F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 34/TFN del 25.10.2019 – (Deferimento n. 3574/1298 pf18-19 GP/AA/mg del 24.9.2019, a carico del Sig. Bramucci Marco e della società Città di Falconara – Reg. Prot. 58/TFN-SD). Decisione n. 34/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3574/1298 pf18-19 GP/AA/mg del 24.9.2019 Reg. Prot. 58/TFN-SD
Decisione n. 34/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 3574/1298 pf18-19 GP/AA/mg del 24.9.2019
Reg. Prot. 58/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);
Avv. Fabio Micali – Componente;
Avv. Angelo Venturini – Componente;
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 17 Ottobre 2019,
a seguito del Deferimento n. 3574/1298 pf18-19 GP/AA/mg del 24.9.2019, a carico del Sig. Bramucci Marco e della società Città di Falconara,
la seguente
DECISIONE
Il Deferimento
Con provvedimento del 24.09.2019, il Procuratore federale ed il Procuratore federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, il sig. Bramucci Marco, presidente della società Città di Falconara, e la società Città di Falconara, per rispondere:
- il sig. Bramucci Marco, della violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente ratione temporis per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook una frase denigratoria e lesiva dell’onorabilità nei confronti del Presidente della Divisione Calcio a 5, Dott. Andrea Montemurro del seguente tenore: “il Presidente Andrea Montemurro, prima di mandarmi due volte a fare in culo per difendere la sua amata e finta visibilità, in un colloquio si era espresso in termini non proprio lusinghieri sull’operato del segretario generale e del giudice sportivo”;
- la società Città di Falconara, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante, Marco Bramucci.
Le memorie difensive
Nei termini di rito sono pervenute memorie difensive per gli odierni deferiti.
Le difese, nel confermare i fatti posti alla base del deferimento, ne contestano tuttavia la portata violativa della normativa federale e, conseguentemente, la rilevanza disciplinare.
In esse si evidenzia, in particolare, l’intento provocatorio e non denigratorio delle frasi pubblicate su Facebook dal Bramucci nella pagina “any given Sunday”, rivista che si occupa di calcio a 5 femminile.
Si assume in tesi che il sig. Bramucci, nel condividere tali esternazioni mirava esclusivamente a sollecitare le autorità e le istituzioni competenti allo scopo anche di essere audito dalla Procura federale, in merito ad un esposto presentato in data 11 marzo 2019, senza alcuno scopo offensivo nei riguardi del presidente Montemurro.
Le frasi riportate nel post ed attribuite al presidente Montemurro nel corso del colloquio avuto con il Bramucci, non potrebbero infatti porsi in conflitto con i valori dell’ordinamento federale in quanto dallo stesso realmente pronunciate in presenza di testimoni.
Viene sollevata excepio veritatis, finalizzata ad ottenere in via istruttoria una integrazione probatoria attraverso l’escussione personale del sig. Umberto Ferrini, responsabile del calcio a 5 Femminile Nazionale, il quale avrebbe assistito al colloquio e si sarebbe adoperato per un incontro chiarificatore tra il Sig. Bramucci ed il Presidente Montemurro si tenesse.
Il dibattimento
All’udienza del 17 ottobre 2019 la Procura Federale, nel riportarsi all’atto di deferimento, conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per la società Città di Falconara un’ammenda pari a € 400,00 (quattrocento/00); per il signor Bramucci Marco chiede mesi 2 (due) di inibizione.
La difesa dei deferiti riprende le argomentazioni svolte nelle memorie difensive, insiste sulla richiesta di integrazione probatoria e si riporta alle conclusioni ivi rassegnate.
I motivi della decisione
Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1298pf18-19 avente ad oggetto: “Dichiarazioni rese dal presidente della Società Città di Falconara (calcio a 5: femminile serie A e maschile C/2), sig. Marco Bramucci il quale in un post pubblicato su facebook, relative al comportamento del responsabile della comunicazione e del Presidente della Divisione Calcio a Cinque, lamentando un immobilismo della Procura Federale ed auspicando di essere convocato” iscritto nel Registro dei procedimenti in data 24.05.2019.
Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e dai documenti versati in atti, è emerso che il sig. Bramucci ha pubblicato sulla pagina Facebook “any given Sunday”, che si occupa di calcio a 5 femminile, le seguenti dichiarazioni: “il Presidente Andrea Montemurro, prima di mandarmi due volte a fare in culo per difendere la sua amata e finta visibilità, in un colloquio si era espresso in termini non proprio lusinghieri sull’operato del segretario generale e del giudice sportivo…” (come, oltretutto, riconosciuto anche dallo stesso Bramucci in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale il giorno 3 giugno 2019).
Il Collegio considera siffatte dichiarazioni pubbliche ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (vigente ratione temporis), stante la loro oggettiva attitudine ad essere portate a conoscenza di una pluralità di persone, di ogni età, in ragione del mezzo e delle modalità di comunicazione utilizzate (pubblicazione su social network e su siti web).
Il Collegio ritiene, altresì, che le menzionate dichiarazioni travalichino i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica e di libertà di espressione poiché, secondo il comune sentire, il loro contenuto, ancorché non eccessivamente grave, ha l’attitudine a ledere la reputazione del presidente della divisione calcio a 5. Tanto si evince, a prescinder d’altro, dall’epiteto ricolto al presidente laddove il deferito fa riferimento a comportamenti dallo stesso tenuti “per difendere la sua amata e finta visibilità”. Una volontà denigratoria sufficiente di per sé a inverare i presupposti della fattispecie illecita.
Il Collegio ritiene, pertanto, che la condotta del sig. Bramucci sia da considerare distonica rispetto ai canoni che informano il comportamento degli aderenti all’ordinamento federale.
Le considerazioni che precedono inducono, altresì, la Sezione a rigettare l’istanza di integrazione probatoria avanzata dalla difesa in quanto l’exceptio veritatis s’appalesa irrilevante e ininfluente ai fini della valutazione dei fatti contestati, accertati e pacifici nella loro storicità.
Per quanto sin qui argomentato, risulta accertata la violazione in contestazione a carico del sig. Marco Bramucci e la conseguente responsabilità del tesserato cui accede la responsabilità diretta della società Città di Falconara, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente ratione temporis, stante il principio di immedesimazione organica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Bramucci Marco, inibizione di mesi 2 (due);
- per la società Città di Falconara, ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).
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