F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 31/TFN-SD del 13 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAZZARIELLO MICHELE (all’epoca dei fatti Delegato ai rapporti con la tifoseria – SLO della Società FC Taranto FC 1927 Srl) – (nota n. 3499/1030 pf16-17 CS/GP/sds del 30.10.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAZZARIELLO MICHELE (all’epoca dei fatti Delegato ai rapporti con la tifoseria – SLO della Società FC Taranto FC 1927 Srl) - (nota n. 3499/1030 pf16-17 CS/GP/sds del 30.10.2017).
Il deferimento
Il Procuratore Federale, considerato che in data 27/07/17 il Sig. Michele Mazzariello nella propria qualità di SLO del FC Taranto 1927 Srl, in relazione a pregressi fatti a lui ascritti unitamente al Presidente Sig.ra Elisabetta Zelatore e alla Società (attività di indagine nel procedimento disciplinare n. 1030/pf/16-17: "violenta aggressione subita da tesserati della Società Taranto FC 1927 presso il proprio campo di allenamento...");
constatato che nel corso dell'attività istruttoria riferita al menzionato procedimento, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali assumono particolare valenza le prove specifiche elencate in deferimento, nonchè le audizioni rese dai Sig.ri Elisabetta Zelatore, Roberto Maurantonio, Enrico Altobello, Mariano Stendardo, Elio Nigro, Daniele Guardascione, e dal medesimo deferito Sig. Michele Mazzariello;
preso atto della documentazione attinta presso l'ufficio del P.M. della Procura della Repubblica di Taranto (proc. pen. n. 2872/17 RGNR);
considerato che a seguito del primo deferimento reso dalla Procura Federale nei confronti dei Sig.ri Elisabetta Zelatore (Presidente), Michele Mazzariello (SLO) e della Società FC Taranto 1927 Srl, per le specifiche violazioni contestate a ciascun prevenuto, e vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata alle parti in data 19/06/17, tutti gli interessati proponevano l'applicazione dell'art. 32 sexies CGS, ottenendo il consenso della Procura Generale dello Sport;
atteso che in data 21/08/17 con C.U. n. 49/AA la F.I.G.C. rendeva noto l'accordo intervenuto tra le parti per la definizione del procedimento ai sensi del citato art. 32 sexies CGS;
rilevato che la Sig.ra Elisabetta Zelatore e il Taranto FC 1927 ottemperavano all'onere procedurale ex art. 32 sexies CGS; mentre il Sig. Michele Mazzariello si rendeva inadempiente, per cui la F.I.G.C. con il C.U. 74/AA del 23/10/17 dava atto della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal Sig. Michele Mazzariello con la Procura Federale, in quanto lo stesso non ottemperava all'accordo nei prescritti termini perentori;
vista la proposta del Sostituto Procuratore;
ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il Sig. Michele Mazzariello, all'epoca dei fatti SLO della Società FC Taranto 1927, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 CGS, per non aver assunto, nel precipuo rispetto dei compiti assegnati alla propria funzione, ogni e più opportuna iniziativa e intervento finalizzato a prevenire ed evitare l'aggressione perpetrata ai danni dei calciatori della Società FC Taranto 1927 Srl, nel corso dell'allenamento pomeridiano del 22/03/2017.
La memoria
Il deferito non depositava difese a sostegno.
Il dibattimento
Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento con la seguente richiesta sanzionatoria:
- per Michele Mazzariello mesi 9 (nove) di inibizione ed € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) di ammenda.
Nessuno è comparso per il deferito.
La decisione
Il deferimento è fondato per cui merita integrale accoglimento. I fatti contestati sono stati ampiamente documentati dalla Procura Federale tant’è che la violenta aggressione subita da tesserati della Società Taranto FC 1927, presso il proprio campo di allenamento, ha costituito oggetto di una fitta serie di indagini eseguite dall’organo inquirente (federale e ordinario), il cui esito ha assunto uno scontato e univoco risultato colpevolista in danno del Presidente e dello SLO del Taranto, con relativa estensione alla Società per responsabilità diretta e oggettiva. È tuttavia accaduto che il Presidente e la Società si sono premurati di ottenere l’applicazione dell’art. 32 sexies CGS, ottemperando tempestivamente al relativo onere: per tale ragione i due soggetti, già deferiti, non sono più partecipi in questo procedimento.
Di converso il Sig. Michele Mazzariello, in qualità di SLO del sodalizio, pur avendo proposto illo tempore l’applicazione della pena concordata (citato art. 32 sexies CGS), non vi ha ottemperato, imponendo tale comportamento omissivo la promozione del nuovo deferimento odierno avente a oggetto i medesimi fatti occorsi ai tesserati del Taranto per mano di una frangia di tifosi.
Traslando quindi il contegno fattuale dello SLO in comparazione con il contestato art. 1 bis, comma 1 CGS e preso atto che secondo quanto emerge a chiare note dall’istruttoria, la violenta aggressione ebbe effettivamente luogo all’interno del campo di allenamento del Taranto, la violazione sussiste per cui merita l’applicazione della sanzione proposta dalla Procura Federale. La totale assenza di difese da parte del prevenuto, in uno all’evidente disinteresse mostrato per le sorti del procedimento, avvalorano la tesi colpevolista che pertanto viene in tal senso confermata anche dal comportamento silente manifestato durante l’intero iter procedimentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare infligge al Sig. Michele Mazzariello la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione e l’ammendo di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento).
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