F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 064CFA del 10 marzo 2020 (PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE – PISACANE VINCENZO) N. 109/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 064/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 109/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 064/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 


 

 

 

 

 

composta dai Sigg.ri:


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO IV SEZIONE


 

Carlo Sica     -   Presidente

 

Elio Casalino -  Componente - relatore Marco Stigliano Messuti  - Componente

 

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

sul reclamo numero di registro 109 /CFA 2019/ 2020, proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 13 febbraio 2020

 

contro

 

 

il Sig. Vincenzo Pisacane,


 

 

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale Friuli Venezia Giulia, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n.90 del 06.02.2020, notificata con mail del 10/02/2020, relativa al deferimento Proc.13880/1362 pfi 18-19 MS/GR/pp. del 19/12/2019, a carico dei signori Vincenzo Pisacane e Luigi Inghes, nonché della Asd Ancona;

 

visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 3 marzo 2020 il dott. Elio Casalino e udito il rappresentante della Procura Federale Dott. Liberati.

 

Nessuno è comparso per il Pisacane RITENUTO IN FATTO.

Con atto a protocollo 13880/1362 pfi 18-19 MS/GR/pp. del 19/12/2019, il Procuratore Federale Interregionale deferiva al Tribunale Federale Territoriale Friuli Venezia Giulia il signor VINCENZO PISACANE, presidente della Asd Ancona, nella stagione 2018/2019, per la violazione di cui all’art.4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito, o comunque, omesso ogni necessaria vigilanza, in relazione al rispetto della limitazione della partecipazione nel numero massimo di 5 giovani calciatori, nati nell’anno 2006, al campionato Giovanissimi Under 14, in occasione di dodici gare disputate dalla squadra Asd Ancona B, nel corso delle quali sono stati schierati tutti calciatori nati nell’anno 2006 (n.d.r.: nel reclamo erroneamente indicato “ nati nel l’ann o 2005”), così violando  le richiamate normative di riferimento. Fatto ulteriormente aggravato dalla circostanza che la violazione è stata reiterata, nonostante il precedente provvedimento del Giudice Sportivo del Comitato Regionale FVG pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 78 del 24/01/2019, ove la società era  stata  già  sanzionata  per  un  fatto  della  medesima  specie  a  quanto  oggi in contestazione,  così  omettendo  l’obbligo  di  conformarsi  al  provvedimento   assunto dall’Organo Federale di Giustizia.

 

Con lo stesso atto venivano contestualmente deferiti anche il signor Luigi Inghes, quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Asd Ancona, per violazione dell’art.61 delle Noif


e la società Asd Ancona, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. (oggi, art. 6, comma 1 e 2, del vigente C.G.S.).

 

Il Tribunale Federale Territoriale, con decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n.90 del 06.02.2020, comunicata il 10.02.2020, dopo aver dichiarato l’efficacia delle sanzioni concordate tra la Procura Federale e il signor Luigi Inghes e la società Asd Ancona, e dopo aver rigettato l’ipotesi di accordo tra la Procura e il sig. Vincenzo Pisacane, così pronunciava, nei suoi confronti:

 

“P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale Friuli Venezia Giulia rigetta il deferimento e proscioglie lo stesso dall’addebito a lui mosso”, sulla base della seguente motivazione, così sintetizzata : “Ad avviso del Giudicante non rientra tra i compiti del Presidente di una società il controllo puntuale dei contenuti delle distinte gare, la cui predisposizione (e tutte le conseguenti responsabilità) spetta unicamente al Dirigente Accompagnatore Ufficiale, ex art.61 delle Noif , norma che non può essere traslata ed estesa in punto di responsabilità per fatto altrui a carico del Presidente di una società

 

Avverso la decisione del Tribunale Federale Interregionale, il Procuratore Federale Interregionale proponeva reclamo alla Corte Federale di Appello, con comunicazione in data 13 febbraio 2020, Proc 10370/1362 pfi 18-19 MDL/mf.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

Il reclamo è infondato e va respinto.

 

 

La violazione e l’illecito contestato al signor Vincenzo Pisacane, secondo gli atti della Procura e il conseguente reclamo avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale Federale Territoriale, è rappresentato dal fatto di “aver consentito, o comunque omesso ogni necessaria vigilanza, in relazione al rispetto della limitazione della partecipazione nel numero massimo di 5 giovani calciatori nati nell’anno 2006”, in violazione dell’art.1 bis, ora art. 4, del Codice Giustizia Sportiva.

 

Il punto centrale dell’accusa è rappresentato pertanto dall’aver consentito o comunque aver omesso la necessaria vigilanza sul comportamento di altri soggetti- persone fisiche, obbligati ad un determinato comportamento sulla base di una precisa disposizione normativa (art. 61, comma 5, delle NOIF).


Nel caso di specie, in atti non vi è alcuna prova né principio di prova che il Pisacane abbia consentito il comportamento violativo della ripetuta disposizione delle NOIF.

 

Residuerebbe l’omessa vigilanza desumibile, si ritiene in via logica, proprio dall’utilizzazione non consentita dei calciatori del 2006.

 

Senonchè, anche tale ipotesi di responsabilità omissiva non trova il minimo supporto probatorio negli atti del procedimento, finendo così  per atteggiarsi come una sorta di responsabilità oggettiva, che ha invece visto correttamente sanzionare la società Asd Ancona ai sensi dell’art. 6, comma 2, del vigente C.G.S.

 

Il Sig. Pisacane è stato invece deferito, sia pure per violazione dell’art. 4 del vigente C.G.S., in proprio e quale persona fisica, con addebito ovviamente di responsabilità personale per omissione di vigilanza su atti o fatti che non sono, per espressa previsione normativa, imputabili al Presidente di una società; bensì al dirigente accompagnatore ufficiale; senza, giova ripetere, quel minimo supporto probatorio del comportamento omissivo che non può non sorreggere anche l’ipotesi accusatoria fondata sulla deduzione logica.

 

Ci sarebbe, quindi, voluto un quid pluris rispetto alla mera deduzione logica rispetto alla qualifica rivestita all’interno della società.

 

Sul punto, risulta corretta la decisione di primo grado laddove afferma che, in assenza di una espressa previsione normativa, “non rientra negli obblighi del Presidente di una Società il controllo dei contenuti delle distinte di una gara, la cui predisposizione (e tutte le conseguenti responsabilità, tanto personali quanto con riverbero sulla posizione della società ai sensi dell’art. 6 del vigente CGS) spetta, ai sensi dell’art. 61, comma 5, delle N.O.I.F, unicamente al Dirigente Accompagnatore”.

 

Infatti, come afferma ancora il Tribunale Federale Territoriale, secondo quanto previsto dall’art. 5 del vigente C.G.S. le persone fisiche (in quanto tali) soggette all’Ordinamento federale, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa “delle norme loro applicabili”.

 

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale, lo respinge.


Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                    L’ESTENSORE

 

f.to Carlo Sica                                                                           f.to Elio Casalino

 

 

 

Depositato il 10 marzo 2020

 

 

 

Il Segretario f.to Fabio Pesce

 
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