F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 08/TFN-SD del 01 Agosto 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SS LAZIO Spa – (nota n. 13754/995 pf16-17 GM/GP/ma del 12.06.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SS LAZIO Spa - (nota n. 13754/995 pf16-17 GM/GP/ma del 12.06.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 995 pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot.13754/995pf16-17/GM/GP/ma del 12 giugno 2017 la Società SS Lazio Spa a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 e art. 12, comma 5 del CGS per le condotte antiregolamentari ascritte al proprio tesserato, Sig. Tounkara.

Nell’atto di deferimento il Procuratore Federale evidenziava che, al termine della partita Lazio- Chievo, il Sig. Tounkara Mamadou, giocatore tesserato per la Società deferita, veniva alle mani con un tifoso che aveva insultato a fine gara il giocatore Biglia, anch’egli tesserato per la Società SS Lazio Spa.

Il Tounkara si trovava in Tribuna Monte Mario in quanto non convocato.

L’episodio è stato ricostruito dalla questura di Roma che, a seguito di specifica richiesta istruttoria, evidenziava che in data 2 febbraio 2017 aveva emesso un provvedimento di Daspo nei confronti del calciatore Tounkara Massimo con il quale gli veniva vietato l’accesso ai luoghi in cui fosse in corso una manifestazione sportiva per anni uno.

In relazione a tali fatti il Tounkara ha chiesto l’applicazione di sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia sportiva.

Le memorie difensive

È pervenuta memoria difensiva della SS Lazio Spa con il patrocinio dell’Avv. Gian Michele Gentile con la quale si è richiesta l’assoluzione dall’addebito contestato, ritenendo che l’operato del Tounkara non possa essere ricondotto all’espletamento dell’attività sportiva per la quale lo stesso era tesserato, rientrando, pertanto, in un comportamento riconducibile alla propria sfera privata, escludendo, pertanto, la responsabilità oggettiva della Società.

Il dibattimento

All’odierna udienza, il rappresentante della Procura Federale, dopo aver insistito nell’accoglimento del deferimento, ha chiesto l’applicazione dell’ammenda pari ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Nel corso del dibattimento lo stesso rappresentante ha precisato che il calciatore non era stato convocato per la partita in questione, rimettendo ogni valutazione in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, della responsabilità oggettiva della Società deferita.

La difesa della SS Lazio Spa ha insistito per l’accoglimento delle proprie tesi difensive.

I motivi della decisione

Alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene che il deferimento non debba essere accolto aderendo a quanto argomentato dalla difesa della Società deferita.

La Società non può essere chiamata a rispondere sempre e comunque dei comportamenti tenuti dai propri tesserati anche nell’ambito della propria vita privata e, soprattutto, per comportamenti posti in essere al di fuori dei rapporti riferibili all’attività sportiva.

Non vi è dubbio che, utilizzando i canoni civilistici, per delimitare gli ambiti della responsabilità oggettiva occorre far riferimento al rapporto di occasionalità necessaria fra l’attività illecita posta in essere dal calciatore e la relazione fra Società e tesserato.

L’attività censurata e l’evento dannoso devono essere riferibili a condotte svolte nell’interesse della Società di appartenenza o comunque nel contesto di attività poste in essere nell’ambito del rapporto del tesserato con la Società.

Evidentemente non possono essere addebitate alla Società condotte poste in essere da un suo tesserato come privato cittadino, slegate dal rapporto dello stesso con la Società di appartenenza o comunque con il suo ruolo di tesserato.

Emerge per tabulas che il Tounkara non fosse neanche stato convocato per la partita in questione e, pertanto, nel momento in cui ha posto in essere la condotta censurata non ha agito in alcun modo in qualità di tesserato della Società deferita, bensì a mero titolo personale, né la condotta è stata posta in essere nell’interesse della Società di appartenenza.

Se, pertanto, può ritenersi sussistente un generale dovere di comportarsi secondo i principi ispiratori del codice di giustizia sportiva anche nella vita quotidiana, il collegio ritiene che, ai fini della sussistenza della responsabilità oggettiva della Società che, è bene ricordarlo, è istituto giuridico di carattere eccezionale, l’attività illecita posta in essere deve essere comunque riconducibile all’espletamento di attività sportiva, la qual cosa non sembra essersi verificata nel caso di specie.

Ragionando a contrario, si giungerebbe alla paradossale conclusione che ogni comportamento posto in essere dal tesserato, anche in ragione della particolare notorietà di cui lo stesso può godere, sarebbe sempre potenzialmente riferibile alla Società di appartenenza creando un vincolo che, tuttavia, va ben oltre l’ordinario ambito di applicazione della responsabilità oggettiva.

Anche con riferimento alla presunta violazione di cui all’art. 12, comma 5 del Codice di Giustizia sportiva, dagli atti non emerge la prova che il litigio in questione, peraltro di breve durata e avvenuto a fine partita, abbia contribuito a determinare fatti di violenza all’interno dello stadio; né può ipotizzarsi che, all’interno dello stadio, qualunque alterco o isolato episodio fra tifosi possa condurre alla conseguente responsabilità della Società ex art. 12, comma 5 CGS, anche laddove non possa contribuire a determinare fatti di violenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rigetta il deferimento.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it