F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VADALA ROSARIO (a ll’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della A.S.D. Sant’Isidoro), Società A.S.D. SANT’ISIDORO – (nota n. 7805/319 pf16-17 AS/GP/ac del 26.01.2017
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VADALA ROSARIO (a ll’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della A.S.D. Sant’Isidoro), Società A.S.D. SANT’ISIDORO – (nota n. 7805/319 pf16-17 AS/GP/ac del 26.01.2017
Il Deferimento Con atto del 26 Gennaio 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Vadala Rosario, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della A.S.D. Sant’Isidoro per rispondere della violazione dell’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto A4) del C.U. n.300/2015, della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18.00, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo di iscrizione di euro 5.050,00. Ha deferito, altresì, la A.S.D. Sant’Isidoro per responsabilità oggettiva. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenuta alla Procura in data 18.7.2016. All’udienza del 30 marzo 2017 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Vadala e ammenda di Euro 300,00 (trecento/00) per la società. I motivi della decisione Dalla predetta segnalazione in atti risulta che effettivamente che il Sig. Vadala, nella suddetta qualità, violando l’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto A4) del C.U. n. 300/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, non ha provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18.00, la documentazione attestante Dalla responsabilità del Sig. Porro consegue quella oggettiva della società. Il dispositivo
Pertanto
il Tribunale Federale Nazionale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, condanna il deferito Vadala alla sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione e la A.S.D. Sant’Isidoro alla sanzione di Euro 300,00 (trecento/00).
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