F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 57/TFN-SD del 01 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CIAPPICCI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia), Società ASD VIRTUS FLAMINIA – (nota n. 4737/1342 pf15-16 GP/GM/pp del 03.11.2016).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CIAPPICCI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia), Società ASD VIRTUS FLAMINIA - (nota n. 4737/1342 pf15-16 GP/GM/pp del 03.11.2016).
Il deferimento
Con atto del 3/11/2016 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1) Sig. Ciappicci Roberto, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia,
2) la Società ASD Virtus Flaminia;
per rispondere:
- Sig. Ciappicci Roberto, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia,
- della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis, del CGS, in relazione al punto A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015, ore 18.00, della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, come prescritto dal citato C.U.;
- Società ASD Virtus Flaminia, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
La Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Ciappicci Roberto l’inibizione di giorni 30 (trenta); per la Società ASD Virtus Flaminia, l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
Nessuno è comparso per i deferiti.
Motivi della decisione
Ai sensi del punto A del Comunicato Ufficiale n. 167 del 18 giugno 2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, è fatto obbligo alle Società che chiedono l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D di depositare, entro il termine del 10/07/2015, ore 18.00, una serie di documenti. In particolare, il punto 9A) prevede il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco.
Il successivo punto A11) dello stesso Comunicato Ufficiale n. 167/2015 dispone, poi, che l’inosservanza del termine indicato del 10 luglio 2015, ore 18,00, per l’invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione …., anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli Organi di giustizia sportiva con l’ammenda di Euro 1.000 per ciascun inadempimento.
Come segnalato con nota della Co.Vi.So.D. del 14 aprile 2016, la Società ASD Virtus Flaminia non ha rispettato il termine del 10/07/2015, ore 18.00, ai fini dell’invio della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco.
Trattasi di illecito disciplinare che si perfeziona al solo trascorrere del termine perentorio indicato nel più volte menzionato Comunicato ufficiale, a nulla rilevando come scriminante l’invocato impedimento riguardante la persona del sindaco di Civita Castellana atteso che comunque nell’organizzazione di un ente locale, per esigenze di continuità e correntezza, in caso di assenza di quest’ultimo, altri provvedono al rilascio di dichiarazioni come quella della disponibilità del campo.
Né, d’altronde, può in qualche modo ritenersi sanato il comportamento disciplinarmente censurato una volta che è intervenuta, come affermato dal Presidente della Società con l’istanza del 24.8.2016, la Comunicazione ufficiale della Co.Vi.So.D. del 15 luglio 2015 circa l’esito positivo dell’istruttoria svolta a proposito della domanda d’iscrizione al campionato. Infatti, tale comunicazione è valevole positivamente ai fini dell’ammissione al campionato, ma non ai fini della derubricazione di eventuali illeciti disciplinari.
Quanto alla Società ASD Virtus Flaminia, dell’illecito disciplinare risponde ai sensi dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 10, comma 3 bis, CGS.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
P.Q.M.
Visti gli artt. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione al punto A9) del Comunicato Ufficiale
n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, infligge le seguenti sanzioni:
- inibizione di giorni 30 (trenta) giorni a carico del Sig. Ciappicci Roberto;
- ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) a carico della la Società ASD Virtus Flaminia.
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