F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 92/TFN-SD del 09 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO PROTTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sammaurese), Società ASD SAMMAURESE – (nota n. 10484/533 pf16-17 GP/AA/mg del 27.03.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO PROTTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sammaurese), Società ASD SAMMAURESE - (nota n. 10484/533 pf16-17 GP/AA/mg del 27.03.2017).

Il deferimento

Con atto del 27 marzo 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Cristiano Protti, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante legale della ASD Sammaurese “per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e alla lettera E) del CU n. 1 dell’1/07/2016 del Dipartimento Interregionale della LND, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la Stagione Sportiva 2016/2017, entro il termine stabilito dalla normativa federale” e la Società Sammaurese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS.

Il deferimento è stato proposto sulla base della segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti

– Dipartimento Interregionale del 28 novembre 2016, con la quale il predetto Dipartimento ha  segnalato che  la  Società  in  oggetto  non  ha  provveduto  al  deposito  degli  accordi economici così come stabilito dall’art. 94 ter. NOIF del C.U. n. 1 del 1.07.2016 del Dipartimento Interregionale.

Il dibattimento

All’udienza del 31 maggio 2017 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale nel riportarsi all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento con le seguenti richieste sanzionatorie:

- inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Cristiano Protti;

- ammenda di € 1000,00 (Euro mille/00) a carico della Società ASD Sammaurese;

È comparso altresì l’Avv. Luca Miranda per entrambi i deferiti, il quale ha esposto una serie di considerazioni a  difesa dei propri assistiti,  riportandosi integralmente alle memorie difensive ritualmente depositate.

I motivi della decisione

Da quanto attestato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 28 novembre 2016 risulta inequivocabilmente che la Società in oggetto non ha provveduto al deposito degli accordi economici così come stabilito dall’art. 94 ter. NOIF del C.U. n. 1 del 1.07.2016.

Il Collegio non ritiene suscettiva di apprezzamento positivo la tesi difensiva basata sulla presunta inoffensività del condotta tenuta dal deferito.

La violazione della norma rileva a titolo di colpa ed è sufficiente ad inverare la responsabilità la sua consapevolezza e volontarietà.

Acclarata la responsabilità del deferito, la vicenda complessiva per come sviluppatasi - tenuto conto della tenuità della condotta - induce, tuttavia, il Collegio ad una applicazione di pena in misura ridotta rispetto alla richiesta della Procura.

Alla responsabilità del legale rappresentante consegue quella della Società rappresentata. Sanzioni congrue sono da considerarsi quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per Cristiano Protti, l’inibizione di mesi 2 (due);

- per la Società ASD Sammaurese, l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

 

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