F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 124/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 013/CFA del 03 Agosto 2016 (dispositivo) – RICORSO SIG. BERNARDI DAVIDE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 6; AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, C. 1, E 15 C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 30 DELLO STATUTO FEDERALE – NOTA N. 12988/599 PF15-16/AV/VG DEL 13.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. n. 77 del 23.6.2016) RICORSO SIG. BRESCIANI MASSIMO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 6; AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, C. 1, E 15 C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 30 DELLO STATUTO FEDERALE – NOTA N. 12988/599 PF15-16/AV/VG DEL 13.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. n. 77 del 23.6.2016)
RICORSO SIG. BERNARDI DAVIDE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 6; AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, C. 1, E 15 C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 30 DELLO STATUTO FEDERALE - NOTA N. 12988/599 PF15-16/AV/VG DEL 13.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana - Com. Uff. n. 77 del 23.6.2016)
RICORSO SIG. BRESCIANI MASSIMO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER MESI 6; AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, C. 1, E 15 C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 30 DELLO STATUTO FEDERALE - NOTA N. 12988/599 PF15-16/AV/VG DEL 13.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana - Com. Uff. n. 77 del 23.6.2016)
Alcuni calciatori – tra cui Davide Bernardi e Massimo Bresciani, tesserati per la Società dilettantistica Barga – rivendicavano avanti al Giudice di Pace di Lucca con atto di citazione, alcune provvidenze economiche a loro dire dovute dalla sopracitata Società Barga.
Si costituiva nei giudizi avanti al Giudice di Pace la Società Barga chiedendo la reiezione della domanda.
Con esposto indirizzato al Presidente della F.I.G.C. nonché alla Procura Federale, datato 26.10.2015, l’Avv. L. Marchese (già difensore della Società Barga avanti l’A.G.O.) denunciava i predetti tesserati Bernardi e Bresciani per violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale (15 C.G.S.).
La Procura Federale, dopo aver ascoltato i giocatori interessati, li ha deferiti entrambi avanti al Tribunale Federale Territoriale della Toscana.
Fissata la riunione per l’esame della incolpazione, con decisione (cfr. Com. Uff. n. 77 del 23.06.2016) del 17.06.2016 il Tribunale infliggeva ai calciatori la sanzione della squalifica per mesi 6 e l’ammenda di € 500,00 disponendo altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
Il Tribunale riteneva che i calciatori avrebbero dovuto chiedere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 30 Statuto – non essendo intervenuta l’A.G.O. di propria iniziativa – trattandosi di questione che a detta del Tribunale rientrerebbe tra quelle in grado di essere risolte dall’apparato Federale.
Il Tribunale, a questo proposito, stabiliva che la tesi difensiva dei calciatori – secondo cui non sarebbe potuta intervenire nella questione la Commissione Accordi Economici trattandosi di un rapporto con una Società dilettantistica – non appariva fondata anche se le cifre pattuite tra le parti non potevano far parlare di un semplice rimborso spese ed al riguardo riteneva che detta pattuizione sarebbe stata illegittima secondo le N.O.I.F.
Conseguenzialmente, a quest’ultimo proposito, riteneva , come in precedenza detto , opportuna la trasmissione degli atti alla procura Federale.
Proponevano impugnazione i giocatori contestando la ricostruzione operata dal Tribunale Territoriale anche alla luce di precedenti specifici sull’argomento.
Ritiene la Corte che l’impugnazione è fondata per i seguenti motivi.
Bisogna partire dal dato incontrovertibile ricavato dagli atti del procedimento che il Giudice di Pace di Lucca ha condannato la Società Barga ritenendo le pretese degli attori fondate e che il Tribunale Federale ha evidenziato la sussistenza di forti sospetti in ordine alla circostanza che nella fattispecie non si trattasse di semplici pretese relative all’inadempimento in materia di rimborso spese.
Ed infatti al riguardo il Tribunale Federale – nel disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale – ha posto in rilievo che gli importi sarebbero andati oltre il mero rimborso potendo integrare invece un qualcosa di diverso in violazione dei principi vigenti nell’ambito dell’attività dilettantistica.
Ed allora seguendo la stessa ricostruzione del Giudice di I grado, la sussistenza di detti ( illegittimi ) accordi e la conseguente iniziativa tesa a farne valere il contenuto nella ipotesi di inadempienza ( anche parziale ) non poteva sicuramente trovare forme e strumenti legittimanti(di tutela ) nell’ambito dell’ordinamento federale proprio per la contrarietà con la normativa che vieta appunto remunerazione nell’ambito dell’attività dilettantistica.
Se da un lato quindi è pienamente corretta pertanto la decisione del Tribunale Federale nella parte in cui ha dato disposizioni di trasmettere gli atti alla Procura Federale non altrettanto può dirsi per il capo della pronuncia dello stesso Tribunale nella parte in cui sanziona i giocatori per la loro iniziativa esofederale tesa a far valere l’inadempimento proprio per la ragione che il detto inadempimento non poteva che essere fatto valere esclusivamente se non avanti l’Autorità Giudiziaria.
In questo senso i richiami effettuati ai precedenti di questa Corte nelle impugnazioni (cfr. Com. Uff. n. 118/2012; nonché Com. Uff. n. 105/2012) delle parti, paiono fondate e debbono essere accolte.
Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi, come sopra proposti dai Sigg. Bernardi Davide e Bresciani Massimo li accoglie annullando le sanzioni inflitte.
Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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