F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SD del 10 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ONOFRIO GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD C. Verbania già ASD C. Virtus Verbania), ASD C. VERBANIA già ASD C. Virtus Verbania – (nota n. 618/1191 pf16-17 GP/AS/ac del 19.7.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ONOFRIO GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD  C. Verbania già ASD C. Virtus Verbania), ASD C. VERBANIA già ASD C. Virtus  Verbania - (nota n. 618/1191 pf16-17 GP/AS/ac del 19.7.2017).

Il deferimento

Con provvedimento n. 618/1191 pf 16/17 GP/AS/acdel19.07.2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Giuseppe D’Onofrio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD C. Virtus Verbania (ora ASD C. Verbania), per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti A5 e A11 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, rispettivamente la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11/07/2017 di importo pari ad Euro 31.000,00 (trentunomila) e l’attestazione di insussistenza debitoria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- la Società ASD C. Verbania (già ASD C. Virtus Verbania) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

In data 02.05.2017, la Co.Vi.So.D. ha segnalato che la ASD C. Verbania non ha adempiuto al deposito entro il termine del 12.07.2016, ore 18.00, della fidejussione bancaria di importo pari ad Euro 31.000,00 (trentunomila) nonché dell’attestazione di insussistenza debitoria, come prescritto dai punti A5 e A11 del C.U. n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale.

Detta normativa, tra l’altro, prevede che l’inosservanza del termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni violazione degli adempimenti ivi previsti.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto e contestando altresì la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS della Società ASD C. Verbania, di cui Giuseppe D’Onofrio era all’epoca legale rappresentante.

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ha concluso chiedendo:

- giorni 40 (quaranta) di inibizione a carico del Sig. Giuseppe D’Onofrio, n. q.

- € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda a carico della Società ASD C. Verbania.

Per i deferiti, nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”.

Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale dichiara la responsabilità disciplinare:

- del Sig. Giuseppe D’Onofrio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD C. Verbania, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5 e A11 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18, copia della fidejussione bancaria con scadenza all’11/07/2017 di importo pari ad Euro 31.000,00 (trentunomila) né la dichiarazione di insussistenza debitoria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- nonché della Società ASD C. Verbania a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dispositivo

Per l’effetto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- giorni 40 (quaranta) di inibizione a carico Sig. Giuseppe D’Onofrio, n. q.

- € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda a carico della Società CS Vultur.

 

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