, premesso che il procedimento federale si era aperto il 29 novembre 2019, quando il Mauriello era Presidente del consiglio di amministrazione della società, evidenziava la legittimità del procedimento di notifica ai sensi dell’art. 38, comma 8 lett. b), CGS previgente; nessuno era presente per l’avv. Mauriello.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

Preliminarmente, il collegio, attesa l’evidente connessione oggettiva dei due reclami, aventi ad oggetto l’impugnazione della medesima decisione di primo grado, ne dispone la riunione.


Nel merito, i reclami cos’ riuniti vanno entrambi disattesi.

 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 8 lett. b), CGS previgente (vigente all’epoca dei fatti in virtù di quanto disposto dall’art. 142, comma 2, CGS), le comunicazioni alle persone fisiche andavano effettuate, alternativamente, presso il domicilio eletto ovvero presso “la società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento”.

 

Pertanto, atteso che il procedimento risulta essere stata instaurato al momento della relativa iscrizione in una data (29 novembre 2019) anteriore rispetto a quella (6 dicembre 2019) nella quale l’avv. Mauriello è cessato dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della US Avellino 1912 (come risulta dalle visure camerali presenti negli atti del giudizio di primo grado), deve ritenersi la piena legittimità delle comunicazioni disposte nei suoi confronti presso la società US Avellino.

 

Peraltro, non può non evidenziarsi come lo stesso avv. Mauriello abbia presentato proprie memorie e abbia partecipato alla riunione del 23 gennaio 2020 innanzi al Tribunale federale nazionale, esponendo in entrambe le sedi le ragioni di fatto e di diritto a favore della propria tesi, sanando così ogni eventuale vizio di notifica che, peraltro non ha mai formato oggetto di eccezione nel corso del giudizio di primo grado.

 

Per quanto attiene alle eccezioni sollevate dalla US Avellino 1912, si rileva che le difficoltà incontrate dall’avv. Mauriello per relazionarsi con la proprietà della società controllante siano state adeguatamente valorizzate dal giudice di primo grado al fine di concedere le attenuanti generiche (ai sensi dell’art. 13, comma 2, CGS); sul punto, peraltro, non risulta essere stato proposto ricorso incidentale da parte della Procura federale.

 

Peraltro, tali difficoltà non possono ritenersi tali da giustificare la condotta reiteratamente omissiva tenuta dal medesimo Mauriello il quale ben avrebbe potuto, nel rispondere alle numerose richieste di informazioni avanzate dalla Co.Vi.So.C., evidenziarle anche, eventualmente, al solo scopo di giustificare una risposta interlocutoria rispetto a quanto richiesto. Ne consegue, pertanto, il rigetto di tale motivo di impugnazione.

 

Allo stesso modo, deve ritenersi che il giudice di primo grado abbia fatto un corretto uso della ricordata circostanza attenuante ai fini della determinazione del quantum della sanzione da infliggere ad entrambi i deferiti; infatti, entrambe le sanzioni risultano ridotte di circa un terzo rispetto alle iniziali richieste della Procura federale.


Ne consegue il rigetto delle domande proposte in via subordinata.

 

 

PQM

 

 

la Corte Federale d’Appello (Seconda Sezione), preliminarmente riuniti i reclami nn. 104 e 105, definitivamente pronunciando, li rigetta.

 

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                    L’ESTENSORE

f.to G. Paolo Cirillo                                                                   f.to Luigi Caso

Depositato il 6 marzo 2020 IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce

 

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