Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 106/CSA del 4 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 93/DCF del 13.12.2022

Impugnazione – istanza:  A.S.D. Apulia Trani

Massima: La Corte dichiara il non luogo a provvedere perché il mancato deposito del reclamo a seguito del preannuncio (seppure contenente una sorta di anticipazione della motivazione), esonera questa Corte Sportiva dall’adozione di alcun provvedimento ai sensi dell’artt. 71, comma 3, C.G.S..  La questione è stata in tal senso risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con le decisioni nn. 249, 250 e 251 del 12.4.2022 alle quali espressamente si rinvia.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: DECISIONE N. 251/CSA del 12 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 186 del 22.02.2022

Impugnazione – istanza: - A.S. Roma S.p.A.

Massima: La Corte dispone l’archiviazione del procedimento nel caso in cui a seguito di preannuncio reclamo con richiesta di copia degli atti, una volta ricevuti, la società non depositi poi il reclamo…Il compito rimesso a questa Corte, nella composizione a Sezioni Unite e in ragione della sua funzione nomofilattica, involge, per i profili di rilevanza e di principio della questione qui in rilievo e in ragione della possibile formazione di contrasti giurisprudenziali, l’esegesi della disposizione di cui all’art.  71, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (di seguito anche solo Codice), ultimo periodo, nella parte in cui prevede che, “In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”. Segnatamente, la quaestio iuris qui devoluta all’attenzione della Corte attiene agli sviluppi che in rito determina il mancato deposito del reclamo sebbene preannunciato. Occorre in altri termini chiarire se, ed eventualmente in che forma e a quali condizioni, la Corte sia tenuta a riscontrare, con un proprio provvedimento formale, la dichiarazione di preannuncio del reclamo depositata dalla parte. Tanto premesso, mette conto evidenziare che, solo con il Codice del giugno 2019, è stato introdotto nell’ordinamento endofederale il principio regolatorio qui in rilievo, che dispensa questa Corte dall’obbligo di pronunciarsi.La divisata regula iuris risulta riprodotta anche all’articolo 67, comma 2, relativamente ai procedimenti innanzi al giudice sportivo, e all’art. 76, comma 3, per i procedimenti innanzi alla Corte Sportiva di appello a livello territoriale, tutti contraddistinti da un’articolazione bifasica, qualificata dal preannuncio del ricorso (ovvero del reclamo per i procedimenti di secondo grado, innanzi alla Corte Sportiva, nelle sue articolazioni, nazionale e territoriale) cui segue il deposito del ricorso ( ovvero del reclamo). Sul punto, le singole Sezioni di questa Corte hanno ritenuto, senza affrontare ex professo la questione, di doversi comunque pronunciare pur in mancanza del deposito dell’atto di reclamo, limitandosi a prendere atto della mancata presentazione della domanda e definendo il procedimento con una declaratoria di inammissibilità (cfr. ex multis Sezione Seconda n.166 del 4.11.2019, n. 131 del 7.2.2020, n. 150 del 12.2.2020; Sezione Terza, n. 40 del 25.10.2019, n. 146 del 20.1.2020, n. 173 del 3.5.2021, n. 84 del 12.2.2021, Sezione Prima, n. 22 del 4.12.2020). Orbene, ritiene invece questa Corte che, in ragione dello stesso chiaro valore semantico della disposizione in argomento, in siffatte evenienze l’organo di giustizia sportiva sia dispensato dallo svolgimento delle tipiche attività di gestione del procedimento difettando, in apice, la stessa giuridica esistenza di una domanda, di guisa che, solo a valle della sua formalizzazione in un atto tipico sussumibile nella categoria giuridica del “reclamo”, potranno ritenersi predicabili l’attivazione del procedimento innanzi alla Corte con fissazione dell’udienza di trattazione ex articolo 72 del Codice e la sua definizione attraverso l’adozione di una pronuncia espressa. Tanto si evince, anzitutto, come già sopra anticipato, dallo stesso significato letterale delle proposizioni normative con cui il legislatore federale ha disciplinato la specifica fattispecie qui in rilievo, all’uopo utilizzando una formula eloquente - “In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare” – la cui univoca portata precettiva vieppiù risalta in comparazione con altre disposizioni del medesimo Codice in cui viene, viceversa, espressamente prevista la sanzione della “inammissibilità” del ricorso o del reclamo (cfr. articolo 49, comma 4, del Codice). D’altro canto, è di tutta evidenza la condivisibile ratio su cui riposa la diversa scelta operata dal legislatore federale che si dispiega in coerenza con l’esigenza di economia dei mezzi giuridici, ben consapevole della natura limitata della risorsa giustizia, di guisa che, in mancanza di una domanda, è del tutto naturale che non vi sia necessità di risposta vieppiù nell’ambito di un procedimento strutturato in una pluralità di adempimenti – tra cui quello della fissazione dell’udienza – che, proprio perché strettamente correlati ad una editio actionis, non avrebbero, in sua assenza, alcuna ragione d’essere. Peraltro, la soluzione esegetica privilegiata da questa Corte trova ulteriore conforto in una lettura sistemica dell’ordinamento settoriale. L’art. 49 del Codice indica espressamente – nei casi in cui non si proceda d’ufficio - gli atti introduttivi del procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva, individuandoli nel ricorso e nel reclamo, a seconda del grado di giudizio in cui vengono spiegati, e indicando in dettaglio il contenuto e i requisiti di forma minimi che, a pena di inammissibilità, tali atti devono avere. La formalizzazione della domanda è, però, preceduta dalla dichiarazione di preannuncio di reclamo, non espressamente disciplinata nel suo contenuto tipico, all’uopo prevedendosi esclusivamente un onere di formale partecipazione alla controparte e di deposito presso la Segreteria dell’organo di giustizia adito, peraltro non presidiato da una specifica sanzione (artt. 49, comma 4, 67, comma 1, 71, comma 2, 76, comma 2).  Tale dichiarazione riflette, dunque, una natura meramente enunciativa, risolvendosi nella partecipazione di un intento ed è, pertanto, strutturalmente e funzionalmente priva dei requisiti minimali tipici – causa petendi e petitum – di una domanda, con conseguente inettitudine a perimetrare, finanche in modo embrionale, i possibili contenuti di una res controversa. La suddetta dichiarazione costituisce, altresì, in coerenza con quanto fin qui evidenziato, il veicolo tipico per dare impulso all’acquisizione degli atti del procedimento, la cui disamina si rivela pregiudiziale rispetto alla scelta della parte di adire o meno l’organo di giustizia e, nella prima ipotesi, di articolare motivi di doglianza. Ciò spiega anche le ragioni per cui la dichiarazione di preannuncio di reclamo è, comunque, soggetta al versamento del contributo. La complessiva differenza di regime, tra il reclamo in senso proprio e la dichiarazione di preannunzio del reclamo medesimo, si giustifica proprio in ragione del fatto che solo il primo, a differenza della dichiarazione preparatoria, concretando una vera e propria domanda, è idoneo ad incardinare il procedimento. Il descritto modello legale, quanto alla fase introduttiva del contenzioso, viene, poi, replicato e implementato dalle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti (art. 67 quanto ai procedimenti dinanzi al giudice sportivo, art. 71 quanto al procedimento dinanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale, art. 76 per i procedimenti dinanzi alla Corte sportiva di appello a livello territoriale). Per quanto qui di più diretto interesse, l’art. 71 del Codice prevede, al comma 1, che “Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello nazionale”. Il successivo comma 2 soggiunge che “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”. A tale fase segue quella, eventuale, del deposito del reclamo presso la Segreteria della Corte e della coeva trasmissione del suddetto mezzo alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (comma 3). Sul versante dell’organo giudicante, gli adempimenti da esso esigibili – salvo che per la trasmissione degli atti a cura della Segreteria in riscontro ad apposita istanza contenuta nella dichiarazione di preannuncio del reclamo (in tal senso art. 71, comma 5) – prendono abbrivio solo a seguito e per effetto del deposito del reclamo: in tal senso, depone la piana lettura dell’articolo 72, comma 1, del Codice, nella parte in cui prevede che “entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale fissa l’udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo”. E d’altro canto è solo in relazione ad un formale atto di reclamo che si raccorda l’intera scansione del procedimento sia sotto il profilo della tempistica (artt. 54 e 72) che per gli aspetti più prettamente riferiti all’esito del procedimento, quanto cioè ai possibili sbocchi decisori (art. 73) o che comunque incidono, ad esempio nel caso di una successiva rinuncia, sulla sua definizione. In definitiva, la Corte può essere evocata solo a seguito e per effetto del deposito del reclamo. Ne discende, pertanto, che, in mancanza della presentazione del reclamo, questa “… Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”, nel senso che non vi è luogo a provvedere e, prima ancora, non va incardinato alcun procedimento, dovendo in siffatte evenienze la dichiarazione di preannuncio di reclamo essere direttamente archiviata dalla Segreteria. In ciò va colta – alla stregua di tutto quanto fin qui esposto – una differenza rispetto alla disciplina sul punto dettata dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, invece prevede, all’art. 23, comma 3, il distinto istituto del reclamo con riserva dei motivi all’uopo prescrivendo, e proprio perché muove dalla distinta premessa di un reclamo già depositato, che i motivi “..devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti”. A diversa conclusione deve ovviamente pervenirsi nei casi in cui un reclamo risulti, comunque, depositato nella Segreteria della Corte anche se il termine fissato dal Codice per la cura di tale adempimento è oramai scaduto. È, infatti, di tutta evidenza come in siffatta evenienza, e a differenza di quella fin qui passata in rassegna, una domanda risulta formalmente avanzata, ancorché in modo irrituale essendo nel frattempo la parte decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione, di guisa che in questo caso la Corte sarà tenuta a pronunciarsi, sia pur definendo in rito il procedimento. Coerentemente, e non essendovi materia su cui provvedere, gli atti vanno rimessi alla Segreteria per la relativa archiviazione.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: DECISIONE N. 250/CSA del 12 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 186 del 22.02.2022

Impugnazione – istanza: - A.S. Roma S.p.A.

Massima: La Corte dispone l’archiviazione del procedimento nel caso in cui a seguito di preannuncio reclamo con richiesta di copia degli atti, una volta ricevuti, la società non depositi poi il reclamo…Il compito rimesso a questa Corte, nella composizione a Sezioni Unite e in ragione della sua funzione nomofilattica, involge, per i profili di rilevanza e di principio della questione qui in rilievo e in ragione della possibile formazione di contrasti giurisprudenziali, l’esegesi della disposizione di cui all’art.  71, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (di seguito anche solo Codice), ultimo periodo, nella parte in cui prevede che, “In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”. Segnatamente, la quaestio iuris qui devoluta all’attenzione della Corte attiene agli sviluppi che in rito determina il mancato deposito del reclamo sebbene preannunciato. Occorre in altri termini chiarire se, ed eventualmente in che forma e a quali condizioni, la Corte sia tenuta a riscontrare, con un proprio provvedimento formale, la dichiarazione di preannuncio del reclamo depositata dalla parte. Tanto premesso, mette conto evidenziare che, solo con il Codice del giugno 2019, è stato introdotto nell’ordinamento endofederale il principio regolatorio qui in rilievo, che dispensa questa Corte dall’obbligo di pronunciarsi.La divisata regula iuris risulta riprodotta anche all’articolo 67, comma 2, relativamente ai procedimenti innanzi al giudice sportivo, e all’art. 76, comma 3, per i procedimenti innanzi alla Corte Sportiva di appello a livello territoriale, tutti contraddistinti da un’articolazione bifasica, qualificata dal preannuncio del ricorso (ovvero del reclamo per i procedimenti di secondo grado, innanzi alla Corte Sportiva, nelle sue articolazioni, nazionale e territoriale) cui segue il deposito del ricorso ( ovvero del reclamo). Sul punto, le singole Sezioni di questa Corte hanno ritenuto, senza affrontare ex professo la questione, di doversi comunque pronunciare pur in mancanza del deposito dell’atto di reclamo, limitandosi a prendere atto della mancata presentazione della domanda e definendo il procedimento con una declaratoria di inammissibilità (cfr. ex multis Sezione Seconda n.166 del 4.11.2019, n. 131 del 7.2.2020, n. 150 del 12.2.2020; Sezione Terza, n. 40 del 25.10.2019, n. 146 del 20.1.2020, n. 173 del 3.5.2021, n. 84 del 12.2.2021, Sezione Prima, n. 22 del 4.12.2020). Orbene, ritiene invece questa Corte che, in ragione dello stesso chiaro valore semantico della disposizione in argomento, in siffatte evenienze l’organo di giustizia sportiva sia dispensato dallo svolgimento delle tipiche attività di gestione del procedimento difettando, in apice, la stessa giuridica esistenza di una domanda, di guisa che, solo a valle della sua formalizzazione in un atto tipico sussumibile nella categoria giuridica del “reclamo”, potranno ritenersi predicabili l’attivazione del procedimento innanzi alla Corte con fissazione dell’udienza di trattazione ex articolo 72 del Codice e la sua definizione attraverso l’adozione di una pronuncia espressa. Tanto si evince, anzitutto, come già sopra anticipato, dallo stesso significato letterale delle proposizioni normative con cui il legislatore federale ha disciplinato la specifica fattispecie qui in rilievo, all’uopo utilizzando una formula eloquente - “In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare” – la cui univoca portata precettiva vieppiù risalta in comparazione con altre disposizioni del medesimo Codice in cui viene, viceversa, espressamente prevista la sanzione della “inammissibilità” del ricorso o del reclamo (cfr. articolo 49, comma 4, del Codice). D’altro canto, è di tutta evidenza la condivisibile ratio su cui riposa la diversa scelta operata dal legislatore federale che si dispiega in coerenza con l’esigenza di economia dei mezzi giuridici, ben consapevole della natura limitata della risorsa giustizia, di guisa che, in mancanza di una domanda, è del tutto naturale che non vi sia necessità di risposta vieppiù nell’ambito di un procedimento strutturato in una pluralità di adempimenti – tra cui quello della fissazione dell’udienza – che, proprio perché strettamente correlati ad una editio actionis, non avrebbero, in sua assenza, alcuna ragione d’essere. Peraltro, la soluzione esegetica privilegiata da questa Corte trova ulteriore conforto in una lettura sistemica dell’ordinamento settoriale. L’art. 49 del Codice indica espressamente – nei casi in cui non si proceda d’ufficio - gli atti introduttivi del procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva, individuandoli nel ricorso e nel reclamo, a seconda del grado di giudizio in cui vengono spiegati, e indicando in dettaglio il contenuto e i requisiti di forma minimi che, a pena di inammissibilità, tali atti devono avere. La formalizzazione della domanda è, però, preceduta dalla dichiarazione di preannuncio di reclamo, non espressamente disciplinata nel suo contenuto tipico, all’uopo prevedendosi esclusivamente un onere di formale partecipazione alla controparte e di deposito presso la Segreteria dell’organo di giustizia adito, peraltro non presidiato da una specifica sanzione (artt. 49, comma 4, 67, comma 1, 71, comma 2, 76, comma 2).  Tale dichiarazione riflette, dunque, una natura meramente enunciativa, risolvendosi nella partecipazione di un intento ed è, pertanto, strutturalmente e funzionalmente priva dei requisiti minimali tipici – causa petendi e petitum – di una domanda, con conseguente inettitudine a perimetrare, finanche in modo embrionale, i possibili contenuti di una res controversa. La suddetta dichiarazione costituisce, altresì, in coerenza con quanto fin qui evidenziato, il veicolo tipico per dare impulso all’acquisizione degli atti del procedimento, la cui disamina si rivela pregiudiziale rispetto alla scelta della parte di adire o meno l’organo di giustizia e, nella prima ipotesi, di articolare motivi di doglianza. Ciò spiega anche le ragioni per cui la dichiarazione di preannuncio di reclamo è, comunque, soggetta al versamento del contributo. La complessiva differenza di regime, tra il reclamo in senso proprio e la dichiarazione di preannunzio del reclamo medesimo, si giustifica proprio in ragione del fatto che solo il primo, a differenza della dichiarazione preparatoria, concretando una vera e propria domanda, è idoneo ad incardinare il procedimento. Il descritto modello legale, quanto alla fase introduttiva del contenzioso, viene, poi, replicato e implementato dalle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti (art. 67 quanto ai procedimenti dinanzi al giudice sportivo, art. 71 quanto al procedimento dinanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale, art. 76 per i procedimenti dinanzi alla Corte sportiva di appello a livello territoriale). Per quanto qui di più diretto interesse, l’art. 71 del Codice prevede, al comma 1, che “Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello nazionale”. Il successivo comma 2 soggiunge che “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”. A tale fase segue quella, eventuale, del deposito del reclamo presso la Segreteria della Corte e della coeva trasmissione del suddetto mezzo alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (comma 3). Sul versante dell’organo giudicante, gli adempimenti da esso esigibili – salvo che per la trasmissione degli atti a cura della Segreteria in riscontro ad apposita istanza contenuta nella dichiarazione di preannuncio del reclamo (in tal senso art. 71, comma 5) – prendono abbrivio solo a seguito e per effetto del deposito del reclamo: in tal senso, depone la piana lettura dell’articolo 72, comma 1, del Codice, nella parte in cui prevede che “entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale fissa l’udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo”. E d’altro canto è solo in relazione ad un formale atto di reclamo che si raccorda l’intera scansione del procedimento sia sotto il profilo della tempistica (artt. 54 e 72) che per gli aspetti più prettamente riferiti all’esito del procedimento, quanto cioè ai possibili sbocchi decisori (art. 73) o che comunque incidono, ad esempio nel caso di una successiva rinuncia, sulla sua definizione. In definitiva, la Corte può essere evocata solo a seguito e per effetto del deposito del reclamo. Ne discende, pertanto, che, in mancanza della presentazione del reclamo, questa “… Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”, nel senso che non vi è luogo a provvedere e, prima ancora, non va incardinato alcun procedimento, dovendo in siffatte evenienze la dichiarazione di preannuncio di reclamo essere direttamente archiviata dalla Segreteria. In ciò va colta – alla stregua di tutto quanto fin qui esposto – una differenza rispetto alla disciplina sul punto dettata dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, invece prevede, all’art. 23, comma 3, il distinto istituto del reclamo con riserva dei motivi all’uopo prescrivendo, e proprio perché muove dalla distinta premessa di un reclamo già depositato, che i motivi “..devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti”. A diversa conclusione deve ovviamente pervenirsi nei casi in cui un reclamo risulti, comunque, depositato nella Segreteria della Corte anche se il termine fissato dal Codice per la cura di tale adempimento è oramai scaduto. È, infatti, di tutta evidenza come in siffatta evenienza, e a differenza di quella fin qui passata in rassegna, una domanda risulta formalmente avanzata, ancorché in modo irrituale essendo nel frattempo la parte decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione, di guisa che in questo caso la Corte sarà tenuta a pronunciarsi, sia pur definendo in rito il procedimento. Coerentemente, e non essendovi materia su cui provvedere, gli atti vanno rimessi alla Segreteria per la relativa archiviazione.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: DECISIONE N. 249/CSA del 12 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 186 del 22.02.2022

Impugnazione – istanza: - A.S. Roma S.p.A.

Massima: La Corte dispone l’archiviazione del procedimento nel caso in cui a seguito di preannuncio reclamo con richiesta di copia degli atti, una volta ricevuti, la società non depositi poi il reclamo…Il compito rimesso a questa Corte, nella composizione a Sezioni Unite e in ragione della sua funzione nomofilattica, involge, per i profili di rilevanza e di principio della questione qui in rilievo e in ragione della possibile formazione di contrasti giurisprudenziali, l’esegesi della disposizione di cui all’art.  71, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (di seguito anche solo Codice), ultimo periodo, nella parte in cui prevede che, “In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”. Segnatamente, la quaestio iuris qui devoluta all’attenzione della Corte attiene agli sviluppi che in rito determina il mancato deposito del reclamo sebbene preannunciato. Occorre in altri termini chiarire se, ed eventualmente in che forma e a quali condizioni, la Corte sia tenuta a riscontrare, con un proprio provvedimento formale, la dichiarazione di preannuncio del reclamo depositata dalla parte. Tanto premesso, mette conto evidenziare che, solo con il Codice del giugno 2019, è stato introdotto nell’ordinamento endofederale il principio regolatorio qui in rilievo, che dispensa questa Corte dall’obbligo di pronunciarsi.La divisata regula iuris risulta riprodotta anche all’articolo 67, comma 2, relativamente ai procedimenti innanzi al giudice sportivo, e all’art. 76, comma 3, per i procedimenti innanzi alla Corte Sportiva di appello a livello territoriale, tutti contraddistinti da un’articolazione bifasica, qualificata dal preannuncio del ricorso (ovvero del reclamo per i procedimenti di secondo grado, innanzi alla Corte Sportiva, nelle sue articolazioni, nazionale e territoriale) cui segue il deposito del ricorso ( ovvero del reclamo). Sul punto, le singole Sezioni di questa Corte hanno ritenuto, senza affrontare ex professo la questione, di doversi comunque pronunciare pur in mancanza del deposito dell’atto di reclamo, limitandosi a prendere atto della mancata presentazione della domanda e definendo il procedimento con una declaratoria di inammissibilità (cfr. ex multis Sezione Seconda n.166 del 4.11.2019, n. 131 del 7.2.2020, n. 150 del 12.2.2020; Sezione Terza, n. 40 del 25.10.2019, n. 146 del 20.1.2020, n. 173 del 3.5.2021, n. 84 del 12.2.2021, Sezione Prima, n. 22 del 4.12.2020). Orbene, ritiene invece questa Corte che, in ragione dello stesso chiaro valore semantico della disposizione in argomento, in siffatte evenienze l’organo di giustizia sportiva sia dispensato dallo svolgimento delle tipiche attività di gestione del procedimento difettando, in apice, la stessa giuridica esistenza di una domanda, di guisa che, solo a valle della sua formalizzazione in un atto tipico sussumibile nella categoria giuridica del “reclamo”, potranno ritenersi predicabili l’attivazione del procedimento innanzi alla Corte con fissazione dell’udienza di trattazione ex articolo 72 del Codice e la sua definizione attraverso l’adozione di una pronuncia espressa. Tanto si evince, anzitutto, come già sopra anticipato, dallo stesso significato letterale delle proposizioni normative con cui il legislatore federale ha disciplinato la specifica fattispecie qui in rilievo, all’uopo utilizzando una formula eloquente - “In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare” – la cui univoca portata precettiva vieppiù risalta in comparazione con altre disposizioni del medesimo Codice in cui viene, viceversa, espressamente prevista la sanzione della “inammissibilità” del ricorso o del reclamo (cfr. articolo 49, comma 4, del Codice). D’altro canto, è di tutta evidenza la condivisibile ratio su cui riposa la diversa scelta operata dal legislatore federale che si dispiega in coerenza con l’esigenza di economia dei mezzi giuridici, ben consapevole della natura limitata della risorsa giustizia, di guisa che, in mancanza di una domanda, è del tutto naturale che non vi sia necessità di risposta vieppiù nell’ambito di un procedimento strutturato in una pluralità di adempimenti – tra cui quello della fissazione dell’udienza – che, proprio perché strettamente correlati ad una editio actionis, non avrebbero, in sua assenza, alcuna ragione d’essere. Peraltro, la soluzione esegetica privilegiata da questa Corte trova ulteriore conforto in una lettura sistemica dell’ordinamento settoriale. L’art. 49 del Codice indica espressamente – nei casi in cui non si proceda d’ufficio - gli atti introduttivi del procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva, individuandoli nel ricorso e nel reclamo, a seconda del grado di giudizio in cui vengono spiegati, e indicando in dettaglio il contenuto e i requisiti di forma minimi che, a pena di inammissibilità, tali atti devono avere. La formalizzazione della domanda è, però, preceduta dalla dichiarazione di preannuncio di reclamo, non espressamente disciplinata nel suo contenuto tipico, all’uopo prevedendosi esclusivamente un onere di formale partecipazione alla controparte e di deposito presso la Segreteria dell’organo di giustizia adito, peraltro non presidiato da una specifica sanzione (artt. 49, comma 4, 67, comma 1, 71, comma 2, 76, comma 2).  Tale dichiarazione riflette, dunque, una natura meramente enunciativa, risolvendosi nella partecipazione di un intento ed è, pertanto, strutturalmente e funzionalmente priva dei requisiti minimali tipici – causa petendi e petitum – di una domanda, con conseguente inettitudine a perimetrare, finanche in modo embrionale, i possibili contenuti di una res controversa. La suddetta dichiarazione costituisce, altresì, in coerenza con quanto fin qui evidenziato, il veicolo tipico per dare impulso all’acquisizione degli atti del procedimento, la cui disamina si rivela pregiudiziale rispetto alla scelta della parte di adire o meno l’organo di giustizia e, nella prima ipotesi, di articolare motivi di doglianza. Ciò spiega anche le ragioni per cui la dichiarazione di preannuncio di reclamo è, comunque, soggetta al versamento del contributo. La complessiva differenza di regime, tra il reclamo in senso proprio e la dichiarazione di preannunzio del reclamo medesimo, si giustifica proprio in ragione del fatto che solo il primo, a differenza della dichiarazione preparatoria, concretando una vera e propria domanda, è idoneo ad incardinare il procedimento. Il descritto modello legale, quanto alla fase introduttiva del contenzioso, viene, poi, replicato e implementato dalle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti (art. 67 quanto ai procedimenti dinanzi al giudice sportivo, art. 71 quanto al procedimento dinanzi alla Corte sportiva di appello a livello nazionale, art. 76 per i procedimenti dinanzi alla Corte sportiva di appello a livello territoriale). Per quanto qui di più diretto interesse, l’art. 71 del Codice prevede, al comma 1, che “Avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello nazionale”. Il successivo comma 2 soggiunge che “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”. A tale fase segue quella, eventuale, del deposito del reclamo presso la Segreteria della Corte e della coeva trasmissione del suddetto mezzo alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (comma 3). Sul versante dell’organo giudicante, gli adempimenti da esso esigibili – salvo che per la trasmissione degli atti a cura della Segreteria in riscontro ad apposita istanza contenuta nella dichiarazione di preannuncio del reclamo (in tal senso art. 71, comma 5) – prendono abbrivio solo a seguito e per effetto del deposito del reclamo: in tal senso, depone la piana lettura dell’articolo 72, comma 1, del Codice, nella parte in cui prevede che “entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello a livello nazionale fissa l’udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo”. E d’altro canto è solo in relazione ad un formale atto di reclamo che si raccorda l’intera scansione del procedimento sia sotto il profilo della tempistica (artt. 54 e 72) che per gli aspetti più prettamente riferiti all’esito del procedimento, quanto cioè ai possibili sbocchi decisori (art. 73) o che comunque incidono, ad esempio nel caso di una successiva rinuncia, sulla sua definizione. In definitiva, la Corte può essere evocata solo a seguito e per effetto del deposito del reclamo. Ne discende, pertanto, che, in mancanza della presentazione del reclamo, questa “… Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”, nel senso che non vi è luogo a provvedere e, prima ancora, non va incardinato alcun procedimento, dovendo in siffatte evenienze la dichiarazione di preannuncio di reclamo essere direttamente archiviata dalla Segreteria. In ciò va colta – alla stregua di tutto quanto fin qui esposto – una differenza rispetto alla disciplina sul punto dettata dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, invece prevede, all’art. 23, comma 3, il distinto istituto del reclamo con riserva dei motivi all’uopo prescrivendo, e proprio perché muove dalla distinta premessa di un reclamo già depositato, che i motivi “..devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti”. A diversa conclusione deve ovviamente pervenirsi nei casi in cui un reclamo risulti, comunque, depositato nella Segreteria della Corte anche se il termine fissato dal Codice per la cura di tale adempimento è oramai scaduto. È, infatti, di tutta evidenza come in siffatta evenienza, e a differenza di quella fin qui passata in rassegna, una domanda risulta formalmente avanzata, ancorché in modo irrituale essendo nel frattempo la parte decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione, di guisa che in questo caso la Corte sarà tenuta a pronunciarsi, sia pur definendo in rito il procedimento. Coerentemente, e non essendovi materia su cui provvedere, gli atti vanno rimessi alla Segreteria per la relativa archiviazione.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 241/CSA del 06 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 62/CS del 9.03.2022

Impugnazione – istanza: - SSD FC Trapani 1905 a r.l.

Massima: In mancanza di reclamo a seguito di preannuncio la Corte, ai sensi dell’art. 71, comma 3, ultimo periodo, C.G.S., dichiara il non luogo a provvedere.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 183/CSA del 2 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 668 del 02.02.2022

Impugnazione – istanza: - F.C. Polisportiva 1980 A.S.D./BAGNOLO CALCIO A 5

Massima: Dichiarato il non luogo a procedere per l’omesso invio del reclamo a seguito di preannuncio

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 100/CSA del 07 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 180 dell’09.11.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. AMB Frosinone C5

Massima: E’ inammissibile il reclamo della società poiché agli atti del fascicolo risulta depositata soltanto la nota con la quale la società ha chiesto di “avviare procedura di reclamo” con riferimento all’ammenda comminata dal Giudice Sportivo, dovendosi ragionevolmente ritenere che con essa la società abbia inteso preannunziare il deposito di un successivo atto difensivo che, tuttavia, non risulta essere stato depositato presso questa Corte.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 173/CSA del 03 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisioni merito gara Calcio Bergamo/Real Thiene dell’11.04.2021 Campionato Under 19 Femminile

Impugnazione – istanza: A.S.D. Real Thiene/A.S.D. Accademia Calcio Bergamo

Massima: E’ inammissibile il reclamo avverso la regolarità della gara per omesso invio dei motivi, ai sensi degli artt. 49, comma 4, e 71, comma 4, C.G.S,

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 022 CSA del 04 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 61 del 09.10.2020

Impugnazione – istanza: A.C. Reggiana 1919/S.S. Monopoli 1966

Massima: Il reclamo è inammissibile perché a seguito di preannuncio non sono stati depositati i motivi.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 199 CSA del 25 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque –  Com. Uff. n. 562 del 29.01.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. History Roma 3Z 1983

Massima: Non risultano depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, per cui l’appello deve dichiararsi inammissibile.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 197 CSA del 20 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 88 del 29 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: F.C. Francavilla 1931

Massima: E’ inammissibile il ricorso per omesso invio dei motivi

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 150/CSA del 12 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 28 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: SIG. T.M..

Massima: Inammissibile il reclamo per omesso invio dei motivi Il signor T.B. ha preannunciato, in data 29 Gennaio 2020, ricorso in appello. Lo stesso ha ricevuto la prescritta documentazione in data 30 Gennaio 2020. Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 131/CSA del 7 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega italiana Calcio Professionistico del 20 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: VIRTUSVECOMP VERONA S.R.L.

Massima: Non risultano depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, per cui l’appello deve dichiararsi inammissibile.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 146/CSA del 20 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 67 del 18.12.2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. GLADIATOR 1924

Massima: Il reclamo avverso l’inibizione del dirigente è inammissibile per omesso invio dei motivi. Va dato atto che al preannuncio di reclamo in data 20/12/2019 ha fatto pronto seguito, con PEC in pari data, la trasmissione della documentazione di gara alla società, la quale peraltro ha omesso di far seguire la trasmissione del reclamo motivato nei prescritti cinque giorni, cosicché, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, “In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.”

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0040/CSA del 25 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 02 Ottobre 2019 che infliggeva al calciatore L. P. la squalifica per tre gare effettive.

Impugnazione – istanza: F.C. PONSACCO 1920 SSD ARL

Massima: Inammissibile il reclamo per mancata trasmissione dei motivi a seguito di preannuncio.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 180/CSA del 13 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 28.01.2020

Impugnazione – istanza: CALCIO CATANIA S.P.A.

Massima: Non risultano depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, per cui l’appello deve dichiararsi inammissibile.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 178/CSA del 15 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 20.11.2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957

Massima: Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 171/CSA del 15 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 28.10.2019

Impugnazione – istanza: U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.

Massima: Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile con incameramento del contributo di giustizia.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 170/CSA del 15 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 28.10.2019

Impugnazione – istanza: U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.

Massima: Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile con incameramento del contributo di giustizia.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 169/CSA del 15 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 16.10.2019

Impugnazione – istanza: LUCCHESE 1905 SSD ARL

Massima: Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile con incameramento del contributo di giustizia.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 168/CSA del 15 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 042/Campionati Giovanili del 16.10.2019

Impugnazione – istanza: S.S. LAZIO S.P.A.

Massima: Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile con incameramento del contributo di giustizia.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 166/CSA del 4 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 15.10.2019

Impugnazione – istanza: U.S. CATANZARO 1929

Massima: Non risultano depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, per cui l’appello deve dichiararsi inammissibile.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 163/CSA del 27 Ottobre 2019 

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 34 del 01.10.2019

Impugnazione – istanza: CALC. P.L..

Massima: Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile con incameramento del contributo di giustizia.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 161/CSA del 12 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 030/Campionati Giovanili del 17.09.2019

Impugnazione – istanza: U.S. AVELLINO 1912

Massima: Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 167/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 139/CSA del 3 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 888 del 10.4.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO    DELL’A.S.D.    VIS    FONDI    AVVERSO    DECISIONI    SEGUITO    GARA   FROSINONE    FUTSAL FEMMINILE/VIS FONDI DEL 07.04.2019

Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 130/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  058/CSA del 23 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 6.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA FORTITUDO FUTSAL POMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.G. SEGUITO GARA FORTITUDO ACTIVE NETWORK FUTSAL/FUTSAL POMEZIA DEL 3.11.2018

Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  112/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  061/CSA del 6 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. VIAREGGIO 2014 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  CAMPIONATO  JUNIORES  UNDER  19  VIAREGGIO/SAVONA  DEL 10.11.2018

Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  109/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  013/csa del 23 Luglio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 324 dell’11.06.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. VIS AFRAGOLESE 1944  AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  F.S. SEGUITO  GARA  OMNIA BITONTO/VIS AFRAGOLESE DEL 10.06.2018

Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  088/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  77/CSA del 10 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 447 del 20.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ASDP SAN PIETRO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA V.I.P. C5  TOMBOLO/SAN PIETRO DEL 16.12.2018

Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  052/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  041/CSA del 18 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. DARFO BOARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. Q.N. SEGUITO GARA REZZATO/DARFO BOARIO DEL 23.9.2018

Massima: E’ inammissibile il reclamo per omesso invio dei motivi  ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, C.G.S. in combinato disposto con l’art. 33, comma 6, C.G.S.,

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 018/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 136/CSA del 11 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D.C.C. SEGUITO GARA FRATTESE S.R.L./CALCIO POMIGLIANO DEL 22.4.2018

Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 009/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  159/CSA del 22 Giugno 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 144 del 14.05.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’AQUILA  CALCIO  1927  SRL  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. G.A. SEGUITO GARA MATELICA/L’AQUILA DEL 13.05.2018

Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 005/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  056/CSA del 7 Dicembre 2017

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 236 del 20.11.2017

Impugnazione – istanza: A.S.D. BERNALDA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B A.S.D. BERNALDA/OR.SA. ALIANO DEL 18.11.2017

Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/NOCERINA DEL 18.02.2018

Massima: E’ inammissibile il ricorso perché a seguito di preannuncio la società non faceva alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall’art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/SANCATALDESE CALCIO DELL’11.02.2018

Massima: E’ inammissibile il ricorso perché a seguito di preannuncio la società non faceva alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall’art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.F. SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/NOCERINA DEL 18.02.2018

Massima: E’ inammissibile il reclamo perché a seguito di preannuncio la ricorrente non faceva seguito di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall’art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 155/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 14.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. LANDI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/RECANATESE DEL 10.03.2018

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società perché al preannuncio non ha fatto seguito la presentazione, dei motivi del reclamo.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 145/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 74/DIV del 06.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA; AMMENDA DI € 10.000,00; A NORMA DELL’ART. 53 COMMA 3 NOIF, ANNULLAMENTO DELLE PARTITE FINO A OGGI DISPUTATE AI FINI DELLA CLASSIFICA DEL GIRONE B DEL CAMPIONATO SERIE C 2017/2018, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTARCANGELO/MODENA DEL 05.11.2017

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società perché al preannuncio non ha fatto seguito la presentazione, nei 3 giorni successivi alla ricezione della copia degli atti, dei motivi del reclamo stesso in conformità a quanto prescritto dagli artt. 33, 36 bis e 38 C.G.S.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 145/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MODENA/PADOVA DEL 29.10.2017

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società perché al preannuncio non ha fatto seguito la presentazione, nei 3 giorni successivi alla ricezione della copia degli atti, dei motivi del reclamo stesso in conformità a quanto prescritto dagli artt. 33, 36 bis e 38 C.G.S.

Decisione C.S.A.:C. U. n. 120/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 136 del 9.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. G.T.E.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000 CON DIFFIDA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 5.1.2018

Massima: Il reclamo è inammissibile perché la società, a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33,  comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell’11.4.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. DAMIANI NICOLO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017

Massima: E’ inammissibile il reclamo per l’omesso invio dei motivi di appello nei termini di rito, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33, comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S., ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.068/CSA del 27 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 245 del 23.11.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO DEL F.C.5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/CATAFORIO DEL 19.11.2016

Massima: La reclamante, a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33, comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.080/CSA del 17 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 10 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n.  447 del 17.1.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA WOMAN NAPOLI C5/BELLATOR FERENTUM DEL 14.01.2017

Massima: La reclamante, a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33, comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione. Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 208 del 16.11.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. FC5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/CARLISPORT COGIANCO DEL 13.11.2015

Massima: Nei termini imposti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva non venivano depositati dalla reclamante i motivi di ricorso. Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente codice di giustizia sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 03 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CSA del 25 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: delibera del giudice sportivo presso il dipartimento interregionale – com. uff. n. 56 del 09.11.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. MAPELLOBONATE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.G. SEGUITO GARA MAPELLOBONATE CALCIO/ INVERUNO DELL’8.11.2015

Massima:  Non avendo la società presentato alcun motivo entro i termini di legge, il reclamo va dichiarato inammissibile.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 126/CSA del 18 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 20 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 716 del 12.5.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S.D. ACQUAESAPONE C5 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAYOFF SCUDETTO, ACQUA E SAPONE C5/REAL RIETI DEL 9.5.2015

Massima: Ai sensi dell’art. 36bis comma 2 C.G.S., i motivi di reclamo debbono pervenire entro il termine perentorio di giorni 7 dalla data di ricezione della comunicazione medesima. Non essendovi stata la prescritta presentazione dei (preannunciati) motivi di reclamo, il procedimento non può dirsi instaurato innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, con conseguente inammissibilità del preannunciato reclamo.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 9.4.2014

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.F. SEGUITO GARA PUTEOLANA/MANFREDONIA DEL 5.4.2014

Massima: Ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera a) C.G.S. è inammissibile il reclamo alla Corte per omesso invio dei motivi a seguito di preannuncio reclamo

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 170/CSA del 30 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 02 Agosto 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.A. SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016

Massima: Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente codice di giustizia sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 170/CSA del 30 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 02 Agosto 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.T. SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016

Massima: Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente codice di giustizia sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 156/CSA del 01 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 05 Agosto 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 145 del 16.5.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. REGGIO CALABRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO PLAY OFF GARA CAVESE/REGGIO CALABRIA DEL 15.5.2016

Massima: Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente codice di giustizia sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 13 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 29.1.2014

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO TURRIS NEAPOLIS S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  M.R. SEGUITO GARA MONOSPOLIS/TURRIS NEAPOLIS DEL  26.1.2014

Massima: Ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera a) C.G.S. è inammissibile il reclamo alla Corte per omesso invio dei motivi a seguito di preannuncio reclamo

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 10 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 11 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 3.12.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  M.C. SEGUITO GARA TRAPANI/VIRTUS LANCIANO DEL  30.11.2013

Massima: Ai sensi degli artt. 33 e 37, C.G.S. è inammissibile il ricorso per omesso invio dei motivi nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 10 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 11 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA  LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013

Massima: Il sodalizio sportivo a seguito dell’invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un  appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37,  C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali.  Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso invio dei motivi seguito  preannuncio, il ricorso come sopra proposto dalla società.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.262/CGF del 3 Maggio 2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO DAL S.S.D. CITTA’ DI POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.C. SEGUITO GARA POTENZA/BISCEGLIE DEL 28.3.2013

Massima: Ai sensi degli artt. 33 e 37, C.G.S. è inammissibile il ricorso per omesso invio dei motivi nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.202/CGF del 12 Marzo  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso L.N.D. – Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 13.3.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.S. SEGUITO GARA RIBERA/NOTO DEL 10.3.2013

Massima: Il ricorso è inammissibile perché a seguito della ricezione degli atti ufficiali, la società ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.

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