F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 85/TFN-SD del 11 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BACCA (Segretario della Società AC Mezzocorona Srl nella s.s. 13-14), Società AC MEZZOCORONA Srl – (nota n. 6034/1177 pf15-16 GP/MB/gb del 5.12.2016).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BACCA (Segretario della Società AC Mezzocorona Srl nella s.s. 13-14), Società AC MEZZOCORONA Srl - (nota n. 6034/1177 pf15-16 GP/MB/gb del 5.12.2016).

Il deferimento

Con provvedimento n. 6034/1177 pf15-16 GP/MB/gb del 5.12.2016 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Giuseppe Bacca, per violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS in riferimento al Com. Uff. n. 89 della LND, s.s. 2013/2014, punto 1, alla voce “premio di tesseramento annuale”, per aver pattuito e sottoscritto con il tecnico Merlino Renzo, sottoscrivendo per conto della Società il relativo accordo, un premio di tesseramento pari a € 7.500,00, somma superiore ai massimi previsti per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato Juniores Nazionale, indicati in € 3.000,00;

- la Società AC Mezzocorona, in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio segretario e al tecnico, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

Con C.U. n. 3/15-16 veniva pubblicata la decisione assunta in data 1.02.2016 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti con cui era accolto il reclamo presentato dall’allenatore Sig. Merlino Renzo, che agiva per il mancato pagamento del premio di tesseramento pattuito con la Società AC Mezzocorona a mezzo scrittura sottoscritta dal Segretario della stessa Giuseppe Bacca, disponendo però la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, essendo l’importo pattuito tra le parti (€ 7.500,00) superiore al limite stabilito dalla normativa di settore (€ 3.000,00, giusto Com. Uff. n. 89 della LND, s.s. 2013/2014).

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, stralciando la posizione del Merlino, per la quale ha proceduto separatamente, e notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto alla Società AC Mezzocorona ed al Sig. Giuseppe Bacca, nella qualità di Segretario della Società all’epoca dei fatti contestati, presso l’indirizzo della medesima Società.

Occorre precisare che al domicilio del legale rappresentante della Società, per come risultante dagli atti federali, è stato regolarmente ricevuto tanto l’atto di deferimento quanto la convocazione dinnanzi al Tribunale Federale, mentre, al contrario, gli stessi atti diretti al Sig. Bacca Giuseppe sono stati respinti al mittente.

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza, per i deferiti, nessuno è comparso.

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Giuseppe Bacca;

- € 900,00 (Euro novecento/00) di ammenda a carico della Società AC Mezzocorona.

I motivi della decisione

Preliminarmente occorre verificare la regolarità della notifica del deferimento e della convocazione a giudizio disciplinare.

In proposito si osserva che detti atti sono stati comunicati, una prima volta e senza successo, presso il domicilio della Società risultante dagli atti federali e successivamente, a seguito di ricerca della residenza anagrafica del legale rappresentante Sig. Grassi Alberto, al medesimo, presso il suo domicilio personale, nella qualità di Presidente del sodalizio.

Tale modalità è stata seguita anche per la notifica degli atti al Sig. Bacca Giuseppe, ma i relativi atti sono stati respinti.

Tuttavia, dall’esame degli atti a disposizione del Tribunale, non risulta comprovato che la notifica al Bacca potesse essere fatta presso la Società.

Infatti, mentre è dimostrato il rapporto di tesseramento in qualità di Segretario all’epoca dei fatti contestati (stagione 2013-2014) mediante i fogli di censimento di tali anni, non vi è prova agli atti della prosecuzione d i tale tesseramento fino all’epoca attuale.

Pertanto, pur essendo certamente punibile il Sig. Bacca per i fatti commessi nel 2013-2014, la valida notifica presso la sede della Società di appartenenza – a mente dell’art. 38, comma7, lett. b) del CGS – può essere fatta solo ove il tesseramento alla Società sussista “al momento dell’instaurazione del procedimento”.

Per la posizione dello stesso dirigente, pertanto, occorre disporsi allo stato il non luogo a procedere ed in rinvio degli atti alla Procura Federale per la ricerca del domicilio attuale del Sig. Bacca Giuseppe e la rinnovazione del deferimento, ove possibile nel rispetto dei termini regolamentari.

Nel merito la violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”.

É infatti incontestato che l’accordo tra Società e tecnico abbia violato i limiti stabiliti dalla LND, essendo tale fatto emerso dal ricorso della parte interessata che ha invocato il pagamento del relativo importo ed essendo tale assunto rimasto inoppugnato dalla Società. Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, salvo quanto sopra precisato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- dichiara la responsabilità disciplinare della AC Mezzocorona Srl e dispone irrogarsi alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00).

Dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale in ordine alla posizione del tesserato Bacca Giuseppe.

 

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