F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/TFN-SD del 19 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSCARELLA FABIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Rende Calcio 1968 Srl), SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL – (nota n. 3580/71 pf17-18 GP/GC/blp del 2.11.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSCARELLA FABIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Rende Calcio 1968 Srl),  SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL - (nota n. 3580/71 pf17-18 GP/GC/blp del 2.11.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto,

Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 71 pf 17-18, avente a oggetto: “Segnalazioni del 08/08/2017 e del 09/08/2017 del Presidente della Lega Pro, aventi a oggetto la presunta non veridicità delle garanzie bancarie depositate dalla Società Rende Calcio 1968 Srl in data 27 luglio 2017”;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini trasmessa alla Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. e notificata al Sig. Fabio Coscarella, nonché alla Società Rende Calcio 1968 Srl;

Rilevato che il Sig. Fabio Coscarella e la Società Rende Calcio 1968 Srl non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno depositato memoria difensiva all’esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini;

Rilevato che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i  documenti  elencati  in deferimento, ed espletati i numerosi atti di indagine anch’essi enunciati;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che:

- in data 27/07/2017, unitamente alla domanda di ripescaggio della Società Rende Calcio 1968 Srl nel campionato di Lega Pro della stagione 2017-2018, il suo legale rappresentante, Sig. Fabio Coscarella depositava in originale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico due garanzie bancarie in formato cartaceo, rilasciate dalla Svenska Handelsbanken, filiale di Schipol, emesse in favore della stessa Lega per complessivi € 550.000,00, aventi rispettivamente il N. NLSNKO76031758HSKIT, di € 350.000,00, ed il N. NLSNK935721832HSKIT, di € 200.000,00;

- la Lega Italiana Calcio Professionistico con mail del 27/07/2017 contattava la Svenska Handelsbanken, filiale di Schipol al fine di verificare l’autenticità e la validità delle garanzie bancarie depositate dal Sig. Fabio Coscarella, ricevendo dalla banca risposta con una mail del 08/08/2017 con la quale si rappresentava che tale Istituto di Credito non rilasciava quella tipologia di garanzie;

- a seguito di formale richiesta da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, con mail del 09/08/2017 la Banca Popolare di Milano evidenziava che la Svenska Handelsbanken, non emetteva garanzie in forma cartacea, utilizzando invece soltanto la messaggistica “swift”;

- dai documenti acquisiti agli atti del procedimento, emerge pacificamente che le garanzie fidejussorie depositate presso la Lega Italiana Calcio Professionistico  dal  legale rappresentante pro-tempore della Rende Calcio 1968 Srl, unitamente alla domanda di ripescaggio nel campionato di Lega Pro della stagione sportiva 2017-2018 in data 27/07/2017, e cioè il giorno precedente alla scadenza del termine fissato per tale adempimento dal C.U. del Presidente Federale n. 10/A del 14707/2017, erano prive di qualsiasi efficacia;

- dalle dichiarazioni rese in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, emerge altresì che il Sig. Fabio Coscarella aveva fatto ricorso al contatto con un intermediario fin dal 16/06/2017, al fine dichiarato di ottenere le garanzie fidejussorie necessarie alla presentazione della domanda di ripescaggio con un esborso di denaro e con il rilascio di garanzie immobiliari inferiori rispetto a quelle richiestegli dall’Istituto di Credito al quale si era rivolto in precedenza;

- sempre dalle stesse dichiarazioni rese dal Sig. Fabio Coscarella in sede audizione da parte della Procura Federale, oltre che dai documenti acquisiti agli atti del presente procedimento, si evince che lo stesso fin dal 04/07/2017 nutriva forti perplessità e dubbi sull’affidabilità dell’intermediario e sul mandato che gli veniva chiesto di sottoscrivere al fine di ottenere le garanzie richieste, tanto da non procedere alla sottoscrizione dello stesso; nonostante ciò, emerge pacificamente dagli atti del presente procedimento che il Sig. Coscarella provvedeva al pagamento dell’importo richiesto per il rilascio delle fideiussioni in data 14/07/2017, peraltro senza ricevere fattura dell’importo corrisposto (ulteriore elemento di non regolarità del rapporto intrapreso), ed otteneva le stesse in forma cartacea in data 25/07/2017, senza porre in essere alcuna verifica preliminare sull’effettiva operatività delle stesse;

- ancora una volta in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, il Sig. Fabio Coscarella ha ulteriormente dichiarato quanto segue: “Preciso che in data 21 luglio 2017 ricevetti dalla Multiservizi (Società intermediaria – n.d.r.) il nominativo e la sede dell’istituto fideiubente ciò in quanto volevo fare delle verifiche in ordine alla validità delle fideiussioni giacché la Lega Pro, con la quale i miei consulenti amministrativi del Rende dott. Paolo Miceli e Giovanni Ciardullo, avevano iniziato una interlocuzione, non aveva avuto ancora una conferma di validità delle garanzie anticipate a mezzo pec. Dopo aver ricevuto i dati dell’Istituto feci chiamare i miei collaboratori per avere notizie ma non riuscimmo ad avere alcuna risposta”;

- a fronte delle perplessità e degli elementi di inattendibilità a disposizione del Sig. Coscarella alla data del 21/07/2017, lo stesso ha pacificamente ammesso di aver tentato unicamente di porre in essere con l’Istituto Bancario estero contatti del tutto informali limitati a riferire chiamate telefoniche rimaste senza esito, dei quali peraltro non vi è prova alcuna, a fronte delle numerose mail che invece provano il prolungato rapporto con l’intermediario; tanto a fronte dell’assenza di riscontro in merito alla validità delle garanzie già manifestata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva ricevuto le stesse in anticipazione a mezzo informatico;

- nonostante tali inequivoci elementi, il Sig. Fabio Coscarella si è quindi limitato a ricevere le garanzie in forma cartacea in data 25/07/2017, per poi depositarle il giorno successivo presso la Co.Vi.So.C. ed il 27/07/2017 presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

- peraltro, lo stesso Sig. Fabio Coscarella, in sede di audizione da parte della Procura Federale, rispondendo a specifiche domande ha avuto modo di dichiarare quanto segue: “D: Avendo appreso che gli incaricati della Lega Pro nutrivano dubbi circa la validità delle garanzie depositate, quale è stato il suo operato di conseguenza? R: Ho contattato il responsabile per l’Italia della ArgoGlobalSE, sig. Adolfo Picariello, Società con cui molte Società di Lega Pro e alcune di serie B, avevano stipulato polizze fideiussorie, che mi chiese gli stessi documenti che avevo prodotto per ottenere le prime due garanzie; mi chiese altresì garanzie reali su immobili di proprietà della Società controllante il Rende Calcio. Preciso inoltre che il premio assicurativo fu pari ad € 55.000,00 che pagai a mezzo assegno circolare datato 31 luglio 2017. Entro il 31 luglio avviammo le pratiche, tramite il notaio Anna Calvelli di Rende, per perfezionare le garanzie ipotecarie in favore dell’ArgoGlobalSE. Non sono in grado di riferire quando si consolidò l’ipoteca. D: Può esporre nel dettaglio come ha provveduto all’acquisizione delle seconde fideiussioni e le relative modalità di deposito presso gli Uffici della Lega Pro a Firenze? R: Le due nuove polizze furono trasmesse a mezzo PEC in data 1 settembre 2017 alla Lega Pro, con decorrenza della garanzia 27 luglio 2017”.

- lo stesso legale rappresentante della Rende Calcio 1968 Srl, pertanto, ammette di aver ottenuto garanzie valide in appena cinque giorni a fronte di perplessità e di dubbi, peraltro suffragati se non altro dalla riferita assenza di possibilità di contatto con l’Istituto di Credito che avrebbe dovuto rilasciare le fideiussioni, che lo stesso ha dichiarato di nutrire già dal 04/07/2017 e che si sono ulteriormente aggravati quantomeno dal 21/07/2017; lo stesso,

- pertanto, avrebbe avuto la possibilità di operare con diligenza e sollecitudine al fine di verificare preventivamente l’efficacia delle garanzie che aveva chiesto e di ottenerne di valide in tempo utile per il rispetto del termine fissato per la presentazione delle domande di ripescaggio; Ritenuto che i fatti sopra riportati nel presente capo evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, hanno deferito, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il Sig. Coscarella Fabio, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro- tempore della Società Rende Calcio 1968 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto unitamente alla domanda di ripescaggio al campionato di serie C della Società dallo stesso rappresentata e nel termine per la presentazione della stessa – fissato dal C.U. del Presidente Federale n. 10/A del 14/07/2017 per il giorno 28/07/2017 – in data 27/07/2017 ha prodotto ed utilizzato una fidejussione priva di qualsiasi efficacia, senza aver effettuato alcun controllo preventivo sulla validità della stessa e senza aver avuto rapporti diretti con soggetti autorizzati a emettere la garanzia secondo le norme federali;

- la Società Rende Calcio 1968 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Fabio Coscarella.

Le memorie

Con distinte memorie i deferiti chiedevano, in via principale, il proscioglimento, ovvero e in subordine, l'applicazione della minima sanzione edittale prevista ex lege. Sostenevano infatti la linearità del comportamento collaborativo del legale rappresentante del Rende Calcio, per aver sanato immediatamente la posizione di stallo verificatasi a seguito della prima fidejussione, mediante la sostituzione del documento di garanzia invalido con altro avente efficacia antecedente al termine di decadenza per la presentazione fissato dal C.U. n. 10/A PF, nonostante il supporto cartaceo fosse stato depositato oltre il tempo di prescrizione normativa.

Il dibattimento

La Procura Federale, dopo ampia discussione, ha chiesto l'irrogazione delle sanzioni che seguono: 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Fabio Coscarella; 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, per la Società Rende Calcio 1968 Srl.

La difesa, dopo aver esplicato le proprie ragioni assolutorie, ha concluso per la richiesta di proscioglimento di entrambi i deferiti.

La decisione

Ritiene il Tribunale che la vicenda meriti una analisi metodologica maggiormente confacente al caso concreto, comunque in grado di porre nella giusta luce l'insieme di tutti gli episodi occorsi al Rende Calcio, in rapida successione, onde conferire alla decisione un quadro esaustivo dei profili giuridico fattuali che riguardano la posizione dei prevenuti, così da tener conto non soltanto di quanto trascritto nella parte dispositiva del deferimento, ma anche degli eventi pre e post rilascio della prima fidejussione oggetto della contestazione.

Dai documenti resi dalla Procura Federale si evince, in punto di fatto, che il Sig. Fabio Coscarella unitamente alla domanda di ripescaggio della squadra in serie C, consegnò in FIGC una prima fidejussione rilasciata dalla Svenska Handelsbanken, filiale di Schipol, rivelatasi successivamente priva di efficacia. Risulta altresì che in epoca coeva all'accertamento della validità o meno di detta garanzia, il dirigente si premurò, nel breve volgere di pochi giorni, di reperire una seconda polizza fidejussoria rilasciata da altro Ente, sanando così la posizione di inadempienza del sodalizio sotto il profilo sostanziale, ma non nei sanciti tempi per aver oltrepassato il termine di presentazione della garanzia fissato al giorno 28/07/2017 (C.U. del Presidente Federale n. 10/A del 14/07/2017). A seguito di tale comportamento la Procura Federale ha contestato al dirigente la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 1 e 2 CGS; e alla Società l'art. 4 comma 1 CGS.

In linea di principio si conviene con la Procura Federale laddove esprime principi sanzionatori riferiti a violazioni di carattere temporale, il cui rispetto è rigorosamente dovuto a cura dei tesserati; ma è parimenti corretto constatare che l’analisi dei comportamenti attuati nel caso di specie va considerata nella sua intierezza, attraverso la completa esegesi dei fatti oggettivamente rinvenibili dagli atti istruttori del procedimento, a maggior ragione ove si consideri la manifesta volontà del prevenuto di sanare sùbito la posizione invalida attraverso il deposito di una nuova garanzia (cioè la seconda fidejussione) avente efficacia antecedente rispetto alla scadenza sancita dal menzionato C.U. Presidenziale: infatti, nella specie, la seconda fidejussione espone una validità retroattiva a far data dal 27/07/2017, cioè il giorno precedente alla scadenza normativamente prescritta.

In tal senso ritiene il Tribunale che i prevenuti vadano prosciolti poiché il deferimento riferisce parzialmente in merito alla dinamica di azione posta in essere dal Sig. Coscarella, focalizzando l’attenzione sul solo primo episodio (fidejussione invalida e violazione del termine di presentazione), che preso singolarmente potrebbe ingenerare oggettive perplessità in ordine al comportamento leale e corretto del prevenuto. Ma vige agli atti un secondo rilievo, peraltro diffusamente trattato nella narrazione probatoria, nonchè dalla difesa, sulla cui contezza esimente non viene svolta menzione alcuna nel dispositivo. Se dunque è vero che vi fu un superficiale affidamento del dirigente nel primo conferimento dell’incarico ai fini del reperimento della originaria fidejussione al mediatore incaricato, è parallelamente vero che il Sig. Coscarella in epoca contestuale all'accertamento della prima fidejussione invalida, si premurò immediatamente al fine di reperire e ottenere una nuova garanzia valida, onde sanare la precedente con decorrenza antecedente al prescritto termine di decadenza. Consegue che, nella fattispecie, merita maggiore tutela il contegno collaborativo svolto dal Sig. Coscarella inteso nel coacervo, piuttosto che l'analisi asettica e parziale degli eventi riferiti al solo primo episodio, in presenza delle innumerevoli circostanze concrete aventi natura scriminante e pacificamente evincibili dal contenuto stesso del deferimento.

A ben vedere, il convincimento della Procura Federale trae spunto dal solo primo tempo di una vicenda oltremodo articolata e sofferta quale quella in esame, cioè l'aver prodotto e utilizzato una fidejussione (la prima) priva di qualsiasi efficacia, senza aver effettuato alcun controllo preventivo sulla validità della stessa e senza aver avuto rapporti diretti con soggetti autorizzati a emettere la garanzia secondo le norme federali. Tuttavia tale proiezione non è rappresentativa del comportamento attuato dal Rende Calcio, invero dipanatosi nell'occasione in due tempi concatenati tra loro. Traslando quindi i fatti all'interno delle norme di relazione, il convincimento colpevolista adottato dalla Procura Federale non trova coerente ragione poiché focalizzato unicamente sul controllo preventivo e sulla rinvenuta originaria superficialità, che però non trova conferma nei correttivi svolti successivamente (seconda fidejussione) per sanare integralmente e tempestivamente la posizione inadempiente, in onore ai presupposti di fattiva e concreta volontà di sanare una posizione rivelatasi inefficace, per colpa esclusiva di terzi intermediari.

Per tale ragione ritiene il Tribunale che il comportamento del Sig. Fabio Coscarella non sia stato dettato da scarsa lealtà, correttezza o probità, né sia ascrivibile al contestato art. 8 CGS, ma di converso sia riconducibile alla ipotesi scriminante che opera in onore allo specifico concetto giuridico della comparazione tra tutti i comportamenti posti in essere dal prevenuto, tra i quali la volontà di non ledere le norme del diritto hanno assunto un deciso sopravvento rispetto alla obiettiva leggerezza adottata in occasione del rilascio della prima fidejussione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il Sig. Fabio Coscarella e la Società Rende Calcio 1966 Srl, perché il fatto inteso nella sua intierezza non costituisce violazione.

 

 

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