F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 093 CFA del 22 luglio 2020 (Sig. Loschiavo Marco/Sig. Salatino Cosimo/ Sig. Buono Simone Luigi/Procura Federale) N. 135/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 136/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 142/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 093/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 135/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 136/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 142/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 093/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
composta dai Sigg.ri:
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO I SEZIONE
Mario Luigi Torsello Presidente
Patrizio Leozappa Componente (relatore)
Paola Palmieri Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sui reclami numeri di registro 135/CFA, 136/CFA e 142/CFA tutti del 2020, rispettivamente proposti da Loschiavo Marco, Salatino Cosimo e Buono Simone Luigi
contro la Procura Federale
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare n. 127/TFN-SD 2019/2020 assunta nella seduta del 12.06.2020;
visti i reclami e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza in videoconferenza del 14 luglio 2020 l’avv. Patrizio Leozappa e uditi, per i calciatori Loschiavo e Salatino, l’avv. Nicola Paolini, per il calciatore Buono, l’avv. Andrea Scalco, nonché per la Procura Federale, l’avv. Alessandro Avagliano;
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
- Con reclami in data 23 giugno 2020, i Signori Marco Loschiavo e Cosimo Salatino, all’epoca dei fatti calciatori tesserati della SSDARL Calcio Foggia 1920, hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare n. 127/TFN-SD 2019/2020, con la quale, in accoglimento del deferimento della Procura Federale prot. 10866/379pf19- 20/GC/am del 21.2.2020, è stata irrogata loro la sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali, per violazione delle norme di comportamento e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS.
Lamentano i reclamanti l’erroneità della decisione impugnata per avere essa affermato che la comunicazione di conclusione delle indagini e l’atto di deferimento da parte della Procura Federale sarebbero stati notificati ritualmente a tutti i deferiti e, quindi anche agli stessi odierni reclamanti, mentre ciò non sarebbe vero per i calciatori Loschiavo e Salatino, i quali sarebbero rimasti all’oscuro del procedimento disciplinare pendente nei loro confronti e della stessa data di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, né sarebbero stati conseguentemente posti nelle condizioni di esercitare il loro diritto di difesa ed in particolare la facoltà di richiedere l’applicazione di sanzioni su richiesta, prima del deferimento ex art. 126 G.G.S. o dopo il deferimento ex art. 127 C.G.S..
Concludono, pertanto, per l’annullamento della decisione gravata e per la rimessione nei termini così da poter esporre le loro difese, anche con memoria ex art. 103, comma 1, del
C.G.S. o, in alternativa, per eventualmente richiedere l’applicazione di sanzioni prima del deferimento ex art. 126 G.G.S. o dopo il deferimento ex art. 127 C.G.S..
- Con reclamo in data 24 giugno 2020, anche il calciatore Buono ha impugnato la medesima decisione, chiedendo di essere prosciolto da ogni addebito, dal momento che all’epoca dei fatti egli era minorenne e, nell’episodio in esame, si era limitato a seguire l’esempio dei propri compagni più grandi ed esperti e, in subordine, una commisurazione in termini qualitativi (ammenda) e quantitativi (euro 1.600,00) dell’eventuale sanzione a quella ritenuta congrua
dalla Procura Federale e frutto del concordamento intercorso con molti dei compagni di squadra deferiti per i medesimi fatti.
Con successiva memoria, in data 10 luglio 2020, il sig. Buono ha eccepito l’insussistenza di prova in ordine alla commissione da parte sua del fatto addebitato, non potendo evincersi dal video depositato in atti che il reclamante, che risulta in seconda fila e coperto dagli altri calciatori, abbia effettivamente preso parte al coro. Anche la deposizione resa nel corso dell’audizione dinanzi alla Procura Federale non è risolutiva in tal senso, posto che il Buono ha riferito che il coro era stato effettivamente intonato, ma non ha ammesso di avervi anche preso parte.
- All’udienza del 14 luglio 2020 dinanzi a questa Corte, tenutasi in videoconferenza, i difensori delle parti hanno illustrato oralmente le rispettive difese e chiesto l’accoglimento delle rassegnate conclusioni. Dal canto suo, la Procura Federale ha ribadito la correttezza della decisione di prime cure, in particolare rilevando la regolarità della notificazione della comunicazione di chiusura indagini e dell’atto di deferimento effettuata dalla Procura presso la PEC della SSDARL Calcio Foggia 1920 quale Società presso la quale i calciatori Loschiavo e Salatini erano tesserati al momento dell’apertura del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- I tre reclami, siccome aventi ad oggetto la medesima decisione del Tribunale Federale Nazionale, vanno preliminarmente riuniti.
- Nel loro reclamo, i Signori Loschiavo e Salatino sollevano (unicamente) la questione della mancata notificazione personale della comunicazione di chiusura indagini, dell’atto di deferimento e dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale Federale Nazionale
- Sezione Disciplinare, lamentando la conseguente lesione del loro diritto di difesa, per non aver potuto esercitare le facoltà partecipative previste dall’art. 123 del C.G.S. in favore del soggetto sottoposto alle indagini, nonché il diritto di proporre alla Procura Federale gli accordi di cui agli 126 e 127 del C.G.S..
Risulta dagli atti del procedimento che, tanto la comunicazione di chiusura indagini, quanto l’atto di deferimento e la comunicazione di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale Federale Nazionale sono stati notificati, rispettivamente, i primi due dalla Procura Federale e la terza dal Tribunale Federale Nazionale, ai Signori Loschiavo e Salatino presso l’indirizzo PEC della SSDARL Calcio Foggia 1920, in date 7 gennaio 2020 (la comunicazione di
chiusura indagini), 21 febbraio 2020 (l’atto di deferimento) e 26 maggio 2020 (l’avviso di fissazione di udienza).
Precisato che l’art. 142, comma 3, del nuovo Codice ha fissato l’entrata in vigore dell’art. 53 del C.G.S. del 2019 per i tesserati delle società non professionistiche al 1° luglio 2020 (termine poi prorogato ulteriormente), le suddette notificazioni devono dunque considerarsi legittimamente effettuate ai due reclamanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 8, del
C.G.S. del 2014 che prevede, alla lett. b), quale modalità di comunicazione degli atti alle persone fisiche – alternativa a quella nel domicilio eletto ai fini del procedimento contemplata dalla lett. a) – la comunicazione “presso la sede della Società di appartenenza al momento dell’instaurazione del procedimento”, fermo restando l’obbligo per tale Società di consegnare la comunicazione al tesserato.
Risulta dagli atti che, al momento dell’instaurazione del presente procedimento, avvenuta in data 4 novembre 2019 con l’iscrizione nel Registro dei procedimenti della Procura Federale al n. 379pf19-20, entrambi i due calciatori odierni reclamanti erano pacificamente tesserati per la SSDARL Calcio Foggia 1920, come peraltro da essi stessi dichiarato a verbale delle audizioni tenutesi presso la Procura Federale in data 15 novembre 2019 (Loschiavo) e 29 novembre 2019 (Salatino).
Ne consegue che la doglianza non ha pregio, a nulla rilevando la circostanza, per di più meramente affermata ed in nessun modo documentata dai reclamanti, del successivo trasferimento dei due calciatori presso altra società nel corso del procedimento.
- La decisione impugnata è immune anche dalle censure mosse dal calciatore Buono.
Il comportamento censurato e per il quale è stata comminata dal Tribunale Federale Nazionale la sanzione di cui si chiede qui la revisione è stato correttamente ravvisato nel fatto che, senza alcuna coercizione esterna, tutti i calciatori, compreso il Buono, recandosi a fine partita presso la curva nord occupata dagli ultras che esponevano lo striscione “diffidati nessuna resa” e partecipando, più o meno attivamente e con le braccia alzate, al coro “onoriamo i diffidati”, accompagnato dal battito delle mani, hanno approvato consapevolmente e manifestamente il comportamento di soggetti diffidati dall’Autorità Pubblica e così preso posizione contro quest’ultima, con ciò violando platealmente le norme di comportamento ed i principi di lealtà, correttezza e probità cui i calciatori sono invece tenuti ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS.
Al riguardo non appare dirimente la circostanza, da ultimo segnalata, che il Buono fosse in seconda fila e coperto parzialmente dagli altri calciatori o possa non aver intonato anche egli il coro.
Difatti, se è vero - come sostiene il reclamante - che nella deposizione resa dinanzi alla Procura Federale egli ha riferito che il coro era stato intonato ma non anche di aver cantato, è altrettanto vero che il Buono non ha neppure negato espressamente di averlo fatto.
Né è possibile riconoscere alla minore età del Buono al tempo dei fatti in contestazione il valore di un’attenuante generica - come il reclamante vorrebbe - considerata la gravità e lo specifico disvalore dell’episodio e la mancata espressione di alcuna volontà di dissociazione o di pentimento da parte sua in ordine a quanto accaduto.
- In definitiva, i tre reclami vanno dunque respinti.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (Sezione Prima), riuniti preliminarmente i reclami nn.135, 136 e 142 definitivamente pronunciando sugli stessi, li respinge.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
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