F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/TFN-SD del 2 Maggio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL – (nota n. 9446/1006 pf 17-18 GP/GC/blp del 30.3.2018). (204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL – (nota n. 10131/1135 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 9446/1006 pf 17-18 GP/GC/blp del 30.3.2018). (204) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 10131/1135 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).
Preliminarmente il TFN - SD dispone la riunione per connessione oggettiva e soggettiva dei due procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura e non opposta dalla difesa.
I deferimenti
Con provvedimento del 30 marzo 2018, nota n. 9446/1006 pf17-18/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 febbraio 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società Siracusa Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Siracusa Calcio Srl, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.
Con provvedimento del 13 aprile 2018, nota n. 10131/1135 pf17-18/GC/GP/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 marzo 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. Con l’applicazione della recidiva come sopra indicato;
- la Società Siracusa Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Siracusa Calcio Srl, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 marzo 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Con l’applicazione della recidiva come sopra indicato.
Il dibattimento
All’udienza del 16 aprile 2018, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, vista la motivata istanza di rinvio presentata dai deferiti e non opposta dalla Procura Federale, riteneva di accoglierne il contenuto, disponendo il rinvio della trattazione del deferimento n. 9446/1006 pf17-18/GP/GC/blp all’udienza del 27.4.2018, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.
All’udienza del 27 aprile 2018, la Procura Federale si è riportata agli atti di deferimento ed ha concluso formulando le seguenti richieste sanzionatorie:
- per la Società Siracusa Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);
- per Cutrufo Gaetano mesi 5 (cinque) e giorni 15 (quindici) di inibizione. Nessuno è comparso per i deferiti né sono state depositate memorie nei termini di rito.
Motivi della decisione
Entrambi i deferimenti sono fondati e meritano accoglimento.
Il primo procedimento trae origine dalla nota del 13.03.2018, prot. n. 2945/2018, con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 13/03/2018 dall’esame del report della Deloitte & Touche Spa. In particolare, veniva evidenziato alla data del 16 febbraio 2018 il permanere dell’omesso versamento da parte della Società Siracusa Calcio srl delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017 così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF da effettuarsi entro il termine del 16 dicembre 2018.
Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.
Il secondo procedimento trae origine dalla nota 06.04.2018, prot. n. 3887/2018 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 05/04/2018 dall’esame del report della Deloitte & Touche Spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società Siracusa Calcio Srl il mancato versamento entro il termine del 16 marzo 2018 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2018. La Commissione riscontrava, altresì, alla data del 16/03/2018, il permanere dell’inadempimento in relazione alle ritenute Irpef ed ai contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017 (come segnalato con nota del 31 /01/2018 prot. N. 1277/2018).
Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF, infatti, le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Tuttavia, per quel che concerne il quarto bimestre (gennaio – febbraio), in virtù della modifica introdotta con C.U. 52/A del 04/09/2017, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 marzo 2018: le Società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 marzo di ciascun anno l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse con entrambi i deferimenti. Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come il Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. del sodalizio sportivo, nonché la stessa Società Siracusa Calcio Srl,
non abbiano versato nei termini fissati dalle disposizioni federali le ritenute Irpef e i contributi Inps secondo e quarto bimestre 2017/2018 (art. 85, lett. C), par. V) NOIF).
Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società e dell’Amministratore p.t. per tutte le condotte ascritte.
Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.
Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo e del rappresentante legale durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura (nell’ambito dei procedimenti n. 707pf17-18 e n. 708pf17- 18; C.U. n. 54/TFN del 27/03/2018), ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all’art. 21 comma 1 CGS.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti riuniti, infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:
- per Cutrufo Gaetano, inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 15 (quindici);
- per la Società Siracusa Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
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