Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 064/CSA del 11 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 69 del 25.10.2021
Impugnazione – istanza: - S.S.C. Napoli S.p.A.
Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CSA avverso l’ammenda inflitta al vicepresidente perché, con mirato riferimento ai principi di titolarità dell’azione e di legittimazione attiva, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato non già dalla S.S.C. Napoli S.p.A. quanto direttamente dal suo Vice Presidente e Consigliere Delegato, ….., nella cui esclusiva sfera di interesse spiega la sua afflittività la sanzione pecuniaria dal Giudice Sportivo irrogata. In forza, anche, dell’orientamento espresso dal Collegio di Garanzia del CONI - Prima Sezione - con la recente decisione n° 69/2021 del 30.08.2021, e da questo Collegio condiviso, è lecito affermare come l’art. 49 Codice Giustizia Sportiva F.I.G.C., coordinato con i principi in tema regolati dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile, espressamente preveda che: “sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli Organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli Organi di Giustizia di secondo grado, le Società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso”. In ragione di quanto sopra è, quindi, in claris dimostrato come il solo Vice Presidente e Consigliere Delegato, ….. e non la S.S.C. Napoli S.p.A. fosse titolare del diritto d’azione e legittimato attivo, con conseguente, accertata, inammissibilità del reclamo che sarebbe già di per se stessa assorbente delle eccezioni di merito ivi sollevate e che la Corte, per completezza, ritiene, comunque, di dover esaminare.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 727 del 15.4.2014
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. PESCARA CALCIO 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ GARA MARTINA/ASTI CALCIO A 5 DEL 12.4.2014
Massima: La società estranea alla gara, ai sensi dell'art.33,2° comma C.G.S, non ha legittimazione ad impugnare la regolarità della gara svoltasi tra altri sodalizi
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 98/CDN del 22 Giugno 2010 n. 3 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Veneto - CU n. 10/cs del 20.5.2010 Impugnazione - istanza: (343) – Appello della società ASD Prix Le Torri avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società AC Amatori Nogara ASD (penalizzazione di 5 punti da applicarsi nella classifica 2009/2010 del campionato di Promozione), a seguito di deferimento della Procura Federale .
Massima: E’ inammissibile il ricorso alla CDN proposto dalla società avverso la decisione della CDT per carenza di legittimazione (in quanto privo dell’interesse diretto all’impugnazione del provvedimento a carico di altra società) per poter richiedere l'applicazione di una pena diversa, e più severa, a carico di altra società conclusosi con il patteggiamento che, comunque, comporta l’estinzione del procedimento a carico del deferito e, dunque, la non impugnabilità del provvedimento di applicazione della sanzione.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.114/CGF Riunione del 15 febbraio 2008 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 219/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 6 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 5.2.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. D.P.G. avverso la sanzione della squalifica per 3 gare inflitta al proprio figlio minore D.P.E. seguito gara campionato nazionale allievi Massese/Modena del 3.2.2008
Massima: I genitori del calciatore minore sono legittimati a proporre reclamo alla CGF avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico con la quale il figlio è stato sanzionato con la squalifica per 3 gare.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 51/C - Riunione del 20 aprile 2006 n. 8 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 43 del 6.4.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Surbo avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo tendente ad ottenere la sanzione della perdita di alcune gare a danno dell’A.S. Palagianello per la partecipazione irregolare del calciatore T.G.
Massima: Per poter accedere all’interesse indiretto di cui all’art. 29 comma 3 C.G.S., la ricorrente invoca l’istituto dell’illecito sportivo di cui all’art. 6 C.G.S.. Per giurisprudenza costante l’impiego irregolare di un calciatore, fattispecie prevista dall’art. 12 C.G.S., non integra gli estremi dell’illecito sportivo, diversa fattispecie regolata dall’art. 6 C.G.S.. Devesi pertanto ribadire che l’azione è proponibile solo da chi ha interesse diretto e nella fattispecie, la società ricorrente non ha detto interesse. Appare corretta pertanto la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal precedente Giudice e per l’effetto, devesi ritenere infondato il proposto appello.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 53/C Riunione del 31 Maggio 2004 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 128 del 18.5.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Gioiosa Jonica in ordine alla declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto dalla reclamante merito gara Cittanovese/S. Cristina dell’8.5.2004
Massima: A norma dell’art. 29, comma 2, C.G.S., è inammissibile il reclamo quando proposto da soggetto non titolare di interesse diretto al reclamo. (Nel caso di specie la società ha proposto il reclamo al giudice sportivo in merito alla regolarità della gara disputata da altre società con il quale viene adombrata la perpetrazione di un illecito sportivo tra le due società basato sull’indisponibilità del direttore di gara a partecipare all’incontro, a causa di un guasto all’automobile. Avverso tale inconveniente si è posto rimedio attraverso il reperimento, a cura del designatore, di altro ufficiale di gara a disposizione dell’A.I.A..
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 5 Febbraio 2004 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 31.12.2003
Impugnazione - istanza: Appello della U.S. Pro Assoro Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Vittoria Calcetto/Viagrande Calcio a Cinque del 23.11.2003
Massima: L’art. 29 comma 1 C.G.S. prevede la possibilità di proporre reclamo solo per coloro che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano un “interesse diretto” al reclamo stesso. Può, pertanto, legittimamente lamentare l’eventuale irregolare impiego della calciatrice solo la società che ha disputato la gara in quanto unica titolare di quell’interesse diretto richiesto dalla normativa richiamata.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/Cf del 23 maggio 2003 n. 10 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Ricorso della Vis Pesaro 1898 in relazione alla decisione della C.A.F. del 12.5.2003 in merito alla gara Pescara/Paternò del 19.4.2003
Massima: Si è ormai consolidata la giurisprudenza (v. per tutti, CdS, VI, 3 aprile 2002 n. 1854 e, obiter, C. Cost. n. 177/1995 cit.) che considera legittimato all’appello chi, pur non avendo rivestito la qualità di parte nel procedimento di primo grado, veda compromesso il proprio interesse dagli effetti della sentenza impugnata.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/C Riunione del 12 maggio 2003 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 248/C del 9.5.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Paternò Calcio avverso decisioni merito gara Pescara/Paternò del 19.4.2003
Massima: La decisione della Commissione Disciplinare, avvenuta su deferimento del Presidente della Lega, in merito alla posizione irregolare di un calciatore che ha preso parte alla gara, può essere impugnata innanzi alla CAF, anche dalla società che ha partecipato alla gara e che ha un interesse affinché venga accertata la posizione irregolare del calciatore. È indiscutibile che la Società, avendo partecipato alla gara, risulta essere titolare di un interesse diretto riguardo alla decisione degli Organi disciplinari sulla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte alla gara stessa, se non altro per gli effetti ad essa favorevoli dell’eventuale adozione della sanzione di perdita della gara a carico dell’altra società. Appare altresì innegabile che tale interesse sostanziale permane tanto nel caso di procedimento instaurato su reclamo di parte ai sensi dell’art. 24 comma 9 lettera b), quanto in quello di deferimento effettuato dagli Organi federali ex art. 25 comma 5 del C.G.S.. Ne discende che deve trovare applicazione nel caso in esame l’art. 29 comma 1 del C.G.S. che dispone: “Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le Società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. In concreto, la Società, ritenendosi lesa dalla decisione della Commissione Disciplinare che non aveva ritenuto irregolare la posizione del calciatore della squadra avversaria durante la gara ed avendo un interesse diretto ad ottenere una decisione in tal senso, è legittimata alla proposizione dell’appello. E ciò anche se non è stata parte nel relativo procedimento di primo grado.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C Riunione dell’ 8 maggio 2003 n.16 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 17.4.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C.R. Nasitana avverso decisioni merito gara Libertas Roccalumera/Villafranca Tirrena del 22.2.2003 e Mamertina/Libertas Roccalumera del 9.3.2003
Massima: L’art. 29 comma 2 C.G.S. espressamente prevede che per i reclami in ordine allo svolgimento delle gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società (ed i loro tesserati) che hanno partecipato alla gara stessa. Per cui una società terza è carente di legittimazione ad impugnare la decisione della Commissione Disciplinare relativa ad altre due società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 28 aprile 2003 n. 12 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 311 del 24.4.2003
Impugnazione - istanza:Appello del Calcio Catania avverso decisioni merito gara Catania/Siena del 12.4.2003, a seguito di deferimento del Presidente della Lega Nazionale Professionisti.
Massima: La decisione della Commissione Disciplinare, avvenuta su deferimento del Presidente della Lega, in merito alla posizione irregolare di un calciatore che ha preso parte alla gara, può essere impugnata innanzi alla CAF, anche dalla società che ha partecipato alla gara e che ha un interresse affinché venga accertata la posizione irregolare del calciatore. È indiscutibile che la Società, avendo partecipato alla gara, risulta essere titolare di un interesse diretto riguardo alla decisione degli Organi disciplinari sulla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte alla gara stessa, se non altro per gli effetti ad essa favorevoli dell’eventuale adozione della sanzione di perdita della gara a carico dell’altra società. Appare altresì innegabile che tale interesse sostanziale permane tanto nel caso di procedimento instaurato su reclamo di parte ai sensi dell’art. 24 comma 9 lettera b), quanto in quello di deferimento effettuato dagli Organi federali ex art. 25 comma 5 del C.G.S.. Ne discende che deve trovare applicazione nel caso in esame l’art. 29 comma 1 del C.G.S. che dispone: “Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le Società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. In concreto, la Società, ritenendosi lesa dalla decisione della Commissione Disciplinare che non aveva ritenuto irregolare la posizione del calciatore della squadra avversaria durante la gara ed avendo un interesse diretto ad ottenere una decisione in tal senso, è legittimata alla proposizione dell’appello.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 24 marzo 2003 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 del 15.1.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Virtus Ispica in relazione ai provvedimenti adottatinei confronti della Pol. Juve Cosmos Comiso, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia.
Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S. per mancanza di legittimazione della reclamante, l’appello alla CAF, proposto avverso la sanzione dell’ammenda irrogata ad altra società, conseguente al deferimento da parte della procura federale per violazione delle norme vigenti in materia di tesseramento, con il quale chiede, invece, che si pervenga all’adozione di provvedimenti sanzionatori “sconfitta a tavolino, penalizzazione di punti in classifica”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 17 marzo 2003 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 28 del 2.1.2003
Impugnazione - istanza:Ricorso del Presidente Federale della F.I.G.C. avverso decisioni merito gara Bosarese/Stientese del 15.12.2002
Massima: Il Presidente della F.I.G.C. è legittimato ad impugnare la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale che ha disposto la ripetizione della gara.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 9 gennaio 2003 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 37 del 30.10.2002
Impugnazione - istanza:Appello del Presidente Federale avverso decisioni merito gara Africo/Nicastro del 19.10.2002
Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S. il Presidente Federale può proporre direttamente ricorso alla CAF avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale, il quale ha decretato la ripetizione della gara, ritenendo illegittimo il provvedimento dell’arbitro che ha sospeso la gara temendo per la propria incolumità.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 4 luglio 2002 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 46 del 30.5.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. S. Ermete avverso decisioni merito gare S. Vitese/Rivazzurra del 18.9.2001 e Rimini United/Rivazzurra del 30.9.2001
Massima: L’appello alla CAF, relativo all’irregolarità commesse nello svolgimento delle gare disputate da una società è inammissibile ai sensi dell’art. 29 comma 2 C.G.S., per difetto di legittimazione della reclamante, quando è proposto da una società che non è parte nelle gare, infatti, l’art. 29 C.G.S. espressamente prevede che per i reclami in ordine allo svolgimento delle gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società (ed i loro tesserati) che hanno partecipato alla gara stessa.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 24 Giugno 2002 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 44 dei 30.5.2002
Impugnazione – istanza: Appello dell’A.C. Olmese Cornaredo avverso decisioni merito più gare per partecipazione del calciatore M.D. in posizione irregolare.
Massima: E’ inammissibile il reclamo per posizione irregolare del calciatore proposto da una società estranea a quelle che hanno partecipato alla gara ove tale calciatore risulterebbe in posizione non regolare. Il comma 3 dell’art 29 C.G.S. legittima alla proposizione di reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica. La norma in esame attribuisce al terzi tale legittimazione nel soli casi di "illecito sportivo” e nei rimanenti casi il comma 1 dell’art 29 riserva la legittimazione ai soli portatori di interesse "diretto”.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 5 ottobre 2001 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 6 dell’1.8.2001
Impugnazione – istanza: Appello dell’U.S. Rosolini avverso decisioni merito gara Play-Out Viagrande/Rosolini del 25.2.2001
Massima: Quando la CAF, riscontra la violazione delle norme sul contraddittorio innanzi alla Commissione Disciplinare, annulla la decisione relativa alla regolarità della gara e rinvia a quest’ultima per un nuovo esame nel merito, la successiva decisione emessa da quest’ultima non può essere impugnata dalla società la quale a suo tempo non si era avvalsa della possibilità di impugnare, nei termini la decisione del giudice sportivo circa la conferma del risultato conseguito sul campo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 23 giugno 2001 n. 15 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 36 del 29.3.2001
Impugnazione - istanza:Ricorso del Commissario Straordinario della F.I.G.C. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 24.2.2002 inflitta al sig. L.C..
Massima: Il Commissario Straordinario della F.I.G.C. è legittimato a proporre ricorso avverso la decisione con cui la Commissione Disciplinare ha ridotto l’inibizione inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 39 del 26.4.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Rocca 68 in relazione alle decisioni in merito alla gara Gattatico/Football Club 70 del 25.3.2001, per partecipazione del calciatore S.M. in posizione irregolare.
Massima: Non è legittimata la società a proporre reclamo avverso una decisione che riguarda altre società, in quanto ai sensi dell’art. 23 comma 3 C.G.S., solo nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 39 del 26.4.2001
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Calerno in relazione alle decisioni in merito alla gara Gattatico/Football Club 70 del 25.3.2001, per partecipazione del calciatore S.M. in posizione irregolare.
Massima: Non è legittimata la società a proporre reclamo avverso una decisione che riguarda altre società, in quanto ai sensi dell’art. 23 comma 3 C.G.S., solo nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione dell’ 1 giugno 2001 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 52 del 3.5.2001
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Mario Turdò avverso decisioni merito gara Marina Calcio/Torrebruna del 10.3.2001
Massima: Non trattandosi di un caso di illecito sportivo, il terzo estraneo alla gara non è legittimato a ricorrere, ai sensi dell’art. 23 comma 3 C.G.S. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 29 marzo 2001 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 146 del 2.3.2001
Impugnazione - istanza:Appello F.C. Potenza avverso decisioni merito gara Potenza/Nuova Vibonese del 21.1.2001
Massima: Secondo il disposto di cui al 2° comma dell’art. 23 C.G.S., sono legittimati a proporre reclamo le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato. Sia dalla lettera che dalla ratio della norma risulta evidente che le società e i soggetti sopra indicati sono legittimati a proporre reclami in ordine allo svolgimento delle gare soltanto in quanto, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano un interesse diretto a proporre i reclami stessi (art. 23 comma 1 C.G.S.). Anche il dirigente accompagnatore, iscritto nella distinta delle squadre che hanno partecipato all’incontro, al pari dei calciatori, dell’allenatore e del medico sociale, è legittimato a proporre ricorso per i fatti inerenti allo svolgimento della gara, ma solo in quanto titolare di un interesse diretto, che deriva esclusivamente da una sanzione o da un provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti. Nel caso di ricorso avverso la regolarità della gara, l’interesse diretto alla proposizione del reclamo è quindi esclusivamente della Società, che si ritiene lesa nel proprio diritto e, conseguentemente, legittimato a proporre il reclamo stesso è soltanto un soggetto che ha i poteri di rappresentanza della società medesima. Il dirigente accompagnatore, che dal foglio di censimento non risulta avere il potere di rappresentanza della società, non può proporre reclamo nell’interesse dalla società stessa.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 22 marzo 2001 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 45 del 29.12.2000
Impugnazione - istanza:Ricorso del Presidente della L.N.D. avverso decisioni merito gara Real Giano/Casale di Teano del 5.11.2000
Massima: Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti può impugnare dinanzi questa C.A.F. la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale in relazione alla partecipazione del calciatore in posizione irregolare perché non tesserato per la società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 20 luglio 2000 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 60 del 15.6.2000
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. S. Maria di Licodia avverso decisioni, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia a carico del calciatore M.G. e dell’A.S. Interclub Giardini Naxos per violazione dell’art. 40 comma 4 N.O.I.F.
Massima: La società che non è titolare di un interesse diretto - così come prescritto dall’art. 23 comma 1 C.G.S. – non può impugnare la decisione della commissione disciplinare che investe soggetti diversi a lei estranei. (Il caso di specie: La società estranea afi fatti impugna la decisione della Commissione Disciplinare con la quale una altra società è stata sanzionata con la pena dell’ammenda e non con la penalizzazione in classifica per posizione irregolare del calciatore). Il ricorso stesso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 2 giugno 2000 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 38 dell’11.5.2000
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Cassano Delle Murge avverso decisioni merito gara Cassano Murge/Inter Copial Putignano del 30.4.2000
Massima: L'art. 23 comma 2 C.G.S. prevede che “... per i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi abbiano partecipato...”, per cui non può essere proposto il reclamo da chi non risulta titolare di un interesse diretto, come nel caso della società che impugna la decisione della commissione disciplinare che le ha dato ragione irrogando alla squadra avversaria la sanzione della perdita della gara per posizione irregolare del calciatore e chiede alla CAF l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 1. lett. f), C.G.S. in quanto il calciatore ha partecipato, sempre in posizione irregolare, a numerose altre partite del medesimo campionato.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 13 aprile 2000 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 34 del 24.2.2000
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Profiamma avverso decisioni merito gara Vis Foligno/Castelnuovo del 10.10.1999 e Vis Foligno/Sigillo del 24.10.1999 per partecipazione del calciatore T.A. in posizione irregolare.
Massima: Ai sensi dell'art. 23 comma 1 e 2 C.G.S. è inammissibile l’appello alla CAF, proposto dalla società, avverso la decisione della Commissione Disciplinare relativa ad una gara tra altre due società, per mancanza di legittimazione. La reclamante, infatti, nella vicenda in esame, assume la veste di terzo portatore di interesse indiretto, per il duplice motivo che essa non ha partecipato alle gare incriminate (art. 23 n. 2 C.G.S.) e non ha comunque subito dall'esito delle stesse un danno immediato (art. 23 n. 1 C.G.S.), difettando nella specie il requisito del nesso di causalità necessaria. II danno, se pure vi è stato, è da considerarsi comunque indiretto e mediato.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 15 luglio 1999 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 57 del 30.6.1999
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Nasitana avverso decisione in relazione alla gara Nuovo Falcone 90/Alcara del 13.3.1999, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo: penalizzazione di n. 2 punti nella classifica del campionato 1999/2000, inflitta alla società Nuovo Falcone 90.
Massima: L'art. 23 comma 3 C.G.S. dispone che nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti compreso l'interesse in classifica. L'art. 31 comma 1 C.G.S., trattando del procedimento per illecito sportivo, dispone poi che l'appello è proponibile dai terzi che abbiano un interesse anche indiretto. (Nel caso di specie tale è la posizione dalla società. Risulta, infatti, dalla classifica finale del Campionato di 1· Categoria che la stessa si è piazzata al 15° posto con punti 25, mentre la società sanzionata per illecito sportivo ha concluso al 12° posto con punti 27).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 8 luglio 1999 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 67 del 13.5.1999 I
mpugnazione - istanza:Appello dell’A.P. Palena avverso decisioni merito gara Amatori Tollo Calcio/Reglio del 23.1.1999
Massima: Ai sensi dell'art. 23 comma 1 e 2 C.G.S. è inammissibile l’appello alla CAF, proposto dalla società, avverso la decisione della Commissione disciplinare, relativa ad una gara tra altre due società, con la quale è stata assegnata la vittoria tavolino a favore di una delle predette, per mancanza di interesse diretto della ricorrente (mancanza di legittimazione). Massima: L'art. 23 comma 1 C.G.S. prevede che legittimate a proporre reclamo sono "le società . . che abbiano un interesse diretto al reclamo stesso”. Al secondo comma della stessa norma il Legislatore sportivo ha precisato che in ordine allo svolgimento delle gare sono titolari di interesse diretto solo le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 35/C Riunione del 11 giugno 1999 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 32 del 18.3.1999
Impugnazione - istanza: Appello del Presidente Delegato del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte a calciatori diversi in relazione alla gara S. Francesco/S. Egidiese del 13.3.1999.
Massima: Il Presidente Delegato del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica può proporre direttamente reclamo alla CAF, ex art. 27 comma 2 lettera c) C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado in relazione ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei calciatori.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 4 giugno 1999 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 97 del 4.5.1999
Impugnazione - istanza: Appello dello Sport Club Mamerto avverso decisioni merito gara Cosoleto/Solano del 7.2.1999.
Massima: I reclami in ordine allo svolgimento di gare possono essere proposti da terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica, nei soli casi di illecito sportivo, così come sancito dell'art. 23 comma 3 C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione del 21 gennaio 1999 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 15 del 26.11.1998
Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Rondinella avverso il proscioglimento della società Bresso Calcio, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia S.G.S., per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.
Massima: Una società non ha legittimazione ad impugnare la decisione della CommissioneDisciplinare che ha prosciolto dal deferimento altra società, ancorché i fatti alla base del deferimento possono riguardarla. Per cui è inammissibile l’appello alla CAF ai sensi dell’art. 23 comma 12 C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 5 giugno 1998 - n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. -Com. Uff. n. 184 dell'8.5.1998
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Camerino avverso decisioni assunte; a seguito di deferimento del presidente della L.N.D., a carico del G.S. L’Aquila Calcio e del calciatore S.A.E., per violazione delle norme vigenti sul tesseramento dei calciatori.
Massima: E’ inammissibile l’appello alla CAF quando è proposto da una parte che non è stata presente nel giudizio di primo grado (Commissione Disciplinare), né è portatrice di interesse diretto in ordine al tesseramento del calciatore. Nell'art. 23 C.G.S., che disciplina i "reclami di parte e ricorsi di Organi federali", al numero 1 si prevede che "sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso". Infatti, nel caso in esame, la società non è stata presente nel giudizio di primo grado, né è portatrice di interesse diretto in ordine al tesseramento del calciatore in favore dell’ altra società.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 5 giugno 1998 - n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 10.4.1998
Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dello Sport Club Ligorna 1922 avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.1998 inflitta all’allenatore C.M..
Massima: Ai sensi dall'art. 35 comma 5 C.G.S., i Presidenti dei Comitati Regionali, dichiarata la nullità dei procedimenti di primo grado, possono investire il Giudice Sportivo di 2° Grado per un nuovo procedimento di primo grado "avverso il quale le parti potranno ricorrere in seconda ed ultima istanza alla Corte D’Appello Federale”.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 22 maggio 1998 - n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 81 del 10.3.1998
Impugnazione - istanza: Appello del sig. presidente della L.N.D. avverso l’incongruità delle sanzioni della squalifica inflitte ai calciatori dell’U.S. Scalea 1912, Benvenuto Dario e Minervini Saverio, rispettivamente fino al 30.6.1999 ed al 7.7.1998
Massima: Il Presidente della L.N.D. ex art. 27 comma 2 lettera c) C.G.S. è legittimato a proporre reclamo, avverso la decisione della Commissione Disciplinare con la quale venivano ridotte le squalifiche inflitte ai calciatori.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C - Riunione del 12 febbraio 1998 - n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 del 17.12.1997
Impugnazione - istanza: Appello del G.S. S. Miniato avverso decisioni merito gara "Giovanissimi" Poggibonsese/S. Miniato dell’1.11.1997
Massima: L'att. 35 comma 5 C.G.S. prevede la facoltà, per il Presidente del Comitato Regionale (sia della Lega Nazionale Dilettanti, sia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica) che non condivida la legittimità, la congruità o comunque la regolarità di un provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, di richiamare ed esaminare gli atti relativi. Ove detto esame li convinca del vizio del provvedimento nei termini di cui sopra, il Presidente dichiara la nullità del procedimento di primo grado ed investe - osservando tutte le formalità previste dal C.G.S. (tranne, ovviamente quella attinente al versamento di una tassa) - la Commissione Disciplinare o il Giudice Sportivo di 2° Grado di un nuovo procedimento di primo grado. La legittimità di questo procedimento dipende dalla rigorosa osservanza delle formalità previste dalla norma citata a garanzia delle parti interessate ma, ancor prima, della ritualità di una procedura di annullamento che deve sicuramente considerarsi eccezionale, travolgendo un giudicato formale. (Nel caso di specie non è provato che il procedimento sia stato preceduto dall'osservanza dall'art. 35 comma 5, in quanto dagli atti non emerge né l'avvenuta formale dichiarazione di nullità del primo giudizio da parte del Presidente Regionale, né l'adempimento degli oneri previsti e che concernono indubbiamente l'informativa delle parti interessate. Ciò che risulta dalla sola delibera impugnata è che il Presidente richiamò gli atti e li trasmise al G.S. di 2° Grado, che si pronunciò nei termini sopra visti. Tale provvedimento è stato annullato dalla CAF che ha ripristinato la decisione del Giudice Sportivo).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C - Riunione del 5 febbraio 1998 - n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 9.1.1998
Impugnazione - istanza: Appello del sig. A.M. avverso la squalifica fino al 13.12.1998 inflitta al figlio minore F.
Massima: Avverso la squalifica del calciatore minorenne il reclamo può essere proposto dal genitore esercente la patria genitoriale.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 24 luglio 1997 - n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 42 del 24.4.1997
Impugnazione - istanza: Ricorso del Presidente della L.N.D. avverso decisioni merito gara Helvia Recina/Moglianese del 5.4.1997
Massima: Il Presidente della L.N.D. è titolare di autonomo diritto ad impugnare, non subordinato all’esercizio o meno di analogo diritto da parte degli interessati.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 5 giugno 1997 n. 5/6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 66 del 15.5.1997Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 66 del 15.5.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Morro d’Oro avverso decisioni merito gara Morro d’Oro/Luco dei Marsi del 13.4.1997; appello Celano F.C. Olimpia avverso decisioni merito gara Morro d'Oro/Luco dei Marsi del 13.4.1997
Massima: L’appello alla CAF avverso la decisione della Commissione Disciplinare con la quale è stata inflitta ad una società la perdita della gara, è inammissibile se proposto da una società terza (portatrice di interesse indiretto) che si ritiene danneggiatadalla decisione, poiché il reclamo da parte di terzi portatori di interessi indiretti si applica solo nei casi di illecito sportivo e non, come nel caso di specie, nei casi di posizione irregolare del calciatore.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 22 maggio 1997 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 19/Disc. del 20.2.1997
Impugnazione - istanza: Ricorso del Presidente della L.N.D. avverso decisioni merito gara Pallavicino/Aquila Cinisi del 2.2.1997
Massima: Il ricorso del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti - con il quale viene impugnata, ai sensi dall'art. 27 comma 2 lett. c) C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare con la quale veniva inflitta alla società la punizione sportiva della perdita per la posizione irregolare del calciatore – è legittimamente proposto, poiché munito di delega del Presidente Federale, contenuta nel Comunicato Ufficiale.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 17 aprile 1997 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Comunicato Ufficiale n. 24 del 16.1.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.C. Lecchese Pescarenico avverso la sanzione della squalifica fino al 15.6.1996 inflitta al calciatore F.A..
Massima: Il Presidente del Comitato Regionale quando ritiene incongrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, richiamati gli atti, può dichiarare la nullità del procedimento di 1° grado ed investire la Commissione Disciplinare per un nuovo provvedimento.
Massima: Ai sensi dall'art. 35 comma 5 C.G.S. la particolare legittimazione dei Presidenti dei Comitati Regionali di richiamare gli atti, dei procedimenti di primo grado e di "dichiarare la nullità dei procedimenti" stessi è limitata, con una norma derogatoria incontestabilmente di stretta interpretazione, alla sola ipotesi di procedimenti di primo grado svoltisi davanti ai "Giudici Sportivi dei Comitati Provinciali o Locali”.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 10 luglio 1996 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 235 del 31.5.1996 e della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 26/D - Riunione del 12.4.1996
Impugnazione - istanza: Appelli U.S. Canicattì avverso rispettivamente decisioni merito gara Canicattì/Sciacca del 28.1.1996 e declaratoria di validità del trasferimento definitivo del calciatore I.G. dalla Pol. Licata all’A.S. Sciacca.
Massima: La decisione della Commissione Tesseramenti relativa al trasferimento di un calciatore può essere impugnata, ai sensi degli artt. 39 e 40 NOIF, solo dalle parti in causa ovvero dalla società cedente, dalla società cessionaria e dal calciatore oggetto del trasferimento ed è pertanto esclusa l’impugnativa da parte di un soggetto terzo, anche quando lo stesso sia portatore di un interesse riflesso.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 9 maggio 1996 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 62 dell'8.2.1996
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. presidente della L.N.D. avverso le decisioni merito gara Capua/Patriavarcaturo del 14.10.1996
Massima: Avverso la decisione della commissione disciplinare che ha respinto il deferimento relativo alla posizione irregolare di un calciatore proposto dal Presidente del Comitato Regionale, è legittimato ad impugnare tale decisione anche il Presidente della L.N.D.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 2 maggio 1996 n. 11 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Reclamo dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato merito gara Torneo Studentesco Ipsia Majorana/Ipsia Siderno del 34.1996
Massima: L’appello, proposto alla CAF dal Preside dell'Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l'Artigianato, in merito all'incontro valevole per la fase interprovinciale del Campionato studentesco di calcio, è inammissibile perchè è proposto da soggetto estraneo all'organizzazione federale. Ciò desumendosi dagli atti depositati, dai quali risulta che detto Campionato studentesco è frutto di un protocollo d'intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il C.O.N.I. e la cui organizzazione è regolata dalle Norme Generali dei Giochi della Gioventù dei Campionati Studenteschi, le quali prevedono tra l'altro, l'istituzione di apposite Commissioni Disciplinari presso ogni Commissione Organizzatrice Centrale e Provinciale ove devono essere presentati i reclami e le cui decisioni sono definitive.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 2 maggio 1996 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado del Comitato Regionale Campania del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 32 dell 8.2.1996
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. presidente del settore per l’Attività Giovanile e Scolastica avverso decisioni merito gara Allievi Regionali Kodokan/Albanova del 20.1.1996
Massima: II Presidente Delegato del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica è legittimato ad impugnare dinanzi alla CAF la determinazione del Giudice Sportivo di primo grado presso il Comitato Regionale di detto Settore con la quale, in relazione agli incidenti verificatisi durante ed al termine della gara, ha ritenuto la sanzione inadeguata alla gravità dei fatti ed in considerazione del fatto che non è stato considerato il comportamento del Dirigente Accompagnatore ufficiale, il quale non ha ricevuto alcuna sanzione. La CAF può rimettere gli atti al Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per la parte inerente i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del Dirigente.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 2 maggio 1996 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 25.1.1996
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. presidente del settore per l’Attività Giovanile e Scolastica avverso decisioni merito gara Allievi Regionali Cavese Calcio Napoli Nord del 14.1.1996
Massima: Il Presidente Delegato del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica è legittimato a proporre ricorso alla CAF, ex art. 27 comma 2 lettera c) C.G.S., avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado presso il Comitato Regionale di detto Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - in relazione agli incidenti verificatisi al termine della gara, valevole per il Campionato Regionale Allievi.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 7 agosto 1995 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria Com. Uff. n. 55 del 15.6.1995
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.C. Cerqueto avverso decisioni merito gara Aries/Piccione del 14.5.1995
Massima: L'art. 23 comma 2 C.G.S. sancisce, infatti, che per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato, per cui una società terza non è legittimata a proporre reclamo.