Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0245/CSA del 12 Giugno 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 141 del 21.05.2024

Impugnazione – istanza: A.S.D. Cassino Calcio 1924

Massima: Confermata all’allenatore la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara perché “Allontanato per essere venuto a contatto con un dirigente avversario, mentre rivolgeva espressioni irridenti e provocatorie  all'indirizzo dei tesserati della società ospitante e protestare all'indirizzo della Terna. Tale condotta ingenerava un principio di rissa tra tesserati e dirigenti delle due società. Nell'abbandonare il terreno di gioco il medesimo reiterava le proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.”…"era rigore, non capite un cazzo, così rovinate la partita.” La condotta come sopra refertata e complessivamente considerata, giustifica l’irrogazione della sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, in quanto il Sig. … dapprima ha protestato provocatoriamente nei confronti di alcuni tesserati avversari e verso la terna arbitrale, determinando, di fatto, una mass confrontation e, una volta allontanato, proferiva una frase offensiva verso gli Ufficiali di gara, seppur rivolta a criticare e censurare una decisione arbitrale, a proprio parere errata.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0237/CSA del 31 Maggio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 127 del 30.04.2024

Impugnazione – istanza: A.S.D. Polisportiva Vastogirardi

Massima: Confermata al preparatore atletico la squalifica per 4 giornate di gara “ Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.”….ma andate a fanculo voi non capite un cazzo”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0210/CSA del 24 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024

Impugnazione – istanza: - –  S.S.D. Casarano Calcio S.r.l.

Massima: Rideterminata in 4 giornate di squalifica la sanzione della squalifica fino al 19 maggio 2024 inflitta all’allenatore “Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”… Occorre premettere che il rapporto arbitrale descrive nei seguenti termini la condotta dello …: “ dopo il triplice fischio, si avvicinava a me ed urlava la seguente frase: ‘ci vogliono le palle, a Milano devi arbitrare, scarso’”. La condotta in sé è chiaramente connotata da elementi sia ingiuriosi (“ a Milano devi arbitrare, scarso”) sia irriguardosi, con accezione peraltro anche offensiva (“ci vogliono le palle”). Per questo, senz’altro il fatto è qualificabile come condotta “ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” ai sensi dell’art. 36 C.G.S. Ai fini dell’individuazione e determinazione della sanzione a norma di tale disposizione, rimane nondimeno da qualificare la posizione dello Scorrano quale “massaggiatore” (così indicato nella distinta di gara, e conseguentemente nel rapporto arbitrale), tesserato in termini di “operatore sanitario”, sub specie di fisioterapista. …A tenore del Regolamento federale del Settore Tecnico, infatti, “I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal […] Regolamento [stesso], si suddividono in Allenatori: […] e altri Tecnici: a) Preparatori atletici Medici Sociali; b) Operatori Sanitari […]” (art. 16, comma 1).   Il successivo art. 31, comma 5, prevede poi che “Possono essere iscritti nell’Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell’elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute”. Se ne ricava un chiaro regime che ascrive gli operatori sanitari (e, fra di essi, proprio i fisioterapisti) alla categoria dei “ Tecnici”. Con il che è coerente peraltro lo stesso regime generale delle Noif, che indica all’art. 36, comma 1, lett. d), quale autonoma categoria di tesserati quella dei “tecnici”, e al successivo art. 36, comma 4 (nel disciplinare appunto “ Il tesseramento dei tecnici”), mostra di considerare tali, fra gli altri, proprio gli “operatori sanitari ausiliari” (“Tale preclusione [i.e., quella per cui i tecnici non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività, nella stessa stagione sportiva, per più di una società] non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l’attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario”). In tale contesto, d’altra parte, il secondo comma dell’art. 36 C.G.S. - che modula diversamente rispetto al fatto dei tecnici e calciatori la sanzione per condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara - è specificamente riferito al fatto dei “dirigenti”, “soci” e “non soci di cui all’art. 2, comma 2” C.G.S., figure fra cui non rientra senz’altro, di suo, quella del massaggiatore, tesserato nella specie quale operatore sanitario. Per tali ragioni, trova qui applicazione l’art. 36, comma 1, C.G.S., e la sanzione da irrogare - considerato il limitato grado di offensività del fatto (comunque in sé riprovevole) - è pari alla squalifica per 4 giornate di gara, coincidente col minimo edittale, senza che sia ravvisabile nella specie l’integrazione di circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0197/CSA del 12 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 113 del 02.04.2024

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Victor San Marino

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore con 4 giornate di squalifica perché si legge nel referto arbitrale….a seguito di una decisione tecnica, usciva dalla sua area tecnica, rincorrendomi, per 15 metri, arrivando faccia a faccia con me, e mi urlava “come cazzo fai a dare rosso coglione! Ve lo siete inventati, siete scarsi”. Veniva quindi espulso”….“A fine gara mentre cercavo di entrare negli spogliatoi, il signor C. a circa un metro di distanza nello spazio antistante all’ingresso mi insultava urlandomi: “spiegami perché cazzo hai fatto rosso e mi avete espulso coglioni, spiegamelo cazzo”. Il tutto aveva una durata di circa un minuto e lo stesso C. veniva allontanato solo grazie all’intervento dei dirigenti della squadra Victor San Marino”….Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che: “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Orbene, va rilevato come il C.G.S. non opera alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa e condotta irriguardosa (o irrispettosa, come qualificata dalla reclamante), sicché, nel caso in esame, il Giudice Sportivo si è limitato ad applicare il minimo edittale delle quattro giornate di squalifica “Per avere (il signor C.– ndr) rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara. (R.AA)”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0182/CSA del 28 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND di cui al Com. Uff. n. 100 del 5.03.2024

Impugnazione – istanza: - ASD AVC Vogherese 1919

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato all’allenatore con 4 giornate di squalifica  “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”…..<<si rivolgeva nei miei confronti utilizzando linguaggio volgare, diceva: "Vattene a fanculo, sei scarso, che cazzo non fischi”>>.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0171/CSA del 15 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 86 del 6 febbraio 2024

Impugnazione – istanza: - USD Casatese

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore con 4 giornate di squalifica "Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di Gara. Allontanato”. Ad integrazione, l’assistente dell’arbitro n. 1, sig. Francesco Foglietta, riferisce che “Al minuto 42° del secondo tempo richiamava l’attenzione dell’arbitro per far espellere l’allenatore della società Casatese, sig. …, in quanto protestava contro una decisione presa dall’arbitro e diceva: sei una merda, almeno ammoniscilo”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0059/CSA del 24 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 43 del 2.11.2023

Impugnazione – istanza: - ASD Monterotondo Scalo/Sig. D.A.P.

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore con 4 giornate di squalifica “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato” … diceva vaffanculo, accompagnato pure dal linguaggio del corpo con il gesto del braccio”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0056/CSA del 20 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 37 del 24.10.2023

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra - Sig. F.L.

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore con 4 giornate di squalifica “Per avere, in seguito ad un provvedimento disciplinare, rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”…..Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei tecnici responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al L., stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0049/CSA del 14 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 34 del 17.10.2023

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Martina Calcio 1947 S.S.D. A R.L. - Sig. M.P.

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore con 4 giornate di squalifica, espulso poiché: “Esce intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire o comportarsi in modo provocatorio. Si rivolgeva al sottoscritto dicendo: “ma che cazzo fai? svegliati che c'era un fallo prima”….Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che: “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: 1. a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Orbene, nel caso in esame va rilevato preliminarmente che il C.G.S. non opera alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa e condotta irriguardosa (o irrispettosa, come qualificata dalla reclamante), il che giustifica l’applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0043/CSA del 9 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 37/Campionati Giovanili del 24.10.2023

Impugnazione – istanza: - U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.

Massima: Ridotta la squalifica all’allenatore da 5 a 4 giornate di gara perché “espulso per proteste, pronunciava ripetute frasi ingiuriose nei confronti dell’Arbitro nonché un’espressione blasfema”….Premesso che il Giudice Sportivo, nel comminare la sanzione della squalifica per 5 giornate di gara, ha certamente applicato gli artt. 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S. che, rispettivamente, sanzionano la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara (con la squalifica per 4 giornate) e l’utilizzo di espressione blasfema (con la squalifica di 1 giornata), non può sussistere alcun dubbio circa la corretta applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a): il Fici difatti, lungi dal limitarsi a rivolgere all’indirizzo dell’arbitro l’espressione “sei scarso” (di cui peraltro non vi è traccia nel referto), lo ha pesantemente insultato con espressioni di ben più grave tenore e di indubbia portata ingiuriosa. Viceversa, il referto arbitrale non consente a questa Corte Sportiva (né lo consentiva al Giudice Sportivo) di valutare correttamente l’applicazione dell’art. 37, posto che ivi si afferma genericamente che l’allenatore avrebbe bestemmiato, senza tuttavia dare conto delle parole o delle frasi che avrebbero potuto integrare una blasfemia.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 191/CSA del 5 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 109 del 07.03.2023

Impugnazione – istanza: ASD Sancataldese Calcio

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara all’allenatore   “Per avere, nel corso dell'intervallo, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto”…Sul piano soggettivo va parimenti considerato che il fatto è stato commesso dall’allenatore della squadra, cui non solo sono applicabili le sanzioni previste per i calciatori (cfr. CSA, III, 3 giugno 2019, in Com. Uff. n. 154/CSA 2018/2019, in cui si pone in risalto, in relazione al previgente C.G.S., che “il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente”, precisando che “Tali sanzioni si applicano anche nei confronti dell’allenatore e dei membri dello staff tecnico”; cfr. peraltro, in termini generali, anche l’attuale art. 9, comma 1, lett. e, C.G.S. e già il previgente art. 19, comma 1), ma viepiù è da ritenere applicabile l’aggravante dell’art. 14, comma 1, lett. a), C.G.S. consistente nell’aver commesso il fatto con “abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole”, considerati gli obblighi di lealtà e correttezza gravanti in capo all’allenatore, in termini ben più stringenti di quelli del semplice calciatore (CSA, III, 23 marzo 2020, n. 227).

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 176/CSA del 25 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 609 del 28.01.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. ARCOBALENO ISPICA

Massima: Confermata la squalifica di quattro giornate a carico dell’allenatore “Espulso per somma di ammonizioni (reiterate proteste) alla notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro frasi gravemente offensive e minacciose, lo stesso anziché procedere negli spogliatoi si posizionava in tribuna da dove per la parte residuale dell'incontro reiterava le offese e le minacce nei confronti della terna arbitrale. Al termine dell'incontro, insieme ad un proprio calciatore anch'egli espulso, si recava dinanzi la porta dello spogliatoio arbitrale impedendo alla terna di accedervi per circa 1 minuto, rivolgendogli nella circostanza ulteriori ingiurie e minacce

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 127/CSA del 30 Marzo 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 343/DIV del 4.3.2021, con la quale è stata comminata la seguente sanzione: a) Squalifica di 4 giornate effettive di gara all’allenatore M. A.

Impugnazione – istanza: Calcio Padova

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara all’allenatore “perché pronunciava ripetute espressioni blafeme, assumeva un atteggiamento reiteratamente offensivo nei confronti degli occupanti la panchina della squadra avversaria, malgrato invitato a interrompere tale comportamento dal collaboratore federale, sig. T. B., rivolgeva una frase offensiva nei confronti dello stesso…In disparte che tali condotte sono state rilevate anche dal commissario di campo - delegato della lega, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., al riguardo, si evidenzia che ai sensi della normativa di cui al codice di giustizia sportiva, alla Procura Federale è intestata sicuramente la potestà di accertare illeciti disciplinari, ivi compresi quelli commessi in occasione dello svolgimento delle gare.  La competenza esclusiva della terna arbitrale e del quarto uomo a rilevare le condotte illecite che si verificano sul terreno di gioco, non esclude che gli addetti federali non possono accertare condotte illecite commesse all’interno della recinzione della struttura sportiva dove si svolge l’incontro di calcio e, quindi, fatti non avvenuti direttamente nel corso delle azioni di gioco, come si devono ritenere quelli in odierno esame.  La circostanza che la condotta in esame non sia stata segnalata dalla terna arbitrale e dal quarto uomo, è inconferente, in quanto ciò non esclude che detta condotta non possa essere rilevata da altri soggetti abilitati, come i collaboratori federali, qual è il sig. T. B., semprechè non vi sia contrasto tra le due fonti di accertamento come nel caso di specie….Quanto all'invocata applicazione dell'istituto della continuazione, il collegio rileva che nel caso di specie il primo giudicante ne ha già fatto applicazione in quanto la somma delle sanzioni previste nei rispettivi minimi edittali per ciascun comportamento ascritto comporterebbe una squalifica certamente di entità superiore rispetto a quella irrogata ( artt. 23, 37 e 39 C.G.S.). di contro, alla luce di quanto sopra osservato, non sussistono i presupposti per un'applicazione dell'istituto in parola con effetti ulteriormente attenuativi della sanzione irrogata.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 232 CSA del 22 Maggio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 190 del 25.2.20

Impugnazione – istanza: Empoli F.C. S.P.A.

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica all’allenatore. Questa Corte ritiene che la sanzione vada comminata sulla base dei criteri generali, che hanno già  dato  luogo a copiosa  giurisprudenza;  sanzione  che,  anche alla  luce  della giurisprudenza citata e in applicazione della circostanza aggravante, rappresentata dalla reiterazione della condotta gravemente ingiuriosa e aggressiva, tenuta dal B. nei confronti del Direttore di Gara, risulta essere stata correttamente determinata dal Giudice Sportivo nella squalifica per tre giornate effettive di gara, oltre alla squalifica automatica di una giornata conseguente all’espulsione dal campo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 218 CSA del 23 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 95 del 19.02.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. U.S. Grosseto 1912

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica all’allenatore per “avere colpito un proprio calciatore con uno schiaffo. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione ingiuriosa all’indirizzo di un A.A.”.

Massima: Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 Gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Novembre  2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 Settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 Maggio 2010, n. 272/CGF). In caso di condotta violenta del tesserato la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità). Il gesto dell’allenatore M. è sussumibile proprio in quest’ultima fattispecie e viene aggravato da almeno due circostanze. Sotto un profilo soggettivo, dal ruolo di allenatore deriva un obbligo di lealtà e correttezza ben più stringente di quello del semplice calciatore. Lo si deduce dall’art. 14, lett. a), del nuovo C.G.S., il quale aggrava la sanzione disciplinare se dai fatti emerge, come nel caso di specie, che l’autore ha commesso il fatto “con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole”. Sotto un profilo oggettivo, l’allenatore non si è limitato a usare violenza contro il proprio tesserato, ma ha realizzato anche una condotta ingiuriosa ai danni dell’assistente arbitrale, che si configura in presenza di espressioni “idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 Gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria anche in presenza di “espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 Marzo 2013, n. 212/CGF). Pertanto, il fatto perpetrato dall’allenatore grossetano risulta aggravato anche dalla sua condotta ingiuriosa o irriguardosa, disciplinata dal nuovo C.G.S. all’art. 14, lett. n), come specifica aggravante della sanzione disciplinare (“aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica”). Da quanto esposto consegue che la sanzione di 4 giornate di squalifica inflitta in I grado all’allenatore  M.  appare  proporzionata  sia  in  relazione  al  fatto  tipico  integrato dall’incolpato, che si distingue per una sua intrinseca gravità, sia se si considera che la base edittale prevista per la condotta violenta (pari a 3 giornate di squalifica) è stata incrementata soltanto di una sola giornata, pur a fronte delle due aggravanti riscontrabili nel caso di specie.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0071/CSA del 6 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 53 del 20.11.2019

Impugnazione – istanza: US TOLENTINO 1919

Massima: Ridotta da sei a quattro giornate la squalifica all’allenatore “Per avere, al termine della gara, dopo essersi avvicinato con fare aggressivo e minaccioso, spintonato l’Arbitro ponendogli le mani sulla spalla sinistra. Al contempo urlava all’indirizzo del medesimo Direttore di gara,  espressione ingiuriosa.”. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo non appare però a questa Corte correttamente determinata rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta, nel caso di specie, dall’allenatore della società reclamante e ritiene di ridurla a 4 giornate effettive di gara.

DECISIONE C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0142/CSA del 28 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 49 del 6-11-2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica all’allenatore peri seguenti fatti: al 38° del 1° tempo ammonito allenatore Incocciati Giuseppe perché esclamava “questa è una partita importante vedi di fare il serio”. Al 48° del 2° tempo espulso (doppia ammonizione) Incocciati Giuseppe perché mi urlava “dai!! Sveglia” abbandonando l’area tecnica ed entrato in campo di pochi passi! All’esibizione del cartellino rosso rientrava in campo con fare minaccioso urlando “ma che cazzo fai pezzo di merda vieni qua se hai il coraggio” veniva fermato grazie all’intervento di un dirigente. Successivamente si dirigeva verso l’assistente 1 esclamando “fate schifo dovete vergognarvi” veniva poi allontanato ancora grazie all’intervento di un dirigente. Al termine della gara rientrava sul campo di gioco ed esclamava: “siete incompetenti! Avete rovinato una partita vergognatevi” venendo poi portato nel proprio spogliatoio”. Come ha evidenziato il Giudice Sportivo nella decisione impugnata la reazione dell’interessato alla notifica della espulsione per somma di ammonizioni è stata particolarmente grave e reiterata. Dapprima ha rivolto al direttore di gara e a un AA espressioni offensive e poi, al termine della gara, è rientrato sul terreno di gioco e ha reiterato la condotta offensiva suddetta. Quest’ultima circostanza, ad avviso del Collegio merita una sanzione grave in quanto si è trattato di un comportamento non solo reiterato ma anche adottato a freddo e non nella immediatezza della espulsione. Comportamento reso ancora più grave dal fatto che si tratta dello allenatore della squadra e che, più di ogni altro, avrebbe dovuto dare un esempio a tutti i giovani calciatori.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  103/CSA del 28/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  095/csa del 14 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.1.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  TRAPANI  CALCIO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  5  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. P.A. SEGUITO GARA SIRACUSA/TRAPANI DEL 27.01.2019

Massima: Annullata la sanzione dell’ammenda e ridotta da cinque a quattro giornate la squalifica all’allenatore per “comportamento gravemente antisportivo perché, con la propria squadra in vantaggio ed a gioco in svolgimento, lanciava sul terreno di gioco un pallone con chiaro intento ostruzionistico, costringendo l’arbitro ad interrompere il gioco. Avvicinato dagli addetti federali, che lo invitavano a mantenere un atteggiamento corretto, rivolgeva agli stessi reiterate frasi offensive e stringendo violentemente il polso del delegato della Procura Federale”.

Massima: L’art. 35 comma I n. 3 C.G.S. prevede che “limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema non visti  dall’arbitro che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice Sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello di gara”. Il rappresentante della Procura Federale risulta aver fatto pervenire tempestivamente al Giudice Sportivo la segnalazione di quanto avvenuto nel corso della gara, segnalazione a seguito della quale il Giudice ha adottato le sanzioni oggetto di gravame. Il fatto che l’Arbitro non abbia menzionato nel proprio rapporto l’episodio relativo al secondo pallone, lanciato in campo e che ha determinato l’interruzione della gara, è del tutto irrilevante, perchè il direttore di gara nel momento in cui verifica che ci sono due palloni in campo interrompe necessariamente la gara, senza che il fatto debba essere inserito nel rapporto.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  025/CSA del 27/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  124/CSA del 13 Aprile 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 26.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO F.C.  PAVIA  1911  S.S.D.  AVVERSO LA SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D.B.D. SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA PAVIA/VIRTUS BERGAMO DEL 24.3.2018

Massima: Ridotta da otto a quattro giornate la squalifica all’allenatore: espulso per aver rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del direttore di gara, "sostava per circa 20 secondi all'interno dell'area tecnica". Egli, inoltre, posizionatosi dietro una porta, continuava ad inveire nei confronti del direttore di gara, incitando i propri calciatori ed i sostenitori della propria squadra a fare altrettanto…Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata, mentre, quanto alla sua portata, effettivamente le caratteristiche dell'impianto ove si è svolta la vicenda, tali da non poter consentire l'individuazione di una vera e propria "area tecnica", e, soprattutto, la brevità della presunta permanenza in campo dopo l'espulsione ("20 secondi"), inducono, ai sensi dell'art.16, comma 1, C.G.S., alla più equa rideterminazione della squalifica in 4 giornate, con conseguente  accoglimento  del reclamo e riforma, nei termini indicati, della sanzione impugnata. La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pavia 1911 S.S.D.  di Pavia riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 23 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.2.2016

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. V.G. SEGUITO GARA VIAREGGIO/LAVAGNESE DEL 13.2.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore  perché “allontanato per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare si posizionava in tribuna e rivolgeva espressioni offensive ed irriguardose nei confronti della Terna arbitrale”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 dell’11.3.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LE SANZIONI: − SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE AL SIG. G.B.; − AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PRO SETTIMO E EUREKA/CALCIO CHIERI 1955 DEL 7.3.2015

Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore a 4  giornate effettive di gara, reo di avere, rivolto ripetutamente espressioni ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro, ritardato volutamente l'uscita dal terreno di gioco e sostato irregolarmente durante l'intervallo nell'atrio degli spogliatoi..le offese all'arbitro…, non essendo di particolare gravità vanno punite ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., con 2 giornate di squalifica alle quali, per la reiterazione, ne va aggiunta una terza, l'aver ritardato intenzionalmente l'uscita dal terreno di gioco e la sosta abusiva davanti agli spogliatoi, tutte condotte che, costituendo violazioni di modico rilievo ai principi di correttezza tutelati dall'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. comportano la squalifica per un'ulteriore giornata cosi pervenendo alla somma totale di 4 giornate che appare più equa e proporzionata all'entità dei fatti contestati.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014

Impugnazione – istanza:  7. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. G.L.INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato con la squalifica per 4 giornate di gara: allontanato nel corso del secondo tempo per proteste nei confronti della Terna Arbitrale, al termine della gara attendeva la terna nella zona antistante gli spogliatoi e rivolgeva loro espressioni gravemente offensive e minacciose. Tale condotta veniva reiterata nel parcheggio dell'impianto sportivo rinnovando le offese e le espressioni minacciose all'indirizzo degli Ufficiali di gara. ( R A - R AA ). La Corte, esaminati gli atti, ritiene preliminarmente che le censure di nullità o inutilizzabilità del rapporto dell’assistente arbitrale sia completamente destituita di fondamento dal momento che il documento in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante e come alla stessa fatto verificare nel corso della riunione del 30.4.2014, risulta regolarmente sottoscritto dal suo redattore. … La particolare gravità degli accadimenti e la indubbia offensività delle condotte che hanno dato luogo alla sanzione oggi impugnata giustifica anche la misura della sanzione che appare coerente con il principio di proporzionalità ed afflittività.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 68/CGF del 13 Novembre 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 11 Marzo 2010 n. 3 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 21.10.2009

Impugnazione – istanza: Ricorso dell’A.C.D. Rivoli avverso le sanzioni: - squalifica per 4 gare effettive al sig. S. M.; - squalifica per 4 gare effettive al sig. T. A., seguito gara Albese/Rivoli del 18.10.2009 Massima: Congrua è la squalifica per 4 gare effettive nel caso in cui si tenta di aggredire fisicamente un calciatore della società avversaria minacciandolo al contempo con frasi dal contenuto ingiurioso.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 20 Novembre 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 11 Marzo 2010 n. 1 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del27.10.2009

Impugnazione – istanza: Ricorso della Pol. Alghero avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara e ammenda di € 1.500,00 inflitta al sig. C. N. seguito gara Alghero/Legnano del 25.10.2009

Massima: Congrua è la squalifica per 4 gare effettive irrogata all’allenatore poiché, al termine della gara si posizionava all’ingresso degli spogliatoi in attesa del rientro della squadra avversaria; al rientro della stessa rivolgeva all’allenatore ed ai tesserati reiterate frasi minacciose ed offensive e successivamente aggrediva l’allenatore ed il dirigente accompagnatore della squadra avversaria, facendolo quasi cadere a terra e provocando una rissa che veniva prontamente sedata, che comunque causava danno fisico ad un calciatore che poteva essere soccorso nello spogliatoio della terna arbitrale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009  n. 2  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. R.P. avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflittagli seguito gara Bitonto/Bacoli Sibilla del 26.10.2008

Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica per 4 gare effettive per aver posto in esse un comportamento altamente offensivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro anche dopo la sua espulsione e per tutta la gara, posizionandosi dietro la rete di recinzione. Mentre il calciatore vive l’evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, un tecnico non può farsi trascinare dall’emotività della situazione, dovendo assolvere a compiti diametralmente opposti rispetto a quelli agonistici.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 13 febbraio 2009 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 Luglio 2009 n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il comitato Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 21.1.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’U.S.D. Olginatese avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al sig. D.O.G. inflitta seguito gara Olginatese/Sestese del 18.1.2009 Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica per 4 giornate di gara “per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco, profferendo nell’occasione, frasi irriguardose nei confronti di un assistente arbitrale” e “alla notifica del provvedimento disciplinare” essersi avvicinato “al medesimo assistente con atteggiamento minaccioso rivolgendogli nell’occasione frasi offensive”.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009  n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. R.P. avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflittagli seguito gara Bitonto/Bacoli Sibilla del 26.10.2008

Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica per 4 gare effettive per aver posto in esse un comportamento altamente offensivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro anche dopo la sua espulsione e per tutta la gara, posizionandosi dietro la rete di recinzione. Mentre il calciatore vive l’evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, un tecnico non può farsi trascinare dall’emotività della situazione, dovendo assolvere a compiti diametralmente opposti rispetto a quelli agonistici.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 13 febbraio 2009 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 Luglio 2009 n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il comitato Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 21.1.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’U.S.D. Olginatese avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al sig. D.O.G. inflitta seguito gara Olginatese/Sestese del 18.1.2009 Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica per 4 giornate di gara “per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco, profferendo nell’occasione, frasi irriguardose nei confronti di un assistente arbitrale” e “alla notifica del provvedimento disciplinare” essersi avvicinato “al medesimo assistente con atteggiamento minaccioso rivolgendogli nell’occasione frasi offensive”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 03 Aprile 2009  n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 8 Giugno 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 16.3.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Deruta avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al sig. S. M. seguito gara Pontedera/Deruta del 15.3.2009

Massima: L’allenatore è squalificato per 4 giornate effettive di gara per avere, nel corso dell’intervallo, contestato l’operato della terna arbitrale con toni aggressivi e minacciosi, reiterando, dopo essere stato allontanato ed invitato a non far rientro sul terreno di gioco, questo comportamento, sia dalla tribuna, ove si era posizionato, sia al termine della gara, tanto da costringere l’arbitro a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. E’ ciò anche in considerazione della qualifica di allenatore che avrebbe dovuto essere di esempio per i calciatori.

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