F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 050/TFN-SD del 31 Gennaio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IACOPINO LEONARDO + altri – (nota n. 4750/773 pf15-16 FDL/gb del 3.11.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IACOPINO LEONARDO + altri - (nota n. 4750/773 pf15-16 FDL/gb del 3.11.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

  • rilevato che per le posizioni di Birzò Valerio, Pagano Ciro e le Società Qualiano Calcio e ASD Gioventù Calcio Cassano, sia la notifica dell’atto di deferimento, che quella relativa alla convocazione per l’odierna riunione, non sono andate a buon fine;
  • constatato che la Procura Federale non ha rinunciato all’atto di deferimento nei confronti dei predetti, rimettendosi alle valutazioni del Tribunale;
  • rilevato che per le posizioni di Mazzola Simone, Calvo Luigi, De Lorenzo Simone Pio, Sardone Cosimo, ASD Grifone Monteverde e Pol. D. Fregene, non sussiste ad oggi la prova del perfezionamento della notifica dell’avviso di convocazione per l’odierna riunione; mentre per la posizione della Società SSDARL Calcio San Cesareo la notifica dell’avviso di convocazione per l’odierna riunione non è andata a buon fine e che pertanto si dovrà procedere alla nuova notifica dell’avviso di convocazione alla nuova riunione per la suddetta posizione;
  • preso atto che alla riunione odierna, la Procura Federale e i Signori Fadel Gioele, Sciscione Angelo, Iuliano Gaetano, Pierpaoli Simone, Castro Fernandez Andy David, Pirrocco Igor, Carusone Gerardo, Di Giacomo Simone, Unicusano Fondi (Fondi Calcio), ASD Cassino Calcio, hanno dichiarato di aver concluso un accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.
  • considerata la necessità della unitaria trattazione del deferimento;

P.Q.M.

1) dispone lo stralcio delle posizioni Birzò Valerio, Pagano Ciro, e le Società Qualiano Calcio, ASD Gioventù Calcio Cassano e la rimessione dei relativi atti alla Procura Federale.

2) rinvia alla riunione del 24 marzo 2017, ore 13.00 presso la sede della F.I.G.C. sita in Via Po, 36, Roma, da intendere quale prima comparizione, senza ulteriori avvisi per tutte le parti e riservando ogni ulteriore provvedimento;

3) sospende i termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS dal 27.1.2017, avendo dato lettura del presente provvedimento in udienza.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it