F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALEA CARICODI:SAVIOZZI MIRCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Albissola 2010), SOCIETÀ ASD ALBISSOLA 2010 – (nota n. 12950/1083pf17-18/GP/AS/ac del 07/06/2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALEA CARICODI:SAVIOZZI MIRCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Albissola 2010), SOCIETÀ ASD ALBISSOLA 2010 - (nota n. 12950/1083pf17-18/GP/AS/ac del 07/06/2018).
Il deferimento
La Procura Federale con atto datato 7 Giugno 2018 ha deferito a questo Tribunale il Sig. Mirco Saviotti, nella qualità di Presidente della Società ASD Albissola 2010, al quale ha contestato la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A5) del C.U. della LND – Dipartimento Interregionale n. 153 del 9.06.2017, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D stagione sportiva 2017/2018, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 Luglio 2017 ore 18.00 della fideiussione esclusivamente bancaria di € 31.000,00 secondo il modello predisposto on-line dallo stesso Dipartimento e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del detto incombente; è stata altresì deferita la Società ASD Albissola 2010 ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS stante l’inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.
Il procedimento aveva tratto le mosse dalla duplice comunicazione della Co.Vi.So.D del 13 e 19 Marzo 2018, che aveva evidenziato la spedizione della fideiussione da parte della Società, avvenuta oltre il termine.
Il dibattimento
Alla riunione del 19 Luglio 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Mirco Saviozzi, nella qualità, l’inibizione di gg. 30 (trenta); per la Società ASD Albissola 2010 l’ammenda di € 1.000,00 (mille).
Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno trasmesso scritti a difesa e neppure hanno chiesto di essere sentiti in dibattimento.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Il deferimento è fondato e deve essere accolto.
La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2017/2018, prevede che le Società devono formalizzare nel periodo compreso tra il 6 Luglio ed il 12 Luglio 2017 ore 18.00 l’iscrizione al campionato secondo le modalità on-line, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al campionato e della modulistica allegata, sotto comminatoria, decorso il termine del 12 Luglio 2017 ore 18.00, della mancata accettazione da parte del sistema di ogni operazione relativa alla richiesta di iscrizione.
Viene altresì precisato dalla suddetta normativa che l’adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 11, che tuttavia possono essere trasmessi in un secondo momento rispetto alla richiesta di iscrizione e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del 26 Luglio 2017.
In caso di mancato rispetto del primo dei due termini (12 Luglio), la Società è considerata comunque inadempiente e l’inadempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi di giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.
Nel caso di che trattasi, risulta documentalmente provato che la Società deferita e per essa il suo legale rappresentante Sig. Mirco Saviozzi, non ha provveduto a trasmettere nei termini al competente Dipartimento la fideiussione che si è sopra descritta.
Il Saviozzi, in quanto presidente della Società e come tale responsabile della contestata violazione, deve essere sanzionato nell’ambito dell’art. 19 CGS (e non in quello dell’art. 10 comma 3 bis CGS, che riguarda esclusivamente le Società) e la relativa sanzione può essere applicata in conformità del chiesto, che corrisponde al sedimentato orientamento di questo Tribunale (inibizione di gg. 30 per un solo inadempimento); la Società deve essere al pari
sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille), trattandosi di un solo inadempimento, giusto il disposto del C.U. n. 153 del 9.06.2017 pag. 5 primo cpv.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Mirco Saviozzi, nella qualità, l’inibizione di gg. 30 (trenta); alla Società ASD Albissola 2010 l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille).
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