F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/FTN del 16 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MACALLI MARIO (all’epoca dei fatti Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico) – (nota n. 10462/475 pf18-19 GC/AA/mgdel26.3.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MACALLI MARIO (all’epoca dei fatti Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico) - (nota n. 10462/475 pf18-19 GC/AA/mgdel26.3.2019).
Il deferimento
Con provvedimento del 26.3.2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il signor Mario Macalli, all’epoca dei fatti Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS con riferimento all’art. 21, comma 1, lett. cc), già art. 13, comma 1, lett. v), del vigente Statuto della Lega Pro, per aver in più occasioni, tra il mese di Febbraio e il mese di Giugno dell’anno 2015 e senza alcuna previa delibera autorizzativa da parte del Consiglio Direttivo, disposto personalmente l’utilizzo di somme di denaro appartenenti alla Lega Pro per effettuare pagamenti per complessivi € 277.000,00 a saldo di fatture per compensi professionali in favore di due legali che lo avevano in precedenza assistito in taluni procedimenti penali a proprio carico.
Nei termini prescritti il deferito faceva pervenire memoria difensiva, contestando gli addebiti e concludendo per il proscioglimento o, in subordine, per una sanzione contenuta nei minimi edittali.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno) nei confronti del Sig. Mario Macalli.
La difesa illustrava ulteriormente le conclusioni di cui in memoria concludendo per il proscioglimento.
La motivazione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.
Il procedimento origina dagli esiti processuali di una vicenda che ha visto imputato il deferito dinanzi al Tribunale di Firenze per il reato di appropriazione indebita perché, secondo l’ipotesi accusatoria, lo stesso si sarebbe appropriato in più occasioni di denaro della Lega Italiana Calcio Professionistico, per oltre 230.000,00 Euro, senza essere a ciò autorizzato dal competente Consiglio Direttivo, effettuando pagamenti ai legali che lo avevano assistito in procedimenti penali a suo carico.
Definitosi il procedimento penale con una sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, su segnalazione della Procura Generale dello Sport la Procura Federale iscriveva il presente procedimento disciplinare richiedendo e ottenendo dal Tribunale di Firenze la trasmissione degli atti del fascicolo del dibattimento, ivi comprese le trascrizioni delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell’istruttoria e la motivazione della sentenza. Specularmente alla contestazione elevata a carico del Macalli nel decreto di citazione dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Firenze, la Procura Federale contesta in questa sede al deferito il medesimo fatto, assumendone la rilevanza sul diverso piano disciplinare sotto il profilo della violazione dei principi di cui all’art. 1bis, CGS.
Ebbene, all’esito dell’esame degli atti acquisiti al fascicolo, il Tribunale ritiene il deferimento fondato, nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Risulta invero provato che con tre diverse disposizioni, autorizzate e (in parte) vistate dall’allora Presidente Macalli, siano state saldate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico - per l’importo indicato nell’atto di deferimento - altrettante note proforma dei due legali che avevano assistito il Macalli nell’ambito del procedimento penale n. 1461/14 RGNR, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”, pronunciata dal giudice per le indagini preliminari di Firenze, confermata in cassazione.
Risulta altresì documentalmente che nell’ambito del citato procedimento penale all’imputato, oggi deferito, era contestato il reato di abuso d’ufficio “nella sua qualità di Presidente della Lega Pro” in relazione all’omesso versamento in favore della società Pergocrema della quota di spettanza dei contributi derivanti dalla suddivisione di diritti televisivi (cfr. decreto di citazione a giudizio nonchè sentenza GUP Firenze 21.10.2014).
Ne consegue che l’affermazione contenuta nel deferimento per cui l’utilizzo delle disponibilità della Lega Pro, certamente effettuato dall’allora Presidente Macalli, sia stato preordinato al conseguimento di un interesse personale poiché i procedimenti in cui i legali in questione avevano prestato l’attività di assistenza e difesa avevano coinvolto Macalli “in proprio e non nella qualità di Presidente della Lega Pro”, non è fondata.
Né pare rilevare sul punto quanto dichiarato dal Macalli nel corso del Consiglio Direttivo del 23.9.2014.
Dal tenore letterale del verbale della riunione è infatti evidente che l’allora Presidente abbia distinto due diverse vicende: da un lato, quella dei “Marchi della società Pergocrema” che “vede coinvolta la mia persona in proprio e non nella qualità di Presidente della Lega Pro” e dall’altro “il mancato pagamento dei contributi” (rectius corrispettivi) a detta società che successivamente fallì”, collegando quest’ultima espressamente alla Lega Italiana Calcio Professionistico (“L’unico aspetto della vicenda Pergocrema che può essere collegato con la Lega Pro (…)”: cfr. all. 30 all’esposto Briganti 9.11.2015). Ed è proprio quest’ultimo aspetto di cui è evidenziato il legame “con la Lega Pro”, e cioè il mancato versamento delle somme in favore della società Pergocrema, a costituire il fulcro dell’accusa elevata nel procedimento penale della cui difesa trattasi.
Ciò detto quanto all’esistenza di un collegamento tra le vicende per le quali è stata svolta dai due legali indicati in atti l’attività difensiva in favore dell’odierno deferito in sede penale e la carica di Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico e dunque della stessa Lega Pro, non può non evidenziarsi l’iter interno che ha portato al saldo delle note proforma in contestazione sia affetto da irregolarità.
Va sul punto premesso come l’art. 13, comma 1, lett. v) dello Statuto allora vigente prevedesse, quale attribuzione del Consiglio Direttivo e non del Presidente, l’affidamento di “incarichi speciali e mandati professionali” e la determinazione degli “eventuali compensi”. La norma (peraltro trasferita anche nell’attuale Statuto) imponeva che la decisione sul conferimento dell’incarico professionale, ma soprattutto sulla spesa allo stesso connessa, provenisse dall’organo collegiale, anche per evidenti ragioni di trasparenza.
Ebbene, l’istruttoria del dibattimento penale svoltosi a carico dell’odierno deferito dinanzi al Tribunale di Firenze ha consentito di accertare che non vi sono state deliberazioni del Consiglio Direttivo in relazione non solo (e non tanto) all’individuazione dei difensori da incaricare per la difesa (l’art. 96 cpp prevede per vero che la nomina del difensore nel procedimento penale sia effettuata dall’indagato e solo in casi particolari da soggetti diversi) quanto piuttosto alla ratifica dell’incarico conferito dall’indagato, alla determinazione del relativo compenso e, circostanze ancora più rilevante, del relativo pagamento.
Contrariamente alla previsione statutaria, dunque, il Consiglio Direttivo non si è mai formalmente espresso né in ordine all’incarico né alla relativa spesa.
E se è certamente vero che le testimonianze dei consiglieri in atti hanno evidenziato come la nomina del difensore di cui trattasi fosse certamente nota al Consiglio Direttivo e nessuno dei relativi membri abbia mai obiettato alcunché, ciò non è affatto sufficiente ad escludere la rilevanza disciplinare della condotta contestata al deferito.
A fronte di una mancata presa di posizione formale dell’organo deputato alla determinazione della spesa per la difesa nell’ambito del più volte ricordato procedimento penale, l’allora Presidente avrebbe dovuto - prima di vistare e dar corso al saldo delle relative note - sottoporre al Consiglio Direttivo le note proforma in questione, onde ottenere l’autorizzazione all’impegno delle finanze della Lega Pro per il relativo ammontare.
Non avendo proceduto in tal senso, le disposizioni di pagamento operate, quand’anche riferibili ad attività svolte nell’interesse della Lega Pro, non possono dirsi effettuate secondo le disposizioni statutarie.
La condotta assume rilievo disciplinare sotto il profilo della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza: il mancato rispetto della previsione, certamente nota all’allora Presidente, della necessità della deliberazione collegiale sulla materia in questione ha infatti privato il Consiglio dall’esercizio di una propria prerogativa, vale a dire della possibilità di valutare (ed in ipotesi contestare e non autorizzare) i pagamenti in questione, di ammontare di sicuro rilievo per le casse della Lega Italiana Calcio Professionistico.
Va in definitiva affermata la responsabilità del deferito per le violazioni contestate.
Sotto il profilo sanzionatorio, avuto riguardo alla più contenuta gravità della condotta del deferito per le ragioni esposte in motivazione, il Tribunale ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare al deferito la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione.
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