F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 31/TFN-SD del 13 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DE SANCTIS MARCO CLAUDIO (Presidente della Società Mantova FC Srl), SOCIETÀ MANTOVA FC SRL – (nota n. 2513/1091 pf16- 17 GM/GP/ma del 3.10.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DE SANCTIS MARCO CLAUDIO (Presidente della Società Mantova FC Srl), SOCIETÀ MANTOVA FC SRL - (nota n. 2513/1091 pf16- 17 GM/GP/ma del 3.10.2017).
Il deferimento
Con provvedimento 2513/1091pf16-17/GM/GP/ma in data 3 ottobre 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
1) il Sig. De Sanctis Marco Claudio, Presidente della Società Mantova FC Srl, della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 3, del codice di giustizia sportiva per non essersi presentato a due differenti audizioni della Procura Federale, pur regolarmente convocato con congruo anticipo dal collaboratore della Procura Federale, attraverso pec 22/06/2017 e 28/06/2017 (rispettivamente per le date del 27/06/2017, ad ore 11.30 e 4/07/2017, ad ore 11.30);
2) la Società Mantova FC Srl, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, commi 1, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal Sig. De Sanctis Marco Claudio (Presidente) alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, CGS.
Le memorie difensive
Il Sig. De Sanctis Marco Claudio, e la Società Mantova FC Srl non hanno fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
Alla udienza del 7 dicembre 2017, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. De Sanctis Marco Claudio la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) e per la Società Mantova FC Srl la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
Nessuno è comparso per i deferiti.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato.
La documentazione prodotta dalla Procura Federale attesta che il Presidente del sodalizio sportivo, seppur convocato a mezzo delle mail in data 22.6.2017 e 28.6.2017, nonché attraverso comunicazione PEC in data 4.7.2017, si é astenuto dal presentarsi a due differenti audizioni della Procura Federale.
Il comportamento del Sig. Marco Claudio De Sanctis è contrario, per tabulas, ai principi deontologici che sovrintendono ai rapporti con gli Organi di giustizia sportiva e si pone in aperto, immotivato ed ingiustificato contrasto con l’art. 1 bis, commi 1 e 3 del CGS, quest’ultimo previsivo espressamente dell’obbligo in capo ai soggetti di cui al comma 1, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di giustizia sportiva.
L’accertato compimento delle condotte contestate comporta l’irrogazione delle sanzioni formulate dalla Procura Federale che questo Tribunale ritiene congrue.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. De Sanctis Marco Claudio le sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) e dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) e alla Società Mantova FC Srl, la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
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