F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 35/TFN-SD del 23 Gennaio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD CAVENAGO FANFULLA – (nota n. 3736/1178 pf 16-17 GP/AS/ac del 07.11.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  SOCIETÀ  ASD  CAVENAGO FANFULLA - (nota n. 3736/1178 pf 16-17 GP/AS/ac del 07.11.2017).

La normativa

Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicava sul CU n. 165 del 14.06.2016 l’elenco degli adempimenti necessari per l’iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione  sportiva  2016/2017.

Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l’iscrizione doveva essere effettuata attraverso il portale “Società LND” dal menù “iscrizioni interregionale” alla voce “applicazione guidata: richiesta iscrizione”, prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 4 al 12 luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al Campionato, provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.

Veniva scritto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto comportava l’esclusione della Società dal Campionato; veniva altresì scritto che detto mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punti A da 1 a 11 della normativa), ancorché prorogato sino alle ore 17.00 del successivo 26 luglio 2016, concretizzava un illecito disciplinare e, a seguito della trasmissione degli atti da parte della CO.VI.SO.D. alla Procura Federale, era sanzionato su deferimento di quest’ultima dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.

Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest’ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società.

Secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita viene quantificata in misura pari a gg. 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori gg. 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

Il deferimento

La Procura Federale, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della CO.VI.SO.D. del 2 maggio 2017, accertava che la ASD Cavenago Fanfulla non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2016 ore 18.00 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco per i Campionati di Serie D e Juniores prevista al punto A9) del C.U. 165/2016, per cui, essendosi verificato l’illecito disciplinare, il 23 giugno 2017 notificava la comunicazione di conclusioni delle indagini al Sig. Barbati Luigi, nella qualità di Presidente della ASD Cavenago Fanfulla, al quale contestava la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS, nonché alla ASD Cavenago Fanfulla, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto addebitato al proprio legale rappresentante.

Successivamente alla notifica, in applicazione dell’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 32 sexies CGS, veniva comminata la sanzione concordata della inibizione di gg. 20 (venti) al Barbati, in proprio e nella sua qualità ed alla ASD Cavenago Fanfulla l’ammenda di € 667,00.

Poiché la Società non provvedeva a versare nei termini l’ammenda, il C.U. n. 73/AA del 23 ottobre 2017 pubblicava la risoluzione dell’accordo, sicché la Procura Federale, con atto del 7 novembre 2017, deferiva a questo Tribunale la ASD Canevago Fanfulla per violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A9) del C.U. n. 165/2016 LND – Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 luglio 2016 ore 18.00 della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco Serie D e Juniores.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento, in una alla sanzione a carico della ASD Cavenago Fanfulla dell’ammenda di € 1.000,00 (euro mille), pari al minimo edittale previsto dalla normativa per ogni singolo  inadempimento.

Nessuno è comparso per la Società, la quale non ha fatto pervenire scritti difensivi.

La decisione

Il deferimento è fondato.

L’illecito disciplinare della ASD Cavenago Fanfulla risulta documentalmente provato e deve essere pertanto sanzionato.

Tuttavia l’ammenda chiesta dalla Procura Federale deve essere maggiorata rispetto alla pena edittale di € 1.000,00 (euro mille), in considerazione della mancata ottemperanza da parte della Società all’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 32 sexies CGS, che configura un’ulteriore inadempimento rispetto a quello che le è stato contestato.

Appare equo a questo Tribunale, che si avvale della facoltà riconosciuta agli Organi di Giustizia Sportiva dall’art. 16 comma 1 CGS, di quantificare la parte ulteriore dell’ammenda nella somma di € 667,00 (euro seicentosessantasette), pari all’importo concordato ai sensi dell’art. 32 sexies CGS, che la Società avrebbe dovuto corrispondere, ma che non ha corrisposto.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in epigrafe infligge alla ASD Cavenago Fanfulla l’ammenda di € 1.667,00 (euro milleseicentosessantasette/00).

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