F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 086CFA del 3 luglio 2020 (Sig. Mauriello Claudio/Procura Federale) N. 131/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 086/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 131/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 086/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello Presidente
G. Paolo Cirillo, Componente Mauro Mazzoni, Componente Carlo Sica, Componente Raffaele Tuccillo, Componente
Giuseppe Catalano, Componente aggiunto (relatore)
Bruno Di Pietro, Componente aggiunto ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 131/CFA/2019-2020, proposto dal sig. Claudio Mauriello, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale –Sezione Disciplinare –Decisione n. 120/TFN, pubblicata sul sito della FIGC il 10 marzo 2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 23 giugno 2020 tenutasi in videoconferenza, il prof. Giuseppe Catalano;
In sede di discussione per la Procura Federale è comparso il Dott. Scarpa Luca. Nessuno è comparso per il reclamante
RITENUTO E CONSIDERATO
- Con il reclamo presentato, il sig. Claudio Mauriello ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare (Decisione n. 120/TFN- SD del 05.03.2020) con la quale è stata comminata la sanzione dell’inibizione di mesi 6 inflitta al reclamante nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società US Avellino 1912 sino al 6 febbraio 2019 per violazione all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31, comma 1, del CGS e art. 85 lett. c) parag III delle NOIF, inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale nota n. 9169/667-pf19-20GC/blp del 21.1.2020, per non aver fornito alla CoViSoc entro la data del 30.11.2019, la relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2019, in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultati dagli atti acquisiti dalla Procura Federale come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
- A sostegno del reclamo, il sig. Claudio Mauriello ha evidenziato i seguenti aspetti relativi alla procedura di notifica dell’udienza del Tribunale Federale Nazionale e, in particolare:
- mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza del 5 marzo 2020;
- il provvedimento del TFN-SD del 14 febbraio 2020 è di mero rinvio e non ordina la notifica;
- mancata elezione di domicilio;
- mancato rispetto dei termini di cui all’art. 85 CGS;
- violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del contraddittorio ex artt.111 Cost. e 101 c.p.c.
Nessuna doglianza è, invece, riferita al merito della violazione contestata dalla Procura Federale e della decisione con la quale il Tribunale Federale Nazionale, ritenuta la sussistenza della violazione, ha comminato la relativa sanzione.
- In particolare, il sig. Mauriello ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale per difetto di notifica per la comparizione all’udienza del 5 marzo 2020, sostenendo di aver ricevuto tutte le comunicazioni relative al procedimento a mezzo posta raccomandata e, in particolare, il deferimento e la convocazione dell’udienza del 14 febbraio 2020 ricevuti solo in data 17 febbraio 2020, non consentendogli di partecipare alla relativa udienza, nonché di non aver ricevuto alcun tipo di comunicazione per l’udienza del 5 marzo 2020. A tal proposito, il sig. Mauriello evidenzia che la disciplina di comunicazione degli atti riferibile al procedimento che lo riguarda è quella dell’articolo 38, comma 8, CGS previgente, poiché l’articolo 53 del novellato CGS prevedeva una entrata in vigore successiva.
Il sig. Mauriello contesta altresì che nella decisione impugnata il TFN-SD ha sostenuto che “All’udienza del 14 febbraio 2020 il Tribunale, preso atto della mancanza di prova della notifica dell’atto di deferimento, né dell’avviso di convocazione dell’udienza medesima del sig. Claudio Mauriello, rinviava la trattazione dell’intero procedimento all’udienza del 5 marzo 2020, disponendo la notifica della relativa ordinanza all’indirizzo pec del predetto soggetto così come comunicato dal medesimo”, mentre nell’ordinanza n.030/TFN-SD del 14
febbraio non vi è alcuna disposizione della notifica all’indirizzo pec, ma soltanto un mero rinvio.
Inoltre, il sig. Mauriello sostiene di non aver mai comunicato una elezione di domicilio, ai
sensi dell’articolo 38, comma 8, del CGS, ma di aver soltanto richiesto alla Procura Federale in data 9 gennaio 2020 di estrarre gli atti del procedimento prot. 8311/667pf19-20GC/blp al fine di valutare la linea difensiva. E che tale richiesta degli atti del procedimento non possa rappresentare in alcun modo un atto difensivo ai fini dell’applicazione delle disposizioni dello stesso articolo 38, comma 8, lettera a) del CGS previgente, che prevede in ambito professionistico, che è onere delle parti indicare, nel primo atto difensivo, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendono ricevere le comunicazioni. Per questa ragione, a suo avviso, la notifica dell’udienza, non essendo pervenuta per raccomandata, non si sarebbe perfezionata.
Infine, il sig. Mauriello sostiene che, anche a prescindere dalle modalità di modifica di cui all’articolo 38, comma 8, del CGS previgente il TFN-SD non avrebbe rispettato i termini perentori previsti dall’art. 85 del CGS, poiché il TFN-SD avrebbe dovuto a suo avviso entro i dieci giorni successivi alla data di ricezione dell’atto di deferimento da parte del reclamante (ricevuto il 17 febbraio 2020), provvedere alla notifica della comunicazione di fissazione della nuova udienza al 5 marzo 2020. Di conseguenza, sostiene il sig. Mauriello “Seppur, per assurdo, si volesse considerare valida la notifica a mezzo pec, il TFN-SD avrebbe dovuto eseguirla in data successiva alla ricezione del deferimento.”.
Per queste ragioni, il sig. Mauriello sostiene che il suo diritto alla difesa sia stato compresso
poiché non vi è stata la possibilità di poter presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, costituzionalmente tutelati.
4. A fronte di tali argomentazione difensiva appare preliminarmente evidenziare la disciplina relativa alle modalità di notifica applicabile al procedimento in oggetto, nonché di valutarne poi la relativa applicazione da parte del Tribunale Federale Nazionale.
Ad avviso di questa Corte non appare in dubbio che sia applicabile al procedimento l’articolo 38, comma 8, del CGS previgente poiché, ai sensi dell’articolo 142, comma 3, le disposizioni dell’articolo 53 relative alle modalità di comunicazione degli atti introdotte dal nuovo codice (l’obbligo per le società professionistiche e i tesserati professionisti di comunicare all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso di comunicare l’indirizzo di posta certificata eletto per le comunicazioni) sono entrate in vigore solo successivamente all’instaurazione del procedimento in discussione.
L’articolo 38, comma 8, del codice previgente, stabiliva che: “Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:
per le persone fisiche
- nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva. A tal fine, in ambito professionistico, è onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell’organo procedente e si hanno per conosciute con tale
deposito; il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altri parti del procedimento e presso l’Ufficio dell’Organo giudicante;
- presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La società ha l’obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato.
- presso la residenza o il domicilio;
- Ai fini della valutazione della corretta applicazione di tali disposizioni occorre ricostruire puntualmente le modalità di comunicazione degli atti del procedimento.
In data 7 gennaio la Procura Federale effettuava la Comunicazione di Conclusione Indagini
relativa al procedimento in oggetto al sig. Claudio Mauriello a mezzo raccomandata e alla società US AVELLINO 1912 a mezzo pec. Nella stessa data la società US AVELLINO 1912 trasmetteva a mezzo pec al sig. Claudio Mauriello la Comunicazione della Conclusione Indagini, non essendo il sig. Claudio Mauriello a tale data tesserato della stessa società. In conseguenza di tale comunicazione, il sig. Mauriello procedeva alla richiesta alla Procura Federale degli atti del procedimento in data 9 gennaio 2020 utilizzando la medesima pec. Nella comunicazione inviata alla Procura Federale il sig. Mauriello chiedeva di prendere visione degli atti, di estrarli a proprie spese e di riceverli alla medesima pec. Nella comunicazione pec di accompagnamento alla richiesta inviata alla Procura Federale, il sig. Mauriello aggiungeva altresì che “per qualsiasi comunicazione…” indicando la medesima pec. Ciò avveniva prima della ricezione da parte del sig. Mauriello della Comunicazione di conclusioni indagini della Procura, effettuata a mezzo raccomandata, avvenuta il 15 gennaio 2020. A seguito di tale richiesta la Procura Federale procedeva alla trasmissione degli atti al sig. Mauriello a mezzo pec, di cui in atti è depositata la ricevuta di consegna.
Come già constatato, all’udienza del 14 marzo 2020, il Tribunale Federale Nazionale prendeva atto della mancanza di prova della notifica dell’atto di deferimento e dell’avviso di convocazione dell’udienza e procedeva al rinvio della trattazione dell’intero procedimento all’udienza del 5 marzo 2020 ed alla notifica nella stessa data al sig. Mauriello della relativa ordinanza all’indirizzo pec comunicato dal sig. Mauriello alla Procura Federale per la richiesta degli atti (di cui è disponibile la relativa ricevuta di consegna alle ore 16.46 dello stesso giorno). In data 17 febbraio 2020 il sig. Mauriello procedeva al ritiro presso l’ufficio postale della raccomandata relativa al deferimento spedita dalla Procura Federale il 23 gennaio 2020, in consegna il 27 gennaio 2020 e disponibile al ritiro presso l’ufficio postale a partire dal 29 gennaio 2020, nonché della raccomandata spedita dal Tribunale Federale il 23 gennaio 2020, in consegna il 29 gennaio 2020 e disponibile al ritiro presso l’ufficio postale dal 31 gennaio 2020.
- Alla luce della ricostruzione documentale, ad avviso di questa Corte, il Tribunale Federale Nazionale ha proceduto correttamente nei tempi e con le modalità previste dal codice alla notifica della comunicazione dell’udienza del 14 febbraio 2020 a mezzo raccomandata al sig. Claudio Mauriello.
Successivamente all’udienza del 14 febbraio 2020, di fronte alla mancanza della verifica della ricezione del deferimento e della comunicazione dell’udienza ha proceduto, senza
avvalersi della possibilità di applicazione del disposto di cui all’articolo 8 della legge n. 890/1982, alla convocazione di una nuova udienza via pec, utilizzando l’indirizzo comunicato alla Procura Federale dal sig. Mauriello per la richiesta degli atti e, come indicato specificamente dal sig. Mauriello nella pec alla Procura, “per qualsiasi comunicazione”, efficacemente utilizzato dalla società US AVELLINO 1912 e dalla stessa Procura Federale, oltre che dal Mauriello stesso.
Di conseguenza, ad avviso di questa Corte, il Tribunale Federale ha correttamente applicato e nella forme più ampie, proprio a garanzia del diritto alla difesa del sig. Mauriello, il disposto dell’articolo 38, comma 8, del codice previgente.
- Non vi è dubbio, inoltre, che con la richiesta di estrazione degli atti il sig. Mauriello abbia comunicato la propria pec ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38, comma 8, lettera a) del CGS previgente, poiché essa rappresenta il primo atto difensivo del procedimento nello spirito e nella lettera del disposizione codicistica, finalizzata esclusivamente a garantire una efficace comunicazione degli atti a tutela dell’esercizio della giustizia sportiva e del diritto alla difesa
- Prive di pregio appaiono peraltro le altre motivazioni di impugnazione e nello specifico quella relativa al contenuto dell’ordinanza n. 030/TFN-SD, poiché con nella stessa data veniva emanata l’ordinanza del Tribunale Federale ed effettuata via pec la comunicazione della stessa all’interessato, nonché la pubblicazione sul sito della FIGC, nonché quella relativa alla asserita violazione dell’articolo 85 del CGS nella interpretazione del ricorrente secondo cui l’espressione “entro dieci giorni dalla ricezione dall’ atto di deferimento” sia applicabile al ricevimento della comunicazione del deferimento alle parti deferite e non al dovere del Presidente della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale a livello nazionale di procedere tempestivamente alla convocazione dell’udienza.
Ciò a prescindere dal fatto che nel caso specifico la ricezione dell’atto di deferimento non è riferibile alla data del ritiro da parte dell’interessato, ma dai termini, ampiamente scaduti, previsti dall’articolo 8 della legge n. 890/1982.
- In conclusione, per le ragioni suesposte la Corte ritiene che le procedure adottate dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare in applicazione delle disposizioni vigenti abbiano garantito il diritto alla difesa ed al contraddittorio del sig. Mauriello, ove l’interessato avesse voluto avvalersene.
- Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte Federale d'Appello (Sezione Unite), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal sig. Claudio Mauriello, lo respinge.
Dispone, altresì, la comunicazione alle parti con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Catalano f.to Mario Luigi Torsello
Depositato, il 3 luglio 2020 IL SEGRETARIO
f.to Fabio Pesce